Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Citta' del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo Scambio di Note verbali del 20 luglio 2007. (16G00147)
Art. 5
Art. 5.
Altre disposizioni
1. Resta ferma la non applicabilita' delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 4, 5 e 6, nonche' delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, per i redditi di impresa, i redditi fondiari e i redditi diversi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) del TUIR, ad esclusione dei redditi diversi generati dalle attivita' di cui all'articolo 2, paragrafo 4, di pertinenza dei soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).
2. Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 non comportano alcuna modifica del regime di esenzione stabilito nell'articolo 17 del Trattato del Laterano.