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Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. (12G0128)

Art. 31

Articolo 31 - Informazione

La Parte richiesta informa senza indugio la Parte richiedente circa il seguito dato sollecitamente ad una richiesta formulata ai sensi del presente capitolo ed il risultato definitivo. La Parte richiesta informa altresi' senza indugio la Parte richiedente di tutte le circostanze che rendono impossibile l'esecuzione delle misure sollecitate o che rischiano di ritardarla notevolmente.