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Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013. (16G00161)

Art. 19


Articolo 19

Compatibilita' con altri Strumenti di Cooperazione o Assistenza

1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato derivanti dalla firma di altri accordi internazionali.
2. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtu' di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici. A tal fine, l'assistenza giudiziaria puo' essere richiesta anche per:
(a) la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati;
(b) l'esecuzione di attivita' di consegna controllata da eseguirsi nel territorio dello Stato Richiesto;
(c) l'ausilio allo svolgimento di attivita' sotto copertura da parte di agenti delle forze dell'ordine dello Stato Richiedente nel territorio dello Stato Richiesto;
(d) l'esecuzione, da parte di agenti delle forze dell'ordine dello Stato Richiedente nel territorio dello Stato Richiesto, di servizi di osservazione, pedinamento e controllo di persone sospettate di avere partecipato alla commissione di gravi reati.
3. Con riferimento alle attivita' di assistenza previste al paragrafo 2 del presente Articolo, si applicano le seguenti disposizioni:
(a) l'attivita' di assistenza e' concessa a condizione che il fatto per cui e' richiesta sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti giuridici degli Stati, come previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 2;
(b) la richiesta di assistenza e' valutata e decisa dall'Autorita' competente dello Stato Richiesto, caso per caso, in conformita' alla propria legislazione nazionale ed alle disposizioni del presente Trattato;
(c) l'Autorita' che procede dello Stato Richiedente e l'Autorita' competente dello Stato Richiesto si accordano direttamente e preventivamente su tutti i dettagli dell'attivita', tra i quali l'organizzazione, la procedura operativa da seguire, i soggetti che partecipano ed il loro ruolo, le specifiche condizioni da osservare, la durata dell'attivita'. Quanto e' convenuto e' comunicato alle Autorita' Centrali designate ai sensi dell'Articolo 4, sempre che e nella misura in cui le informazioni fornite non pregiudichino la segretezza dell'operazione e la sicurezza dei soggetti coinvolti;
(d) l'attivita' di assistenza e' eseguita in conformita' delle procedure previste dalla legislazione dello Stato Richiesto e sotto il controllo e la direzione dell'Autorita' competente di questo Stato;
(e) lo Stato Richiesto puo' rifiutare di prestare assistenza giudiziaria, oltre che per i motivi indicati all'Articolo 3, in considerazione della natura o della minore gravita' del reato per cui si procede ovvero per altre fondate ragioni di cui informa lo Stato Richiedente.