Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. (13G00122)
Art. 38
(( Articolo 38 - Mutilazioni genitali femminili
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:
a l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalita' o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride;
b costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine;
c indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a. ))
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:
a l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalita' o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride;
b costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine;
c indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a. ))