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Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. (13G00122)

Art. 10

(( Articolo 10 - Organismo di coordinamento

1 Le Parti designano o istituiscono uno o piu' organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all'Articolo 11 e di analizzarne e diffonderne i risultati.
2 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo ricevano informazioni di carattere generale sulle misure adottate conformemente al capitolo VIII.
3 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo dispongano della capacita' di comunicare direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro omologhi delle altre Parti. ))