Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. ((Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacita' produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilita'.))
Art. 1.
1. Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento e il mantenimento di condizioni economiche per garantire un adeguato livello di capacita' di produzione di energia elettrica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della capacita' di produzione;
b) consentire, al fine di incentivare l'ingresso di nuova capacita' produttiva, la possibilita' di concorrere al sistema di cui alla lettera a) anche per capacita' di nuova realizzazione;
c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio degli stessi, per gli operatori che non rispettano gli impegni quantitativi e temporali assunti.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro (( il 31 dicembre 2004 )), disposizioni integrative e correttive del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione, unificazione e semplificazione dei procedimenti;
b) semplificazione delle procedure di notifica e di pubblicita' dei procedimenti;
c) applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.