N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. (12G0128)

Art. 8

Articolo 8 - Corruzione passiva nel privato

Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformita' al proprio diritto interno, quando l'atto e' stato commesso intenzionalmente nell'ambito di un'attivita' commerciale, il fatto per ogni persona che dirige un ente privato o vi lavora, di sollecitare o ricevere direttamente o tramite terzi, qualsiasi indebito vantaggio o di accettarne l'offerta o la promessa, per se' stessa o per altra persona al fine di compiere o astenersi dal compiere un atto, cio' in trasgressione dei suoi doveri.