Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. (11G0225)
Art. 44
ARTICOLO 44
Meccanismo di risoluzione delle controversie
1. Ciascuna delle Parti puo' deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il comitato misto si occupa della controversia a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettere c) e d).
3. Se una Parte ritiene che l'altra sia venuta meno ai suoi obblighi nel quadro del presente accordo puo' prendere le misure del caso.
Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
4. Le Parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, per "casi particolarmente urgenti" di cui al paragrafo 3 si intendono le violazioni gravi dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione grave dell'accordo consiste:
i) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale, oppure
ii) nella violazione di un elemento essenziale dell'accordo di cui agli articoli 1, paragrafo 1, 3, paragrafo 2, e 35.
5. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo. Le misure decise vengono comunicate senza indugio all'altra Parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni nel comitato misto.
Meccanismo di risoluzione delle controversie
1. Ciascuna delle Parti puo' deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il comitato misto si occupa della controversia a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettere c) e d).
3. Se una Parte ritiene che l'altra sia venuta meno ai suoi obblighi nel quadro del presente accordo puo' prendere le misure del caso.
Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
4. Le Parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, per "casi particolarmente urgenti" di cui al paragrafo 3 si intendono le violazioni gravi dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione grave dell'accordo consiste:
i) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale, oppure
ii) nella violazione di un elemento essenziale dell'accordo di cui agli articoli 1, paragrafo 1, 3, paragrafo 2, e 35.
5. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo. Le misure decise vengono comunicate senza indugio all'altra Parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni nel comitato misto.