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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. (11G0225)

Art. 3

ARTICOLO 3

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
1. Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, statali o non, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali.
2. Le Parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonche' degli altri accordi negoziati a livello multilaterale e degli obblighi internazionali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.
3. Le Parti convengono di collaborare e di prendere misure onde rafforzare l'applicazione degli strumenti internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa applicabili a entrambe, anche mediante la condivisione di informazioni, competenze ed esperienze.
4. Le Parti convengono di collaborare per contribuire a combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori prendendo le misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e la piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti.
5. Le Parti convengono di collaborare per instaurare controlli efficaci delle esportazioni a livello nazionale, onde prevenire la proliferazione mediante un controllo delle esportazioni e del transito di beni connessi alle armi di distruzione di massa, compreso il controllo dell'uso finale di dette armi per le tecnologie a duplice uso, istituendo sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
6. Le Parti decidono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi suddetti. Il dialogo puo' svolgersi a livello regionale.