Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118. (24G00205)
Art. 1.
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ((ivi compresi quelli di accumulo e gli elettrolizzatori,)) per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonche' per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 NOVEMBRE 2025, N. 178)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 NOVEMBRE 2025, N. 178)).
2. Il presente decreto assicura, anche nell'interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell'Unione europea, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversita' e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio.
3. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al presente decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Nelle more dell'adeguamento di cui al primo periodo, si applica la disciplina previgente. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il presente decreto. In sede di adeguamento ai sensi del primo periodo, le regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal presente decreto, anche consistenti nell'innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 1.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che si adeguano al presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.