Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. (13G00122)
Art. 81
(( Articolo 81 - Notifica
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, a ogni firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:
a ogni firma;
b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli Articoli 75 e 76;
d ogni emendamento adottato conformemente all'Articolo 72 e la data della sua entrata in vigore;
e ogni riserva e ritiro di riserva formulati conformemente all'Articolo 78;
f ogni denuncia presentata conformemente all'Articolo 80;
g ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Istanbul, l'11 maggio 2011, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderirvi.))
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, a ogni firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:
a ogni firma;
b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli Articoli 75 e 76;
d ogni emendamento adottato conformemente all'Articolo 72 e la data della sua entrata in vigore;
e ogni riserva e ritiro di riserva formulati conformemente all'Articolo 78;
f ogni denuncia presentata conformemente all'Articolo 80;
g ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Istanbul, l'11 maggio 2011, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderirvi.))