Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0147)
Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia-art. 5
Articolo 5
(Assistenza spirituale ai ricoverati)
1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali (istituti ospedalieri, case di cura o di riposo) l'assistenza spirituale dei ricoverati della Chiesa Apostolica in Italia o di altri ricoverati che ne facciano esplicita richiesta, e' assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 2.
2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario.
3. Le direzioni di tali istituti e case, sono tenute a comunicare ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
(Assistenza spirituale ai ricoverati)
1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali (istituti ospedalieri, case di cura o di riposo) l'assistenza spirituale dei ricoverati della Chiesa Apostolica in Italia o di altri ricoverati che ne facciano esplicita richiesta, e' assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 2.
2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario.
3. Le direzioni di tali istituti e case, sono tenute a comunicare ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.