N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Citta' del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo Scambio di Note verbali del 20 luglio 2007. (16G00147)

Art. 14


Art. 14.


Denuncia

La presente Convenzione rimarra' in vigore finche' non sara' denunciata da una delle Parti contraenti. Ciascuna Parte contraente puo' denunciare la Convenzione trascorsi 5 anni dalla data della sua entrata in vigore, a condizione che sia data preventiva comunicazione attraverso i canali diplomatici almeno sei mesi prima. In questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia.

Parte di provvedimento in formato grafico