N NORME. red.it

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0147)

Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia-art. 13

Articolo 13


(Tutela degli edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa Apostolica in Italia, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti, se non per gravi ragioni, e previo accordo col Consiglio Nazionale della Chiesa Apostolica in Italia.
2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza aver preso accordi con i ministri delle singole chiese.
3. Agli edifici di culto ed alle rispettive pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.