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Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. (13G00122)

Art. 38

(( Articolo 38 - Mutilazioni genitali femminili

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:
a l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalita' o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride;
b costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine;
c indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a. ))