Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. (12G0128)
Art. 5
Articolo 5 - Corruzione di agenti pubblici stranieri.
Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reati in conformita' al proprio diritto interno, gli atti di cui agli articoli 2 e 3 quando vi e' coinvolto un agente pubblico di un altro Stato.
Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reati in conformita' al proprio diritto interno, gli atti di cui agli articoli 2 e 3 quando vi e' coinvolto un agente pubblico di un altro Stato.