Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Citta' del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo Scambio di Note verbali del 20 luglio 2007. (16G00147)
Art. 8
Art. 8.
Enti centrali della Chiesa Cattolica
Gli articoli da 1 a 5 non si applicano agli enti centrali della Chiesa Cattolica che hanno sede negli immobili indicati negli articoli 13, 14 e 15, per i quali restano ferme le disposizioni stabilite dall'articolo 11 del Trattato del Laterano.