Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0147)
Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia-art. 21
Articolo 21
(Colportori)
1. E' assicurata ai colportori della Chiesa Apostolica in Italia, la liberta' di diffondere il Messaggio dell'Evangelo, attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa.
2. I colportori, che sono in possesso dei requisiti, di legge, hanno il diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti, anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dal Comune.
(Colportori)
1. E' assicurata ai colportori della Chiesa Apostolica in Italia, la liberta' di diffondere il Messaggio dell'Evangelo, attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa.
2. I colportori, che sono in possesso dei requisiti, di legge, hanno il diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti, anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dal Comune.