Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Citta' del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo Scambio di Note verbali del 20 luglio 2007. (16G00147)
Art. 9
Art. 9.
Agenti diplomatici
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti di cui beneficiano gli agenti diplomatici e le rappresentanze diplomatiche in virtu' delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.