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Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013. (16G00161)

Art. 19


Articolo 19

Spese

1. Lo Stato Richiesto provvede in ordine a tutte le necessita' del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione ed alle relative spese.
2. Sono a carico dello Stato Richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa allo Stato Richiedente, nonche' le spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose indicate nell'Articolo 17.
3. Sono a carico dello Stato Richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato Richiesto allo Stato Richiedente, nonche' le spese del transito di cui all'Articolo 18.