N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. (12G0128)

Art. 5

Articolo 5 - Corruzione di agenti pubblici stranieri.

Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reati in conformita' al proprio diritto interno, gli atti di cui agli articoli 2 e 3 quando vi e' coinvolto un agente pubblico di un altro Stato.