N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. (13G00122)

Art. 36

(( Articolo 36 - Violenza sessuale, compreso lo stupro

1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:
a atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;
b altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;
c il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.
2 Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volonta' della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.
3 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale. ))