Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia. (09G0111)
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Disposizioni per l'operativita'
delle reti di imprese)
1. All'articolo 3 del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-ter:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete";
2) alla lettera b), dopo le parole: "l'indicazione" sono inserite le seguenti: "degli obiettivi strategici e" e dopo le parole: "della rete" sono aggiunte le seguenti: ", che dimostrino il miglioramento della capacita' innovativa e della competitivita' sul mercato";
3) alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ".
Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile";
4) alla lettera d), dopo le parole: "del contratto" sono inserite le seguenti: ", le modalita' di adesione di altre imprese";
5) alla lettera e), la parola: "programma" e' sostituita dalla seguente: "contratto" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
". Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonche' nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento";
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete";
2) alla lettera b), dopo le parole: "l'indicazione" sono inserite le seguenti: "degli obiettivi strategici e" e dopo le parole: "della rete" sono aggiunte le seguenti: ", che dimostrino il miglioramento della capacita' innovativa e della competitivita' sul mercato";
3) alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ".
Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile";
4) alla lettera d), dopo le parole: "del contratto" sono inserite le seguenti: ", le modalita' di adesione di altre imprese";
5) alla lettera e), la parola: "programma" e' sostituita dalla seguente: "contratto" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
". Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonche' nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento";
b) dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
"4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse";
"4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse";
c) al comma 4-quinquies, le parole: "lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), c) e d)" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta".
2. L'articolo 6-bis del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il , convertito, con modificazioni, dalla recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi», come da ultimo modificato dalla presente legge.
«4-ter. Con il contratto di rete due o piu' imprese si obbligano ad esercitare in comune una o piu' attivita' economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacita' innovativa e la competitivita' sul mercato. Il contratto e' redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete;
b) l'indicazione degli obiettivi strategici e delle attivita' comuni poste a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacita' innovativa e della competitivita' sul mercato;
c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalita' di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalita' di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell' . Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli e ;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di altre imprese e le relative ipotesi di recesso;
e) l'organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalita' di partecipazione di ogni impresa alla attivita' dell'organo. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonche' nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento.».
- Si riporta il , convertito, con modificazioni, dalla recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi», come da ultimo modificato dalla presente legge.
«4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell' , e , e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.».
- Si riporta il testo degli e :
«Art. 2614 (Fondo consortile). - 1. I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.»:
«Art. 2615 (Responsabilita' verso i terzi). - 1. Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
2. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.».
Art. 2.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134))
((17))
AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge".
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge".
Art. 3.
(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina le priorita', le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, come definita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 1l luglio 2006. L'individuazione viene compiuta attraverso un piano, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e d'intesa con le regioni o le province autonome interessate e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attivita' economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente, di sicurezza energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione del presente articolo, il piano e' approvato dal CIPE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della predetta procedura.
regioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina le priorita', le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, come definita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 1l luglio 2006. L'individuazione viene compiuta attraverso un piano, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e d'intesa con le regioni o le province autonome interessate e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attivita' economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente, di sicurezza energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione del presente articolo, il piano e' approvato dal CIPE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della predetta procedura.
2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno, in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica salvo quanto previsto dal comma 3, entro ((trentaquattro mesi)) dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione delle norme statali concernenti
l'incentivazione delle attivita' economiche, con particolare riferimento alla chiarezza e alla celerita' delle modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni e al piu' ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione, nonche' attraverso sistemi quali buoni e voucher;
l'incentivazione delle attivita' economiche, con particolare riferimento alla chiarezza e alla celerita' delle modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni e al piu' ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione, nonche' attraverso sistemi quali buoni e voucher;
b) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di
competenza del Ministero dello sviluppo economico;
competenza del Ministero dello sviluppo economico;
c) differenziazione e regolamentazione delle misure di
incentivazione ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;
incentivazione ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;
d) priorita' per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;
e) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo;
f) snellimento delle attivita' di programmazione con la
soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale;
soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale;
g) razionalizzazione delle modalita' di monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;
h) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero
territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con particolare attenzione ai distretti industriali in situazione di crisi;
territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con particolare attenzione ai distretti industriali in situazione di crisi;
i) individuazione di principi e criteri per l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonche' destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse, che risultino effettivamente disponibili in quanto non gia' destinate ad altre finalita', non inferiori al 50 per cento;
l) previsione, in conformita' con il diritto comunitario, di forme
di fiscalita' di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attivita' di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.
di fiscalita' di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attivita' di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.
3. L'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera l), e'
condizionata al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria.
condizionata al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono
trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti previo parere delle competenti Commissioni parlamentari con le medesime modalita' di cui al presente comma.
trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti previo parere delle competenti Commissioni parlamentari con le medesime modalita' di cui al presente comma.
5. Il CIPE, nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fermi restando gli utilizzi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, destina una quota del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, fino al limite annuale di 50 milioni di euro per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 342, della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.
programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fermi restando gli utilizzi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, destina una quota del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, fino al limite annuale di 50 milioni di euro per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 342, della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.
6. Per l'anno 2009 il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato di 30 milioni di euro. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della presente legge.
7. Al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, dopo le parole: "con delibera del CIPE," e' inserita la seguente: "adottata" e dopo le parole: "su proposta del Ministro dello sviluppo economico," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".
8. I commi 32 e 33 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle attivita' produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.
9. Al fine di garantire migliori condizioni di competitivita' sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attivita', entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purche' ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilita' stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attivita' rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. (8)
AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno 2010 - 22 luglio
2010, n. 278 (in G.U. 1a s.s. 28/7/2010, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia)".
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno 2010 - 22 luglio
2010, n. 278 (in G.U. 1a s.s. 28/7/2010, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia)".
Art. 4.
(Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti)
1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche' alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale referente per le attivita' di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.
3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalita' di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, gia' designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 4:
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella GUUE del 13 agosto 2008 L218-30.
Art. 5.
(Delega al Governo per il riassetto normativo
delle prescrizioni e degli adempimenti
procedurali applicabili alle imprese)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalita' e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attivita' di impresa;
b) determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l'iter procedurale sia giunto a buon fine, che devono essere liquidati nei termini previsti dalle disposizioni in base alle quali vengono concessi;
c) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera a).
2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalita' di cui all'articolo 20, comma ibis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attivita' culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le con, seguenze di carattere finanziario. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.
5. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi del presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o maggiori spese ne' minori entrate per la finanza pubblica.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' , e successive modificazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.»:
«Art. 20 - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all' , entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di regolamenti ai sensi dell' e , e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; "a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo Delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo);
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al ;
c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla , e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessita' del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformita' da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita' private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell' .
(3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi).
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu' estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo' essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu' schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli , e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilita', le modalita' di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell' , e successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all' , e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all' , quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
(8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualita' della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell' . Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualita' della regolazione interna e a livello europeo).
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che garantisce anche l'uniformita' e l'omogeneita' degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.».
- Si riporta il testo dell' , e recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.»:
«Art. 19 (Dichiarazione di inizio attivita') - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumita', del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente puo' richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora non siano attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.»:
«Art. 20 (Silenzio assenso). - (Omissis).
«4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis.».
- Si riporta l' recante «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio.»:
«2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.».
Art. 6.
(Semplificazione e abolizione di alcune procedure
e certificazioni dovute dalle imprese)
1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata puo' allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilita' per falso in atto pubblico.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le certificazioni la cui presentazione puo' essere sostituita ai sensi del comma 1.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie".
5. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma".
Note all' :
- Per l' , e recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.», si veda nelle note all'art. 5.
- Si riporta il e successive modificazioni recante «Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell' », come da ultimo modificato dalla presente legge:
«6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche' nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie.».
- Si riporta il testo del recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», come da ultimo modificato dalla presente legge:
«6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'art. 3, nonche' i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'art. 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1, la periodicita' dell'invio dei prospetti e puo' altresi' disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della , dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma.».
Art. 7.
(Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria o in locazione a lungo termine senza conducente, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalita' con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per contratto di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si intende il contratto di durata pari o superiore a dodici mesi. Se lo stesso veicolo e' oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata inferiore a un anno conclusi fra le stesse parti, comprese le proroghe degli stessi, la durata del contratto e' data dalla somma di quelle dei singoli contratti.
2. All'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto- legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo la parola: "proprietari" sono inserite le seguenti: ", usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,";
b) nel terzo periodo, dopo le parole: "i proprietari" sono inserite le seguenti: ", gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonche' gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria".
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo le modalita' di cui ai commi 3-ter e 3-quater del presente articolo, tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo; e' configurabile la responsabilita' solidale della societa' di leasing e della societa' di locazione a lungo termine senza conducente solo nella particolare ipotesi in cui queste abbiano provveduto, in base alle modalita' stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto.
3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo o a titolo di locazione a lungo termine del veicolo senza conducente. (25) (30)
3-bis. Con riferimento ai periodi tributari in scadenza ((nei primi nove mesi)) dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il ((31 ottobre 2020)) senza l'applicazione di sanzioni e interessi.
3-ter. Per le fattispecie di cui al comma 3-bis, i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalita' di cui al comma 3-quater del presente articolo, al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e confluiscono negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attivita' di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il ((30 settembre 2020)), sentiti il gestore del sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' operative per l'acquisizione dei dati di cui al comma 3-ter del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni rappresentative delle societa' di locazione a lungo termine.
3-quinquies. Dall'attuazione del comma 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 ha disposto (con l'art. 9, comma 9-quater) che "La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 99 del 2009, come sostituito dal comma 9-ter del presente articolo, si applica ai veicoli per i quali la scadenza del termine utile per il pagamento e' successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Il D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 ha disposto (con l'art. 9, comma 9-quater) che "La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 99 del 2009, come sostituito dal comma 9-ter del presente articolo, si applica ai veicoli per i quali la scadenza del termine utile per il pagamento e' successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, nel modificare l'art. 9, comma 9-quater del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, ha disposto (con l'art. 10, comma 6) che "il comma 9-quater si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, nel modificare l'art. 9, comma 9-quater del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, ha disposto (con l'art. 10, comma 6) che "il comma 9-quater si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 8.
(Modifiche in materia di ICI)
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto".
"2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' recante «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell' », come da ultimo modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Soggetti passivi). - 1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attivita'.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, il locatario assume la qualita' di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale e' stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo e' il concessionario.».
Art. 9.
(Disciplina dei consorzi agrari)
1. Al fine di uniformarne la disciplina ai principi del codice civile, i consorzi agrari sono costituiti in societa' cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del medesimo codice. L'uso della denominazione di consorzio agrario e' riservato esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualita' prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del medesimo codice. I consorzi agrari adeguano i propri statuti alle disposizioni del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori. Alle proposte di concordato dei consorzi agrari non si applicano i termini di cui all'articolo 124, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
2. Il comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto- legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e' abrogato.
3. Per consentire la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, i consorzi agrari entro il 30 settembre 2009 devono sottoporre all'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. L'omessa trasmissione degli atti nel termine indicato o il diniego di autorizzazione al deposito da parte dell'autorita' amministrativa comporta la sostituzione dei commissari liquidatori e di tutti i componenti dei comitati di sorveglianza. Si provvede alla sostituzione anche in presenza dell'avvenuto deposito degli atti di cui agli articoli 213 e 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, qualora il tribunale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia accolto l'opposizione, per motivi connessi alla attivita' del commissario, indipendentemente dalla proposizione dell'eventuale reclamo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli e .
«Art. 2513 (Societa' cooperative a responsabilita' illimitata). - 1. Nelle societa' cooperative a responsabilita' illimitata per le obbligazioni sociali risponde la societa' con il suo patrimonio e, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente a norma dell'art. 2541.
Art. 2514 (Societa' cooperative a responsabilita' limitata). - 1. Nelle societa' cooperative a responsabilita' limitata per le obbligazioni sociali risponde la societa' con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni.
2. L'atto costitutivo puo' stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della societa' ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota a norma dell'art. 2541.».
- Si riporta il testo dell' , e successive modificazioni, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.»:
«1. La proposta di concordato puo' essere presentata da uno o piu' creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purche' sia stata tenuta la contabilita' ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non puo' essere presentata dal fallito, da societa' cui egli partecipi o da societa' sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purche' non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.».
- Si riporta il testo del convertito, con modificazioni, dalla recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.»:
«9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell' .
I consorzi agrari sono societa' cooperative a responsabilita' limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli ; l'uso della denominazione di consorzio agrario e' riservato esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della , e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, 5 e 6 e dell'art. 6. e' abrogato, altresi', il . Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorita' di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell' , in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all' la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico.
Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del entro il 30 aprile 2008.».
- Si riporta il testo del , convertito, con modificazioni, dalla recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.»:
«1. I termini di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , relativi alla chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari, nonche' relativi al termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari medesimi, sono prorogati al 31 dicembre 2009.».
- Si riporta il testo degli e , e successive modificazioni, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.»:
«Art. 213 (Chiusura della liquidazione). - Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorita', che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario.
Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, e' data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili nelle forme previste dall'art. 26, terzo comma, ed e' data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorita' che vigila sulla liquidazione.
Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorita' che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 26.
Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'art. 117, e se del caso degli e .
Art. 214 (Concordato). - L'autorita' che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, puo' autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o piu' creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'art. 124, osservate le disposizioni dell'art. 152, se si tratta di societa'.
La proposta di concordato e' depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo nelle forme previste dall'art. 26, terzo comma, e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.
I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.
Il tribunale, sentito il parere dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131.
Gli effetti del concordato sono regolati dall'art. 135.
Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.».
- Si riporta il testo del , convertito, con modificazioni, dalla recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.»:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito “Fondo per interventi
strutturali di politica economica”, alla cui
costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Art. 10.
(Societa' cooperative)
1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: "con scopo mutualistico" sono aggiunte le seguenti: "iscritte presso l'albo delle societa' cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice".
2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto- legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'albo delle societa' cooperative, di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 6 del presente articolo.
3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'albo delle societa' cooperative la comunicazione unica, nonche' la comunicazione della cancellazione della societa' cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto albo.
4. Le societa' cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo delle societa' cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 6 del presente articolo.
6. All'articolo 223- sexiesdecies, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: "depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica" sono sostituite dalle seguenti: "comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali".
7. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e' effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente".
"La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e' effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente".
8. All'articolo 2545- octies del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.
In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa e' tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualita' prevalente.
In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo delle societa' cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.
L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente e' segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali".
"Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.
In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa e' tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualita' prevalente.
In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo delle societa' cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.
L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente e' segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali".
9. All'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico".
"4-bis. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico".
10.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)). ((18))
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)). ((18))
11. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola: "amministrativa" e' sostituita dalla seguente: "esclusiva" e le parole: "anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche" sono soppresse.
12. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, e' irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali".
"5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, e' irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali".
13. All'articolo 223- septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: "entro il 31 dicembre 2004" sono soppresse.
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 12, comma 49) che "L'Associazione italiana di studi cooperativi "Luigi Luzzatti" di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e' soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51."
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 12, comma 49) che "L'Associazione italiana di studi cooperativi "Luigi Luzzatti" di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e' soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51."
Art. 11.
(Internazionalizzazione delle imprese)
1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole da: "e con il Ministro dell'istruzione" fino a: "Conferenza permanente" sono sostituite dalle seguenti: ", sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Conferenza permanente";
b) all'articolo 5, comma 3, le parole: ", di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali," sono soppresse.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell' recante «Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore», come da ultimo modificato dalla presente legge:
«2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorita' e settori di intervento per l'effettuazione degli investimenti di cui al comma 1 e le relative modalita' di finanziamento.».
- Si riporta il testo dell' recante «Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore.»:
«3. Il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro degli affari esteri, promuovono, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le camere di commercio italiane all'estero, con il sistema associativo rappresentativo degli interessi delle imprese, con le comunita', le comunita' d'affari italiane all'estero e con i loro organismi rappresentativi al fine di facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalita' previste negli accordi di programma e di settore sottoscritti dagli stessi Ministeri, anche disgiuntamente, con l'Unioncamere, con l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, con le regioni, gli enti pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese.».
Art. 12.
(Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, secondo le modalita' e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, secondo le modalita' e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre a quelle relative alle esportazioni, anche quelle concernenti gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane e prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;
b) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro ((ventotto mesi)) dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'allegato 1, nonche' degli strumenti di incentivazione per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese erogati direttamente dagli enti di cui all'allegato 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 143 del 1998, nonche' all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 143 del 1998, nonche' all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore
dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi ispirati alla maggiore funzionalita' dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico- finanziario, nonche' a obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi ispirati alla maggiore funzionalita' dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico- finanziario, nonche' a obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
c) compatibilita' con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1;
d) semplificazione della procedura di ripartizione dello stanziamento annuale per il finanziamento dei programmi promozionali all'estero di enti, istituti, associazioni, consorzi export multiregionali, camere di commercio italiane all'estero, erogato ai sensi delle leggi di settore;
e) complementarita' degli incentivi rispetto ad analoghe misure di
competenza regionale.
competenza regionale.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi commi.
decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi commi.
4. Per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 2006, n. 105, sono assegnati all'apposito Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, da ripartire secondo le modalita' di cui al comma 3 del medesimo articolo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009- 2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2009, quanto a euro 500.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a euro 1.500.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'anno 2010, quanto a euro 2.000.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, per l'anno 2011, quanto a euro 2.000.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 13.
(Fondi regionali con finalita'
di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa)
1. All'articolo 1 del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 6-bis e' sostituito dal seguente:
"6-bis. Al fine di potenziare l'attivita' della SIMEST Spa a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla societa' stessa propri fondi rotativi con finalita' di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di societa' o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST Spa. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da regioni del Mezzogiorno, le quote di partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST Spa possono raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con finalita' di venture capital previsti dal presente comma possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli stessi la competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di cui al decreto del Vice Ministro delle attivita' produttive n. 404 del 26 agosto 2003. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, all'integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante della regione assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
"6-bis. Al fine di potenziare l'attivita' della SIMEST Spa a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla societa' stessa propri fondi rotativi con finalita' di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di societa' o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST Spa. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da regioni del Mezzogiorno, le quote di partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST Spa possono raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con finalita' di venture capital previsti dal presente comma possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli stessi la competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di cui al decreto del Vice Ministro delle attivita' produttive n. 404 del 26 agosto 2003. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, all'integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante della regione assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», come modificato dalla presente legge:
«6-bis. Al fine di potenziare l'attivita' della SIMEST Spa a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla societa' stessa propri fondi rotativi con finalita' di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di societa' o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST S.p.A. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da regioni del Mezzogiorno, le quote di partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST S.p.A. possono raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con finalita' di venture capital previsti dal presente comma possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all' , estendendosi agli stessi la competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di cui al decreto del Vice . Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, all'integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante della regione assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo del recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
«932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST S.p.A. destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea nonche' il fondo di cui all' , sono unificati in un unico fondo.».
- Si riporta il testo del decreto del Viceministro delle Attivita' produttive n. 404 del 26 agosto 2003:
«DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
Decreto n. 404 del 26 agosto 2003
IL VICE MINISTRO
Visto l' , recante «Utilizzo nel triennio 1999-2001 delle giacenze del fondo rotativo di cui all' » ed in particolare il comma 1, lettera c);
Visto l' , con il quale e' stato istituito nello stato di previsione del Ministero del Commercio con l'Estero il capitolo destinato a recepire le somme stanziate a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo;
Vista la delibera n. 149 adottata dalla V Commissione permanente del CIPE il 21 dicembre 2000, recante «Utilizzo dello stanziamento di 20 miliardi di lire di cui alla per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane della Repubblica Federale Jugoslava»;
Visto l' , per effetto del quale il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a costituire, ai sensi e per le finalita' di cui alla , e successive modificazioni, fondi rotativi finalizzati all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano;
Visto il comunicato dal quale risulta che il CIPE, in data 20 dicembre 2002, ha modificato la per estendere all'Albania, alla Bosnia ed alla Macedonia il sostegno agli investimenti delle piccole e medie imprese italiane;
Visto il decreto del 22 agosto 2002 concernente la partecipazione azionaria della Simest, per conto del Ministero delle Attivita' Produttive, in imprese costituite o da costituire in Paesi del Bacino del Mediterraneo;
Vista la , concernente l'utilizzo dello stanziamento di €
10.329.000 di cui alla , per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica Popolare Cinese;
Visto il decreto del Vice recante «Utilizzo dello stanziamento di Euro 10.329.137,98, di cui alla , per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica Federale di Jugoslavia" e, in particolare, l'art. 5 che istituisce un Comitato di Indirizzo e di Rendicontazione;
Ritenuta la necessita' di riconsiderare le disposizioni contenute nel ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001, concernente l'attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle attivita' produttive, on.le Adolfo Urso, a seguito della delega di particolari funzioni conferitagli dal Ministro con decreto 2 ottobre 2001, a norma dell' ;
Decreta:
Art. 1. - Il Comitato di indirizzo e di rendicontazione istituito dall'art. 5 del decreto del Vice ha sede presso il Ministero delle attivita' produttive.
Del Comitato fanno parte:
il dott. Angelo di Stasi, Direttore Generale per le Politiche di Internazionalizzazione del Ministero delle Attivita' Produttive, con funzioni di Presidente;
il dott. Bruno Tagliaferri, della Segreteria Tecnica del Vice Ministro, in qualita' di membro titolare;
la dott.ssa Paola Alemanno, Dirigente della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione del Ministero delle attivita' produttive, in qualita' di membro titolare e la dott.ssa Simona Ciuffoni, funzionario della medesima Direzione, in qualita' di membro supplente;
la dott.ssa Isabella Flajban, Dirigente della Direzione generale per la promozione degli scambi del Ministero delle attivita' produttive, in qualita' di membro titolare e la dott.ssa Terracciano Maria Pia, funzionario .della medesima Direzione, in qualita' di membro supplente;
il dott. Natalino Loffredo, Dirigente della Direzione generale per la politica commerciale del Ministero delle attivita' produttive, in qualita' di membro titolare, e il dott.Cesare Garzia, Dirigente della medesima Direzione, in qualita' di membro supplente;
il Ministro plenipotenziario Luca Biolato, della Direzione generale per l'Europa del Ministero affari esteri, in qualita' di membro titolare e il Ministro plenipotenziario Eugenio d'Auria, della Direzione generale per il Mediterraneo e Medio Oriente, in qualita' di membro supplente;
la dott.ssa Silvana Micci, Dirigente dell'Ispettorato generale per gli affari economici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in qualita' di membro titolare e il dott. Paolo Pizzutilo, funzionario del medesimo Ispettorato, in qualita' di membro supplente;
il dott. Lucio Coggiatti, Dirigente dell'Area di programmazione e controllo dell'Istituto per il commercio estero, in qualita' di membro titolare e il dott. Agostino Ambrogetti, funzionario del Dipartimento coordinamento reti, Area Europa-Meda, in qualita' di membro supplente;
il professore Giuseppe Cassano, in qualita' di esperto; partecipano al Comitato, a titolo di supporto tecnico, un rappresentante della Simest e - per l'esame di operazioni partecipate dalla Finest - un rappresentante della stessa Finest.
Art. 2. - Il Comitato, con proprie direttive indirizzate al soggetto gestore, definisce i criteri generali per l'operativita' del fondo rotativo, tenendo anche conto delle priorita' di sviluppo settoriale dei Paesi destinatari degli interventi e della compatibilita' dei progetti di investimento con gli orientamenti e le priorita' dei settori e dei comparti produttivi del sistema economico italiano;
Il Comitato esamina le richieste di intervento, istruite dal soggetto gestore e approvate dal Consiglio di Amministrazione della Simest S.p.A. e/o della Finest S.p.A., e decide in merito;
Le decisioni del Comitato sono comunicate dal gestore agli interessati senza indugio;
Il Comitato approva annualmente il rendiconto del fondo rotativo e accerta, entro il 31 gennaio di ogni anno i compensi maturati dalla Simest S.p.A.
Art. 3. - Il Comitato puo' sottoporre a controllo le operazioni oggetto di intervento mediante ispezioni in loco da parte della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione, che potra' anche avvalersi della collaborazione dell'ICE;
Per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 1, il Comitato trasmette al Ministero ed alla Simest il programma dei controlli che intende effettuare e l'esito degli stessi per le relative valutazioni di competenza;
I costi dei controlli sono a carico del fondo rotativo.
Art. 4. - La Segreteria operativa del Comitato e' affidata alla Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione.
Art. 5. - I componenti del Comitato di cui all'art. 1 durano in carica tre anni. Alla scadenza si intendono tacitamente confermati per un ulteriore triennio, fatte salve diverse determinazioni.
Art. 6. - Il Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione stabilira' con proprio decreto i compensi da corrispondere ai componenti del Comitato. Tali compensi graveranno sul fondo rotativo.
Art. 7. - La competenza del Comitato di indirizzo e rendicontazione di cui al presente decreto si estende ai Fondi citati nelle premesse e quelli di futura istituzione di cui all' .
Art. 8. - Il presente decreto entra in vigore alla data di firma.
Roma, 26 agosto 2003
Il Vice Ministro: (On. Adolfo Urso)»
Art. 14.
(Utilizzo della quota degli utili
della SIMEST Spa)
1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 934, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilita' speciale, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start- up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate, gestito dalla SIMEST Spa, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
2. Sono assegnate al Fondo, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, le disponibilita' finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero stesso in qualita' di socio della SIMEST Spa, gia' finalizzate, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, a interventi per lo sviluppo delle esportazioni.
3. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di societa' appositamente costituite da singole piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti, per realizzare progetti di internazionalizzazione.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalita' operative del Fondo.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell' , recante «Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero», come da ultimo modificato dal .»:
«5. Gli utili conseguiti dalla SIMEST S.p.A., anche per la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni effettuate, possono essere distribuiti gli azionisti diversi dallo Stato. La quota di utili di competenza del Ministro del commercio con l'estero affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di spesa del Ministero del commercio con l'estero per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.».
- Si riporta il testo dell' recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell' , e dell' .»:
«Art. 25 (Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla , al , convertito, con modificazioni, dalla , alla , alla della , viene attribuita alla Simest S.p.A. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla , viene attribuita alla Finest S.p.A. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalita' di collaborazione fra Simest S.p.A. e Finest S.p.A.
2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la Simest S.p.A. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi.
3. La Simest S.p.A. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 e' titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.
4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero, provvede al trasferimento alla Simest S.p.A. dei fondi e delle disponibilita' finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1.
5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalita' e i tempi per il passaggio dal Mediocredito centrale S.p.A. alla Simest S.p.A. delle risorse materiali e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonche' per la determinazione dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
7. Il Comitato di cui al , convertito, con modificazioni, dalla , e' soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.
8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli e , entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al presente articolo in relazione al trasferimento alla Simest della gestione degli interventi indicati al comma 1.».
- Il recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell' , e dell' » e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13-5-1998.
- Si riporta il testo dell' recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Art. 15.
(Tutela penale dei diritti
di proprieta' industriale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 473 e' sostituito dal seguente:
"Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprieta' industriale, contraffa' o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffa' o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale";
"Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprieta' industriale, contraffa' o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffa' o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale";
b) l'articolo 474 e' sostituito dal seguente:
"Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale";
"Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale";
c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:
"Art. 474-bis. - (Confisca). - Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
Quando non e' possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.
Art. 474-ter. - (Circostanza aggravante). - Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' organizzate, la pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.
Art. 474-quater. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonche' nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti";
"Art. 474-bis. - (Confisca). - Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
Quando non e' possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.
Art. 474-ter. - (Circostanza aggravante). - Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' organizzate, la pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.
Art. 474-quater. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonche' nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti";
d) all'articolo 517, le parole: "fino a un anno o" sono sostituite dalle seguenti: "fino a due anni e";
e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis sono aggiunti i seguenti:
"Art. 517-ter. - (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprieta' industriale). - Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprieta' industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprieta' industriale o in violazione dello stesso e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale.
Art. 517-quater. - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffa' o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Art. 517-quinquies. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonche' nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti".
"Art. 517-ter. - (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprieta' industriale). - Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprieta' industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprieta' industriale o in violazione dello stesso e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale.
Art. 517-quater. - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffa' o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Art. 517-quinquies. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonche' nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti".
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), all'articolo 127 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 e' abrogato.
3. All'articolo 12- sexies, comma 1, primo periodo, del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: "416, sesto comma," sono inserite le seguenti: "416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater,".
4. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "416, sesto comma," sono inserite le seguenti: "416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474,".
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. All'articolo 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico," sono inserite le seguenti: "all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice,".
7. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25-bis:
1) al comma 1, alinea, le parole: "e in valori di bollo" sono sostituite dalle seguenti: ", in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento";
2) al comma 1, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente:
"f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote";
3) al comma 2, le parole: "e 461" sono sostituite dalle seguenti: ", 461, 473 e 474";
4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Falsita' in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento";
1) al comma 1, alinea, le parole: "e in valori di bollo" sono sostituite dalle seguenti: ", in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento";
2) al comma 1, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente:
"f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote";
3) al comma 2, le parole: "e 461" sono sostituite dalle seguenti: ", 461, 473 e 474";
4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Falsita' in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento";
b) dopo l'articolo 25-bis e' inserito il seguente:
"Art. 25-bis.1. - (Delitti contro l'industria
e il commercio). - 1. In relazione alla commissione dei delitti
contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2";
"Art. 25-bis.1. - (Delitti contro l'industria
e il commercio). - 1. In relazione alla commissione dei delitti
contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2";
c) dopo l'articolo 25- octies e' inserito il seguente:
"Art. 25- novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171- octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941".
"Art. 25- novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171- octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941".
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell' , come da ultimo modificato dalla presente legge:
«Art. 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprieta' industriale, contraffa' o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffa' o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale; ».
- Si riporta il testo dell' , come da ultimo modificato dalla presente legge.
«Art. 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale»;
Dopo l' sono inseriti i seguenti:
«Art. 474-bis (Confisca). - Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
Quando non e' possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'art. 322-ter.
Si applicano le disposizioni dell'art. 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del .
Art. 474-ter (Circostanza aggravante). - Se, fuori dai casi di cui all'art. 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' organizzate, la pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'art. 474, secondo comma.
Art. 474-quater (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonche' nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti; ».
- Si riporta il testo dell' , come da ultimo modificato dalla presente legge.
«Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualita' dell'opera o del prodotto, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino due anni e con la multa fino a ventimila euro [c.p. 473, 474].».
- Si riporta il testo dell' :
«Art. 517-bis (Circostanza aggravante). - Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificita' sono protette dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, puo' disporre, se il fatto e' di particolare gravita' o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attivita' commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.».
- Si riporta il testo degli articoli successivi all' , inseriti con la presente legge:
«Art. 517-ter (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprieta' industriale). - Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprieta' industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprieta' industriale o in violazione dello stesso e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma:
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale.».
«Art. 517-quater (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffa' o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma:
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.».
«Art. 517-quinquies (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonche' nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.».
- Si riporta il testo del comma 1, primo periodo, dell' , convertito con modificazioni, dalla , e successive modificazioni, recante «Modifiche urgenti al nuovo e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa.», come da ultimo modificato dalla presente legge:
«1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' , per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del , del , convertito, con modificazioni, dalla , ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con , e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' , per taluno dei delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.».
- Si riporta il testo dell' , come da ultimo modificato dalla presente legge.
«3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli , , , , , e , per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con del testo unico approvato con le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.».
- Si riporta il testo dell' recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'.», come da ultimo modificato dalla presente legge:
«1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purche' non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, , , all'art. 291-ter del citato testo unico di cui al del citato testo unico di cui al , e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del medesimo testo unico, all' e , realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all' , realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli , e e dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al , e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell' recante “Disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell' .”, come da ultimo modificato
dalla presente legge:
«25-bis (Falsita' in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal in materia di falsita' in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'art. 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'art. 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'art. 453, e dalla lettera b), in relazione all'art. 454, ridotte da un terzo alla meta';
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all'art. 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'art. 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
«f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli , , , , , , e , si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.».
- Si riporta il testo dell'art. 25-bis.1 del recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell' .», come da ultimo aggiunto dalla presente legge:
«Art. 25-bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio). - 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2; ».
- Si riporta il testo degli , , , , , :
«Art. 513 (Turbata liberta' dell'industria o del commercio). - Chiunque adopera violenza sulle cose [c.p. 392] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio e' punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; 336], se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [c.p. 508]. (1)
(1) La multa risulta cosi' aumentata, da ultimo, ai sensi dell' , che modifica il sistema penale.
Art. 513-bis (Illecita concorrenza con minaccia o violenza). - Chiunque nell'esercizio di un'attivita' commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia e' punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena e' aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attivita' finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici (1).
Art. 514 (Frodi contro le industrie nazionali). - Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 [c.p. 29, 32, 517] (1).
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' industriale, la pena e' aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 (2).
(1) La multa risulta cosi' aumentata, da ultimo, ai sensi dell' , che modifica il sistema penale.
(2) Vedi, anche, il , che ha apportato modificazioni al testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per marchi di impresa, approvato con .».
«Art. 515 (Frode nell'esercizio del commercio). - (1) Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza, qualita' o quantita', diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 (2).
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e' della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103 [c.p. 29] (3).
(1) Vedi l' , che modifica il sistema penale. In materia di commercio su aree pubbliche vedi la .
(2) La multa risulta cosi' aumentata, da ultimo, ai sensi dell' , che modifica il sistema penale.
(3) La multa risulta cosi' aumentata, da ultimo, ai sensi dell' , che modifica il sistema penale.».
«Art. 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine (1) e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 [c.p. 440, 442, 444] (2). (1) Vedi l' , che modifica il sistema penale.
(2) La multa risulta cosi' aumentata, da ultimo, ai sensi dell' , che modifica il sistema penale.».
«Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualita' dell'opera o del prodotto, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro [c.p. 473, 474] (1).
(1) La multa, aumentata, da ultimo, a lire due milioni ai sensi dell' , e' stata cosi' rideterminata dall' . Vedi, anche, l' .».
«Art. 517-bis (Circostanza aggravante). - Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificita' sono protette dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, puo' disporre, se il fatto e' di particolare gravita' o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attivita' commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso (1).
(1) Articolo aggiunto dall' .».
- Si riporta il testo dell' recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell' .», come da ultimo aggiunto dalla presente legge:
«Art. 25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'art. 174-quinquies della citata .».
- Si riporta il testo degli , , , , recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.»:
«Art. 171. - Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, e' punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
e) [riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni cosi' fatte all'estero];
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla meta' del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
La pena e' della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternita' dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 68 comporta la sospensione della attivita' di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonche' la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.
Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), e' soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto e' di rilevante gravita'.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, e' soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto e' di rilevante gravita'.
Art. 171-ter. - 1. E' punito, se il fatto e' commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalita' o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalita' di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorita' amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attivita' di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attivita' illecite di cui al comma 1.
3. La pena e' diminuita se il fatto e' di particolare tenuita'.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli e ;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o piu' periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
Omissis.
Art. 171-septies. - 1. La pena di cui all'art. 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2, della presente legge.
Art. 171-octies. - 1. Qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non e' inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto e' di rilevante gravita'.».
- Si riporta il testo dell' recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.»:
«Art. 174-quinquies. - 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attivita' soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne da' comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, puo' disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, e' sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l' . In caso di recidiva specifica e' disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita'.
4. Le disposizioni di cui al presente art. si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonche' di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attivita' di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all' , e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi e' condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.».
Art. 16.
(Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel
corso di operazioni di polizia giudiziaria per la
repressione di reati di cui agli articoli 473, 474,
517-ter e 517-quater del codice penale)
1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale sono affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attivita' di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, l'autorita' giudiziaria competente dispone la distruzione dei beni sequestrati secondo le modalita' indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri e' eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.
4. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.
5. Per quanto non disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1973, n. 43.
Note all' :
- Per gli , , e si veda nelle note all'art. 15.
- Si riporta il testo dell'art. 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del , di cui al :
«Art. 83 (Citazione del responsabile civile). - 1. Il responsabile civile per il fatto dell'imputato puo' essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'art. 77, comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato puo' essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere.
2. La richiesta deve essere proposta al piu' tardi per il dibattimento.
3. La citazione e' ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene:
a) le generalita' o la denominazione della parte civile, con l'indicazione del difensore e le generalita' del responsabile civile, se e' una persona fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a rispondere e le generalita' del suo legale rappresentante;
b) l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;
c) l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'art. 84;
d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.
4. Copia del decreto e' notificata, a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto dall'art. 77 comma 4, la copia del decreto e' notificata al responsabile civile e all'imputato a cura del pubblico ministero. L'originale dell'atto con la relazione di notificazione e' depositato nella cancelleria del giudice che procede.
5. La citazione del responsabile civile e' nulla se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non e' stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare o nel giudizio. La nullita' della notificazione rende nulla la citazione.
6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile e' revocata o se e' ordinata l'esclusione della parte civile.».
- Si riporta l'art. 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al :
«Art. 301-bis (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando). - 1.
I beni mobili compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri e' eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.
L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il ricevitore capo della dogana, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la distruzione, in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, direttamente con una o piu' ditte del settore.
4. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o il ricevitore capo della dogana, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione dei beni mobili di cui ai commi 1 e 3, devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo dell'autorita' giudiziaria competente per il procedimento, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente diritto e' corrisposta una indennita' sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.
6. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.
7. Sono abrogati i , e .
8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell' , sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.».
Art. 17.
(Contrasto della contraffazione)
1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "in ordine ai delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "473, 474,".
2. All'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo:
1) le parole: "Salvo che il fatto costituisca reato," sono soppresse;
2) le parole: "da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose" sono sostituite dalle seguenti: "da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose";
3) la parola: "intellettuale" e' sostituita dalla seguente: "industriale";
1) le parole: "Salvo che il fatto costituisca reato," sono soppresse;
2) le parole: "da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose" sono sostituite dalle seguenti: "da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose";
3) la parola: "intellettuale" e' sostituita dalla seguente: "industriale";
b) il secondo periodo e' soppresso;
c) nel quinto periodo prima delle parole: "Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale" sono inserite le seguenti: "Salvo che il fatto costituisca reato,".
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo, e salvo che il fatto costituisca reato, e' prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 135 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166)).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 135 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166)).
Art. 18.
(Azioni a tutela della qualita' delle produzioni
agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura
e per il contrasto alla contraffazione
dei prodotti agroalimentari ed ittici)
1. Al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la qualita' delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e a contrastare le frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica nonche' la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, per gli ((anni 2009-2012)) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove le iniziative necessarie per assicurare la qualita' delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale.
2. All'attuazione del comma 1 il Ministero provvede ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e, limitatamente alle attivita' di controllo, con il coordinamento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, attraverso il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo delle capitanerie di porto- guardia costiera, nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Al fine di garantire la qualita' e una migliore valorizzazione commerciale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non destinati all'esportazione devono essere fornite, per tutte le partite, da soggetti d'impresa esercenti la pesca, almeno le seguenti informazioni:
a) il numero di identificazione di ogni partita;
b) il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie;
c) il peso vivo espresso in chilogrammi;
d) la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del prodotto;
e) il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura;
f) il nome e l'indirizzo dei fornitori;
g) l'attrezzo da pesca.
4. A ciascuna partita e' applicato, a cura dei soggetti esercenti la pesca, un sistema specifico di marcatura ed etichettatura, individuato con successivo decreto ministeriale, contenente le informazioni di cui al comma 3, adottato previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/ 34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai soggetti e alle imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri e comunque alle partite di peso inferiore a 15 chilogrammi.
6. Dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione nella quale illustra, con riferimento all'anno precedente, le iniziative assunte a tutela della qualita' delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo:
a) alle iniziative di formazione e di informazione;
b) alle attivita' di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte alle produzioni di qualita' regolamentata e quelle effettuate nei singoli settori produttivi;
c) agli illeciti riscontrati nelle attivita' di controllo, indicando le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le notizie di reato inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui all'articolo 517-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 15, comma 1, lettera e), della presente legge.
8. Nella relazione di cui al comma 7, il Ministero da' un quadro complessivo delle tendenze del settore agroalimentare italiano nel contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa vigente che ritenga necessarie per garantire la qualita' delle produzioni e dei prodotti.
9. Per potenziare l'azione di contrasto alle frodi e di monitoraggio della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto conto di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi oleari hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche le informazioni relative all'origine del prodotto trasformato.
10. L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda agricola nonche' le regole di registrazione e di controllo delle informazioni di cui al comma 9 e, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilita' del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.
11. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 sono autorizzate la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire la qualita' e il monitoraggio delle produzioni agroalimentari e la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire le attivita' di controllo per la qualita' e di monitoraggio della filiera ittica. Le suddette risorse vengono assegnate dall'AGEA ((sulla base di apposite convenzioni all'uopo stipulate o)) secondo le modalita' di cui al comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
12. Per l'attuazione dei commi 9 e 10 e' istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato "Fondo per la tracciabilita' dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola", con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2009.
13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo Ibis, comma 2, del decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
14. Le risorse di cui ai commi 11 e 12 possono essere incrementate mediante corrispondente riassegnazione all'AGEA dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalita' stabilite con apposite convenzioni.
15. Per attivita' di controllo sulla pesca e sull'acquacoltura e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da destinare a favore del Corpo delle capitanerie di porto- guardia costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative attivita' operative. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto- legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 19.
(Proprieta' industriale)
1. All'articolo 47 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilita', il deposito nazionale in Italia da' luogo al diritto di priorita' anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi gia' contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorita'".
"3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilita', il deposito nazionale in Italia da' luogo al diritto di priorita' anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi gia' contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorita'".
2. All'articolo 120 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le azioni in materia di proprieta' industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorita' giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullita' o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non e' stato ancora concesso, la sentenza puo' essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o piu' volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire".
"1. Le azioni in materia di proprieta' industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorita' giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullita' o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non e' stato ancora concesso, la sentenza puo' essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o piu' volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire".
3. All'articolo 122 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un titolo di proprieta' industriale puo' essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non e' obbligatorio";
"1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un titolo di proprieta' industriale puo' essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non e' obbligatorio";
b) ai commi 6 e 8, la parola: "diritti" e' sostituita dalla seguente: "titoli".
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente:
"Art. 134. - (Norme in materia di competenza). - 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:
a) i procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprieta' industriale, nonche' in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprieta' industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, la cui cognizione e' del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate;
b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;
c) le controversie in materia di indennita' di espropriazione dei diritti di proprieta' industriale, di cui conosce il giudice ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario".
"Art. 134. - (Norme in materia di competenza). - 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:
a) i procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprieta' industriale, nonche' in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprieta' industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, la cui cognizione e' del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate;
b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;
c) le controversie in materia di indennita' di espropriazione dei diritti di proprieta' industriale, di cui conosce il giudice ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario".
6. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente:
"Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformita' con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.
L'attivita' in tale caso puo' proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda".
"Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformita' con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.
L'attivita' in tale caso puo' proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda".
7. All'articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza";
"2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore".
"3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore".
8. La disposizione di cui all'articolo 120, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui all'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza.
9. L'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007, e' abrogato.
10.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).
11.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).
12.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).
13.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).
15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dalla presente legge, secondo le modalita' e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice;
b) armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall'articolo 5 del decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78;
c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;
d) prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'universita' o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione;
e) riconoscere ai comuni la possibilita' di ottenere il riconoscimento di un marchio
e utilizzarlo per fini commerciali per identificare con elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico, ambientale del relativo territorio; lo sfruttamento del marchio a fini commerciali puo' essere esercitato direttamente dal comune anche attraverso lo svolgimento di attivita' di merchandising, vincolando in ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al finanziamento delle attivita' istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell'ente.
e utilizzarlo per fini commerciali per identificare con elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico, ambientale del relativo territorio; lo sfruttamento del marchio a fini commerciali puo' essere esercitato direttamente dal comune anche attraverso lo svolgimento di attivita' di merchandising, vincolando in ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al finanziamento delle attivita' istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell'ente.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 20.
(Bollo virtuale)
1. La lettera a) del comma 1-quater dell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
"a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novita' vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori:
euro 42,00".
"a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novita' vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori:
euro 42,00".
2. Dopo la lettera a) del comma 1-quater dell'articolo 1 della citata tariffa dell'imposta di bollo, parte I, e' inserita la seguente:
"a-bis) per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilita', disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o piu' dei seguenti documenti:
1) lettera di incarico a consulente di proprieta' industriale o riferimento alla stessa;
2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito:
euro 20,00".
"a-bis) per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilita', disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o piu' dei seguenti documenti:
1) lettera di incarico a consulente di proprieta' industriale o riferimento alla stessa;
2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito:
euro 20,00".
Note all'art. 20:
- Si riporta la lettera a) del comma 1-quater dell'art. 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, allegata al , come sostituita dal decreto del Ministero delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, come da ultimo modificata dalla presente legge:
«a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novita' vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori: euro 42,00;
a-bis) per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilita', disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o piu' dei seguenti documenti:
1) lettera di incarico a consulente di proprieta' industriale o riferimento alla stessa;
2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito: euro 20,00.».
Art. 21.
(Iniziative a favore dei consumatori
e della trasparenza dei prezzi)
1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni forniscono all'utente indicazioni trasparenti circa le offerte proposte sul mercato, affinche' sia possibile per il cliente interessato dall'offerta di servizi effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri gestori.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni predispongono le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione delle misure di cui al comma 1.
3. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, puo' proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facolta' di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualita' nel corso della quale la facolta' di recesso e' stata esercitata".
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell' , come modificato dalla presente legge:
«Art. 1899 (Durata dell'assicurazione). - 1.
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. «L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, puo' proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facolta' di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualita' nel corso della quale la facolta' di recesso e' stata esercitata».
2. Il contratto puo' essere tacitamente prorogato una o piu' volte, ma ciascuna proroga tacita non puo` avere una durata superiore a due anni.
3. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.».
Art. 22.
(Introduzione dell'articolo 22-bis del codice
del consumo, in materia di tutela dei consumatori
contro la pubblicita' ingannevole delle
compagnie marittime)
1. Dopo l'articolo 22 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il seguente:
"Art. 22-bis. - (Pubblicita' ingannevole delle tariffe marittime).
- 1. E' considerata ingannevole la pubblicita' che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code- sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci".
"Art. 22-bis. - (Pubblicita' ingannevole delle tariffe marittime).
- 1. E' considerata ingannevole la pubblicita' che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code- sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci".
Note all' recante « , a norma dell' .» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2005, supplemento ordinario.
Art. 23.
(Modifica alla legge
24 dicembre 2007, n. 244)
1. Al comma 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nell'ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante, la Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68".
Note all'art. 23:
- Si riporta il recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).», come modificato dalla presente legge:
«199. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante di cui al comma 198 si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, nonche' del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Nell'ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante, la Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lettera m), e 4 dell' . Il Garante puo' convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attivita' del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito sono altresi' tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta l' , e recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell' .»:
«m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea.».
Omissis.
«4. Ferme restando le norme del e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si avvalgono delle facolta' e dei poteri previsti dagli e , e successive modificazioni, 51 e 52 del , e successive modificazioni.».
Art. 24.
(Iniziative a favore dei consumatori
e dell'emittenza locale)
1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilita' del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000, ai sensi dell'articolo 17 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo nonche' dall'articolo 3, comma 6, della presente legge, sono destinate ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, sono incrementati di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa in attuazione dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilita' del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000 ai sensi dell'articolo 17 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell' recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).»:
«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.
2. Le entrate di cui al comma 1 "possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo"con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari. 2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi. (53)
AGGIORNAMENTO (53)
Il , convertito con , ha disposto che le entrate di cui al presente articolo riassegnate e non impegnate nel corso dell'anno 2007, permangono per l'anno 2008 nelle disponibilita' del fondo di cui al comma 2 del presente art. sul capitolo di bilancio numero 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.».
- Si riporta il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.»:
«Art. 17 (Proroga dei termini per l'impegno delle risorse di cui all' ). - 1. Le risorse di cui all' , e successive modificazioni, riassegnate nell'anno 2008 e non impegnate al termine dell'esercizio, permangono per l'anno 2009 nelle disponibilita' del fondo di cui al comma 2 del citato art. 148, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell' convertito, con modificazioni, dalla recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.»:
«Art. 81 (Settori petrolifero e del gas). - Omissis.
30. Il Fondo e' alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'art. 83, comma 22;
b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione;
c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualita' prevalente di cui all'art. 82, commi 25 e 26;
d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le societa' e gli enti che operano nel comparto energetico.)».
- Si riporta il testo dell' recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( ).»:
«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27, comma 10, sesto periodo, della , e successive modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145, comma 19, secondo periodo, della , si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
Art. 25.
(Delega al Governo in materia nucleare)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicita' delle relative procedure, uno o piu' decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina (( . . . )), dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalita' e i principi direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75)).
I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75)).
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione della possibilita' di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;
b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell' ambiente;
c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito (( . . . ));
d) previsione delle modalita' (( . . . )) per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita;
e) acquisizione di dati tecnico- scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e universita';
f) determinazione delle modalita' di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;
g) previsione che ((la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o lo smantellamento)) di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attivita' di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformita' del progetto approvato;
i)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75));
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75));
l) previsione che (( . . . )) controlli di sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano (( . . . )) svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attivita', avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;
m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;
n)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75));
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75));
p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti legislativi;
q)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75)).
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75)).
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75)).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75)).
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75)).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75)).
5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' regolamentata la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma 2".
"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' regolamentata la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma 2".
Art. 26.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))
Art. 27.
(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)
1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei servizi elettrici Spa e alle societa' da esso controllate. Il Gestore dei servizi elettrici Spa e le societa' da esso controllate forniscono tale supporto secondo modalita' stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano lo statuto societario.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si avvale del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa per il rafforzamento delle attivita' di tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle attivita' relative alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche' per l'espletamento di attivita' tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia. La stessa Autorita' puo' avvalersi del Gestore di cui al primo periodo e delle societa' da esso controllate per i compiti previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e da norme successive, anche relativamente al settore idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati. Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa, delle societa' da esso controllate e dell'Acquirente unico Spa da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta,secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.
4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali piu' disagiate, gli enti pubblici strumentali e no delle regioni, che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata, possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza degli impianti stessi, a copertura dei consumi di proprie utenze e delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30 per cento dell'intero importo, degli oneri di sistema. (40)
6. La gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa del fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e le funzioni dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977. (32)
7. Il soggetto indicato al comma 6 succede a titolo universale agli enti soppressi in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per la finanza pubblica.
8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
10. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi per l'efficienza e il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano straordinario, predisposto con l'apporto dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contiene in particolare:
a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra le funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;
b) misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
c) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuati e in fase di avvio, con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;
d) meccanismi e incentivi per l'offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni, ESCO e soggetti fornitori di servizi energetici come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e grandi centri commerciali;
e) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di microcogenerazione e di piccola cogenerazione;
f) sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi attraverso un ampliamento ed in sostegno della domanda;
g) misure di semplificazione amministrativa tali da permettere lo sviluppo reale del mercato della generazione distribuita;
h) definizione di indirizzi per l'acquisto e l'installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, anche estendendo l'applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza, anche prevedendo forme di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia per uso civile abitativo o terziario, delle infrastrutture, dell'industria e del trasporto;
i) misure volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare l'accesso delle medesime all'autoproduzione, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita, all'utilizzo delle migliori tecnologie per l'efficienza energetica e alla cogenerazione.
11. Dall'attuazione delle lettere e) e f) del comma 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ne' minori entrate per l'erario.
12. Al comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009, termine non prorogabile".
13. All'attuazione della disposizione di cui al comma 12 si provvede, nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
14. All'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "I criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANDIVI) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati".
15. All'articolo 81, comma 18, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287".
16.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)). ((51))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)). ((51))
17. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il segno zonale non concorre alla determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche, gia' effettuate in corso d'anno, degli oneri di dispacciamento dovuti al gestore della rete elettrica nazionale.
18. COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 MAGGIO 2010, N. 72, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 2010, N. 111.
19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 MAGGIO 2010, N. 72, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 2010, N. 111.
20. L'installazione e l'esercizio di unita' di microcogenerazione cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorita' competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'installazione e l'esercizio di unita' di piccola cogenerazione, cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MW, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
21. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in "conto energia" e dei servizi di "scambio sul posto" dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in "conto energia" e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
22. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, dopo le parole: "maggioranza semplice delle quote millesimali" sono aggiunte le seguenti: "rappresentate dagli intervenuti in assemblea".
23. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione e' prorogato di un anno, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
24. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sono soggetti a un'autorizzazione unica" sono inserite le seguenti: "comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi", dopo le parole: "la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti" sono inserite le seguenti: "e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti" e dopo le parole: "costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture" sono inserite le seguenti: ", opere o interventi,";
b) al comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Dalla data della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento";
c) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al primo periodo, si provvede all'autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole di funzionamento del comitato di cui al presente comma. Ai componenti del comitato interistituzionale non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
"4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al primo periodo, si provvede all'autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole di funzionamento del comitato di cui al presente comma. Ai componenti del comitato interistituzionale non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
d) dopo il comma 4-quater sono inseriti i seguenti:
"4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.
4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresi' realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonche' le norme tecniche per le costruzioni.
4-septies. La denuncia di inizio attivita' costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale.
4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia di inizio attivita', accompagnata da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che assevera la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
4-decies. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di inizio attivita' da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 4-octies riscontri l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico e notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
4-duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al Ministero dello sviluppo economico, con il quale attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attivita' gia' previsto al comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici. In mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di pubblicita'".
"4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.
4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresi' realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonche' le norme tecniche per le costruzioni.
4-septies. La denuncia di inizio attivita' costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale.
4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia di inizio attivita', accompagnata da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che assevera la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
4-decies. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di inizio attivita' da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 4-octies riscontri l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico e notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
4-duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al Ministero dello sviluppo economico, con il quale attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attivita' gia' previsto al comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici. In mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di pubblicita'".
25. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo le parole: "la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta".
26. All'articolo 179, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette funzioni comprendono anche quelle relative all'esercizio dei poteri espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e quelle relative alle autorizzazioni delle varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, che non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo ai sensi dell'articolo 169, comma 3, quarto periodo, del presente codice e non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato".
27. Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti industriali dismessi, nonche' agli impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacita' produttiva, si applicano, alle condizioni ivi previste, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
28. Il Governo e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi al fine di determinare un nuovo assetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche che garantisca, in un contesto di sviluppo sostenibile del settore e assicurando la protezione ambientale, un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura e che semplifichi i procedimenti amministrativi per l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura. La delega e' esercitata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire, in coerenza con quanto gia' previsto all'articolo 10, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896, l'allineamento delle scadenze delle concessioni in essere facendo salvi gli accordi intercorsi tra regioni ed operatori, gli investimenti programmati e i diritti acquisiti;
b) stabilire i requisiti organizzativi e finanziari da prendere a riferimento per lo svolgimento, da parte delle regioni, delle procedure concorrenziali ad evidenza pubblica per l'assegnazione di nuovi permessi di ricerca e per il rilascio di nuove concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche ad alta temperatura;
c) individuare i criteri per determinare, senza oneri ne' diretti ne' indiretti per la finanza pubblica, l'indennizzo del concessionario uscente relativamente alla valorizzazione dei beni e degli investimenti funzionali all'esercizio delle attivita' oggetto di permesso o concessione, nel caso di subentro di un nuovo soggetto imprenditoriale;
d) definire procedure semplificate per lo sfruttamento del gradiente geotermico o di fluidi geotermici a bassa e media temperatura;
e) abrogare regolamenti e norme statali in materia di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche incompatibili con la nuova normativa.
29. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 28, sono abrogati gli articoli 3, commi 3 e 6, e 10, comma 2, secondo periodo, della legge 9 dicembre 1986, n. 896.
30. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "L'eventuale rifiuto regionale dell'intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa".
31. L'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' sostituito dal seguente:
"Art. 46. - (Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto). - 1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacita' dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento della capacita' dei terminali esistenti. L'intesa con la regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio della autorizzazione, ai fini della verifica della conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento unico di cui al comma 1 considera contestualmente il progetto di variante del piano regolatore portuale e il progetto di terminale di' rigassificazione e il relativo complessivo provvedimento e' reso anche in mancanza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata di concerto anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale".
"Art. 46. - (Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto). - 1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacita' dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento della capacita' dei terminali esistenti. L'intesa con la regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio della autorizzazione, ai fini della verifica della conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento unico di cui al comma 1 considera contestualmente il progetto di variante del piano regolatore portuale e il progetto di terminale di' rigassificazione e il relativo complessivo provvedimento e' reso anche in mancanza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata di concerto anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale".
32. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai procedimenti amministrativi in corso alla medesima data.
33. L'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e' abrogato, fatta salva la sua applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non e' esercitata l'opzione di cui al comma 32 del presente articolo.
34. I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono sostituiti dai seguenti:
"77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attivita' di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca e' data comunicazione ai comuni interessati.
78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attivita' di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilita', e' concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attivita' di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.
80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attivita' di perforazione e' concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente.
81. Nel caso in cui l'attivita' di prospezione di cui al comma 79 non debba essere effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtu' di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa e' sottoposta a verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica.
82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attivita' preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e' competente ad autorizzare.
82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilita' ai sensi della legislazione vigente.
82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma 82-quater ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-ter, e' indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volonta'.
82-sexies. Le attivita' finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro gia' approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia".
"77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attivita' di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca e' data comunicazione ai comuni interessati.
78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attivita' di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilita', e' concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attivita' di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.
80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attivita' di perforazione e' concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente.
81. Nel caso in cui l'attivita' di prospezione di cui al comma 79 non debba essere effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtu' di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa e' sottoposta a verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica.
82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attivita' preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e' competente ad autorizzare.
82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilita' ai sensi della legislazione vigente.
82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma 82-quater ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-ter, e' indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volonta'.
82-sexies. Le attivita' finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro gia' approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia".
35. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82-sexies dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti dal comma 34 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente.
36. Il Comitato centrale metrico istituito dall'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni, e' soppresso.
37. Laddove per disposizione di legge o di regolamento e' previsto che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale metrico, il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere un parere facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
38. Lo svolgimento di attivita' di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006)850 def., nonche' l'avvio e il monitoraggio, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro il limite massimo di 3 milioni di euro per il 2009. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
39.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)). ((51))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)). ((51))
40. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, e' sostituito dal seguente:
"1. L'esecuzione dei pozzi di profondita' fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla, e' autorizzata dalla regione territorialmente competente con le modalita' previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".
"1. L'esecuzione dei pozzi di profondita' fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla, e' autorizzata dalla regione territorialmente competente con le modalita' previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".
41. All'articolo 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "25 gradi centigradi" sono sostituite dalle seguenti: "15 gradi centigradi";
b) al comma 5, le parole: "25 gradi centigradi" sono sostituite dalle seguenti: "15 gradi centigradi".
42.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)). ((51))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)). ((51))
43. All'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2, lettera c), dopo le parole: "energia, vapore ed acqua calda" sono aggiunte le seguenti: "con potenza complessiva superiore a 1 MW";
b) al numero 2, lettera e), dopo le parole: "sfruttamento del vento" sono aggiunte le seguenti: "con potenza complessiva superiore a 1 MW".
44.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)). ((51))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)). ((51))
45. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e' sostituito dal seguente:
"2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, l'energia elettrica prodotta puo' essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia".
"2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, l'energia elettrica prodotta puo' essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia".
46. Ai fini del miglior perseguimento delle finalita' di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, l'articolo 9-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9-ter. - (Coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, e' istituita la Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".
"Art. 9-ter. - (Coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, e' istituita la Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".
47. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e per il miglior perseguimento delle finalita' di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite dall'articolo 3.
Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo";
"1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite dall'articolo 3.
Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo";
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
"l-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorita' nazionale competente";
"l-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorita' nazionale competente";
c) al comma 2, la lettera t-quater) e' sostituita dalla seguente:
"t-quater) svolgere attivita' di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE e alle riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto";
"t-quater) svolgere attivita' di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE e alle riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto";
d) al comma 2-bis, alinea, le parole: "svolge, altresi', attivita' di indirizzo al fine di coordinare" sono sostituite dalle seguenti: "propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";
e) il comma 5-ter e' abrogato.
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 4 agosto 2017, n. 124, ha disposto (con l'art. 1, comma 106) che a decorrere dal 1° gennaio 2018 le funzioni della Cassa conguaglio GPL relative al fondo bombole per metano di cui al presente articolo, comma 6, sono direttamente esercitate dal comitato per la gestione del fondo bombole per metano di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La L. 4 agosto 2017, n. 124, ha disposto (con l'art. 1, comma 106) che a decorrere dal 1° gennaio 2018 le funzioni della Cassa conguaglio GPL relative al fondo bombole per metano di cui al presente articolo, comma 6, sono direttamente esercitate dal comitato per la gestione del fondo bombole per metano di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
AGGIORNAMENTO (40)
E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 1-1-2020 a seguito della soppressione del comma 1 dell'art. 59 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, che disponeva la modifica del comma 4-bis del presente articolo, ad opera della L. 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. medesimo.
E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 1-1-2020 a seguito della soppressione del comma 1 dell'art. 59 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, che disponeva la modifica del comma 4-bis del presente articolo, ad opera della L. 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. medesimo.
AGGIORNAMENTO (51)
Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facolta' del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facolta' del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 28.
(Ridefinizione dei poteri dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas)
1. All'articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i settori dell'energia elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attivita' della relativa filiera".
2. All'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas riferisce, anche in relazione alle lettere c) ed i) del comma 3, entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
3. Ai compiti attribuiti ai sensi del presente articolo l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Alla lettera c) del comma 20 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parole: "lire 50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.500".
Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell' , recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'.», come modificato dalla presente legge:
«5. Le Autorita' operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza.» «Per i settori dell'energia elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attivita' della relativa filiera».
- Si riporta il testo dell' «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» nel testo vigente al 31 dicembre 2006, come modificato dalla presente legge.
«12. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas presenta al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri la relazione sullo stato dei servizi e sull'attivita' svolta, ai sensi dell' , entro il 30 giugno di ciascun anno. Nella relazione l'Autorita' illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilita' e in conformita' agli indirizzi di politica generale del settore di cui al comma 11.».
«L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas riferisce, anche in relazione alle lettere c) ed i) del comma 3, entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.».
- Si riporta il testo della , recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'.», come modificata dalla presente legge:
«c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire “euro 2.500” e non superiori
nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita' del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attivita' di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione; ».
Art. 29.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 45))
Art. 30.
(Misure per l'efficienza del settore energetico)
1. La gestione economica del mercato del gas naturale e' affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, e' approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
2. Il Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico.
3. Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore del mercato elettrico, in qualunque forma prestate,non possono essere distratte dalla destinazione prevista, ne' essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli partecipanti o del Gestore del mercato elettrico, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione volontaria.
4. Il Gestore del mercato elettrico definisce le modalita' e i tempi di escussione delle garanzie prestate nonche' il momento in cui i contratti conclusi sui mercati, la compensazione e i conseguenti pagamenti diventano vincolanti tra i partecipanti ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore e, nel caso di apertura di una procedura concorsuale nei confronti di un partecipante, opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima. Nessuna azione, compresa quella di nullita', puo' pregiudicare la definitivita' di cui al periodo precedente. Le societa' di gestione di sistemi di garanzia di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, possono svolgere i servizi di compensazione, garanzia e liquidazione anche con riferimento ai contratti conclusi nelle piattaforme di mercato organizzate e gestite dal Gestore ai sensi del presente comma.
5. Al fine di assicurare elevati livelli di tutela per i clienti finali del settore del gas, la societa' Acquirente unico Spa quale fornitore di ultima istanza garantisce la fornitura di gas ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di continuita', sicurezza ed efficienza del servizio.
6. Al fine di garantire la competitivita' dei clienti industriali finali dei settori dell'industria manifatturiera italiana caratterizzati da elevato e costante utilizzo di gas, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) procedere alla revisione delle norme previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al fine di rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale;
b) definire misure che promuovano l'incontro della domanda di gas dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta, al fine di garantire l'effettivo trasferimento dei benefici della concorrenzialita' del mercato anche agli stessi clienti finali industriali.
7. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema del decreto legislativo di cui al comma 6 e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di ritardo nella trasmissione, il termine per l'esercizio della delega e' differito di un periodo corrispondente al ritardo medesimo, comunque non eccedente i tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 6. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, il decreto legislativo puo' comunque essere emanato.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene la societa' Acquirente unico Spa al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicita' degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali di cui al comma 5. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico e' stabilita la data di assunzione da parte della societa' Acquirente unico Spa della funzione di garante della fornitura di gas per i clienti finali di cui al medesimo comma 5.
9. Al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato elettrico nella regione Sardegna, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico, adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella medesima regione mediante l'individuazione di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione di capacita' produttiva virtuale sino alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale.
10. Trascorsi novanta giorni dall'avvio del meccanismo di cui al comma 9, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina le modalita' per la cessazione, entro il 31 dicembre 2009, dell'applicazione delle condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 11 del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
11. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e' riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento nonche' limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti. Il medesimo regime di sostegno e' riconosciuto sulla base del risparmio di energia primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata sul sito di produzione, assicurando che il valore economico dello stesso regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Stati membri dell'Unione europea al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' per il riconoscimento dei benefici di cui al presente comma, nonche', con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro la medesima data, dei benefici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, garantendo la non cumulabilita' delle forme incentivanti.
12. Sono prorogati di un anno i termini previsti dall'articolo 14, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.
20, per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Per effetto di detta proroga, i diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati, o in fase di realizzazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nel testo vigente al 31 dicembre 2006, sono fatti salvi purche' i medesimi impianti:
a) siano gia' entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;
b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009;
c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009, purche' i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006.
13. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "assegnati dopo il 31 dicembre 2007". All'articolo 2, comma 173, della medesima legge n.
244 del 2007, dopo le parole: "enti locali" sono inserite le seguenti: "o regioni".
14. Alla lettera d) del numero 1 della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "esclusivamente meccanica" sono inserite le seguenti:"e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata".
15. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e' aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 marzo 1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresi' conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione della medesima Autorita' n. 249/06 del 15 novembre 2006.
16. Per gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento ai sensi della normativa vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite norme per la semplificazione degli adempimenti relativi all'installazione dei dispositivi e alle misure di carattere fiscale e per la definizione di procedure semplificate in materia di versamento delle accise e degli altri oneri tributari e fiscali.
17. Il decreto di cui al comma 16 non deve comportare minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 8, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente definisce i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle risorse interrompibili, da assegnare con procedure di gara a ribasso, sulla base dei criteri tecnici definiti dalla societa' Terna S.p.A. coerenti con le esigenze di immediatezza del servizio e nel rispetto dei principi di neutralita' tecnologica, cui partecipano utenti finali e accumuli.
19.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 GIUGNO 2023, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 103)).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 GIUGNO 2023, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 103)).
20. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni.
21. La validita' temporale dei bolli metrici e della marcatura "CE" apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h e' di quindici anni, decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di verificazione o accertamento della conformita' prima della loro immissione in commercio.
22. Con proprio decreto di natura non regolamentare il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, puo' stabilire una maggiore validita' temporale rispetto a quella di cui al comma 21, comunque non superiore a venti anni, per particolari tipologie di misuratori di gas che assicurano maggiori efficienza e garanzie per i consumatori rispetto a quelli attualmente installati in prevalenza.
23. Non puo' essere apposto un nuovo bollo recante l'anno di verificazione o di fabbricazione o di apposizione della marcatura "CE" ai misuratori di gas sottoposti a verificazione dopo la loro riparazione o rimozione.
24. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie di misuratori e alla relativa normativa nazionale e comunitaria, le modalita' di individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura "CE".
25. Ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce, con proprio provvedimento, le modalita' e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi dei misuratori da sostituire non vengano posti a carico dei consumatori ne' direttamente ne' indirettamente.
Al fine di consentire l'innovazione tecnologica del parco contatori gas, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas potra' prevedere la sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili mediante contatori elettronici che adottino soluzioni tecnologicamente avanzate quali la telelettura e la telegestione, che assicurino vantaggi ai consumatori finali quali una maggiore informazione al cliente circa l'andamento reale dei propri consumi nonche' riduzioni tariffarie conseguenti ai minori costi sostenuti dalle imprese. Con il medesimo provvedimento sono determinate le sanzioni amministrative pecuniarie che l'Autorita' puo' irrogare in caso di violazioni, nella misura minima e massima di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Al fine di consentire l'innovazione tecnologica del parco contatori gas, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas potra' prevedere la sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili mediante contatori elettronici che adottino soluzioni tecnologicamente avanzate quali la telelettura e la telegestione, che assicurino vantaggi ai consumatori finali quali una maggiore informazione al cliente circa l'andamento reale dei propri consumi nonche' riduzioni tariffarie conseguenti ai minori costi sostenuti dalle imprese. Con il medesimo provvedimento sono determinate le sanzioni amministrative pecuniarie che l'Autorita' puo' irrogare in caso di violazioni, nella misura minima e massima di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
26. Al comma 1 dell'articolo 23-bis del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-bis del decreto- legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificita' territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non puo' essere inferiore al territorio comunale".
27. Al fine di garantire e migliorare la qualita' del servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministero dello sviluppo economico determina, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le societa' di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' incaricata dell'attuazione dei suddetti criteri al fine del contemperamento e della salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento alla necessita' di un razionale utilizzo delle risorse esistenti.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' incaricata dell'attuazione dei suddetti criteri al fine del contemperamento e della salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento alla necessita' di un razionale utilizzo delle risorse esistenti.
28. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e' sostituito dal seguente:
"1. Le miscele combustibili diesel- biodiesel con contenuto in biodiesel inferiore o uguale al 7 per cento, che rispettano le caratteristiche del combustibile diesel previste dalla norma CEN prEN 590 - Settembre 2008, possono essere immesse in consumo sia presso utenti extra rete che in rete. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al 7 per cento possono essere avviate al consumo solo presso utenti extra rete e impiegate esclusivamente in veicoli omologati per l'utilizzo di tali miscele".
"1. Le miscele combustibili diesel- biodiesel con contenuto in biodiesel inferiore o uguale al 7 per cento, che rispettano le caratteristiche del combustibile diesel previste dalla norma CEN prEN 590 - Settembre 2008, possono essere immesse in consumo sia presso utenti extra rete che in rete. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al 7 per cento possono essere avviate al consumo solo presso utenti extra rete e impiegate esclusivamente in veicoli omologati per l'utilizzo di tali miscele".
29. Nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156, recante la disciplina per l'applicazione dell'accisa agevolata sul bio- diesel, il limite del 5 per cento del contenuto sul biodiesel di cui agli articoli 7 e 9 e' elevato al 7 per cento.
Art. 31.
(Semplificazione di procedure)
1. All'articolo 1, comma 24, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "e al comma 346 del medesimo articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1".
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo del comma 24, lettera c), ed i e recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).», come sostituito dalla presente legge:
«c) per gli interventi di cui al , limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unita' immobiliari, «e ai commi 346 e 347 del medesimo art. 1», non e' richiesta la documentazione di cui all'art. 1, comma 348, lettera b), della medesima .».
«346. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, sentite le organizzazioni rappresentative di categoria, le associazioni ambientaliste di cui all' , e successive modificazioni, e le associazioni dei consumatori, definisce le modalita' di attuazione della contribuzione volontaria di cui al comma 344 e del contributo di cui al comma 345 nonche' le modalita' di gestione del Fondo. Con il medesimo decreto e' istituito un comitato di esperti che ha il compito di verificare l'attuazione delle finalita' del Fondo di cui al comma 344. Le spese di funzionamento del comitato di cui al periodo precedente sono poste a carico delle dotazioni del Fondo «un centesimo per il clima».
«347. Per l'anno 2008, al Fondo di cui al comma 344 e' assegnata una dotazione di 1 milione di euro ai fini dell'avvio della campagna di comunicazione del medesimo Fondo.».
Art. 32.
(Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori)
1. Al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, la societa' Terna Spa provvede, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o piu' potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "interconnector" ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, nonche' le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW della complessiva capacita' di trasporto disponibile con i Paesi esteri, in particolare con quelli confinanti con il nord dell' Italia.
2. Terna Spa comunica un elenco di massima di possibili infrastrutture da realizzare ai sensi del comma 1 e delle relative opere al Ministro dello sviluppo economico ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, Terna Spa organizza una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli interconnector, specificando nel bando le misure ed i corrispettivi di cui al comma 6 per il singolo interconnector, le condizioni del contratto di mandato da stipulare con i soggetti aggiudicatari per la programmazione e la progettazione dell'opera e l'impegno che i medesimi soggetti devono assumere a stipulare un successivo contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'interconnector, il cui perfezionamento e' subordinato al rilascio di apposita esenzione, per una ((durata fino a venti anni)), dall'accesso a terzi sulla capacita' di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005.
4. Ciascun interconnector che ottiene l'esenzione di cui al comma 3 deve entrare in servizio entro ((quarantotto mesi)) dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale deldecreto di rilascio dell'esenzione stessa; in difetto, e' riconosciuto il diritto, da esercitare entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, a ciascuno dei soggetti selezionati di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ed ai relativi diritti di utilizzazione della connessa capacita' di trasporto, fermo restando il pagamento degli oneri gia' sostenuti da Terna Spa in esecuzione dei contratti di mandato di cui al comma 3.
5. In considerazione dell'impatto che il significativo incremento della capacita' complessiva di interconnessione indotto dalle disposizioni del presente articolo puo' avere sulla gestione del sistema elettrico italiano e sui relativi livelli di sicurezza, alle procedure concorsuali di cui al comma 3 possono partecipare esclusivamente clienti finali, anche raggruppati in forma consortile fra loro, che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40 per cento escludendo i quindici giorni di minori prelievi di energia elettrica su base annua e che si impegnino a riduzioni del proprio prelievo dalla rete, secondo modalita' definite da Terna Spa, nelle situazioni di criticita' in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione. Ciascun cliente che soddisfa i requisiti di cui al precedente periodo puo' partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 3 per una quota non superiore al valore della potenza disponibile complessiva dei predetti punti di prelievo. La perdita di titolarita' di punti di prelievo di cui al presente comma comporta la decadenza dai relativi diritti, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con provvedimenti da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al comma 2, disciplina misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e fino alla messa in servizio dell'interconnector e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei limiti della capacita' di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati. A tal fine, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione del costo efficiente per la realizzazione e la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna Spa a fronte delle predette misure, individuando nel contempo la modalita' di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da quelli selezionati, degli eventuali vantaggi originati dalle predette misure nell' ambito del periodo ((...)) di esenzione di cui al comma 3, nonche' le modalita' per la copertura delle eventuali differenze maturate in capo a Terna Spa tra detti corrispettivi ed i costi conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero nell'ambito delle medesime misure.
7. Per i casi in cui i soggetti selezionati esercitano il diritto di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ai sensi del comma 4, i provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di cui al comma 6 prevedono il diritto dei soggetti stessi di avvalersi delle misure di cui al medesimo comma, a fronte dei relativi corrispettivi, non oltre l'esercizio del diritto di rinuncia.
8. Ai clienti finali selezionati nelle procedure di cui al presente articolo vengono ridotte, se esistenti, le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilita' istantanea e con preavviso resi a Terna Spa nella misura del 20 per cento rispetto agli ammontari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con conseguente riduzione del corrispettivo cui i medesimi clienti hanno diritto per il periodo rimanente sotteso alle succitate obbligazioni.
Le quote non coperte dei servizi di interrompibilita' a seguito delle suddette riduzioni vengono eventualmente riallocate da Terna Spa, esperita una rivalutazione delle necessita' di sistema, a soggetti diversi dai predetti clienti finali. Con l'estinguersi delle suddette obbligazioni, i clienti finali selezionati non sono ammessi all'erogazione dei servizi di interrompibilita' istantanea e con preavviso eventualmente richiesti da Terna Spa che potranno invece essere resi, con le medesime modalita' attualmente in vigore, da clienti finali diversi da quelli selezionati.
Le quote non coperte dei servizi di interrompibilita' a seguito delle suddette riduzioni vengono eventualmente riallocate da Terna Spa, esperita una rivalutazione delle necessita' di sistema, a soggetti diversi dai predetti clienti finali. Con l'estinguersi delle suddette obbligazioni, i clienti finali selezionati non sono ammessi all'erogazione dei servizi di interrompibilita' istantanea e con preavviso eventualmente richiesti da Terna Spa che potranno invece essere resi, con le medesime modalita' attualmente in vigore, da clienti finali diversi da quelli selezionati.
9. Terna Spa provvede ad assegnare le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilita', che si rendessero eventualmente disponibili, ai migliori offerenti selezionati mediante un'asta al ribasso a valere sul corrispettivo per il servizio da rendere, disciplinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che opera per minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto all'utenza finale a remunerazione del complessivo servizio di interrompibilita', anche ai fini della riallocazione di cui al comma 8.
Art. 33.
(Reti interne di utenza)
1. Nelle more del recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia, e' definita Rete interna di utenza (RIU) una rete elettrica il cui assetto e' conforme a tutte le seguenti condizioni:
a) e' una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero e' una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) connette unita' di consumo industriali, ovvero connette unita' di' consumo industriali e unita' di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purche' esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non piu' di tre comuni adiacenti, ovvero di non piu' di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unita' di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
c) e' una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi;
d) e' collegata tramite uno o piu' punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto puo' essere diverso dai soggetti titolari delle unita' di consumo o di produzione, ma non puo' essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.
2. Ai fini della qualita' del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, la responsabilita' del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi e' limitata, nei confronti delle unita' di produzione e di consumo connesse alle RIU, al punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi, ferma restando l'erogazione, da parte della societa' Tenta Spa, del servizio di dispacciamento alle singole unita' di produzione e di consumo connesse alla RIU. Resta in capo al soggetto responsabile della RIU il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in relazione all'attivita' svolta.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas:
a) individua i casi di cui al comma 1 e li comunica al Ministero dello sviluppo economico;
b) stabilisce le modalita' con le quali e' assicurato il diritto dei soggetti connessi alla RIU di accedere direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi;
c) fissa le condizioni alle quali le singole unita' di produzione e di consumo connesse nella RIU fruiscono del servizio di dispacciamento;
d) definisce le modalita' con le quali il soggetto responsabile della RIU provvede alle attivita' di misura all'interno della medesima rete, in collaborazione con i gestori di rete con obbligo di connessione di terzi deputati alle medesime attivita';
e) ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere a) e b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, formula proposte al Ministero dello sviluppo economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas effettua il monitoraggio ai fini del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 FEBBRAIO 2017, N. 19)). ((31))
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 FEBBRAIO 2017, N. 19)). ((31))
6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGSOTO 2014, N. 116.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 del presente articolo.
AGGIORNAMENTO (31)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 6 comma 9) che "Cessano altresi' eventuali effetti delle norme abrogate che non si siano ancora perfezionati".
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 6 comma 9) che "Cessano altresi' eventuali effetti delle norme abrogate che non si siano ancora perfezionati".
Art. 34.
(Misure per il risparmio energetico)
1. Al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria, alla parte II dell'allegato IX alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2.7, dopo le parole: "fenomeni di condensa" sono inserite le seguenti: "con esclusione degli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonche' da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071";
b) al numero 2.10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas";
c) al numero 3.4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/ 42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonche' da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071";
d) al numero 3.6 sono soppresse le parole: "esclusivamente metallici,".
Note all'art. 34:
- Si riportano i numeri 2.7, 2.10, 3.4 e 3.6 della parte II dell'allegato IX alla Parte quinta del recante «Norme in materia ambientale» come modificati dalla presente legge:
«Allegato IX Impianti termici civili
(Omissis).
Parte II
Requisiti tecnici e costruttivi
(Omissis).
2. Caratteristiche dei camini.
(Omissis).
2.7. Gli impianti installati o che hanno subito una modifica relativa ai camini successivamente all'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto devono essere dotati di camini realizzati con prodotti su cui sia stata apposta la marcatura «CE». In particolare, tali camini devono:
essere realizzati con materiali incombustibili;
avere andamento verticale e il piu' breve e diretto possibile tra l'apparecchio e la quota di sbocco;
essere privi di qualsiasi strozzatura in tutta la loro lunghezza;
avere pareti interne lisce per tutta la lunghezza;
garantire che siano evitati fenomeni di condensa «con esclusione degli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla , relativa ai requisiti di rendimento, nonche' da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071»;
essere adeguatamente distanziati, mediante intercapedine d'aria o isolanti idonei, da materiali combustibili o facilmente infiammabili;
avere angoli arrotondati con raggio non minore di 20 mm, se di sezione quadrata o rettangolare;
avere un'altezza correlata alla sezione utile secondo gli appropriati metodi di calcolo riportati dalla normativa tecnica vigente (norme UNI e norme CEN). Resta salvo quanto stabilito ai punti 2.9 e 2.10,
(Omissis).
2.10. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura piu' alta. «Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla , concernente gli apparecchi a gas»;
(Omissis).
3. Canali da fumo.
(Omissis).
3.4. I canali da fumo devono essere costituiti con strutture e materiali aventi le medesime caratteristiche stabilite per i camini. «Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla , relativa ai requisiti di rendimento, nonche' da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071»;
(Omissis).
3.6. I raccordi fra i canali da fumo e gli apparecchi di cui fanno parte i focolari devono essere, rimovibili con facilita' e dovranno avere spessore non inferiore ad 1/100 del loro diametro medio, nel caso di materiali ferrosi comuni, e spessore adeguato, nel caso di altri metalli.».
- La , concernente i «Requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi», e' pubblicata nella GUCE n. L 167 del 22 giugno 1992.
- La , concernente il «Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di apparecchi a gas» e' pubblicata nella GUCE n. L 196 del 26 luglio 1990.
Art. 35.
(Efficienza energetica degli edifici)
1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, all'allegato A sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 14, sono soppresse le parole: ", scaldacqua unifamiliari";
b) dopo il numero 14 e' inserito il seguente:
"14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario e' un impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria".
"14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario e' un impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria".
Note all'art. 35:
- Si riporta il testo del numero 14 dell'allegato A del recante «Attuazione della relativa al rendimento energetico nell'edilizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, supplemento ordinario n. 158, come modificato dalla presente legge:
«14 - impianto termico e' un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 15 kW.
«14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario e` un impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria.».
Art. 36.
(Misure per lo sviluppo
della programmazione negoziata)
1. Le richieste di rimodulazione, presentate dai patti territoriali entro il 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, devono riguardare iniziative comprese nel medesimo patto sentito il parere, sul bando di rimodulazione, della regione o provincia autonoma interessata, che si deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero dello sviluppo economico.
2. All'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto- legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".
Note all'art. 36:
- Si riporta il testo dell' recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).»:
«191. Al , convertito, con modificazioni, dalla , le parole: «richieste entro quarantotto mesi dalla data di avvio dell'istruttoria» sono sostituite dalle seguenti: «Per i patti ed i contratti in essere alla data del 31 dicembre 2007, le relative richieste di rimodulazione possono essere presentate entro il 31 dicembre 2008.».
- Si riporta il testo dell' convertito, con modificazioni, dalla , e successive modificazioni recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria.», come modificato dalla presente legge:
«b) per la copertura finanziaria di rimodulazioni non ancora autorizzate di patti territoriali e di contratti d'area (. Per i patti ed i contratti in essere alla data del 31 dicembre 2007, le relative richieste di rimodulazione possono essere presentate entro il «31 dicembre 2009».
Art. 37.
(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA)
1. E' istituita, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
2. L'ENEA e' un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonche' alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione vigente o delegata dal Ministero vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza e altresi' nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.
3. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate dal presente articolo e dagli atti indicati al comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
4. Sono organi dell'ENEA:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
((5. Al presidente spetta la legale rappresentanza dell'ENEA))
6. Il consiglio di amministrazione, formato da cinque componenti, incluso il presidente, e' nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.
7. Entro sei mesi dalla nomina il consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita' e del personale, che sono adottati dal Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con lo statuto sono altresi' disciplinate le modalita' di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimita' e di merito sui predetti atti in conformita' ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla nomina del presidente dell'ENEA, e' determinata la dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'ENEA, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.
10. Alle risorse umane dell'ENEA si applica il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca.
11. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ENEA, le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attivita'.
12. A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
13. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 38.
(Promozione dell'innovazione
nel settore energetico)
1. Al fine di promuovere la ricerca e la sperimentazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, nonche' per Io sviluppo della generazione distribuita di energia e di nuove tecnologie per l'efficienza energetica, e' stipulata un'apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del piano di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun anno del triennio. La convenzione e' approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per i fini di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede all'approvazione di un piano operativo che, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorita', modalita' di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.
Per i fini di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede all'approvazione di un piano operativo che, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorita', modalita' di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.
2. Il piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti finalita':
a) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sullo stoccaggio definitivo del biossido di carbonio emesso dagli impianti termoelettrici nonche' realizzazione, anche in via sperimentale, dello stoccaggio definitivo del biossido di carbonio in formazioni geologiche profonde e idonee, anche a fini di coltivazione, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;
b) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacita' di ricerca e di sviluppo di ausilio alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di futuri reattori di potenza, ai programmi internazionali sul nucleare denominati "Generation IV International Forum" (GIF), "Global Nuclear Energy Partnership" (GNEP), "International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles" (INPRO), "Accordo bilaterale Italia- USA di cooperazione energetica", "International Thermonuclear Experimental Reactor" (ITER) e "Broader Approach", ad accordi bilaterali, internazionali di cooperazione energetica e nucleare anche finalizzati alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di futuri reattori di potenza, nonche' partecipazione attiva ai programmi di ricerca, con particolare attenzione a quelli comunitari, nel settore del trattamento e dello stoccaggio del combustibile esaurito, con specifica attenzione all'area della separazione e trasmutazione delle scorie;
c) adozione di misure di sostegno e finanziamento per la promozione di interventi innovativi nel settore della generazione di energia di piccola taglia, in particolare da fonte rinnovabile, nonche' in materia di risparmio ed efficienza energetica e microcogenerazione;
d) partecipazione ai progetti per la promozione delle tecnologie "a basso contenuto di carbonio" secondo quanto previsto dall'Accordo di collaborazione Italia- USA sui cambiamenti climatici del luglio 2001 e dalla Dichiarazione congiunta sulla cooperazione per la protezione dell'ambiente tra l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti d'America e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Al fine di garantire la continuita' delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il Ministro dello sviluppo economico attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, per il triennio 2009- 2011 anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma.
4. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica, la sicurezza energetica e la riduzione di emissione di gas effetto serra, all'articolo 11, comma 14, del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta";
b) al terzo periodo, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2010";
c) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
"d) definizione di un piano industriale quinquennale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione dell'energia elettrica;
e) presentazione di un programma di attivita' per la cattura ed il sequestro dell'anidride carbonica emessa dall'impianto".
"d) definizione di un piano industriale quinquennale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione dell'energia elettrica;
e) presentazione di un programma di attivita' per la cattura ed il sequestro dell'anidride carbonica emessa dall'impianto".
Note all' :
- Per il recante «Attuazione della recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.». Si veda nelle note all'art. 33.
- Si riporta il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla , concernente “Disposizioni urgenti nell'ambito del
Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.”, come modificato dalla presente legge:
«14. Fermo restando quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta»;
Al concessionario e' assicurato l'acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalita' previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994. La regione Sardegna assicura la disponibilita' delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante procedure di gara «entro il 31 dicembre 2010»;
Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione. Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle offerte, previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto ai fini dell'assegnazione della concessione sono:
a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;
b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli inquinanti gassosi, in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;
c) contenimento dei tempi di esecuzione del progetto;
d) definizione di un piano industriale quinquennale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione dell'energia elettrica;
e) presentazione di un programma di attivita' per la cattura ed il sequestro dell'anidride carbonica emessa dall'impianto.».
Art. 39.
(Valorizzazione ambientale
degli immobili ((...)) penitenziari)
degli immobili ((...)) penitenziari)
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
2. Il Ministero della giustizia, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonche' per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, puo', fatti salvi i diritti dei terzi, utilizzare direttamente gli istituti penitenziari con le medesime finalita' di cui al comma 1.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
Art. 40.
(Elettrodotti aerei)
1. Alla lettera z) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la parola: "elettrodotti" e' inserita la seguente: "aerei".
Note all'art. 40:
- Si riporta il testo della lettera z) dell'allegato III alla parte seconda del recante «Norme in materia ambientale, come modificata dalla presente legge:
«z) Elettrodotti «aerei» per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.».
Art. 41.
AGGIORNAMENTO (41)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 maggio - 10 giugno 2021 n. 119 (in G.U. 1ª s.s. 16/06/2021 n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 41, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia), nella parte in cui prevede che il termine per la riassunzione del ricorso decorra dalla data di entrata in vigore della legge".
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 maggio - 10 giugno 2021 n. 119 (in G.U. 1ª s.s. 16/06/2021 n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 41, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia), nella parte in cui prevede che il termine per la riassunzione del ricorso decorra dalla data di entrata in vigore della legge".
Art. 42.
(Impianti eolici per la produzione di energia
elettrica ubicati in mare e altre disposizioni
in materia di fonti per la produzione di
energia elettrica)
1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il numero 7) e' inserito il seguente:
"7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare".
"7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare".
2. Alla lettera c-bis) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "energia elettrica" sono inserite le seguenti: "sulla terraferma".
3. In relazione ai progetti di cui al numero 7-bis) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio. Per le medesime procedure avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge e' fatta salva la facolta' dei proponenti di richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la procedura di valutazione di impatto ambientale sia svolta in conformita' a quanto disposto dal comma 1.
4. Nella tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1-bis, fonte eolica off- shore, il coefficiente: "1,10" e' sostituito dal seguente: "1,50";
b) al numero 6, rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo, il coefficiente: "1,10" e' sostituito dal seguente: "1,30".
6. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 28";
"6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 28";
b) il numero 7 e' abrogato;
c) il numero 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri traccia- bili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 18".
"8. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri traccia- bili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 18".
7. All'articolo 2, comma 150, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "di cui alle tabelle 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla tabella 2".
8. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti, di proprieta' di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro- alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3 allegata alla presente legge, l'accesso, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva e' cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento".((7))
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 agosto 2010, n. 129, ha disposto (con l'art. 1-ter, comma 1) che il presente articolo "si interpreta nel senso che:
a) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera a), si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, fermo restando quanto previsto al comma 8 per gli impianti di proprieta' di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale dopo il 31 dicembre 2007;
b) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera c), si applica agli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore della medesima legge 23 luglio 2009, n. 99."
Il D.L. 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 agosto 2010, n. 129, ha disposto (con l'art. 1-ter, comma 1) che il presente articolo "si interpreta nel senso che:
a) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera a), si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, fermo restando quanto previsto al comma 8 per gli impianti di proprieta' di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale dopo il 31 dicembre 2007;
b) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera c), si applica agli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore della medesima legge 23 luglio 2009, n. 99."
Art. 43.
(Tassa automobilistica dei veicoli
alimentati a GPL o a metano)
1. L'articolo 2, comma 61, del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' sostituito dal seguente:
"61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualita' successive i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/ 2007, del 20 giugno 2007".
"61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualita' successive i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/ 2007, del 20 giugno 2007".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nei limiti delle risorse ivi disponibili, le parole: ", sugli autoveicoli di categoria "euro 0", "euro 1" e "euro 2"" sono soppresse.
Note all'art. 43:
- Si riporta il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.», come modificato dalla presente legge:
«61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualita' successive i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: , , del ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/2007, del 20 giugno 2007.».
- La relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della e' pubblicata nella GUCE L100 del 19 aprile 1994.
- La relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della e' pubblicata nella GUCE L 350/1 del 28 dicembre 1998.
- Il Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo e' pubblicata nella GUUE n. L 171 del 29 giugno 2007.
- Si riporta il testo dell' convertito, con modificazioni, dalla recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.», come modificato dalla presente legge:
«7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , e' rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano, nei limiti della disponibilita' prevista dal , convertito, con modificazioni, dalla , come ulteriormente incrementata dal , convertito, con modificazioni, dalla .».
- Si riporta il testo del , convertito, con modificazioni, dalla recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.»:
«59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare l'installazione su autoveicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1p di impianti a GPL o a metano per autotrazione, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.».
- Il , convertito con , ha disposto che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 del presente art. e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009.».
Art. 44.
(Diritto annuale per le imprese esercenti
attivita' di distribuzione di carburanti)
1. Fatta salva la possibilita' di successive disposizioni di portata piu' generale e di durata non limitata, anche nell'ambito dell'ordinaria potesta' regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009, per le imprese esercenti attivita' di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359, deve essere inteso al netto delle accise. Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale sono compensate nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per essere successivamente ripartite tra le singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in proporzione alle minori entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto annuale per l'anno 2008. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Note all'art. 44:
- Si riporta il testo del e successive modificazioni recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.»:
«3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8, da applicare secondo le modalita' di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresi' determinati gli importi del diritto applicabili alle unita' locali, nonche' le modalita' e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al .».
- Si riporta il testo dell' recante «Regolamento per l'attuazione dell' , in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.»:
«4) per gli altri soggetti, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli ; ».
- Si riporta il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.»:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». (2) (3) (4) (5)
-----------------
Aggiornamento (2)
- La ha disposto che «l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 del presente articolo, e' ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005.».
-----------------
Aggiornamento (3)
- La ha disposto che la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 del presente art., e' ridotta di 487.309.000 euro per l'anno 2008, di 556 milioni di euro per l'anno 2009 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
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Aggiornamento (4)
- Il , convertito, con modificazioni, dalla ha disposto che «Le dotazioni del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui all' , e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , sono ridotte, per l'anno 2008, rispettivamente di 90,5 milioni di euro e di 5,5 milioni di euro. La dotazione del predetto Fondo per la competitivita' e lo sviluppo e' incrementata, per l'anno 2009, di 90,5 milioni di euro.».
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Aggiornamento (5)
- Il , convertito, con modificazioni, dalla ha disposto che «il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 del presente art. e' integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008, di 2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo e' altresi' incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno 2008, sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 dello stesso , dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 del presente art. e' ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011». Ha inoltre disposto che «la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 del presente art. e' integrata a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 dello stesso , dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il medesimo fondo e' ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009.».
Art. 45.
((Istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi))
1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione e' tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2.
2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti ((alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card)) per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
3. Il Fondo e' alimentato:
a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1;
b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ((, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, )) da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalita' procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilita' del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute. Tali somme dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto.
Art. 46.
(Progetti di innovazione industriale e misure
per il riordino del sistema delle stazioni
sperimentali per l'industria)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere la competitivita' del sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ovvero individuare nuove aree tecnologiche. A decorrere dall'anno 2009, l'aggiornamento o l'individuazione di nuove aree tecnologiche puo' intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del sistema delle stazioni sperimentali in termini di organicita' delle relazioni tra gli enti e il Ministero dello sviluppo economico, in funzione di obiettivi di politica economica generale di miglioramento della competitivita' del sistema produttivo nazionale attraverso la promozione e il sostegno all'innovazione, alla ricerca e alla formazione del personale qualificato;
b) qualificazione delle stazioni sperimentali come enti pubblici economici, sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, considerati nell'espletamento delle loro attivita' di ricerca e sviluppo precompetitivo anche come organismi di ricerca secondo la disciplina comunitaria;
c) razionalizzazione organizzativa e funzionale mediante la trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle stazioni sperimentali gia' esistenti in relazione alle esigenze di promozione e sostegno del sistema produttivo nazionale attraverso l'individuazione o il riordino dei settori produttivi di riferimento per la relativa attivita', in considerazione delle capacita' ed esperienze specifiche maturate dalle stazioni sperimentali nei tradizionali campi di attivita' e in quelli connessi o funzionali alle capacita' operative, professionali e tecniche, definendo le modalita' operative per il trasferimento di risorse umane e finanziarie, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale;
d) previsione dell'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale in caso di trasformazione, fusione, scorporo o soppressione delle stazioni sperimentali gia' esistenti, con individuazione di modalita' operative per l'articolazione delle attivita' di riferimento delle stazioni sperimentali secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c);
e) riconoscimento dell'autonomia statutaria delle stazioni sperimentali, con previsione dell'adozione della deliberazione di approvazione dello statuto e delle relative modifiche a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale e relativa approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, con determinazione del limite massimo di componenti per la composizione del consiglio di amministrazione in funzione dell'articolazione rappresentativa del nuovo o diverso settore di competenza individuato secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c) e comunque in misura non superiore a dodici;
f) previsione che ogni stazione sperimentale provveda alla gestione delle spese e al finanziamento delle proprie attivita' mediante i proventi e i contributi a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, nonche' previsione della stipulazione di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti, per la regolazione dei rapporti finanziari e delle modalita' di riscossione dei contributi previsti;
g) previsione della possibilita' di stipulazione, da parte delle stazioni sperimentali, di convenzioni e accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali, per le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo le modalita' e i criteri definiti nello statuto;
h) riassetto e semplificazione della normativa vigente sulle stazioni sperimentali, fatto salvo quanto previsto alla lettera d), modificando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo i principi e criteri direttivi di cui al presente articolo e all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e individuando espressamente le norme abrogate;
i) previsione che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle stazioni sperimentali siano disciplinati dalle disposizioni del capo I del titolo II del libro quinto del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;
l) definizione delle misure transitorie per assicurare la continuita' operativa degli organismi nel processo di riordino, anche stabilendo che i consigli di amministrazione siano costituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma, che gli statuti siano deliberati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data di insediamento e che, in caso di inutile decorso del termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sia nominato un commissario straordinario per l'adozione degli atti richiesti.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo puo' adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi nonche' della procedura di cui al medesimo comma 2, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
4. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2, sono prorogate le gestioni commissariali in essere relative alle stazioni sperimentali per l'industria.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 46:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 842 della legge , e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007).»:
«842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841 individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonche' con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunita', di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' , sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilita' sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali e turistiche.».
- Si riporta il testo dell' , e successive modificazioni, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali (nella materia di rispettiva competenza); ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
- Per l' recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», si veda nelle note all'art. 14.
- Si riporta il testo dell' recante «Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell' .»:
«Art. 8 (Fonti di finanziamento). - 1. Le Stazioni Sperimentali per l'industria provvedono al finanziamento delle proprie attivita' attraverso:
a) proventi derivanti dalle attivita' di cui all'art. 2, comma 2, ivi compresi quelli derivanti da convenzioni ed accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali;
b) contributi a carico delle imprese ai sensi dell' , modificato con ;
c) rendite dei patrimonio;
d) lasciti e donazioni;
e) eventuali altre entrate.
2. I criteri di determinazione e la misura dei contributi di cui al comma 1, lettera b), sono deliberati dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei principi di equita' e proporzionalita', previa individuazione delle imprese cui e' preordinata l'attivita' svolta dalla Stazione Sperimentale.
3. Alla riscossione dei contributi si provvede in conformita' alle norme vigenti.».
- Si riporta il testo del recante «Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell' .»:
«2. In relazione ai settori di competenza, ai sensi delle rispettive leggi istitutive, le Stazioni Sperimentali per l'industria svolgono in particolare:
a) attivita' di ricerca industriale e attivita' di sviluppo precompetitiva;
b) attivita' di certificazione di prodotti o di processi produttivi;
c) analisi e controlli;
d) consulenza alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici;
e) attivita' di documentazione, divulgazione, promozione della qualita' e supporto alla formazione negli specifici settori produttivi, anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata;
f) partecipazione all'attivita' di normazione tecnica;
g) attivita' ad esse affidate dallo Stato, dalle Regioni, nonche' quelle derivanti da convenzioni internazionali.».
- Per l' ,e successive modificazioni, recante «elega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.», si veda nelle note all'art. 5.
Art. 47.
(Legge annuale per il mercato
e la concorrenza)
1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.
2. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come modificato dal comma 5 del presente articolo, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli stessi fini di cui al comma 1 del presente articolo dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonche' alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre autorita' amministrative indipendenti, di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attivita' economiche private, nonche' di garantire la tutela dei consumatori;
b) una o piu' deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.
4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi:
a) lo stato di conformita' dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonche' alle politiche europee in materia di concorrenza;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i' cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,indicando gli ambiti in cui non si e' ritenuto opportuno darvi seguito.
5. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: "entro il 30 aprile di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo di ogni anno".
Note all'art. 47:
- Si riporta il testo dell' recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.»:
«Art. 23. (Relazione annuale). - 1. L'Autorita' presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.».
- Per l' , e successive modificazioni recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali.», si veda nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo degli , e recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.»:
«Art. 21 (Potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo). - 1. Allo scopo di contribuire ad una piu' completa tutela della concorrenza e del mercato, l'Autorita' individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.
2. L'Autorita' segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati.
3. L'Autorita', ove ne ravvisi l'opportunita', esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e puo' pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi piu' congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.
Art. 22 (Attivita' consultiva). - 1. L'Autorita' puo' esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' chiedere il parere dell'Autorita' sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto:
a) di sottomettere l'esercizio di una attivita' o l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative;
b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;
c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.
Art. 23 (Relazione annuale). - 1. L'Autorita' presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.».
- Si riporta il testo dell' :
«e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; ».
- Si riporta il testo dell' recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.», come modificato dalla presente legge:
«Art. 23 (Relazione annuale). - 1. L'Autorita' presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, «entro il 31 marzo di ogni anno», una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.».
Art. 48.
(Modifiche al decreto- legge
n. 223 del 2006)
1. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "degli operatori" sono inserite le seguenti: "nel territorio nazionale", la parola: "esclusivamente" e' soppressa e dopo le parole: "societa' o enti" sono aggiunte le seguenti: "aventi sede nel territorio nazionale".
Note all'art. 48:
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, primo periodo, del , convertito, con modificazione, dalla recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.», come modificato dalla presente legge:
«1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parita' degli operatori «nel territorio nazionale», le societa', a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attivita' di tali enti in funzione della loro attivita', con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all' relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al , nonche', nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre societa' o enti «aventi sede nel territorio nazionale». Le societa' che svolgono l'attivita' di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al , sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre societa' o enti.».
Art. 49.
(Modifica dell'articolo 140-bis del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206)
1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' sostituito dal seguente:
"Art. 140-bis. - (Azione di classe). - 1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui da' mandato o comitati cui partecipa, puo' agire per l'accertamento della responsabilita' e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
2. L'azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralita' di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.
3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcito- ria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, e' depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.
4. La domanda e' proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta e' competente il tribunale di Torino, per il Trentino- Alto Adige e il Friuli- Venezia Giulia e' competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise e' competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria e' competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.
5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale puo' intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilita'.
6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilita' della domanda, ma puo' sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere e' in corso un'istruttoria davanti a un'autorita' indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda e' dichiarata inammissibile quando e' manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identita' dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonche' quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.
7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilita' e' reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.
8. Con l'ordinanza di inammissibilita', il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la piu' opportuna pubblicita' a cura e spese del soccombente.
9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalita' della piu' opportuna pubblicita', ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicita' e' condizione di procedibilita' della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:
a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono
di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;
b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicita', entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza e' trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicita', anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.
10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.
11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresi' il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo.
Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicita' ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene piu' opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio.
12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilita', il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.
13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresi' conto dell'entita' complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonche' delle connesse difficolta' di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte puo' comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute piu' opportune.
14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. E' fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo".
"Art. 140-bis. - (Azione di classe). - 1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui da' mandato o comitati cui partecipa, puo' agire per l'accertamento della responsabilita' e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
2. L'azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralita' di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.
3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcito- ria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, e' depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.
4. La domanda e' proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta e' competente il tribunale di Torino, per il Trentino- Alto Adige e il Friuli- Venezia Giulia e' competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise e' competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria e' competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.
5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale puo' intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilita'.
6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilita' della domanda, ma puo' sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere e' in corso un'istruttoria davanti a un'autorita' indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda e' dichiarata inammissibile quando e' manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identita' dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonche' quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.
7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilita' e' reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.
8. Con l'ordinanza di inammissibilita', il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la piu' opportuna pubblicita' a cura e spese del soccombente.
9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalita' della piu' opportuna pubblicita', ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicita' e' condizione di procedibilita' della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:
a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono
di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;
b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicita', entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza e' trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicita', anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.
10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.
11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresi' il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo.
Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicita' ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene piu' opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio.
12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilita', il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.
13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresi' conto dell'entita' complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonche' delle connesse difficolta' di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte puo' comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute piu' opportune.
14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. E' fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo".
2. Le disposizioni dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 49:
- Si riporta il testo dell' di cui al , come modificato dalla presente legge:
«Art. 140-bis (Azione di classe). - 1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente art.. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui da' mandato o comitati cui partecipa, puo' agire per l'accertamento della responsabilita' e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
2. L'azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralita' di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli e ;
b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.
3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente art. aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, e' depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli e decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.
4. La domanda e' proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta e' competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia e' competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise e' competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria e' competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.
5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adı`to, il quale puo' intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilita'.
6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilita' della domanda, ma puo' sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere e' in corso un'istruttoria davanti a un'autorita' indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda e' dichiarata inammissibile quando e' manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identita' dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonche' quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.
7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilita' e' reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.
8. Con l'ordinanza di inammissibilita', il giudice regola le spese, anche ai sensi dell' , e ordina la piu' opportuna pubblicita' a cura e spese del soccombente.
9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalita' della piu' opportuna pubblicita', ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicita' e' condizione di procedibilita' della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:
a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;
b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicita', entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria.
Copia dell'ordinanza e' trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicita', anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.
10. E` escluso l'intervento di terzi ai sensi dell' .
11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresi' il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicita' ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene piu' opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio.
12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell' , le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilita', il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.
13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all' , tiene altresi' conto dell'entita' complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonche' delle connesse difficolta' di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte puo' comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute piu' opportune.
14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. E` fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo.».
- Si riporta il testo degli , , e :
«Art. 1341 (Condizioni generali di contratto). - Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilita', facolta' di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facolta' di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria.
Art. 1342 (Contratto concluso mediante moduli o formulari). - 1. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
2. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'art. precedente.».
«Art. 2943 (Interruzione da parte del titolare). - 1. La prescrizione e' interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo:
2. E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
3. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito e' incompetente.
4. La prescrizione e' inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.(1)
(1) N. Redaz. - Comma sostituito dalla , con decorrenza dal 18 aprile 1994.
(Omissis).».
«Art. 2945 (Effetti e durata dell'interruzione). - 1.
Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.
2. Se l'interruzione e' avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
3. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.
4. Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non e' piu' impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione.(1)
(1) N. Redaz. - Comma aggiunto dalla .».
- Si riporta il testo dell' e dell' :
«Art. 96 (Responsabilita' aggravata). - Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui e' stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni e' fatta a norma del comma precedente (1).
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. (2).
-----------------------
(1) Vedi, anche, l' , in materia di brevetti per invenzioni industriali e l' , sulla disciplina dei licenziamenti individuali.
(2) Comma aggiunto dal , con i limiti di applicabilita' previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 58 della stessa legge.».
«Art.105 (Intervento volontario). - Ciascuno puo' intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Puo' altresi' intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse (1) (2)
-----------------------
(1) Vedi il ; la della ; la , , sulla responsabilita' civile dei magistrati. La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 455 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' del presente comma, in riferimento agli e
(2) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia vedi l' , in vigore dal 1° gennaio 2004.».
- Si riporta il testo dell' :
«Art. 1226 (Valutazione equitativa del danno). Se il danno non puo' essere provato nel suo preciso ammontare, e' liquidato dal giudice con valutazione equitativa.».
- Si riporta il testo dell' :
«Art. 283 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello). - Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilita' di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione (1).
-----------------------
(1) Articolo cosi' sostituito prima dall' - in vigore dal 1° gennaio 1993 per effetto dell'art. 92 della citata legge, come modificato dall' - e poi dal . Il comma 4 dello stesso art. 2, modificato dall' , convertito in legge, con modificazioni, con , ha cosi' disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.». Ai giudizi pendenti al 1° gennaio 1993 si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, ai sensi del citato art. 92, come modificato, da ultimo, dall' , convertito, con modificazioni, con . L'art. 4, quarto comma, del suddetto decreto-legge ha disposto che per i giudizi iniziati successivamente al 1° gennaio 1993, alle sentenze di primo grado pubblicate anteriormente al 30 aprile 1995 si applicano gli , e nel testo anteriormente vigente. L'art. 90, secondo comma, della suddetta , come sostituito dall' , convertito in legge, con modificazioni, con (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296), ha cosi' disposto: «Gli , , , e e , come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati dopo il 1° gennaio 1993, nonche' alle sentenze pubblicate dopo il 19 aprile 1995». Il secondo comma dell'art. 1 della suddetta ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del , del e del , non convertiti in legge.
- Il testo del presente art. in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata era il seguente: «Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata.».
Art. 50.
(Verifica della liberalizzazione dei servizi
a terra negli aeroporti civili)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni sei mesi, presenta alle Camere una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento:
a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;
b) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di reperibilita', informazione in tempo reale all'utenza, minori costi per i consumatori;
c) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;
d) alle misure e ai correttivi concreti adottati per un'effettiva liberalizzazione nel settore;
e) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialita' del mercato.
Art. 51.
(Misure per la conoscibilita' dei prezzi dei carburanti)
1. Al fine di favorire la piu' ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, e' fatto obbligo a chiunque eserciti l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua secondo criteri di gradualita' e sostenibilita' le decorrenze dell'obbligo di cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalita' per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonche' per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la piu' ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attivita' ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 GENNAIO 2023, N. 5)).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 GENNAIO 2023, N. 5)).
Art. 52.
(SACE Spa)
1. Al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attivita' della societa' SACE Spa a sostegno dell' internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitivita' rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalita' sui mercati internazionali, il Governo e' delegato ad adottare, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) separazione tra le attivita' che la societa' SACE Spa svolge a condizioni di mercato dall'attivita' che, avendo ad oggetto rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa vigente;
b) possibilita' che le due attivita' di cui alla lettera a) siano esercitate da organismi diversi, determinandone la costituzione e i rapporti;
c) possibilita' che all'organismo destinato a svolgere l'attivita' a condizioni di mercato partecipino anche soggetti interessati all'attivita' o all'investimento purche' non in evidente conflitto di interessi;
d) previsione, nell'ambito della separazione delle attivita' della societa', e anche nelle ipotesi di cui alla lettera a), di opportune forme di trasparenza, ed eventuali procedure di verifica e controllo indipendente, delle attivita' svolte sia dal suddetto organismo che dalle imprese assicurate.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 53.
(Delega al Governo per la riforma
della disciplina in materia di camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare uniformita' e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del ripartodi competenze tra lo Stato e le regioni, e revisione della disciplina relativa ai segretari generali delle camere di commercio;
b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi;
c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentativita' delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;
d) valorizzazione del ruolo delle camere di commercio quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;
e) previsione di limitazioni per la costituzione di nuove camere di commercio ai fini del raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico;
f) valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle camere di commercio a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di alternanza scuola- lavoro e di orientamento al lavoro e alle professioni;
g) miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio, nonche' valorizzazione del ruolo dell'Unioncamere con conseguente razionalizzazione e semplificazione del sistema contrattuale;
h) previsione che all'attuazione del presente comma si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
3. Il decreto legislativo di cui al comma I e' emanato previa
acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 54.
(Internazionalizzazione delle imprese
e sostegno alla rete estera
dell'Istituto nazionale per il commercio estero)
1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 2 della presente legge, sono altresi' destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operativita' della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Note all'art. 54:
- Per il testo del e del recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», si veda nelle note all'art. 2».
Art. 55.
(Interpretazione autentica in materia di
esercizio di autotrasporto in forma associata)
1. L'espressione "in forma associata" di cui all'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che le imprese, in possesso dei requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e professionale ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi attraverso tale tipologia di accesso al mercato, devono aderire, ferme le condizioni di dettaglio stabilite con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale - Direzione generale per il trasporto stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a un consorzio o a una cooperativa a proprieta' divisa, esistente o di nuova costituzione, che:
a) sia iscritto o venga iscritto alla sezione speciale, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, dell'albo degli autotrasportatori per conto di terzi;
b) gestisca e coordini effettivamente a livello centralizzato e in tutte le sue fasi l'esercizio dell'autotrasporto da parte delle imprese aderenti.
Note all'art. 55:
- Si riporta il testo del recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», come interpretata dalla presente legge:
«227. Le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso dei requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e professionale, ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purche' composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 3, di altra impresa che cessa l'attivita' di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 3 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 tonnellate.».
- Il regolamento di cui al recante «Regolamento per l'istituzione di una sezione speciale per l'iscrizione, nell'albo degli autotrasportatori di cose, di cooperative a proprieta' divisa e di consorzi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1990.
Art. 56.
(Editoria)
1. Il regolamento di delegificazione previsto dal comma 1 dell'articolo 44 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entra in vigore, relativamente ai contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, a decorrere dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
3. All'articolo 81, comma 16, del citato decreto- legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole: "5,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "6,5 punti percentuali".
4. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13 novembre 2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della societa' Poste italiane Spa nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto- legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e' pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga materia piu' favorevole al prenditore.
Note all'art. 56:
- Si riporta il testo del convertito, con modificazioni, dalla recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria»:
«1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell' , da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla , e successive modificazioni, e alla , nonche' di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonche' l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;
b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento; b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dalla e dalla , anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di interesse generale ai sensi della .».
- La recante «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all' , per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1990.
- Si riporta il testo dell' convertito, con modificazioni, dalla recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.», come modificato dalla presente legge:
«(16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , e successive modificazioni, e' applicata con una addizionale di «6,5 punti percentuali» per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
c) produzione o commercializzazione di energia elettrica. Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attivita' riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica.).».
- I decreti del Ministro delle comunicazioni del 13 novembre 2002 recano:
«Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2002, n. 289.
«Spedizione di stampe in abbonamento postale di cui alla .», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2002, n. 290.
- Si riporta il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla recante “
Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali.»:
«Art. 3 (Modalita' di corresponsione dei rimborsi). - 1.
Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della societa' Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', rilasciata dalla societa' Poste italiane S.p.A., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo.
(1-bis. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono determinate le procedure per il monitoraggio dell'andamento degli oneri ai fini del limite di spesa di cui al presente articolo).».
Art. 57.
(Distruzione delle
armi chimiche)
1. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2023, la spesa di euro 1.200.000 annui per la distruzione delle armi chimiche, in attuazione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, ratificata ai sensi della legge 18 novembre 1995, n. 496.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20092011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti indicati nell'Allegato 2.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all' recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficialen. 276 del 25 novembre 1995, supplemento ordinario n. 139.
Art. 58.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 LUGLIO 2015, N. 112))
((24))
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 112 ha disposto (con l'art. 42, comma 2) che si intende fatto al suddetto decreto ogni riferimento al presente articolo, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti la materia regolata dal suddetto decreto.
Il D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 112 ha disposto (con l'art. 42, comma 2) che si intende fatto al suddetto decreto ogni riferimento al presente articolo, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti la materia regolata dal suddetto decreto.
Art. 59.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 LUGLIO 2015, N. 112))
((24))
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 112 ha disposto (con l'art. 42, comma 2) che si intende fatto al suddetto decreto ogni riferimento al presente articolo, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti la materia regolata dal suddetto decreto.
Il D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 112 ha disposto (con l'art. 42, comma 2) che si intende fatto al suddetto decreto ogni riferimento al presente articolo, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti la materia regolata dal suddetto decreto.
Art. 60.
(Modifiche al decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422)
1. Al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. I servizi di trasporto pubblico ferroviario, qualora debbano essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle regioni ai soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ovvero della apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003";
2) al comma 2, lettera a), dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Tale esclusione non si applica alle imprese ferroviarie affidatane di servizi pubblici relativamente all'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto servizi gia' forniti dalle stesse";
3) al comma 2, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g-bis) relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario, la definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe in coerenza con l'incremento dei costi dei servizi, che tenga conto del necessario miglioramento dell'efficienza nella prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, di cui all'articolo 19, comma 5, del tasso di inflazione programmato, nonche' del recupero di produttivita' e della qualita' del servizio reso";
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. I servizi di trasporto pubblico ferroviario, qualora debbano essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle regioni ai soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ovvero della apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003";
2) al comma 2, lettera a), dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Tale esclusione non si applica alle imprese ferroviarie affidatane di servizi pubblici relativamente all'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto servizi gia' forniti dalle stesse";
3) al comma 2, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g-bis) relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario, la definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe in coerenza con l'incremento dei costi dei servizi, che tenga conto del necessario miglioramento dell'efficienza nella prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, di cui all'articolo 19, comma 5, del tasso di inflazione programmato, nonche' del recupero di produttivita' e della qualita' del servizio reso";
b) all'articolo 19, comma 3, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed i criteri di aggiornamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera g-bis)".
Note all'art. 60:
- Si riporta il testo dell' recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell' », come modificato dalla presente legge:
«1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalita' effettuati e in qualsiasi forma affidati, e' regolato, a norma dell'art. 19, mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni. L'esercizio deve rispondere a principi di economicita' ed efficienza, da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. I servizi in economia sono disciplinati con regolamento dei competenti enti locali. "Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati".».
«1-bis. I servizi di trasporto pubblico ferroviario,qualora debbano essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle regioni ai soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui all' , ovvero della apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal medesimo ; ».
- Si riporta il testo dell' recante «Attuazione delle , e in materia ferroviaria.»:
«r) «titolo autorizzatorio», il titolo di cui all' , rilasciato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su richiesta delle imprese ferroviarie in possesso di licenza, che consente l'espletamento, sulla rete infrastrutturale nazionale, di tutte le tipologie di servizi di trasporto in ambito nazionale ed internazionale, a condizioni di reciprocita' qualora si tratti di imprese ferroviarie aventi sede all'estero o loro controllate; ».
- Si riporta il testo dell' recante “Conferimento alle regioni ed agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell' , come modificato dalla presente legge:
«a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19 e in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneita' morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione, terminato il periodo transitorio previsto dal presente decreto o dalle singole leggi regionali, delle societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica, e delle societa' dalle stesse controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle societa' di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Tale esclusione non si applica alle imprese ferroviarie affidatarie di servizi pubblici relativamente all'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto servizi gia' forniti dalle stesse.
Periodo soppresso dalla . La gara e' aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonche' dei piani di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, oltre che della fissazione di un coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle singole linee esercite. Il bando di gara deve garantire che la disponibilita' a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresi' assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilita', messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica; ».
- Si riporta il testo dell' recante “Conferimento alle regioni ed agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell' , come modificato dalla presente legge:
«g) la determinazione delle tariffe del servizio in analogia, ove possibile, a quanto previsto dall' .".
«g-bis) relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario, la definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe in coerenza con l'incremento dei costi dei servizi, che tenga conto del necessario miglioramento dell'efficienza nella prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, di cui all'articolo 19, comma 5, del tasso di inflazione programmato, nonche' del recupero di produttivita' e della qualita' del servizio reso.».
- Si riporta il testo dell' recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell' »:
«5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura, dovra' essere pari almeno allo 0,35 a partire dal 1 gennaio 2000. Trovano applicazione ai trasporti regionali e locali, a tale fine, le norme della .».
- Si riporta il testo dell' recante “Conferimento alle regioni ed agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell' , come modificato dalla presente legge:
«d) la struttura tariffaria adottata «ed i criteri di aggiornamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera g-bis).».
Art. 61.
(Ulteriori disposizioni in materia
di trasporto pubblico locale)
1. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorita' competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Alle societa' che, in Italia o all'estero, risultino aggiudicatarie di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007 non si applica l'esclusione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
Note all'art. 61:
- Si riporta il testo dell' articolo 5, paragrafi 2, 4, 5, e 6 e dell'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23ottobre 2007 , relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.1191/69 e(CEE) n.1107/70:
«2. A meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorita' competenti a livello locale, si tratti o meno di un'autorita' singola o di un gruppo di autorita' che forniscono servizi integrati di trasporto pubblico di passeggeri, hanno facolta' di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorita' competente a livello locale, o, nel caso di un gruppo di autorita', almeno una di esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture. Se un'autorita' competente a livello locale assume tale decisione, si applicano le seguenti disposizioni:
a) al fine di determinare se l'autorita' competente a livello locale esercita tale controllo, sono presi in considerazione elementi come il livello della sua rappresentanza in seno agli organi di amministrazione, di direzione o vigilanza, le relative disposizioni negli statuti, l'assetto proprietario, l'influenza e il controllo effettivi sulle decisioni strategiche e sulle singole decisioni di gestione. Conformemente al diritto comunitario, la proprieta' al 100 % da parte dell'autorita' pubblica competente, in particolare in caso di partenariato pubblico-privato, non e' un requisito obbligatorio per stabilire il controllo ai sensi del presente paragrafo, a condizione che vi sia un'influenza pubblica dominante e che il controllo possa essere stabilito in base ad altri criteri;
b) il presente paragrafo si applica a condizione che l'operatore interno e qualsiasi soggetto sul quale detto operatore eserciti un'influenza anche minima esercitino le loro attivita' di trasporto pubblico di passeggeri all'interno del territorio dell'autorita' competente a livello locale, escluse eventuali linee in uscita o altri elementi secondari di tali attivita' che entrano nel territorio di autorita' competenti a livello locale vicine, e non partecipino a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri organizzate fuori del territorio dell'autorita' competente a livello locale;
c) in deroga alla lettera b), un operatore interno puo' partecipare a una procedura di gara equa da due anni prima che termini il proprio contratto di servizio pubblico ad aggiudicazione diretta, a condizione che sia stata adottata la decisione definitiva di sottoporre a procedura di gara equa i servizi di trasporto di passeggeri coperti dal contratto dell'operatore interno e che questi non abbia concluso nessun altro contratto di servizio pubblico ad aggiudicazione diretta;
d) in mancanza di un'autorita' competente a livello locale, le lettere a), b) e c) si applicano a un'autorita' nazionale per una zona geografica non nazionale, a condizione che l'operatore interno non partecipi a gare pubbliche indette per la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri al di fuori della zona per la quale e' stato aggiudicato il contratto di servizio pubblico;
e) in caso di subappalto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, l'operatore interno e' obbligato a prestare egli stesso la maggior parte dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri in questione.
Omissis.
4. A meno che sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorita' competenti hanno facolta' di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato e' inferiore a 1000000 EUR oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300000 chilometri l'anno.
Qualora un contratto di servizio pubblico sia aggiudicato direttamente a una piccola o media impresa che opera con non piu' di 23 veicoli, dette soglie possono essere aumentate o a un valore annuo medio stimato inferiore a 2000000 EUR oppure, qualora il contratto riguardi la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri, inferiore a 600000 chilometri l'anno.
5. L'autorita' competente puo' prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni.
6. A meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorita' competenti hanno facolta' di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, fatta eccezione per altri modi di trasporto su rotaia quali metropolitana o tram. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, la durata di tali contratti non e' superiore a dieci anni, salvo nei casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 4.».
«Art. 8 (Transizione). - 1. I contratti di servizio pubblico sono aggiudicati conformemente alle norme previste nel presente regolamento. Tuttavia, i contratti di servizio o i contratti di servizio pubblico di cui alle o per la fornitura di servizi di trasporto di passeggeri con autobus o tram sono aggiudicati secondo le procedure di cui a dette direttive, qualora tali contratti non assumano la forma di contratti di concessione di servizi quali definiti in dette direttive. Se i contratti devono essere aggiudicati a norma delle o , le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si conforma all'articolo 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019. Durante tale periodo transitorio gli Stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente all'articolo 5, al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacita' di trasporto.
Entro i sei mesi successivi alla prima meta' del periodo transitorio gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sullo stato dei lavori, ponendo l'accento sull'attuazione dell'aggiudicazione graduale di contratti di servizio pubblico conformemente all'articolo 5. Sulla scorta delle relazioni degli Stati membri, la Commissione puo' proporre loro misure appropriate.».
- Per l' recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell' » si veda nelle note all'art. 60.
Art. 62.
(Modifiche al decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 188)
1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera r), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287";
b) all'articolo 6, comma 2, la lettera a) e' abrogata e alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "limitatamente ai servizi a committenza pubblica";
c) all'articolo 9, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Nei casi di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica altresi' la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento alla condizione di reciprocita' qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287";
"7-bis. Nei casi di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica altresi' la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento alla condizione di reciprocita' qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287";
d) all'articolo 12, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a disposizione delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalita' previste dal presente decreto, l'infrastruttura ferroviaria e presta i servizi di cui all'articolo 20, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di equita', allo scopo di garantire un'efficiente gestione della rete, nonche' di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacita'";
"1-bis. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a disposizione delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalita' previste dal presente decreto, l'infrastruttura ferroviaria e presta i servizi di cui all'articolo 20, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di equita', allo scopo di garantire un'efficiente gestione della rete, nonche' di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacita'";
e) all'articolo 17:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: "di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi di gestione d'infrastruttura forniti";
2) al comma 10, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2008" sono soppresse;
3) dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente:
"11-bis. Relativamente alla corrente di trazione di cui alla lettera e) del comma 5, il relativo prezzo di fornitura e' determinato secondo i seguenti principi:
a) applicazione delle condizioni di approvvigionamento a minor costo ai servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine di minimizzare il costo del servizio universale;
b) computo dei consumi medi per tipologia di treno;
c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie;
d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle condizioni del mercato dell'energia elettrica, anche tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dal gestore dell'infrastruttura e comunicati alle imprese ferroviarie";
1) al comma 3, primo periodo, le parole: "di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi di gestione d'infrastruttura forniti";
2) al comma 10, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2008" sono soppresse;
3) dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente:
"11-bis. Relativamente alla corrente di trazione di cui alla lettera e) del comma 5, il relativo prezzo di fornitura e' determinato secondo i seguenti principi:
a) applicazione delle condizioni di approvvigionamento a minor costo ai servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine di minimizzare il costo del servizio universale;
b) computo dei consumi medi per tipologia di treno;
c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie;
d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle condizioni del mercato dell'energia elettrica, anche tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dal gestore dell'infrastruttura e comunicati alle imprese ferroviarie";
f) all'articolo 20:
1) al comma 2, le lettere g), h) e i) sono abrogate;
2) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) servizi di manovra;
c-ter) controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura;
c-quater) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura";
3) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Il gestore dell'infrastruttura, ove decida di fornire alcuni dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda prestarli direttamente, provvede ad affidarne la gestione a sue societa' controllate ovvero, con procedure trasparenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a soggetti terzi, nel rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie";
4) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove disponibile, la prestazione di servizi connessi con attivita' ferroviarie nei terminali, nei porti e negli interporti che servono o potrebbero servire piu' di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide a condizioni di mercato";
1) al comma 2, le lettere g), h) e i) sono abrogate;
2) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) servizi di manovra;
c-ter) controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura;
c-quater) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura";
3) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Il gestore dell'infrastruttura, ove decida di fornire alcuni dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda prestarli direttamente, provvede ad affidarne la gestione a sue societa' controllate ovvero, con procedure trasparenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a soggetti terzi, nel rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie";
4) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove disponibile, la prestazione di servizi connessi con attivita' ferroviarie nei terminali, nei porti e negli interporti che servono o potrebbero servire piu' di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide a condizioni di mercato";
g) all'articolo 23:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "delle tracce orarie richieste" sono inserite le seguenti: "e degli eventuali servizi connessi";
2) al comma 5, al terzo periodo, le parole: ", e comunque non superiore a dieci anni," sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un periodo superiore ai dieci anni e' possibile solo in casi particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali";
3) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "sotto forma di tracce orarie" sono inserite le seguenti: "e dei servizi connessi";
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "delle tracce orarie richieste" sono inserite le seguenti: "e degli eventuali servizi connessi";
2) al comma 5, al terzo periodo, le parole: ", e comunque non superiore a dieci anni," sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un periodo superiore ai dieci anni e' possibile solo in casi particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali";
3) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "sotto forma di tracce orarie" sono inserite le seguenti: "e dei servizi connessi";
h) all'articolo 24, comma 1, le parole: "sotto forma di tracce orarie" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui all'articolo 20, comma 2, lettere b) e c)";
i) all'articolo 25, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie devono, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto per la concessione dei diritti di utilizzo, essere in possesso del certificato di sicurezza".
"4-bis. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie devono, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto per la concessione dei diritti di utilizzo, essere in possesso del certificato di sicurezza".
Note all'art. 62:
- Si riporta il testo dell' recante «Attuazione delle , e in materia ferroviaria.», come modificato dalla presente legge:
« r) «titolo autorizzatorio», il titolo di cui all' , rilasciato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su richiesta delle imprese ferroviarie in possesso di licenza, che consente l'espletamento, sulla rete infrastrutturale nazionale, di tutte le tipologie di servizi di trasporto in ambito nazionale ed internazionale, a condizioni di reciprocita' qualora si tratti di imprese ferroviarie aventi sede all'estero o loro controllate«ai sensi dell' ; ».
- Per l' recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.», si veda nelle note all'art. 58.
- Si riporta il testo dell' recante «Attuazione delle , e in materia ferroviaria.», come modificato dalla presente legge:
«a) Le imprese ferroviarie che intendono effettuare tutte o alcune delle tipologie di servizi di trasporto di seguito indicate, devono possedere, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, il titolo autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 1, lettera r).».
- Si riporta il testo dell' recante «Attuazione delle , e in materia ferroviaria.», come modificato dalla presente legge:
«7. L'impresa ferroviaria e tenuta a richiedere la conferma della licenza nel caso in cui siano sopravvenute modifiche della configurazione giuridica dell'impresa stessa e, in particolare, nei casi di fusione, incorporazione o acquisizione del controllo societario da parte di un altro soggetto. L'impresa ferroviaria che richiede la conferma puo' continuare l'attivita' a meno che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sospenda, con provvedimento motivato, l'efficacia della licenza gia' rilasciata se ritiene compromessa la sicurezza del servizio di trasporto.
7-bis. Nei casi di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica altresi' la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all' , con particolare riferimento alla condizione di reciprocita' qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate ai sensi dell' ; ».
- Si riporta il testo dell' recante «ttuazione delle , e in materia ferroviaria.», come modificato dalla presente legge:
«(1. Alle imprese ferroviarie che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decreto e' riconosciuto, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, l'accesso all'intera rete ferroviaria, per l'esercizio dei servizi di trasporto internazionale di merci. Inoltre, entro il 1° gennaio 2007, alle imprese ferroviarie che rientrano nell'ambito di applicazione e' consentito, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, l'accesso all'infrastruttura per l'esercizio di tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario di merci. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria presta inoltre i servizi di cui all'articolo 20 alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalita' previste dal presente decreto, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di equita' e di trasparenza, allo scopo di garantire un'efficiente gestione della rete, nonche' di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacita').
1-bis. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a disposizione delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalita' previste dal presente decreto, l'infrastruttura ferroviaria e presta i servizi di cui all'articolo 20, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di equita', allo scopo di garantire un'efficiente gestione della rete, nonche' di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacita'; ».
- Si riporta il testo dell' , e recante «Attuazione delle , e in materia ferroviaria.», come modificato dalla presente legge:
«3. Ai fini della determinazione del canone sono presi in considerazione i costi diretti e indiretti «dei servizi di gestione d'infrastruttura forniti», i costi di energia sostenuti dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento della corrispondente attivita', nonche' le spese generali dirette e quota di quelle indirette. Dai costi cosi' considerati devono dedursi gli eventuali indennizzi e gli eventuali contributi pubblici di qualsiasi natura previsti nel contratto di programma di cui all'art. 14.
Omissis.
10. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, della conseguente determinazione dei canoni da parte del gestore dell'infrastruttura e del recepimento delle modalita' e termini di calcolo dei canoni nel prospetto informativo della rete, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dai decreti Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 21 marzo e del 22 marzo 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modifiche ed integrazioni.
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura ed i principi e procedure per l'assegnazione della capacita' di cui all'articolo 27 e per il calcolo del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 20. Con lo stesso decreto sono definite le regole in materia di servizi di cui all'articolo 20.
11-bis. Relativamente alla corrente di trazione di cui alla lettera e) del comma 5, il relativo prezzo di fornitura e' determinato secondo i seguenti principi:
a) applicazione delle condizioni di approvvigionamento a minor costo ai servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine di minimizzare il costo del servizio universale;
b) computo dei consumi medi per tipologia di treno;
c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie;
d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle condizioni del mercato dell'energia elettrica, anche tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dal gestore dell'infrastruttura e comunicati alle imprese ferroviarie;
».
- Si riporta il testo dell' , e recante «ttuazione delle , e in materia ferroviaria.», come modificato dalla presente legge:
«g) servizi di manovra;
h) controllo dei trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura;
i) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura.».
- Si riporta il testo dell' recante «Attuazione delle , e in materia ferroviaria.», come modificato dalla presente legge:
«5. Su richiesta di ciascuna associazione internazionale di imprese ferroviarie o impresa ferroviaria il gestore dell'infrastruttura presta, ove disponibili, i seguenti servizi complementari:
a) corrente di trazione;
b) preriscaldamento treni passeggeri;
c) fornitura di combustibile e ogni altro servizio fornito presso le infrastrutture a cui e' consentito l'accesso;
c-bis) servizi di manovra;
c-ter) controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura;
c-quater) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura;
5-bis. Il gestore dell'infrastruttura, ove decida di fornire alcuni dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda prestarli direttamente, provvede ad affidarne la gestione a sue societa' controllate ovvero, con procedure trasparenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a soggetti terzi, nel rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie; ».
- Si riporta il testo dell' recante «Attuazione delle , e in materia ferroviaria.», come modificato dalla presente legge:
«8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove disponibile, la prestazione di servizi connessi con attivita' ferroviarie nei terminali, nei porti e negli interporti che servono o potrebbero servire piu' di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide a condizioni di mercato; ».
- Si riporta il testo dell' recante «Attuazione delle , e in materia ferroviaria.», come modificato dalla presente legge:
«1. Nel rispetto degli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo dell'Unione europea, l'accordo quadro di cui all'articolo 22, comma 5, specifica le caratteristiche della capacita' di infrastruttura richiesta dal richiedente e a questo offerta per un periodo di norma superiore alla vigenza di un orario di servizio ed a partire dal primo orario di servizio utile, compatibilmente con le procedure individuate per l'assegnazione di capacita' nell'articolo 27 e nel prospetto informativo della rete. L'accordo quadro non specifica il dettaglio delle tracce orarie richieste «e degli eventuali servizi connessi», ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del richiedente.».
- Si riporta il testo dell' recante «Attuazione delle , e in materia ferroviaria.», come modificato dalla presente legge:
«5. Gli accordi quadro sono conclusi di regola per un periodo di cinque anni. In casi specifici e' ammessa una durata maggiore o minore. Un periodo superiore ai cinque anni, e' motivato dall'esistenza di contratti commerciali specifici, connessi ad investimenti o rischi di particolare rilievo, strettamente connessi all'utilizzazione della capacita' acquisita con l'accordo quadro.
Un periodo superiore ai dieci anni e' possibile solo in casi particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali.».
- Si riporta il testo dell' recante «Attuazione delle , e in materia ferroviaria.», come modificato dalla presente legge:
«7. Se il richiedente di un accordo quadro non e' un'impresa ferroviaria o un'associazione internazionale di imprese ferroviarie, esso dovra' indicare in tempo utile al gestore dell'infrastruttura le imprese ferroviarie o le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che effettueranno per suo conto, almeno per il primo anno di vigenza dell'accordo medesimo, i servizi di trasporto relativi alla capacita' acquisita con tale accordo quadro.
A tali fini dette imprese ferroviarie o associazioni internazionali d'imprese ferroviarie procedono, ai sensi dell'articolo 24, alla richiesta di assegnazione di capacita' specifiche, sotto forma di tracce orarie e dei servizi connessi, e successivamente alla stipula del contratto con il gestore dell'infrastruttura, secondo le procedure previste negli articoli 22 e 25 e nel prospetto informativo della rete.».
- Si riporta il testo dell' recante «Attuazione delle , e in materia ferroviaria.»” , come
modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Richieste di tracce orarie). - 1. Le richieste di capacita' specifiche di infrastruttura possono essere presentate dalle imprese ferroviarie e dalle associazioni internazionali di imprese ferroviarie sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui all'articolo 20, comma 2, lettere b) e c); ».
- Si riporta il testo dell' recante «Attuazione delle , e in materia ferroviaria.», come modificato dalla presente legge:
«4. Il gestore dell'infrastruttura assicura il trattamento delle richieste di capacita' di infrastruttura che gli pervengono da qualsiasi organismo comune eventualmente istituito dai gestori dell'infrastruttura, presso cui i richiedenti possano presentare direttamente le richieste.
4-bis. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie devono, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto per la concessione dei diritti di utilizzo, essere in possesso del certificato di sicurezza.».
Art. 63.
(Ulteriori misure in materia
di trasporti ferroviari)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti, anche in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, alla competenza delle medesime regioni e province autonome. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformita' agli ordinamenti finanziari delle singole regioni e province autonome, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse gia' destinate a tale titolo al pagamento dei corrispettivi in favore di Trenitalia Spa derivanti dal contratto di servizio in essere con lo Stato, sulla base di un piano di riparto predisposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni e le province autonome interessate.
Note all'art. 63:
- Si riporta il testo dell' recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell' »:
«Art. 9. (Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.A.). - 1. Con decorrenza 1° giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A. di interesse regionale e locale.
2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.A. e stipulano, entro il (30 settembre 1999), i relativi contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il (1° ottobre 1999. Trascorso il periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 4, le regioni affidano i predetti servizi con le procedure di cui al medesimo articolo 18, comma 2, lettera a".
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.A., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede:
a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio tra la societa' stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione;
b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l'intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;
c) a stipulare con le regioni gli accordi di programma di cui all'articolo 2; ».
- Si riporta il testo dell' recante “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell' :
«3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni, nonche' il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.».
Art. 64.
(Disposizioni in materia di farmaci)
1. La disposizione di cui alla lettera g) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica, fino al 31 dicembre 2009, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia italiana del farmaco (ALFA) definisce le modalita' tecniche applicative della disposizione di cui al primo periodo. (2) (12) (13) (19) ((22))
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 luglio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 luglio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che: "La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 5 del presente articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 2010".
Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che: "La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 5 del presente articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 2010".
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al comma 1 del presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al comma 1 del presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".
AGGIORNAMENTO (13)
Il Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 1, del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.
Il Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 1, del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che e' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo.
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che e' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo.
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.P.C.M. 26 giugno 2013 (in G.U. 7/8/2013, n. 184) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo e' prorogato sino al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 2013.
Il D.P.C.M. 26 giugno 2013 (in G.U. 7/8/2013, n. 184) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo e' prorogato sino al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 2013.
Allegato 1
ALLEGATO 1
(articolo 12, comma 2)
ENTI OPERANTI NEL SETTORE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
ICE (Istituto nazionale per il commercio estero)
SIMEST Spa (Societa' italiana per le imprese all'estero)
INFORMEST
FINEST Spa
Camere di commercio italiane all'estero
(articolo 12, comma 2)
ENTI OPERANTI NEL SETTORE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
ICE (Istituto nazionale per il commercio estero)
SIMEST Spa (Societa' italiana per le imprese all'estero)
INFORMEST
FINEST Spa
Camere di commercio italiane all'estero
Allegato 2
ALLEGATO 2
(articolo 57, comma 2)
(articolo 57, comma 2)
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| Ministero dell'economia e delle finanze | 357.000 | 343.000 | 313.000 |
| Ministero degli affari esteri | 128.000 | 0 | 0 |
| Ministero dell'interno | 0 | 171.000 | 261.000 |
| Ministero della difesa | 715.000 | 686.000 | 626.000 |