Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. (13G00122)
Art. 78
(( Articolo 78 - Riserve
1 Non e' ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle previste ai successivi paragrafi 2 e 3.
2 Ogni Stato o l'Unione europea puo', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le disposizioni enunciate nei seguenti articoli:
- Articolo 30, paragrafo 2;
- Articolo 44, paragrafi 1.e, 3 e 4;
- Articolo 55, paragrafo 1 esaminato insieme all'Articolo 35 per quanto riguarda i reati minori;
- Articolo 58 esaminato insieme agli Articoli 37, 38 e 39;
- Articolo 59.
3 Ogni Stato o l'Unione europea puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34.
4 Ogni Parte puo' ritirare in tutto o in parte una riserva mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Il ritiro avra' effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale. ))
1 Non e' ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle previste ai successivi paragrafi 2 e 3.
2 Ogni Stato o l'Unione europea puo', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le disposizioni enunciate nei seguenti articoli:
- Articolo 30, paragrafo 2;
- Articolo 44, paragrafi 1.e, 3 e 4;
- Articolo 55, paragrafo 1 esaminato insieme all'Articolo 35 per quanto riguarda i reati minori;
- Articolo 58 esaminato insieme agli Articoli 37, 38 e 39;
- Articolo 59.
3 Ogni Stato o l'Unione europea puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34.
4 Ogni Parte puo' ritirare in tutto o in parte una riserva mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Il ritiro avra' effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale. ))