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Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0147)

Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia-art. 4

Articolo 4


(Servizio militare)

1. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, la Repubblica italiana garantisce alla Chiesa Apostolica che gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e neI rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.
2. Possono richiedere, inoltre, di svolgere il servizio militare in attivita' di protezione e di assistenza civile.