Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0147)
Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia-art. 9
Articolo 9
(Richieste in ordite allo studio del fatto religioso)
1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalla Chiesa Apostolica in Italia, e designati dal Consiglio Nazionale della Chiesa Apostolica in Italia, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni.
2. Tale attivita' si inserisce nell'ambito delle attivita' facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalita' concordate dalla Chiesa Apostolica in Italia con le medesime istituzioni.
3. Eventuali oneri finanziari sono a carico della Chiesa Apostolica in Italia.
(Richieste in ordite allo studio del fatto religioso)
1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalla Chiesa Apostolica in Italia, e designati dal Consiglio Nazionale della Chiesa Apostolica in Italia, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni.
2. Tale attivita' si inserisce nell'ambito delle attivita' facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalita' concordate dalla Chiesa Apostolica in Italia con le medesime istituzioni.
3. Eventuali oneri finanziari sono a carico della Chiesa Apostolica in Italia.