Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. (12G0128)
Art. 4
Articolo 4 - Corruzione di membri di assemblee pubbliche nazionali
Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reati in conformita' al proprio diritto interno, gli atti di cui agli articoli 2 e 3 quando vi e' coinvolto qualsiasi componente di un' assemblea pubblica nazionale che esercita poteri legislativi o amministrativi.
Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reati in conformita' al proprio diritto interno, gli atti di cui agli articoli 2 e 3 quando vi e' coinvolto qualsiasi componente di un' assemblea pubblica nazionale che esercita poteri legislativi o amministrativi.