Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. (11G0225)
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 48 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Art. 1
Allegato
ACCORDO QUADRO
DI PARTENARIATO GLOBALE E COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI INDONESIA, DALL'ALTRA
LA COMUNITA' EUROPEA,
in appresso "la Comunita'", nonche'
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso gli "Stati membri",
da una parte, e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA,
dall'altra,
in appresso denominati congiuntamente "le parti",
CONSIDERANDO i tradizionali vincoli di amicizia e gli stretti legami storici, politici ed economici che uniscono la Repubblica di Indonesia e la Comunita';
CONSIDERANDO che le Parti attribuiscono particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche;
RIBADENDO l'importanza attribuita dalle Parti al rispetto dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite;
RIBADENDO l'impegno assunto dalle Parti per quanto riguarda il rispetto, la promozione e la tutela dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, dello Stato di diritto, della pace e della giustizia a livello internazionale contemplati, fra l'altro, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dallo Statuto di Roma e dagli altri strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo applicabili a entrambe le Parti;
RIBADENDO il rispetto della sovranita', dell'integrita' territoriale e dell'unita' nazionale della Repubblica di Indonesia;
RIBADENDO l'importanza attribuita da entrambe le Parti ai principi dello Stato di diritto e del buon governo e il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale a beneficio delle rispettive popolazioni, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e delle esigenze connesse alla tutela dell'ambiente;
RIBADENDO che i crimini piu' gravi, motivo di allarme per la comunita' internazionale, non devono rimanere impuniti, che coloro che sono accusati di tali crimini dovrebbero essere tradotti in giustizia e, se riconosciuti colpevoli, dovrebbero essere debitamente puniti e che la loro effettiva repressione deve essere garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale;
IMPEGNANDOSI fermamente a combattere tutte le forme di criminalita' organizzata transnazionale e di terrorismo in conformita' del diritto internazionale, segnatamente la legislazione riguardante i diritti dell'uomo, i principi umanitari relativi alle migrazioni e alle questioni inerenti ai rifugiati e il diritto umanitario internazionale, nonche' a istituire una cooperazione e strumenti efficaci a livello internazionale per eliminarle definitivamente;
CONSIDERANDO che le Parti riconoscono che l'adozione delle convenzioni internazionali pertinenti e delle altre risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, compresa l'UNSCR 1540, sottende l'impegno dell'intera comunita' internazionale a combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa;
RICONOSCENDO la necessita' di accelerare il disarmo e rafforzare gli obblighi in materia di non proliferazione sanciti dal diritto internazionale onde scongiurare, fra l'altro, il pericolo rappresentato dalle armi di distruzione di massa;
RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo di cooperazione del 7 marzo 1980 tra la Comunita' economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), e dei successivi protocolli di adesione;
RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le relazioni tra le Parti al fine di intensificare la cooperazione e la comune volonta' di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse su basi di parita', non discriminazione, rispetto dell'ambiente naturale e mutui vantaggi;
CONFERMANDO il loro desiderio di intensificare, tenendo conto delle attivita' svolte nel contesto regionale, la cooperazione fra la Comunita' e la Repubblica di Indonesia in base a valori comuni e con vantaggi reciproci;
IN CONFORMITA' delle rispettive leggi e normative,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Principi generali
1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo applicabili a entrambe le Parti, e' alla base delle politiche interne ed estere delle Parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le Parti confermano i loro valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.
3. Le Parti ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio.
4. Le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare la dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti e concordano di intensificare la cooperazione onde migliorare ulteriormente le azioni di sviluppo.
5. Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita ai principi del buon governo, allo Stato di diritto, compresa l'indipendenza del settore giudiziario, e alla lotta contro la corruzione.
6. Il presente accordo di partenariato e di cooperazione sara' applicato secondo principi di parita' e di reciproco vantaggio.
ACCORDO QUADRO
DI PARTENARIATO GLOBALE E COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI INDONESIA, DALL'ALTRA
LA COMUNITA' EUROPEA,
in appresso "la Comunita'", nonche'
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso gli "Stati membri",
da una parte, e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA,
dall'altra,
in appresso denominati congiuntamente "le parti",
CONSIDERANDO i tradizionali vincoli di amicizia e gli stretti legami storici, politici ed economici che uniscono la Repubblica di Indonesia e la Comunita';
CONSIDERANDO che le Parti attribuiscono particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche;
RIBADENDO l'importanza attribuita dalle Parti al rispetto dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite;
RIBADENDO l'impegno assunto dalle Parti per quanto riguarda il rispetto, la promozione e la tutela dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, dello Stato di diritto, della pace e della giustizia a livello internazionale contemplati, fra l'altro, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dallo Statuto di Roma e dagli altri strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo applicabili a entrambe le Parti;
RIBADENDO il rispetto della sovranita', dell'integrita' territoriale e dell'unita' nazionale della Repubblica di Indonesia;
RIBADENDO l'importanza attribuita da entrambe le Parti ai principi dello Stato di diritto e del buon governo e il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale a beneficio delle rispettive popolazioni, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e delle esigenze connesse alla tutela dell'ambiente;
RIBADENDO che i crimini piu' gravi, motivo di allarme per la comunita' internazionale, non devono rimanere impuniti, che coloro che sono accusati di tali crimini dovrebbero essere tradotti in giustizia e, se riconosciuti colpevoli, dovrebbero essere debitamente puniti e che la loro effettiva repressione deve essere garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale;
IMPEGNANDOSI fermamente a combattere tutte le forme di criminalita' organizzata transnazionale e di terrorismo in conformita' del diritto internazionale, segnatamente la legislazione riguardante i diritti dell'uomo, i principi umanitari relativi alle migrazioni e alle questioni inerenti ai rifugiati e il diritto umanitario internazionale, nonche' a istituire una cooperazione e strumenti efficaci a livello internazionale per eliminarle definitivamente;
CONSIDERANDO che le Parti riconoscono che l'adozione delle convenzioni internazionali pertinenti e delle altre risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, compresa l'UNSCR 1540, sottende l'impegno dell'intera comunita' internazionale a combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa;
RICONOSCENDO la necessita' di accelerare il disarmo e rafforzare gli obblighi in materia di non proliferazione sanciti dal diritto internazionale onde scongiurare, fra l'altro, il pericolo rappresentato dalle armi di distruzione di massa;
RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo di cooperazione del 7 marzo 1980 tra la Comunita' economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), e dei successivi protocolli di adesione;
RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le relazioni tra le Parti al fine di intensificare la cooperazione e la comune volonta' di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse su basi di parita', non discriminazione, rispetto dell'ambiente naturale e mutui vantaggi;
CONFERMANDO il loro desiderio di intensificare, tenendo conto delle attivita' svolte nel contesto regionale, la cooperazione fra la Comunita' e la Repubblica di Indonesia in base a valori comuni e con vantaggi reciproci;
IN CONFORMITA' delle rispettive leggi e normative,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Principi generali
1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo applicabili a entrambe le Parti, e' alla base delle politiche interne ed estere delle Parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le Parti confermano i loro valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.
3. Le Parti ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio.
4. Le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare la dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti e concordano di intensificare la cooperazione onde migliorare ulteriormente le azioni di sviluppo.
5. Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita ai principi del buon governo, allo Stato di diritto, compresa l'indipendenza del settore giudiziario, e alla lotta contro la corruzione.
6. Il presente accordo di partenariato e di cooperazione sara' applicato secondo principi di parita' e di reciproco vantaggio.
Art. 2
ARTICOLO 2
Finalita' della cooperazione
Nell'intento di rafforzare le loro relazioni bilaterali, le Parti si impegnano a mantenere un dialogo globale e ad intensificare la cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse, in particolare per:
a) istituire una cooperazione a livello bilaterale e in tutte le sedi e organizzazioni regionali e internazionali competenti;
b) sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse con reciproci vantaggi;
c) istituire una cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse connessi al commercio e agli investimenti onde agevolare scambi e flussi d'investimento, evitare ed eliminare gli eventuali ostacoli, comprese, se del caso, le iniziative regionali CE-ASEAN presenti e future;
d) istituire una cooperazione in altri settori di reciproco interesse, in particolare turismo e servizi finanziari; fiscalita' e dogane; politica macroeconomica; politica industriale e PMI; societa' dell'informazione; scienza e tecnologia; energia; trasporti e sicurezza dei trasporti; istruzione e cultura; diritti umani; ambiente e risorse naturali, compreso l'ambiente marino; silvicoltura; agricoltura e sviluppo rurale; cooperazione per quanto riguarda l'ambiente marino e la pesca; salute, sicurezza alimentare; salute degli animali; statistiche; protezione dei dati personali; cooperazione per l'ammodernamento dell'amministrazione statale e pubblica; diritti di proprieta' intellettuale;
e) istituire una cooperazione in materia di migrazione, comprese l'immigrazione legale e illegale, il traffico e la tratta di esseri umani;
f) istituire una cooperazione per quanto riguarda i diritti umani e le questioni giuridiche;
g) istituire una cooperazione per la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa;
h) istituire una cooperazione per la lotta al terrorismo e alla criminalita' transnazionale, come la produzione e il traffico di droghe illecite e dei loro precursori e il riciclaggio del denaro;
i) promuovere la partecipazione di entrambe ai programmi di cooperazione pertinenti a livello subregionale e regionale;
j) migliorare l'immagine di ciascuna Parte nelle regioni dell'altra;
k) promuovere la comprensione fra i popoli con l'aiuto di enti non governativi di vario tipo, come i think-tank, le universita', la societa' civile e i media, attraverso seminari, conferenze, interazione fra i giovani e altre attivita'.
Finalita' della cooperazione
Nell'intento di rafforzare le loro relazioni bilaterali, le Parti si impegnano a mantenere un dialogo globale e ad intensificare la cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse, in particolare per:
a) istituire una cooperazione a livello bilaterale e in tutte le sedi e organizzazioni regionali e internazionali competenti;
b) sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse con reciproci vantaggi;
c) istituire una cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse connessi al commercio e agli investimenti onde agevolare scambi e flussi d'investimento, evitare ed eliminare gli eventuali ostacoli, comprese, se del caso, le iniziative regionali CE-ASEAN presenti e future;
d) istituire una cooperazione in altri settori di reciproco interesse, in particolare turismo e servizi finanziari; fiscalita' e dogane; politica macroeconomica; politica industriale e PMI; societa' dell'informazione; scienza e tecnologia; energia; trasporti e sicurezza dei trasporti; istruzione e cultura; diritti umani; ambiente e risorse naturali, compreso l'ambiente marino; silvicoltura; agricoltura e sviluppo rurale; cooperazione per quanto riguarda l'ambiente marino e la pesca; salute, sicurezza alimentare; salute degli animali; statistiche; protezione dei dati personali; cooperazione per l'ammodernamento dell'amministrazione statale e pubblica; diritti di proprieta' intellettuale;
e) istituire una cooperazione in materia di migrazione, comprese l'immigrazione legale e illegale, il traffico e la tratta di esseri umani;
f) istituire una cooperazione per quanto riguarda i diritti umani e le questioni giuridiche;
g) istituire una cooperazione per la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa;
h) istituire una cooperazione per la lotta al terrorismo e alla criminalita' transnazionale, come la produzione e il traffico di droghe illecite e dei loro precursori e il riciclaggio del denaro;
i) promuovere la partecipazione di entrambe ai programmi di cooperazione pertinenti a livello subregionale e regionale;
j) migliorare l'immagine di ciascuna Parte nelle regioni dell'altra;
k) promuovere la comprensione fra i popoli con l'aiuto di enti non governativi di vario tipo, come i think-tank, le universita', la societa' civile e i media, attraverso seminari, conferenze, interazione fra i giovani e altre attivita'.
Art. 3
ARTICOLO 3
Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
1. Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, statali o non, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali.
2. Le Parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonche' degli altri accordi negoziati a livello multilaterale e degli obblighi internazionali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.
3. Le Parti convengono di collaborare e di prendere misure onde rafforzare l'applicazione degli strumenti internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa applicabili a entrambe, anche mediante la condivisione di informazioni, competenze ed esperienze.
4. Le Parti convengono di collaborare per contribuire a combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori prendendo le misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e la piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti.
5. Le Parti convengono di collaborare per instaurare controlli efficaci delle esportazioni a livello nazionale, onde prevenire la proliferazione mediante un controllo delle esportazioni e del transito di beni connessi alle armi di distruzione di massa, compreso il controllo dell'uso finale di dette armi per le tecnologie a duplice uso, istituendo sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
6. Le Parti decidono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi suddetti. Il dialogo puo' svolgersi a livello regionale.
Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
1. Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, statali o non, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali.
2. Le Parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonche' degli altri accordi negoziati a livello multilaterale e degli obblighi internazionali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.
3. Le Parti convengono di collaborare e di prendere misure onde rafforzare l'applicazione degli strumenti internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa applicabili a entrambe, anche mediante la condivisione di informazioni, competenze ed esperienze.
4. Le Parti convengono di collaborare per contribuire a combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori prendendo le misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e la piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti.
5. Le Parti convengono di collaborare per instaurare controlli efficaci delle esportazioni a livello nazionale, onde prevenire la proliferazione mediante un controllo delle esportazioni e del transito di beni connessi alle armi di distruzione di massa, compreso il controllo dell'uso finale di dette armi per le tecnologie a duplice uso, istituendo sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
6. Le Parti decidono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi suddetti. Il dialogo puo' svolgersi a livello regionale.
Art. 4
ARTICOLO 4
Cooperazione in campo giuridico
1. Le Parti collaborano per le questioni attinenti allo sviluppo dei loro sistemi giuridici, delle loro leggi e delle loro istituzioni giuridiche, anche in termini di efficacia, segnatamente attraverso scambi di opinioni e di competenze e lo sviluppo delle capacita'. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti si adoperano per sviluppare l'assistenza reciproca in campo giuridico per quanto riguarda le questioni penali e l'estradizione.
2. Le Parti ribadiscono che i crimini piu' gravi, motivo di allarme per la comunita' internazionale, non devono rimanere impuniti, che coloro che sono accusati di tali crimini dovrebbero essere tradotti in giustizia e, se riconosciuti colpevoli, dovrebbero essere debitamente puniti.
3. Le Parti convengono di collaborare per l'applicazione del decreto presidenziale sul piano d'azione nazionale 2004-2009 in materia di diritti umani, compresi i preparativi per la ratifica e l'applicazione degli strumenti internazionali sui diritti umani, come la Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio e lo Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale.
4. Le Parti convengono che un dialogo tra di esse in questo campo sarebbe proficuo.
Cooperazione in campo giuridico
1. Le Parti collaborano per le questioni attinenti allo sviluppo dei loro sistemi giuridici, delle loro leggi e delle loro istituzioni giuridiche, anche in termini di efficacia, segnatamente attraverso scambi di opinioni e di competenze e lo sviluppo delle capacita'. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti si adoperano per sviluppare l'assistenza reciproca in campo giuridico per quanto riguarda le questioni penali e l'estradizione.
2. Le Parti ribadiscono che i crimini piu' gravi, motivo di allarme per la comunita' internazionale, non devono rimanere impuniti, che coloro che sono accusati di tali crimini dovrebbero essere tradotti in giustizia e, se riconosciuti colpevoli, dovrebbero essere debitamente puniti.
3. Le Parti convengono di collaborare per l'applicazione del decreto presidenziale sul piano d'azione nazionale 2004-2009 in materia di diritti umani, compresi i preparativi per la ratifica e l'applicazione degli strumenti internazionali sui diritti umani, come la Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio e lo Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale.
4. Le Parti convengono che un dialogo tra di esse in questo campo sarebbe proficuo.
Art. 5
ARTICOLO 5
Cooperazione nella lotta al terrorismo
1. Ribadendo l'importanza della lotta al terrorismo, e conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi gli strumenti sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale, e alle rispettive normative e regolamentazioni, e tenendo conto della strategia globale contro il terrorismo delle Nazioni Unite contenuta nella risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006 e della dichiarazione comune UE-ASEAN sulla cooperazione per la lotta al terrorismo del 28 gennaio 2003, le Parti convengono di cooperare nella prevenzione e nella repressione degli atti di terrorismo.
2. Nel quadro dell'attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle altre risoluzioni delle Nazioni Unite pertinenti, delle convenzioni e degli strumenti internazionali applicabili a entrambe, le Parti collaborano per combattere il terrorismo promuovendo in particolare:
- lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
- lo scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo;
- la cooperazione per l'applicazione delle leggi, rafforzando il quadro giuridico e cercando di eliminare i fattori che favoriscono la diffusione del terrorismo;
- la cooperazione per promuovere i controlli e la gestione delle frontiere, rafforzando le capacita' mediante la creazione di reti, programmi di formazione e d'istruzione, scambi di visite di alti funzionari, accademici, analisti e operatori del settore e l'organizzazione di seminari e conferenze.
Cooperazione nella lotta al terrorismo
1. Ribadendo l'importanza della lotta al terrorismo, e conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi gli strumenti sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale, e alle rispettive normative e regolamentazioni, e tenendo conto della strategia globale contro il terrorismo delle Nazioni Unite contenuta nella risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006 e della dichiarazione comune UE-ASEAN sulla cooperazione per la lotta al terrorismo del 28 gennaio 2003, le Parti convengono di cooperare nella prevenzione e nella repressione degli atti di terrorismo.
2. Nel quadro dell'attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle altre risoluzioni delle Nazioni Unite pertinenti, delle convenzioni e degli strumenti internazionali applicabili a entrambe, le Parti collaborano per combattere il terrorismo promuovendo in particolare:
- lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
- lo scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo;
- la cooperazione per l'applicazione delle leggi, rafforzando il quadro giuridico e cercando di eliminare i fattori che favoriscono la diffusione del terrorismo;
- la cooperazione per promuovere i controlli e la gestione delle frontiere, rafforzando le capacita' mediante la creazione di reti, programmi di formazione e d'istruzione, scambi di visite di alti funzionari, accademici, analisti e operatori del settore e l'organizzazione di seminari e conferenze.
Art. 6
ARTICOLO 6
Le Parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nelle sedi e organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite, il dialogo ASEAN-UE, il forum regionale dell'ASEAN (ARF), il vertice Asia-Europa (ASEM), la conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
Le Parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nelle sedi e organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite, il dialogo ASEAN-UE, il forum regionale dell'ASEAN (ARF), il vertice Asia-Europa (ASEM), la conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
Art. 7
ARTICOLO 7
1. Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione nell'ambito del presente accordo, e riservando la debita attenzione alle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le Parti concordano di svolgere le attivita' pertinenti a livello bilaterale e/o regionale. Nella scelta del contesto appropriato, le Parti cercheranno di ottimizzare l'impatto e di promuovere la partecipazione di tutti gli interessati sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della fattibilita' politica e istituzionale e garantendo, se del caso, la coerenza con le altre attivita' in cui sono coinvolti la Comunita' e i partner dell'ASEAN.
2. La Comunita' e l'Indonesia possono decidere, all'occorrenza, di estendere il sostegno finanziario alle attivita' di cooperazione nei settori contemplati dall'accordo o ad esso collegati, compatibilmente con le rispettive procedure e risorse finanziarie. La cooperazione puo' comprendere, in particolare, l'organizzazione di cicli di formazione, laboratori e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le Parti.
1. Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione nell'ambito del presente accordo, e riservando la debita attenzione alle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le Parti concordano di svolgere le attivita' pertinenti a livello bilaterale e/o regionale. Nella scelta del contesto appropriato, le Parti cercheranno di ottimizzare l'impatto e di promuovere la partecipazione di tutti gli interessati sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della fattibilita' politica e istituzionale e garantendo, se del caso, la coerenza con le altre attivita' in cui sono coinvolti la Comunita' e i partner dell'ASEAN.
2. La Comunita' e l'Indonesia possono decidere, all'occorrenza, di estendere il sostegno finanziario alle attivita' di cooperazione nei settori contemplati dall'accordo o ad esso collegati, compatibilmente con le rispettive procedure e risorse finanziarie. La cooperazione puo' comprendere, in particolare, l'organizzazione di cicli di formazione, laboratori e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le Parti.
Art. 8
ARTICOLO 8
Principi generali
1. Le Parti avviano un dialogo sul commercio bilaterale e multilaterale e sulle questioni connesse onde intensificare le relazioni commerciali bilaterali e migliorare il sistema commerciale multilaterale.
2. Le Parti si impegnano a promuovere per quanto possibile lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali reciproci, con vantaggi per entrambe. Esse si impegnano a migliorare le condizioni di accesso al mercato adoperandosi per eliminare gli ostacoli agli scambi, in particolare per eliminare tempestivamente gli ostacoli non tariffari e prendendo misure volte ad aumentare la trasparenza, tenendo conto dei lavori delle organizzazioni internazionali competenti.
3. Riconoscendo che il commercio da' un contributo fondamentale allo sviluppo e che l'assistenza sotto forma di regimi di preferenze commerciali si e' rivelata vantaggiosa per i paesi in via di sviluppo, le Parti cercano di intensificare le consultazioni su tale assistenza nel pieno rispetto delle norme OMC.
4. Le Parti si tengono reciprocamente informate in merito alla definizione delle politiche riguardanti gli scambi e i settori connessi, in particolare l'agricoltura, la sicurezza alimentare, la salute degli animali, i consumatori, le sostanze chimiche pericolose e la gestione dei rifiuti.
5. Le Parti promuovono il dialogo e la cooperazione per sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse, compreso lo sviluppo delle capacita' tecniche necessarie per risolvere i problemi, nei settori di cui agli articoli da 9 a 16.
Principi generali
1. Le Parti avviano un dialogo sul commercio bilaterale e multilaterale e sulle questioni connesse onde intensificare le relazioni commerciali bilaterali e migliorare il sistema commerciale multilaterale.
2. Le Parti si impegnano a promuovere per quanto possibile lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali reciproci, con vantaggi per entrambe. Esse si impegnano a migliorare le condizioni di accesso al mercato adoperandosi per eliminare gli ostacoli agli scambi, in particolare per eliminare tempestivamente gli ostacoli non tariffari e prendendo misure volte ad aumentare la trasparenza, tenendo conto dei lavori delle organizzazioni internazionali competenti.
3. Riconoscendo che il commercio da' un contributo fondamentale allo sviluppo e che l'assistenza sotto forma di regimi di preferenze commerciali si e' rivelata vantaggiosa per i paesi in via di sviluppo, le Parti cercano di intensificare le consultazioni su tale assistenza nel pieno rispetto delle norme OMC.
4. Le Parti si tengono reciprocamente informate in merito alla definizione delle politiche riguardanti gli scambi e i settori connessi, in particolare l'agricoltura, la sicurezza alimentare, la salute degli animali, i consumatori, le sostanze chimiche pericolose e la gestione dei rifiuti.
5. Le Parti promuovono il dialogo e la cooperazione per sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse, compreso lo sviluppo delle capacita' tecniche necessarie per risolvere i problemi, nei settori di cui agli articoli da 9 a 16.
Art. 9
ARTICOLO 9
Questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS)
Le Parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle procedure legislative, certificative e ispettive, segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sulle questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS), della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e della commissione del CODEX Alimentarius (CAC).
Questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS)
Le Parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle procedure legislative, certificative e ispettive, segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sulle questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS), della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e della commissione del CODEX Alimentarius (CAC).
Art. 10
ARTICOLO 10
Ostacoli tecnici al commercio (TBT)
Le Parti promuovono l'uso delle norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle procedure di valutazione della conformita' e sui regolamenti tecnici, segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT).
Ostacoli tecnici al commercio (TBT)
Le Parti promuovono l'uso delle norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle procedure di valutazione della conformita' e sui regolamenti tecnici, segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT).
Art. 11
ARTICOLO 11
Tutela dei diritti di proprieta' intellettuale
Le Parti collaborano per migliorare e applicare la tutela e l'uso dei diritti di proprieta' intellettuale in base alle migliori prassi, nonche' per diffondere la conoscenza in materia. Possono rientrare nella cooperazione scambi di informazione e di esperienze in materia di prassi, promozione, diffusione, razionalizzazione, gestione, armonizzazione, tutela e applicazione efficace dei diritti di proprieta' intellettuale, prevenzione degli abusi in questo campo e lotta contro la contraffazione e la pirateria.
Tutela dei diritti di proprieta' intellettuale
Le Parti collaborano per migliorare e applicare la tutela e l'uso dei diritti di proprieta' intellettuale in base alle migliori prassi, nonche' per diffondere la conoscenza in materia. Possono rientrare nella cooperazione scambi di informazione e di esperienze in materia di prassi, promozione, diffusione, razionalizzazione, gestione, armonizzazione, tutela e applicazione efficace dei diritti di proprieta' intellettuale, prevenzione degli abusi in questo campo e lotta contro la contraffazione e la pirateria.
Art. 12
ARTICOLO 12
Facilitazione degli scambi
Le Parti condividono le esperienze e vagliano la possibilita' di semplificare le procedure di importazione/esportazione e le altre procedure doganali, di migliorare la trasparenza dei regolamenti commerciali, di sviluppare la cooperazione doganale, compresi i meccanismi di assistenza amministrativa reciproca, nonche' di promuovere la convergenza di opinioni e le azioni comuni nell'ambito delle iniziative internazionali. Le Parti si adoperano con particolare impegno per migliorare la sicurezza del commercio internazionale, compresi i servizi di trasporto, e per conciliare l'agevolazione degli scambi con la lotta contro le frodi e le irregolarita'.
Facilitazione degli scambi
Le Parti condividono le esperienze e vagliano la possibilita' di semplificare le procedure di importazione/esportazione e le altre procedure doganali, di migliorare la trasparenza dei regolamenti commerciali, di sviluppare la cooperazione doganale, compresi i meccanismi di assistenza amministrativa reciproca, nonche' di promuovere la convergenza di opinioni e le azioni comuni nell'ambito delle iniziative internazionali. Le Parti si adoperano con particolare impegno per migliorare la sicurezza del commercio internazionale, compresi i servizi di trasporto, e per conciliare l'agevolazione degli scambi con la lotta contro le frodi e le irregolarita'.
Art. 13
ARTICOLO 13
Cooperazione doganale
Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le Parti esprimono interesse per la possibilita' di concludere, in futuro, un protocollo sulla cooperazione doganale, compresa l'assistenza reciproca, nel quadro istituzionale del presente accordo.
Cooperazione doganale
Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le Parti esprimono interesse per la possibilita' di concludere, in futuro, un protocollo sulla cooperazione doganale, compresa l'assistenza reciproca, nel quadro istituzionale del presente accordo.
Art. 14
ARTICOLO 14
Investimenti
Le Parti incentivano i flussi di investimenti rendendo piu' stabile e piu' attraente il contesto per gli investimenti reciproci attraverso un dialogo regolare volto a rafforzare la comprensione e la cooperazione in materia di investimenti, a ricercare meccanismi amministrativi per agevolare i flussi di investimenti e a promuovere un regime d'investimento stabile, trasparente, accessibile e non discriminatorio.
Investimenti
Le Parti incentivano i flussi di investimenti rendendo piu' stabile e piu' attraente il contesto per gli investimenti reciproci attraverso un dialogo regolare volto a rafforzare la comprensione e la cooperazione in materia di investimenti, a ricercare meccanismi amministrativi per agevolare i flussi di investimenti e a promuovere un regime d'investimento stabile, trasparente, accessibile e non discriminatorio.
Art. 15
ARTICOLO 15
Politica della concorrenza
Le Parti promuovono l'elaborazione e l'applicazione effettiva di regole sulla concorrenza e la divulgazione delle informazioni onde migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese che operano sui mercati dell'altra Parte.
Politica della concorrenza
Le Parti promuovono l'elaborazione e l'applicazione effettiva di regole sulla concorrenza e la divulgazione delle informazioni onde migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese che operano sui mercati dell'altra Parte.
Art. 16
ARTICOLO 16
Servizi
Le Parti avviano un dialogo regolare finalizzato, tra l'altro, agli scambi di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso reciproco ai loro mercati, alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonche' all'espansione degli scambi di servizi tra le due regioni e sui mercati dei paesi terzi.
Servizi
Le Parti avviano un dialogo regolare finalizzato, tra l'altro, agli scambi di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso reciproco ai loro mercati, alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonche' all'espansione degli scambi di servizi tra le due regioni e sui mercati dei paesi terzi.
Art. 17
ARTICOLO 17
Turismo
1. Le Parti possono collaborare per migliorare gli scambi di informazioni e introdurre le migliori prassi affinche' il turismo si sviluppi in modo equilibrato e sostenibile conformemente al Codice etico mondiale per il turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo e ai principi di sostenibilita' alla base del processo locale Agenda 21.
2. Le Parti possono intensificare la cooperazione per tutelare e ottimizzare il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo, aumentando il contributo positivo dell'attivita' turistica allo sviluppo sostenibile delle comunita' locali e cercando, in particolare, di promuovere l'ecoturismo, di rispettare l'integrita' e gli interessi delle comunita' locali e di migliorare la formazione nell'industria turistica.
Turismo
1. Le Parti possono collaborare per migliorare gli scambi di informazioni e introdurre le migliori prassi affinche' il turismo si sviluppi in modo equilibrato e sostenibile conformemente al Codice etico mondiale per il turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo e ai principi di sostenibilita' alla base del processo locale Agenda 21.
2. Le Parti possono intensificare la cooperazione per tutelare e ottimizzare il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo, aumentando il contributo positivo dell'attivita' turistica allo sviluppo sostenibile delle comunita' locali e cercando, in particolare, di promuovere l'ecoturismo, di rispettare l'integrita' e gli interessi delle comunita' locali e di migliorare la formazione nell'industria turistica.
Art. 18
ARTICOLO 18
Servizi finanziari
Le Parti decidono di incentivare la cooperazione nel settore dei servizi finanziari in funzione delle loro necessita' e nell'ambito dei rispettivi programmi e quadri legislativi.
Servizi finanziari
Le Parti decidono di incentivare la cooperazione nel settore dei servizi finanziari in funzione delle loro necessita' e nell'ambito dei rispettivi programmi e quadri legislativi.
Art. 19
ARTICOLO 19
Dialogo sulla politica economica
1. Le Parti concordano di collaborare per promuovere gli scambi di informazioni e la condivisione di esperienze sulle rispettive politiche e tendenze economiche, nonche' la condivisione di esperienze sulle politiche economiche, anche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionale.
2. Le Parti cercano inoltre di approfondire il dialogo tra le rispettive autorita' su questioni economiche stabilite di comune accordo, tra cui la politica monetaria, la politica tributaria (comprese le tasse), le finanze pubbliche, la stabilizzazione macroeconomica e il debito estero.
3. Le Parti riconoscono l'importanza di migliorare la trasparenza e gli scambi di informazioni onde agevolare l'attuazione di misure volte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici. Le Parti concordano di migliorare la cooperazione in questo campo.
Dialogo sulla politica economica
1. Le Parti concordano di collaborare per promuovere gli scambi di informazioni e la condivisione di esperienze sulle rispettive politiche e tendenze economiche, nonche' la condivisione di esperienze sulle politiche economiche, anche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionale.
2. Le Parti cercano inoltre di approfondire il dialogo tra le rispettive autorita' su questioni economiche stabilite di comune accordo, tra cui la politica monetaria, la politica tributaria (comprese le tasse), le finanze pubbliche, la stabilizzazione macroeconomica e il debito estero.
3. Le Parti riconoscono l'importanza di migliorare la trasparenza e gli scambi di informazioni onde agevolare l'attuazione di misure volte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici. Le Parti concordano di migliorare la cooperazione in questo campo.
Art. 20
ARTICOLO 20
Cooperazione in materia di politica industriale e di PMI
1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, tenendo conto delle rispettive politiche e finalita' economiche, in tutti i settori giudicati opportuni onde migliorare, in particolare, la competitivita' delle piccole e medie imprese (PMI) attraverso:
- scambi di informazioni e di esperienze sulla creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitivita' delle PMI;
- la promozione dei contatti tra gli operatori economici, incentivando gli investimenti comuni e creando joint venture e reti di informazione, in particolare nell'ambito dei programmi orizzontali della Comunita', privilegiando i trasferimenti di tecnologie soft e hard tra i partner;
- un accesso piu' agevole ai finanziamenti e ai mercati, la diffusione delle informazioni, la promozione delle innovazioni e gli scambi di buone prassi in materia di accesso ai finanziamenti, in particolare per le micro e piccole imprese;
- progetti di ricerca comuni in settori industriali selezionati e la cooperazione in materia di norme, procedure di valutazione della conformita' e regolamenti tecnici, secondo modalita' stabilite di comune accordo.
2. Le Parti agevolano e sostengono le attivita' pertinenti del settore privato di entrambe.
Cooperazione in materia di politica industriale e di PMI
1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, tenendo conto delle rispettive politiche e finalita' economiche, in tutti i settori giudicati opportuni onde migliorare, in particolare, la competitivita' delle piccole e medie imprese (PMI) attraverso:
- scambi di informazioni e di esperienze sulla creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitivita' delle PMI;
- la promozione dei contatti tra gli operatori economici, incentivando gli investimenti comuni e creando joint venture e reti di informazione, in particolare nell'ambito dei programmi orizzontali della Comunita', privilegiando i trasferimenti di tecnologie soft e hard tra i partner;
- un accesso piu' agevole ai finanziamenti e ai mercati, la diffusione delle informazioni, la promozione delle innovazioni e gli scambi di buone prassi in materia di accesso ai finanziamenti, in particolare per le micro e piccole imprese;
- progetti di ricerca comuni in settori industriali selezionati e la cooperazione in materia di norme, procedure di valutazione della conformita' e regolamenti tecnici, secondo modalita' stabilite di comune accordo.
2. Le Parti agevolano e sostengono le attivita' pertinenti del settore privato di entrambe.
Art. 21
ARTICOLO 21
Societa' dell'informazione
Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione costituiscono un settore chiave della societa' moderna e sono di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le Parti cercano di collaborare al fine di promuovere:
a) lo sviluppo di un ampio dialogo sui diversi aspetti della societa' dell'informazione, in particolare le politiche e le normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della privacy e dei dati personali, l'indipendenza e l'efficienza dell'autorita' di regolamentazione;
b) l'interconnessione e l'interoperabilita' fra le reti e i servizi della Comunita', dell'Indonesia e del sud-est asiatico;
c) la standardizzazione e la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
d) la cooperazione in materia di ricerca tra la Comunita' e l'Indonesia sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
e) progetti di ricerca comuni sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
f) gli aspetti delle TIC connessi alla sicurezza.
Societa' dell'informazione
Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione costituiscono un settore chiave della societa' moderna e sono di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le Parti cercano di collaborare al fine di promuovere:
a) lo sviluppo di un ampio dialogo sui diversi aspetti della societa' dell'informazione, in particolare le politiche e le normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della privacy e dei dati personali, l'indipendenza e l'efficienza dell'autorita' di regolamentazione;
b) l'interconnessione e l'interoperabilita' fra le reti e i servizi della Comunita', dell'Indonesia e del sud-est asiatico;
c) la standardizzazione e la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
d) la cooperazione in materia di ricerca tra la Comunita' e l'Indonesia sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
e) progetti di ricerca comuni sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
f) gli aspetti delle TIC connessi alla sicurezza.
Art. 22
ARTICOLO 22
Scienza e Tecnologia
1. Le Parti decidono di collaborare nei settori scientifici e tecnologici di comune interesse quali l'energia, i trasporti, l'ambiente, le risorse naturali e la sanita', tenendo conto delle rispettive politiche.
2. La cooperazione mira a:
a) favorire gli scambi di informazioni e di know-how in materia di scienza e tecnologia, specie per quanto riguarda l'attuazione di politiche e programmi;
b) promuovere relazioni durature tra le comunita' scientifiche, i centri di ricerca, le universita' e i settori industriali delle Parti;
c) incentivare la formazione delle risorse umane;
d) promuovere altre forme di cooperazione stabilite di comune accordo.
3. La cooperazione puo' consistere in progetti di ricerca comuni, scambi, riunioni e formazione degli scienziati nel quadro di programmi di mobilita' a livello internazionale, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca.
4. Nell'ambito della cooperazione, le Parti possono favorire la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, in particolare le PMI.
Scienza e Tecnologia
1. Le Parti decidono di collaborare nei settori scientifici e tecnologici di comune interesse quali l'energia, i trasporti, l'ambiente, le risorse naturali e la sanita', tenendo conto delle rispettive politiche.
2. La cooperazione mira a:
a) favorire gli scambi di informazioni e di know-how in materia di scienza e tecnologia, specie per quanto riguarda l'attuazione di politiche e programmi;
b) promuovere relazioni durature tra le comunita' scientifiche, i centri di ricerca, le universita' e i settori industriali delle Parti;
c) incentivare la formazione delle risorse umane;
d) promuovere altre forme di cooperazione stabilite di comune accordo.
3. La cooperazione puo' consistere in progetti di ricerca comuni, scambi, riunioni e formazione degli scienziati nel quadro di programmi di mobilita' a livello internazionale, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca.
4. Nell'ambito della cooperazione, le Parti possono favorire la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, in particolare le PMI.
Art. 23
ARTICOLO 23
Energia
Le Parti si adoperano per intensificare la cooperazione nel settore dell'energia e decidono, a tal fine, di promuovere i contatti reciprocamente vantaggiosi nell'intento di:
a) diversificare l'approvvigionamento energetico per migliorarne la sicurezza, sviluppando forme di energia nuove e rinnovabili, e collaborare nelle attivita' energetiche industriali a monte e a valle;
b) arrivare a un uso razionale dell'energia grazie a contributi a livello dell'offerta e della domanda e intensificare la cooperazione per lottare contro i cambiamenti climatici, anche attraverso il meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto;
c) incentivare i trasferimenti di tecnologia finalizzati alla produzione e all'uso sostenibili dell'energia;
d) affrontare la questione del collegamento tra energia abbordabile e sviluppo sostenibile.
Energia
Le Parti si adoperano per intensificare la cooperazione nel settore dell'energia e decidono, a tal fine, di promuovere i contatti reciprocamente vantaggiosi nell'intento di:
a) diversificare l'approvvigionamento energetico per migliorarne la sicurezza, sviluppando forme di energia nuove e rinnovabili, e collaborare nelle attivita' energetiche industriali a monte e a valle;
b) arrivare a un uso razionale dell'energia grazie a contributi a livello dell'offerta e della domanda e intensificare la cooperazione per lottare contro i cambiamenti climatici, anche attraverso il meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto;
c) incentivare i trasferimenti di tecnologia finalizzati alla produzione e all'uso sostenibili dell'energia;
d) affrontare la questione del collegamento tra energia abbordabile e sviluppo sostenibile.
Art. 24
ARTICOLO 24
Trasporti
1. Le Parti cercano di collaborare in tutti i settori rilevanti della politica dei trasporti nell'intento di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, di promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei, lo sviluppo delle risorse umane e la tutela dell'ambiente, nonche' di rendere piu' efficienti i rispettivi sistemi di trasporto.
2. La cooperazione puo' comprendere, fra l'altro:
a) gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e pratiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne i trasporti urbani, rurali, fluviali e marittimi, compreso l'aspetto logistico, e l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti di trasporto multimodali, nonche' la gestione delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti;
b) il possibile uso del sistema globale di navigazione satellitare europeo (Galileo), con particolare attenzione alle questioni di reciproco interesse;
c) un dialogo sui servizi di trasporto aereo onde sviluppare ulteriormente le relazioni bilaterali tra le Parti nei settori di reciproco interesse, compresa la modifica di determinati elementi degli accordi bilaterali sui servizi aerei in vigore fra l'Indonesia e i singoli Stati membri per renderli conformi alle leggi e regolamentazioni delle Parti, vagliando al tempo stesso la possibilita' di sviluppare ulteriormente la cooperazione nel settore dei trasporti aerei;
d) un dialogo sui servizi di trasporto marittimo per ottenere i seguenti risultati: accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, non introduzione di clausole di ripartizione del carico, trattamento nazionale e clausola NPF per le navi gestite da cittadini o societa' dell'altra Parte e questioni connesse ai servizi di trasporto "porta a porta";
e) l'applicazione di standard in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, specie per quanto riguarda i trasporti marittimi e aerei, in linea con le convenzioni internazionali pertinenti.
Trasporti
1. Le Parti cercano di collaborare in tutti i settori rilevanti della politica dei trasporti nell'intento di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, di promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei, lo sviluppo delle risorse umane e la tutela dell'ambiente, nonche' di rendere piu' efficienti i rispettivi sistemi di trasporto.
2. La cooperazione puo' comprendere, fra l'altro:
a) gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e pratiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne i trasporti urbani, rurali, fluviali e marittimi, compreso l'aspetto logistico, e l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti di trasporto multimodali, nonche' la gestione delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti;
b) il possibile uso del sistema globale di navigazione satellitare europeo (Galileo), con particolare attenzione alle questioni di reciproco interesse;
c) un dialogo sui servizi di trasporto aereo onde sviluppare ulteriormente le relazioni bilaterali tra le Parti nei settori di reciproco interesse, compresa la modifica di determinati elementi degli accordi bilaterali sui servizi aerei in vigore fra l'Indonesia e i singoli Stati membri per renderli conformi alle leggi e regolamentazioni delle Parti, vagliando al tempo stesso la possibilita' di sviluppare ulteriormente la cooperazione nel settore dei trasporti aerei;
d) un dialogo sui servizi di trasporto marittimo per ottenere i seguenti risultati: accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, non introduzione di clausole di ripartizione del carico, trattamento nazionale e clausola NPF per le navi gestite da cittadini o societa' dell'altra Parte e questioni connesse ai servizi di trasporto "porta a porta";
e) l'applicazione di standard in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, specie per quanto riguarda i trasporti marittimi e aerei, in linea con le convenzioni internazionali pertinenti.
Art. 25
ARTICOLO 25
Istruzione e cultura
1. Le Parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di istruzione e cultura nel debito rispetto della loro diversita', onde migliorare la comprensione e la conoscenza reciproca delle rispettive culture.
2. Le Parti cercano inoltre di prendere misure volte a promuovere gli scambi culturali e a realizzare iniziative culturali comuni di vario tipo, compresa l'organizzazione congiunta di manifestazioni culturali. In tale contesto, le Parti decidono inoltre di sostenere le attivita' della Fondazione Asia-Europa.
3. Le Parti decidono di consultarsi e di collaborare nei consessi internazionali pertinenti come l'UNESCO e di scambiare opinioni sulla diversita' culturale, compresi gli sviluppi quali la ratifica e l'applicazione della convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali.
4. Le Parti pongono l'accento sulle misure volte ad instaurare contatti tra i rispettivi organismi specializzati, a favorire gli scambi di informazioni e pubblicazioni, competenze, studenti, esperti e risorse tecniche, onde promuovere l'uso delle TIC nel settore dell'istruzione, avvalendosi sia delle infrastrutture messe a disposizione dai programmi comunitari in materia di istruzione e cultura attuati nel sud-est asiatico che dell'esperienza acquisita da entrambe in questo campo. Le Parti decidono inoltre di promuovere l'attuazione del programma Erasmus Mundus.
Istruzione e cultura
1. Le Parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di istruzione e cultura nel debito rispetto della loro diversita', onde migliorare la comprensione e la conoscenza reciproca delle rispettive culture.
2. Le Parti cercano inoltre di prendere misure volte a promuovere gli scambi culturali e a realizzare iniziative culturali comuni di vario tipo, compresa l'organizzazione congiunta di manifestazioni culturali. In tale contesto, le Parti decidono inoltre di sostenere le attivita' della Fondazione Asia-Europa.
3. Le Parti decidono di consultarsi e di collaborare nei consessi internazionali pertinenti come l'UNESCO e di scambiare opinioni sulla diversita' culturale, compresi gli sviluppi quali la ratifica e l'applicazione della convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali.
4. Le Parti pongono l'accento sulle misure volte ad instaurare contatti tra i rispettivi organismi specializzati, a favorire gli scambi di informazioni e pubblicazioni, competenze, studenti, esperti e risorse tecniche, onde promuovere l'uso delle TIC nel settore dell'istruzione, avvalendosi sia delle infrastrutture messe a disposizione dai programmi comunitari in materia di istruzione e cultura attuati nel sud-est asiatico che dell'esperienza acquisita da entrambe in questo campo. Le Parti decidono inoltre di promuovere l'attuazione del programma Erasmus Mundus.
Art. 26
ARTICOLO 26
Diritti umani
1. Le Parti convengono di collaborare per quanto riguarda la promozione e la tutela dei diritti umani.
2. La cooperazione puo' comprendere, fra l'altro:
a) un sostegno all'attuazione del piano d'azione nazionale indonesiano per i diritti umani;
b) la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione in questo campo;
c) il potenziamento delle istituzioni competenti in materia di diritti umani.
3. Le Parti convengono che un dialogo tra di esse in questo campo sarebbe estremamente proficuo.
Diritti umani
1. Le Parti convengono di collaborare per quanto riguarda la promozione e la tutela dei diritti umani.
2. La cooperazione puo' comprendere, fra l'altro:
a) un sostegno all'attuazione del piano d'azione nazionale indonesiano per i diritti umani;
b) la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione in questo campo;
c) il potenziamento delle istituzioni competenti in materia di diritti umani.
3. Le Parti convengono che un dialogo tra di esse in questo campo sarebbe estremamente proficuo.
Art. 27
ARTICOLO 27
Ambiente e risorse naturali
1. Le Parti convengono che e' necessario salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversita' biologica come presupposti per lo sviluppo delle generazioni attuali e future.
2. In tutte le attivita' intraprese dalle Parti a norma del presente accordo si tiene conto dei risultati del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e dell'applicazione degli accordi ambientali multilaterali pertinenti applicabili a entrambe le Parti.
3. Le Parti cercano di proseguire la cooperazione nell'ambito dei programmi regionali per la tutela dell'ambiente, segnatamente per quanto riguarda:
a) la sensibilita' ecologica e la capacita' di applicare le leggi;
b) lo sviluppo delle capacita' in materia di cambiamenti climatici ed efficienza energetica con particolare attenzione a ricerca e sviluppo, monitoraggio e analisi dei cambiamenti climatici e dell'effetto serra, programmi di attenuazione dell'impatto e di adattamento;
c) lo sviluppo delle capacita' per la partecipazione e l'applicazione degli accordi ambientali multilaterali, comprese la biodiversita', la biosicurezza e la CITES;
d) la promozione di tecnologie, prodotti e servizi ambientali, compreso lo sviluppo delle capacita' per quanto riguarda i sistemi di gestione ambientale e l'etichettatura ambientale;
e) la prevenzione dei movimenti transfrontalieri illeciti di sostanze pericolose, rifiuti pericolosi e altri tipi di rifiuti;
f) l'ambiente costiero e marino, la conservazione, l'inquinamento e il controllo del degrado;
g) la partecipazione locale alla tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile;
h) la gestione del suolo e del territorio;
i) l'adozione di misure volte a combattere le nebbie inquinanti.
4. Le Parti favoriscono l'accesso reciproco ai loro programmi in questo settore secondo le modalita' specifiche dei programmi stessi.
Ambiente e risorse naturali
1. Le Parti convengono che e' necessario salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversita' biologica come presupposti per lo sviluppo delle generazioni attuali e future.
2. In tutte le attivita' intraprese dalle Parti a norma del presente accordo si tiene conto dei risultati del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e dell'applicazione degli accordi ambientali multilaterali pertinenti applicabili a entrambe le Parti.
3. Le Parti cercano di proseguire la cooperazione nell'ambito dei programmi regionali per la tutela dell'ambiente, segnatamente per quanto riguarda:
a) la sensibilita' ecologica e la capacita' di applicare le leggi;
b) lo sviluppo delle capacita' in materia di cambiamenti climatici ed efficienza energetica con particolare attenzione a ricerca e sviluppo, monitoraggio e analisi dei cambiamenti climatici e dell'effetto serra, programmi di attenuazione dell'impatto e di adattamento;
c) lo sviluppo delle capacita' per la partecipazione e l'applicazione degli accordi ambientali multilaterali, comprese la biodiversita', la biosicurezza e la CITES;
d) la promozione di tecnologie, prodotti e servizi ambientali, compreso lo sviluppo delle capacita' per quanto riguarda i sistemi di gestione ambientale e l'etichettatura ambientale;
e) la prevenzione dei movimenti transfrontalieri illeciti di sostanze pericolose, rifiuti pericolosi e altri tipi di rifiuti;
f) l'ambiente costiero e marino, la conservazione, l'inquinamento e il controllo del degrado;
g) la partecipazione locale alla tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile;
h) la gestione del suolo e del territorio;
i) l'adozione di misure volte a combattere le nebbie inquinanti.
4. Le Parti favoriscono l'accesso reciproco ai loro programmi in questo settore secondo le modalita' specifiche dei programmi stessi.
Art. 28
ARTICOLO 28
Silvicoltura
1. Le Parti convengono che e' necessario tutelare, salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse forestali e la loro diversita' biologica nell'interesse delle generazioni attuali e future.
2. Le Parti cercano di proseguire la cooperazione per migliorare la gestione delle foreste e degli incendi boschivi, comprese la lotta contro i disboscamenti illegali e il relativo commercio di legname e la promozione di una gestione sostenibile delle foreste.
3. Le Parti attuano programmi di cooperazione riguardanti in particolare:
a) la cooperazione nei consessi internazionali, regionali e bilaterali pertinenti per promuovere l'istituzione di strumenti legislativi riguardanti i disboscamenti illegali e il relativo commercio di legname;
b) lo sviluppo delle capacita', la ricerca e lo sviluppo;
c) un aiuto per rendere sostenibile il settore forestale;
d) la diffusione della certificazione forestale.
Silvicoltura
1. Le Parti convengono che e' necessario tutelare, salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse forestali e la loro diversita' biologica nell'interesse delle generazioni attuali e future.
2. Le Parti cercano di proseguire la cooperazione per migliorare la gestione delle foreste e degli incendi boschivi, comprese la lotta contro i disboscamenti illegali e il relativo commercio di legname e la promozione di una gestione sostenibile delle foreste.
3. Le Parti attuano programmi di cooperazione riguardanti in particolare:
a) la cooperazione nei consessi internazionali, regionali e bilaterali pertinenti per promuovere l'istituzione di strumenti legislativi riguardanti i disboscamenti illegali e il relativo commercio di legname;
b) lo sviluppo delle capacita', la ricerca e lo sviluppo;
c) un aiuto per rendere sostenibile il settore forestale;
d) la diffusione della certificazione forestale.
Art. 29
ARTICOLO 29
Agricoltura e sviluppo rurale
Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione in materia di agricoltura e sviluppo rurale, concentrandosi in particolare sui seguenti settori:
a) la politica agricola e le prospettive dell'agricoltura a livello internazionale in generale;
b) le possibilita' di eliminare gli ostacoli al commercio di prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento;
c) la politica di sviluppo nelle zone rurali;
d) la politica qualitativa per le colture e l'allevamento e le indicazioni geografiche protette;
e) lo sviluppo del mercato e la promozione delle relazioni commerciali internazionali;
f) lo sviluppo dell'agricoltura sostenibile.
Agricoltura e sviluppo rurale
Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione in materia di agricoltura e sviluppo rurale, concentrandosi in particolare sui seguenti settori:
a) la politica agricola e le prospettive dell'agricoltura a livello internazionale in generale;
b) le possibilita' di eliminare gli ostacoli al commercio di prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento;
c) la politica di sviluppo nelle zone rurali;
d) la politica qualitativa per le colture e l'allevamento e le indicazioni geografiche protette;
e) lo sviluppo del mercato e la promozione delle relazioni commerciali internazionali;
f) lo sviluppo dell'agricoltura sostenibile.
Art. 30
ARTICOLO 30
Ambiente marino e pesca
Le Parti favoriscono la cooperazione, a livello bilaterale e multilaterale, in materia di ambiente marino e di pesca onde promuovere uno sviluppo e una gestione sostenibili e responsabili. La cooperazione puo' comprendere:
a) scambi di informazioni;
b) un sostegno a una politica a lungo termine sostenibile e responsabile in materia di ambiente marino e di pesca, comprese la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine;
c) la promozione della lotta alle attivita' di pesca illegali, non segnalate e non regolamentate;
d) lo sviluppo del mercato e il potenziamento delle capacita'.
Ambiente marino e pesca
Le Parti favoriscono la cooperazione, a livello bilaterale e multilaterale, in materia di ambiente marino e di pesca onde promuovere uno sviluppo e una gestione sostenibili e responsabili. La cooperazione puo' comprendere:
a) scambi di informazioni;
b) un sostegno a una politica a lungo termine sostenibile e responsabile in materia di ambiente marino e di pesca, comprese la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine;
c) la promozione della lotta alle attivita' di pesca illegali, non segnalate e non regolamentate;
d) lo sviluppo del mercato e il potenziamento delle capacita'.
Art. 31
ARTICOLO 31
Salute
1. Le Parti convengono di collaborare nei settori sanitari di reciproco interesse onde rafforzare le attivita' in materia di ricerca, gestione dei sistemi sanitari, alimentazione, prodotti farmaceutici, medicina preventiva, principali malattie trasmissibili come influenza aviaria e pandemica, HIV/AIDS, SARS e altre malattie non trasmissibili come cancro e cardiopatologie, traumi da incidenti stradali e altre minacce per la salute, compresa la tossicodipendenza.
2. La cooperazione comprende principalmente:
a) scambi di informazioni e di esperienze nei settori suddetti;
b) programmi nel campo dell'epidemiologia nonche' decentramento, finanziamento della sanita', valorizzazione delle comunita' e gestione dei servizi sanitari;
c) sviluppo delle capacita' tramite l'assistenza tecnica e promozione dei programmi di formazione professionale;
d) programmi volti a potenziare i servizi sanitari e a sostenere le attivita' connesse, tra cui la riduzione dei tassi di mortalita' infantile e materna.
Salute
1. Le Parti convengono di collaborare nei settori sanitari di reciproco interesse onde rafforzare le attivita' in materia di ricerca, gestione dei sistemi sanitari, alimentazione, prodotti farmaceutici, medicina preventiva, principali malattie trasmissibili come influenza aviaria e pandemica, HIV/AIDS, SARS e altre malattie non trasmissibili come cancro e cardiopatologie, traumi da incidenti stradali e altre minacce per la salute, compresa la tossicodipendenza.
2. La cooperazione comprende principalmente:
a) scambi di informazioni e di esperienze nei settori suddetti;
b) programmi nel campo dell'epidemiologia nonche' decentramento, finanziamento della sanita', valorizzazione delle comunita' e gestione dei servizi sanitari;
c) sviluppo delle capacita' tramite l'assistenza tecnica e promozione dei programmi di formazione professionale;
d) programmi volti a potenziare i servizi sanitari e a sostenere le attivita' connesse, tra cui la riduzione dei tassi di mortalita' infantile e materna.
Art. 32
ARTICOLO 32
Statistiche
Le Parti convengono di promuovere, in linea con le attivita' di cooperazione statistica in corso tra la Comunita' e l'ASEAN, l'armonizzazione dei metodi e delle prassi statistiche, comprese la raccolta e la diffusione, per poter utilizzare in modo reciprocamente accettabile i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonche', in generale, a tutti i settori contemplati dal presente accordo che possono prestarsi a un trattamento statistico, come la raccolta, l'analisi e la diffusione.
Statistiche
Le Parti convengono di promuovere, in linea con le attivita' di cooperazione statistica in corso tra la Comunita' e l'ASEAN, l'armonizzazione dei metodi e delle prassi statistiche, comprese la raccolta e la diffusione, per poter utilizzare in modo reciprocamente accettabile i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonche', in generale, a tutti i settori contemplati dal presente accordo che possono prestarsi a un trattamento statistico, come la raccolta, l'analisi e la diffusione.
Art. 33
ARTICOLO 33
Protezione dei dati personali
1. Le Parti convengono di impegnarsi in questo campo con l'obiettivo comune di migliorare il livello di protezione dei dati personali tenendo conto delle migliori prassi internazionali, come quelle contenute negli Orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali (risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990).
2. Nella cooperazione per la protezione dei dati personali puo' rientrare, fra l'altro, un'assistenza tecnica sotto forma di scambi di informazioni e di consulenze nel rispetto delle leggi e regolamentazioni delle Parti.
Protezione dei dati personali
1. Le Parti convengono di impegnarsi in questo campo con l'obiettivo comune di migliorare il livello di protezione dei dati personali tenendo conto delle migliori prassi internazionali, come quelle contenute negli Orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali (risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990).
2. Nella cooperazione per la protezione dei dati personali puo' rientrare, fra l'altro, un'assistenza tecnica sotto forma di scambi di informazioni e di consulenze nel rispetto delle leggi e regolamentazioni delle Parti.
Art. 34
ARTICOLO 34
Migrazione
1. Le Parti ribadiscono l'importanza di un'azione comune per la gestione dei flussi migratori fra i loro territori. Nell'intento di rafforzare la cooperazione, avvieranno un dialogo globale su tutte le questioni connesse alle migrazioni, tra cui l'immigrazione illegale, il traffico e la tratta di esseri umani, nonche' sulle misure a favore di coloro che hanno bisogno di una protezione internazionale.
Gli aspetti relativi alla migrazione saranno inclusi nelle strategie nazionali per lo sviluppo socioeconomico di entrambe le Parti. Le Parti convengono di gestire le questioni migratorie nel rispetto dei principi umanitari.
2. La cooperazione tra le Parti dovrebbe basarsi su una valutazione delle esigenze specifiche realizzata in consultazione reciproca tra le Parti e attuarsi conformemente alla legislazione vigente delle Parti. La cooperazione riguardera' in particolare:
a) le cause di fondo delle migrazioni;
b) lo sviluppo e l'applicazione della legislazione e delle prassi nazionali in conformita' del diritto internazionale pertinente applicabile a entrambe le Parti. Si promuovera' in particolare il rispetto del principio di non respingimento;
c) le questioni di reciproco interesse in materia di visti, documenti di viaggio e gestione/controllo delle frontiere;
d) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equita' di trattamento, le politiche di integrazione per gli stranieri legalmente residenti, l'istruzione e la formazione, le misure contro il razzismo e la xenofobia;
e) lo sviluppo delle capacita' tecniche e umane;
f) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione della migrazione illegale, del traffico e della tratta di esseri umani, compreso l'esame delle modalita' di lotta contro le reti di passatori e di trafficanti e di protezione delle vittime di tale tratta;
g) il rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignita' umana, delle persone che risiedono illegalmente sul territorio di un paese, compresa la promozione del rientro volontario, e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3.
3. Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a combattere l'immigrazione illegale, e fatta salva la necessita' di proteggere le vittime della tratta di esseri umani, le Parti convengono inoltre di:
a) individuare i loro presunti cittadini e riammettere, su richiesta, tutti i loro cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro o dell'Indonesia, senza ritardi indebiti e ulteriori formalita', una volta accertata la nazionalita';
b) fornire ai cittadini riammessi documenti d'identita' adatti a tale scopo.
4. Le Parti convengono di negoziare, su richiesta, la conclusione di un accordo che disciplini i loro obblighi specifici in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i loro cittadini e i cittadini di altri paesi. Si affronterebbe in tal modo anche il problema degli apolidi.
Migrazione
1. Le Parti ribadiscono l'importanza di un'azione comune per la gestione dei flussi migratori fra i loro territori. Nell'intento di rafforzare la cooperazione, avvieranno un dialogo globale su tutte le questioni connesse alle migrazioni, tra cui l'immigrazione illegale, il traffico e la tratta di esseri umani, nonche' sulle misure a favore di coloro che hanno bisogno di una protezione internazionale.
Gli aspetti relativi alla migrazione saranno inclusi nelle strategie nazionali per lo sviluppo socioeconomico di entrambe le Parti. Le Parti convengono di gestire le questioni migratorie nel rispetto dei principi umanitari.
2. La cooperazione tra le Parti dovrebbe basarsi su una valutazione delle esigenze specifiche realizzata in consultazione reciproca tra le Parti e attuarsi conformemente alla legislazione vigente delle Parti. La cooperazione riguardera' in particolare:
a) le cause di fondo delle migrazioni;
b) lo sviluppo e l'applicazione della legislazione e delle prassi nazionali in conformita' del diritto internazionale pertinente applicabile a entrambe le Parti. Si promuovera' in particolare il rispetto del principio di non respingimento;
c) le questioni di reciproco interesse in materia di visti, documenti di viaggio e gestione/controllo delle frontiere;
d) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equita' di trattamento, le politiche di integrazione per gli stranieri legalmente residenti, l'istruzione e la formazione, le misure contro il razzismo e la xenofobia;
e) lo sviluppo delle capacita' tecniche e umane;
f) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione della migrazione illegale, del traffico e della tratta di esseri umani, compreso l'esame delle modalita' di lotta contro le reti di passatori e di trafficanti e di protezione delle vittime di tale tratta;
g) il rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignita' umana, delle persone che risiedono illegalmente sul territorio di un paese, compresa la promozione del rientro volontario, e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3.
3. Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a combattere l'immigrazione illegale, e fatta salva la necessita' di proteggere le vittime della tratta di esseri umani, le Parti convengono inoltre di:
a) individuare i loro presunti cittadini e riammettere, su richiesta, tutti i loro cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro o dell'Indonesia, senza ritardi indebiti e ulteriori formalita', una volta accertata la nazionalita';
b) fornire ai cittadini riammessi documenti d'identita' adatti a tale scopo.
4. Le Parti convengono di negoziare, su richiesta, la conclusione di un accordo che disciplini i loro obblighi specifici in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i loro cittadini e i cittadini di altri paesi. Si affronterebbe in tal modo anche il problema degli apolidi.
Art. 35
ARTICOLO 35
Lotta alla criminalita' organizzata e alla corruzione
Le Parti convengono di collaborare e di contribuire alla lotta contro la criminalita' organizzata, economica e finanziaria e la corruzione attraverso il totale adempimento dei loro obblighi internazionali reciproci in materia, tra cui una cooperazione efficace per il recupero degli attivi o dei fondi derivanti da atti di corruzione.
Questa disposizione e' un elemento fondamentale del presente accordo.
Lotta alla criminalita' organizzata e alla corruzione
Le Parti convengono di collaborare e di contribuire alla lotta contro la criminalita' organizzata, economica e finanziaria e la corruzione attraverso il totale adempimento dei loro obblighi internazionali reciproci in materia, tra cui una cooperazione efficace per il recupero degli attivi o dei fondi derivanti da atti di corruzione.
Questa disposizione e' un elemento fondamentale del presente accordo.
Art. 36
ARTICOLO 36
Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite
1. Nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici, le Parti collaborano per garantire un'impostazione globale ed equilibrata attraverso un'azione e un coordinamento efficaci tra le autorita' competenti in materia di sanita', istruzione, applicazione della legge, compresi i servizi doganali, affari sociali, giustizia e affari interni, normativa sul mercato lecito, onde ridurre per quanto possibile l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e il loro impatto sui consumatori di droga e sulla societa' in senso lato e prevenire in modo piu' efficace l'uso dei precursori chimici per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.
2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si baseranno su principi concordati conformi alle convenzioni internazionali pertinenti, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione speciale sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998.
3. La cooperazione tra le Parti puo' comprendere scambi di opinioni sui quadri legislativi e sulle migliori prassi, nonche' assistenza tecnica e amministrativa nei seguenti settori: prevenzione e trattamento della tossicodipendenza, secondo varie modalita' fra cui la riduzione dei danni derivanti dall'abuso di stupefacenti; centri di informazione e di monitoraggio; formazione del personale; ricerca nel campo della droga; cooperazione giudiziaria e di polizia e prevenzione dell'impiego dei precursori chimici per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.
4. Le Parti possono collaborare per promuovere politiche di sviluppo alternative volte a ridurre per quanto possibile la coltivazione illecita di droga, segnatamente la cannabis.
Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite
1. Nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici, le Parti collaborano per garantire un'impostazione globale ed equilibrata attraverso un'azione e un coordinamento efficaci tra le autorita' competenti in materia di sanita', istruzione, applicazione della legge, compresi i servizi doganali, affari sociali, giustizia e affari interni, normativa sul mercato lecito, onde ridurre per quanto possibile l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e il loro impatto sui consumatori di droga e sulla societa' in senso lato e prevenire in modo piu' efficace l'uso dei precursori chimici per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.
2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si baseranno su principi concordati conformi alle convenzioni internazionali pertinenti, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione speciale sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998.
3. La cooperazione tra le Parti puo' comprendere scambi di opinioni sui quadri legislativi e sulle migliori prassi, nonche' assistenza tecnica e amministrativa nei seguenti settori: prevenzione e trattamento della tossicodipendenza, secondo varie modalita' fra cui la riduzione dei danni derivanti dall'abuso di stupefacenti; centri di informazione e di monitoraggio; formazione del personale; ricerca nel campo della droga; cooperazione giudiziaria e di polizia e prevenzione dell'impiego dei precursori chimici per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.
4. Le Parti possono collaborare per promuovere politiche di sviluppo alternative volte a ridurre per quanto possibile la coltivazione illecita di droga, segnatamente la cannabis.
Art. 37
ARTICOLO 37
Cooperazione per la lotta al riciclaggio del denaro
1. Le Parti decidono di impegnarsi e di collaborare onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite come il traffico di droga e la corruzione.
2. Le Parti convengono di includere nella cooperazione un'assistenza amministrativa e tecnica per sostenere l'elaborazione e l'applicazione delle normative e garantire un efficace funzionamento dei meccanismi volti a combattere il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, compreso il recupero degli attivi o dei fondi derivanti da attivita' criminali.
3. La cooperazione consentira' scambi di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di norme appropriate per lottare contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle prese dalla Comunita' e dagli organi internazionali attivi nel settore, come la task force Azione finanziaria sul riciclaggio del denaro (FATF).
Cooperazione per la lotta al riciclaggio del denaro
1. Le Parti decidono di impegnarsi e di collaborare onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite come il traffico di droga e la corruzione.
2. Le Parti convengono di includere nella cooperazione un'assistenza amministrativa e tecnica per sostenere l'elaborazione e l'applicazione delle normative e garantire un efficace funzionamento dei meccanismi volti a combattere il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, compreso il recupero degli attivi o dei fondi derivanti da attivita' criminali.
3. La cooperazione consentira' scambi di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di norme appropriate per lottare contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle prese dalla Comunita' e dagli organi internazionali attivi nel settore, come la task force Azione finanziaria sul riciclaggio del denaro (FATF).
Art. 38
ARTICOLO 38
Societa' civile
1. Le Parti riconoscono il ruolo e il potenziale contributo della societa' civile organizzata, in particolare degli ambienti accademici, nell'ambito del processo di dialogo e di cooperazione previsto dal presente accordo e convengono di promuovere un dialogo costruttivo con la societa' civile organizzata e la sua partecipazione concreta al processo.
2. Nel rispetto dei principi democratici, e in conformita' delle leggi e regolamentazioni di ciascuna Parte, la societa' civile organizzata puo':
a) partecipare alla definizione delle politiche a livello nazionale;
b) essere informata e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, segnatamente nelle aree che la riguardano, comprese tutte le fasi del processo di sviluppo;
c) gestire in modo trasparente tutte le risorse finanziarie che le vengono fornite a sostegno delle sue attivita';
d) partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione, compreso lo sviluppo delle capacita', nei settori che la riguardano.
Societa' civile
1. Le Parti riconoscono il ruolo e il potenziale contributo della societa' civile organizzata, in particolare degli ambienti accademici, nell'ambito del processo di dialogo e di cooperazione previsto dal presente accordo e convengono di promuovere un dialogo costruttivo con la societa' civile organizzata e la sua partecipazione concreta al processo.
2. Nel rispetto dei principi democratici, e in conformita' delle leggi e regolamentazioni di ciascuna Parte, la societa' civile organizzata puo':
a) partecipare alla definizione delle politiche a livello nazionale;
b) essere informata e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, segnatamente nelle aree che la riguardano, comprese tutte le fasi del processo di sviluppo;
c) gestire in modo trasparente tutte le risorse finanziarie che le vengono fornite a sostegno delle sue attivita';
d) partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione, compreso lo sviluppo delle capacita', nei settori che la riguardano.
Art. 39
ARTICOLO 39
Cooperazione per la modernizzazione dell'amministrazione statale e pubblica
Basandosi su una valutazione delle esigenze specifiche eseguita attraverso una consultazione reciproca, le Parti convengono di cooperare per modernizzare la loro pubblica amministrazione, in particolare:
a) migliorando l'efficienza organizzativa,
b) migliorando l'efficienza delle istituzioni per quanto riguarda i servizi prestati,
c) garantendo una gestione trasparente e responsabile delle risorse pubbliche,
d) migliorando il quadro legislativo e istituzionale,
e) sviluppando le capacita' di elaborazione e attuazione delle politiche (prestazione di servizi pubblici, composizione ed esecuzione del bilancio, misure anticorruzione),
f) potenziando i sistemi giudiziari,
g) migliorando i meccanismi e gli organi di applicazione della legge.
Cooperazione per la modernizzazione dell'amministrazione statale e pubblica
Basandosi su una valutazione delle esigenze specifiche eseguita attraverso una consultazione reciproca, le Parti convengono di cooperare per modernizzare la loro pubblica amministrazione, in particolare:
a) migliorando l'efficienza organizzativa,
b) migliorando l'efficienza delle istituzioni per quanto riguarda i servizi prestati,
c) garantendo una gestione trasparente e responsabile delle risorse pubbliche,
d) migliorando il quadro legislativo e istituzionale,
e) sviluppando le capacita' di elaborazione e attuazione delle politiche (prestazione di servizi pubblici, composizione ed esecuzione del bilancio, misure anticorruzione),
f) potenziando i sistemi giudiziari,
g) migliorando i meccanismi e gli organi di applicazione della legge.
Art. 40
ARTICOLO 40
Mezzi di cooperazione
1. Le Parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, nei limiti delle loro rispettive risorse e normative, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.
2. Le Parti inviteranno la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Indonesia conformemente alle sue procedure e ai suoi criteri di finanziamento e alle leggi e regolamentazioni dell'Indonesia.
Mezzi di cooperazione
1. Le Parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, nei limiti delle loro rispettive risorse e normative, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.
2. Le Parti inviteranno la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Indonesia conformemente alle sue procedure e ai suoi criteri di finanziamento e alle leggi e regolamentazioni dell'Indonesia.
Art. 41
ARTICOLO 41
Comitato misto
1. Le Parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto, composto da rappresentanti di entrambe al livello piu' alto possibile, che avra' il compito di:
a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;
b) stabilire priorita' in relazione agli obiettivi del presente accordo;
c) risolvere le controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo;
d) formulare raccomandazioni alle Parti firmatarie del presente accordo onde promuoverne gli obiettivi e risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, alternativamente in Indonesia e a Bruxelles, a una data stabilita di comune accordo. Le Parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto e' presieduto a turno da ciascuna delle Parti. Le Parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto.
3. Il comitato misto puo' istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. Ad ogni riunione del comitato misto, i gruppi di lavoro gli presentano relazioni dettagliate sulle loro attivita'.
4. Le Parti decidono che il comitato misto avra' anche il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali gia' conclusi o che saranno conclusi tra la Comunita' e l'Indonesia.
5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno per l'applicazione del presente accordo.
Comitato misto
1. Le Parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto, composto da rappresentanti di entrambe al livello piu' alto possibile, che avra' il compito di:
a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;
b) stabilire priorita' in relazione agli obiettivi del presente accordo;
c) risolvere le controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo;
d) formulare raccomandazioni alle Parti firmatarie del presente accordo onde promuoverne gli obiettivi e risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, alternativamente in Indonesia e a Bruxelles, a una data stabilita di comune accordo. Le Parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto e' presieduto a turno da ciascuna delle Parti. Le Parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto.
3. Il comitato misto puo' istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. Ad ogni riunione del comitato misto, i gruppi di lavoro gli presentano relazioni dettagliate sulle loro attivita'.
4. Le Parti decidono che il comitato misto avra' anche il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali gia' conclusi o che saranno conclusi tra la Comunita' e l'Indonesia.
5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno per l'applicazione del presente accordo.
Art. 42
ARTICOLO 42
Clausola sui futuri sviluppi
1. Le Parti possono modificare, rivedere e ampliare, di concerto, il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attivita' specifici.
2. Nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ciascuna delle Parti puo' formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicare il presente accordo.
Clausola sui futuri sviluppi
1. Le Parti possono modificare, rivedere e ampliare, di concerto, il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attivita' specifici.
2. Nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ciascuna delle Parti puo' formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicare il presente accordo.
Art. 43
ARTICOLO 43
Altri accordi
1. Fatte salve le disposizioni pertinenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, ne' il presente accordo ne' qualsivoglia azione intrapresa ai sensi dello stesso pregiudicano in alcun modo la facolta' per gli Stati membri di avviare attivita' di cooperazione bilaterali con l'Indonesia o di concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e di cooperazione con l'Indonesia.
2. Il presente accordo lascia impregiudicata l'esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle Parti nei confronti di terzi.
Altri accordi
1. Fatte salve le disposizioni pertinenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, ne' il presente accordo ne' qualsivoglia azione intrapresa ai sensi dello stesso pregiudicano in alcun modo la facolta' per gli Stati membri di avviare attivita' di cooperazione bilaterali con l'Indonesia o di concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e di cooperazione con l'Indonesia.
2. Il presente accordo lascia impregiudicata l'esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle Parti nei confronti di terzi.
Art. 44
ARTICOLO 44
Meccanismo di risoluzione delle controversie
1. Ciascuna delle Parti puo' deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il comitato misto si occupa della controversia a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettere c) e d).
3. Se una Parte ritiene che l'altra sia venuta meno ai suoi obblighi nel quadro del presente accordo puo' prendere le misure del caso.
Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
4. Le Parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, per "casi particolarmente urgenti" di cui al paragrafo 3 si intendono le violazioni gravi dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione grave dell'accordo consiste:
i) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale, oppure
ii) nella violazione di un elemento essenziale dell'accordo di cui agli articoli 1, paragrafo 1, 3, paragrafo 2, e 35.
5. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo. Le misure decise vengono comunicate senza indugio all'altra Parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni nel comitato misto.
Meccanismo di risoluzione delle controversie
1. Ciascuna delle Parti puo' deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il comitato misto si occupa della controversia a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettere c) e d).
3. Se una Parte ritiene che l'altra sia venuta meno ai suoi obblighi nel quadro del presente accordo puo' prendere le misure del caso.
Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
4. Le Parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, per "casi particolarmente urgenti" di cui al paragrafo 3 si intendono le violazioni gravi dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione grave dell'accordo consiste:
i) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale, oppure
ii) nella violazione di un elemento essenziale dell'accordo di cui agli articoli 1, paragrafo 1, 3, paragrafo 2, e 35.
5. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo. Le misure decise vengono comunicate senza indugio all'altra Parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni nel comitato misto.
Art. 45
ARTICOLO 45
Strutture
Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le Parti convengono di concedere le agevolazioni necessarie agli esperti e funzionari debitamente autorizzati, per lo svolgimento dei loro compiti nell'ambito della cooperazione, in conformita' delle regolamentazioni e delle norme interne di entrambe le Parti.
Strutture
Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le Parti convengono di concedere le agevolazioni necessarie agli esperti e funzionari debitamente autorizzati, per lo svolgimento dei loro compiti nell'ambito della cooperazione, in conformita' delle regolamentazioni e delle norme interne di entrambe le Parti.
Art. 46
ARTICOLO 46
Efficacia territoriale
Il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea, alle condizioni stabilite nel suddetto trattato, e al territorio dell'Indonesia.
Efficacia territoriale
Il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea, alle condizioni stabilite nel suddetto trattato, e al territorio dell'Indonesia.
Art. 47
ARTICOLO 47
Definizione delle Parti
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunita', i suoi Stati membri o la Comunita' e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Repubblica di Indonesia, dall'altro.
Definizione delle Parti
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunita', i suoi Stati membri o la Comunita' e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Repubblica di Indonesia, dall'altro.
Art. 48
ARTICOLO 48
Entrata in vigore e durata
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo e' valido per un periodo di cinque anni e sara' automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che una Parte non comunichi all'altra, per iscritto, la sua intenzione di non prorogarlo sei mesi prima dello scadere di uno dei suddetti periodi.
3. Le eventuali modifiche del presente accordo vengono apportate di concerto fra le Parti. Gli effetti di tali modifiche decorrono solo dopo che l'ultima Parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalita' necessarie.
4. Al presente accordo puo' essere posta fine in qualsiasi momento da una delle Parti mediante preavviso scritto all'altra Parte. Il presente accordo si estingue sei mesi dopo che l'altra Parte ha ricevuto la notifica.
Entrata in vigore e durata
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo e' valido per un periodo di cinque anni e sara' automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che una Parte non comunichi all'altra, per iscritto, la sua intenzione di non prorogarlo sei mesi prima dello scadere di uno dei suddetti periodi.
3. Le eventuali modifiche del presente accordo vengono apportate di concerto fra le Parti. Gli effetti di tali modifiche decorrono solo dopo che l'ultima Parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalita' necessarie.
4. Al presente accordo puo' essere posta fine in qualsiasi momento da una delle Parti mediante preavviso scritto all'altra Parte. Il presente accordo si estingue sei mesi dopo che l'altra Parte ha ricevuto la notifica.
Art. 49
ARTICOLO 49
Notifica
La notifica viene effettuata, rispettivamente, al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministro degli esteri della Repubblica di Indonesia.
Notifica
La notifica viene effettuata, rispettivamente, al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministro degli esteri della Repubblica di Indonesia.
Art. 50
ARTICOLO 50
Testi facenti fede
Il presente accordo e' redatto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e indonesiana, ciascun testo facente ugualmente fede.
Fatto in duplice copia a Giacarta il nono giorno di novembre dell'anno duemilanove.
Parte di provvedimento in formato grafico
Testi facenti fede
Il presente accordo e' redatto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e indonesiana, ciascun testo facente ugualmente fede.
Fatto in duplice copia a Giacarta il nono giorno di novembre dell'anno duemilanove.
Parte di provvedimento in formato grafico
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 2011
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Palma
Atto finale
Parte di provvedimento in formato grafico
ATTO FINALE
I Plenipotenziari
della COMUNITA' EUROPEA, in appresso "la Comunita'",
e
del REGNO DEL BELGIO,
della REPUBBLICA DI BULGARIA,
della REPUBBLICA CECA,
del REGNO DI DANIMARCA,
della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
della REPUBBLICA DI ESTONIA,
dell'IRLANDA,
della REPUBBLICA ELLENICA,
del REGNO DI SPAGNA,
della REPUBBLICA FRANCESE,
della REPUBBLICA ITALIANA,
della REPUBBLICA DI CIPRO,
della REPUBBLICA DI LETTONIA,
della REPUBBLICA DI LITUANIA,
del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
della REPUBBLICA DI UNGHERIA,
di MALTA,
del REGNO DEI PAESI BASSI,
della REPUBBLICA D'AUSTRIA,
della REPUBBLICA DI POLONIA,
della REPUBBLICA PORTOGHESE,
della ROMANIA,
della REPUBBLICA DI SLOVENIA,
della REPUBBLICA SLOVACCA,
della REPUBBLICA DI FINLANDIA,
del REGNO DI SVEZIA,
del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso gli "Stati membri",
da una parte, e
della REPUBBLICA DI INDONESIA,
dall'altra,
riuniti a Giacarta il 9 novembre 2009 in vista della firma dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, hanno adottato l'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione.
I plenipotenziari degli Stati membri e il plenipotenziario della Repubblica di Indonesia prendono atto della seguente dichiarazione unilaterale della Comunita' europea:
"Le disposizioni dell'accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte III, titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto parte della Comunita' europea, fino al momento in cui il Regno Unito ovvero l'Irlanda (secondo il caso) notifichino alla Repubblica di Indonesia che essi sono vincolati in quanto parte della Comunita' europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati."
Fatto in duplice copia a Giacarta il nono giorno di novembre dell'anno duemilanove.
Parte di provvedimento in formato grafico