Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. (11G0225)
Art. 22
ARTICOLO 22
Scienza e Tecnologia
1. Le Parti decidono di collaborare nei settori scientifici e tecnologici di comune interesse quali l'energia, i trasporti, l'ambiente, le risorse naturali e la sanita', tenendo conto delle rispettive politiche.
2. La cooperazione mira a:
a) favorire gli scambi di informazioni e di know-how in materia di scienza e tecnologia, specie per quanto riguarda l'attuazione di politiche e programmi;
b) promuovere relazioni durature tra le comunita' scientifiche, i centri di ricerca, le universita' e i settori industriali delle Parti;
c) incentivare la formazione delle risorse umane;
d) promuovere altre forme di cooperazione stabilite di comune accordo.
3. La cooperazione puo' consistere in progetti di ricerca comuni, scambi, riunioni e formazione degli scienziati nel quadro di programmi di mobilita' a livello internazionale, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca.
4. Nell'ambito della cooperazione, le Parti possono favorire la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, in particolare le PMI.
Scienza e Tecnologia
1. Le Parti decidono di collaborare nei settori scientifici e tecnologici di comune interesse quali l'energia, i trasporti, l'ambiente, le risorse naturali e la sanita', tenendo conto delle rispettive politiche.
2. La cooperazione mira a:
a) favorire gli scambi di informazioni e di know-how in materia di scienza e tecnologia, specie per quanto riguarda l'attuazione di politiche e programmi;
b) promuovere relazioni durature tra le comunita' scientifiche, i centri di ricerca, le universita' e i settori industriali delle Parti;
c) incentivare la formazione delle risorse umane;
d) promuovere altre forme di cooperazione stabilite di comune accordo.
3. La cooperazione puo' consistere in progetti di ricerca comuni, scambi, riunioni e formazione degli scienziati nel quadro di programmi di mobilita' a livello internazionale, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca.
4. Nell'ambito della cooperazione, le Parti possono favorire la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, in particolare le PMI.