N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013. (16G00161)

Art. 18


Articolo 18

Accertamenti Bancari e Finanziari

1. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale e' titolare di uno o piu' rapporti o conti presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce allo Stato Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili.
2. La richiesta di accertamento di cui al paragrafo 1 del presente Articolo puo' riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche.
3. Lo Stato Richiesto comunica tempestivamente allo Stato Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.
4. L'assistenza di cui al presente Articolo non puo' essere rifiutata per motivi di segreto bancario.