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Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013. (16G00161)

Art. 3


Articolo 3

Motivi di Rifiuto Obbligatori

L'estradizione non e' concessa se:
a) il reato per il quale e' richiesta e' considerato dallo Stato Richiesto come un reato politico o come un reato connesso a un siffatto reato. A tal fine, non sono considerati reati di natura politica i seguenti reati:
1) l'omicidio o qualsiasi altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un qualsiasi membro della sua famiglia;
2) i reati di terrorismo, ne' qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di un qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati siano parti.
b) lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione e' stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale puo' essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
c) il reato per il quale e' richiesta potrebbe essere punito dallo Stato Richiedente con una pena vietata dalla legge dello Stato Richiesto;
d) lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che, nello Stato Richiedente, la persona richiesta e' stata sottoposta o sara' sottoposta, per il reato per il quale e' domandata l'estradizione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa, ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali. Nel caso in cui il procedimento fosse tenuto in assenza dell'imputato, cio' non costituisce di per se' un motivo di rifiuto dell'estradizione, quando la persona richiesta ha il diritto ad un nuovo processo dietro sua richiesta, secondo le leggi dello Stato Richiedente;
e) per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la persona richiesta e' stata gia' definitivamente giudicata dalle Autorita' competenti dello Stato Richiesto;
f) per il reato per il quale e' domandata l'estradizione, e' intervenuta nello Stato Richiesto amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena;
g) il reato per il quale e' domandata l'estradizione costituisce soltanto un reato militare secondo la legge dello Stato Richiesto;
h) lo Stato Richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta;
i) lo Stato Richiesto ritiene che la concessione della estradizione possa compromettere la sua sovranita', sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.