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Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0147)

Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia-art. 21

Articolo 21


(Colportori)

1. E' assicurata ai colportori della Chiesa Apostolica in Italia, la liberta' di diffondere il Messaggio dell'Evangelo, attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa.
2. I colportori, che sono in possesso dei requisiti, di legge, hanno il diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti, anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dal Comune.