Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001.
Art. 31
ARTICOLO 31
Assistenza reciproca
1. Le autorita' doganali degli Stati membri della Comunita' europea e dell'Egitto si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunita' e l'Egitto si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Assistenza reciproca
1. Le autorita' doganali degli Stati membri della Comunita' europea e dell'Egitto si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunita' e l'Egitto si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.