Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita a quanto disposto dall'articolo 92 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge e autorizzata la spesa di 9.490 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte corrente °Fondo speciale1/2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Accordo
Art. 1
ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E
DELL'ACCIAIO, in appresso denominati "gli Stati membri", e
la COMUNITA' EUROPEA e la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunita'",
da una parte, e
la REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, in appresso denominata "Egitto",
dall'altra,
CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti tra la Comunita', i suoi Stati membri e l'Egitto e i valori comuni che essi condividono;
CONSIDERANDO che la Comunita', i suoi Stati membri e l'Egitto desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocita' e sul partenariato;
CONSIDERANDO l'importanza che le Parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell'uomo, ai principi democratici e alle liberta' politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione;
DESIDERANDO instaurare e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse;
CONSIDERANDO il diverso grado di sviluppo economico e sociale tra l'Egitto e la Comunita' e la necessita' di rafforzare il processo di sviluppo economico e sociale in Egitto;
DESIDERANDO consolidare le loro relazioni economiche sviluppando, in particolare, una cooperazione per il commercio, gli investimenti e la tecnologia, sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, scientifico, tecnologico, culturale, nel Settore degli audiovisivi e in relazione alle questioni sociali al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche;
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e dall'Egitto a favore del libero scambio, in particolare del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e dagli altri accordi multilaterali allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio;
CONSAPEVOLI della necessita' di unire i loro sforzi per rafforzare la stabilita' politica e lo sviluppo economico della regione attraverso la promozione della cooperazione regionale;
PERSUASI che l'accordo di associazione creera' un nuovo clima per le loro relazioni,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Egitto, dall'altra.
2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:
- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti;
- creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali;
- favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le Parti attraverso il dialogo e la cooperazione;
- contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Egitto;
- incoraggiare la cooperazione regionale al fine di consolidare la convivenza pacifica e la stabilita' economica e politica;
- promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse.
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E
DELL'ACCIAIO, in appresso denominati "gli Stati membri", e
la COMUNITA' EUROPEA e la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunita'",
da una parte, e
la REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, in appresso denominata "Egitto",
dall'altra,
CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti tra la Comunita', i suoi Stati membri e l'Egitto e i valori comuni che essi condividono;
CONSIDERANDO che la Comunita', i suoi Stati membri e l'Egitto desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocita' e sul partenariato;
CONSIDERANDO l'importanza che le Parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell'uomo, ai principi democratici e alle liberta' politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione;
DESIDERANDO instaurare e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse;
CONSIDERANDO il diverso grado di sviluppo economico e sociale tra l'Egitto e la Comunita' e la necessita' di rafforzare il processo di sviluppo economico e sociale in Egitto;
DESIDERANDO consolidare le loro relazioni economiche sviluppando, in particolare, una cooperazione per il commercio, gli investimenti e la tecnologia, sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, scientifico, tecnologico, culturale, nel Settore degli audiovisivi e in relazione alle questioni sociali al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche;
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e dall'Egitto a favore del libero scambio, in particolare del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e dagli altri accordi multilaterali allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio;
CONSAPEVOLI della necessita' di unire i loro sforzi per rafforzare la stabilita' politica e lo sviluppo economico della regione attraverso la promozione della cooperazione regionale;
PERSUASI che l'accordo di associazione creera' un nuovo clima per le loro relazioni,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Egitto, dall'altra.
2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:
- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti;
- creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali;
- favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le Parti attraverso il dialogo e la cooperazione;
- contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Egitto;
- incoraggiare la cooperazione regionale al fine di consolidare la convivenza pacifica e la stabilita' economica e politica;
- promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse.
Art. 2
ARTICOLO 2
Le relazioni tra le Parti, cosi' come tutte le disposizioni dell'accordo stesso, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
Le relazioni tra le Parti, cosi' come tutte le disposizioni dell'accordo stesso, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
Art. 3
ARTICOLO 3
1. Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato duraturo e favorisce la solidarieta' e la comprensione reciproca.
2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a:
- sviluppare una migliore comprensione reciproca e una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti;
- permettere a ciascuna delle Parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra;
- rafforzare la stabilita' e la sicurezza regionale;
- promuovere iniziative comuni.
1. Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato duraturo e favorisce la solidarieta' e la comprensione reciproca.
2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a:
- sviluppare una migliore comprensione reciproca e una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti;
- permettere a ciascuna delle Parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra;
- rafforzare la stabilita' e la sicurezza regionale;
- promuovere iniziative comuni.
Art. 4
ARTICOLO 4
Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse, in particolare la pace, la sicurezza, la democrazia e lo sviluppo regionale.
Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse, in particolare la pace, la sicurezza, la democrazia e lo sviluppo regionale.
Art. 5
ARTICOLO 5
1. Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e
ogniqualvolta sia necessario, in particolare
a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione;
b) a livello di alti funzionari dell'Egitto, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra;
c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;
d) con qualsiasi altro mezzo che possa utilmente contribuire a consolidare, a sviluppare e ad intensificare tale dialogo.
2. Si instaura un dialogo politico tra il Parlamento europeo e l'Assemblea popolare egiziana.
1. Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e
ogniqualvolta sia necessario, in particolare
a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione;
b) a livello di alti funzionari dell'Egitto, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra;
c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;
d) con qualsiasi altro mezzo che possa utilmente contribuire a consolidare, a sviluppare e ad intensificare tale dialogo.
2. Si instaura un dialogo politico tra il Parlamento europeo e l'Assemblea popolare egiziana.
Art. 6
ARTICOLO 6
Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e l'Egitto istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalita' di cui al presente titolo e in conformita' con le disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e con gli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in appresso denominati GATT.
Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e l'Egitto istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalita' di cui al presente titolo e in conformita' con le disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e con gli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in appresso denominati GATT.
Art. 7
ARTICOLO 7
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e dell'Egitto che rientrano nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale egiziana, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e dell'Egitto che rientrano nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale egiziana, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.
Art. 8
ARTICOLO 8
I prodotti originari dell'Egitto sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione dai dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente, nonche' dalle restrizioni quantitative e da qualsiasi altra misura di effetto equivalente.
I prodotti originari dell'Egitto sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione dai dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente, nonche' dalle restrizioni quantitative e da qualsiasi altra misura di effetto equivalente.
Art. 9
ARTICOLO 9
1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato II sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:
- all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75% del dazio di base;
- un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50% del dazio di base;
- due anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 25% del dazio di base;
- tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.
2. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato III sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:
- tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90% del dazio di base;
- quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75% del dazio di base;
- cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60% del dazio di base;
- sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 45% del dazio di base;
- sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30% del dazio di base;
- otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 15% del dazio di base;
- nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.
3. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato IV sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:
- cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 95% del dazio di base;
- sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90% del dazio di base;
- sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75% del dazio di base;
- otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60% del dazio di base;
- nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 45% del dazio di base;
- dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30% del dazio di base;
- undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 15% del dazio di base;
- dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.
4. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato V sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:
- sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90% del dazio di base;
- sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all'80% del dazio di base;
- otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 70% del dazio di base;
- nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60% del dazio di base;
- dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50% del dazio di base;
- undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40% del dazio di base;
- dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30% del dazio di base;
- tredici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 20% del dazio di base;
- quattordici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 10% del dazio di base;
- quindici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.
5. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originati della Comunita' non elencati negli allegati II, III, IV e V vengono aboliti secondo il calendario corrispondente previa decisione del Comitato di associazione.
6. In caso di gravi difficolta' relative a un determinato prodotto, il calendario applicabile ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 puo' essere riveduto di comune accordo dal Comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale e' stata chiesta la revisione non puo' essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione. Se il Comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, l'Egitto puo' sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.
7. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 consiste nelle aliquote di cui all'articolo 18.
1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato II sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:
- all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75% del dazio di base;
- un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50% del dazio di base;
- due anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 25% del dazio di base;
- tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.
2. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato III sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:
- tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90% del dazio di base;
- quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75% del dazio di base;
- cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60% del dazio di base;
- sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 45% del dazio di base;
- sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30% del dazio di base;
- otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 15% del dazio di base;
- nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.
3. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato IV sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:
- cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 95% del dazio di base;
- sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90% del dazio di base;
- sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75% del dazio di base;
- otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60% del dazio di base;
- nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 45% del dazio di base;
- dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30% del dazio di base;
- undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 15% del dazio di base;
- dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.
4. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato V sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:
- sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90% del dazio di base;
- sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all'80% del dazio di base;
- otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 70% del dazio di base;
- nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60% del dazio di base;
- dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50% del dazio di base;
- undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40% del dazio di base;
- dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30% del dazio di base;
- tredici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 20% del dazio di base;
- quattordici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 10% del dazio di base;
- quindici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.
5. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originati della Comunita' non elencati negli allegati II, III, IV e V vengono aboliti secondo il calendario corrispondente previa decisione del Comitato di associazione.
6. In caso di gravi difficolta' relative a un determinato prodotto, il calendario applicabile ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 puo' essere riveduto di comune accordo dal Comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale e' stata chiesta la revisione non puo' essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione. Se il Comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, l'Egitto puo' sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.
7. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 consiste nelle aliquote di cui all'articolo 18.
Art. 10
ARTICOLO 10
Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Art. 11
ARTICOLO 11
1. L'Egitto puo' adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, maggiorando o reintroducendo dazi doganali.
2. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficolta', in particolare qualora dette difficolta' producano gravi problemi sociali.
3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Egitto ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superate il 25% ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superate il 20% delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunita' effettuate nell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.
4. Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo di transizione massimo.
5. Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e degli oneri o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto.
6. L'Egitto informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunita', si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, l'Egitto presenta al Comitato un calendario per l'abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al piu' tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato di associazione puo' decidere un calendario diverso.
7. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, il Comitato di associazione puo', in via eccezionale, per tener conto delle difficolta' attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare l'Egitto a mantenere le misure gia' adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di quattro anni oltre il periodo di transizione di dodici anni.
1. L'Egitto puo' adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, maggiorando o reintroducendo dazi doganali.
2. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficolta', in particolare qualora dette difficolta' producano gravi problemi sociali.
3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Egitto ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superate il 25% ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superate il 20% delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunita' effettuate nell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.
4. Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo di transizione massimo.
5. Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e degli oneri o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto.
6. L'Egitto informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunita', si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, l'Egitto presenta al Comitato un calendario per l'abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al piu' tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato di associazione puo' decidere un calendario diverso.
7. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, il Comitato di associazione puo', in via eccezionale, per tener conto delle difficolta' attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare l'Egitto a mantenere le misure gia' adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di quattro anni oltre il periodo di transizione di dodici anni.
Art. 12
ARTICOLO 12
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e dell'Egitto che rientrano nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata e, della tariffa doganale egiziana, nonche' ai prodotti elencati nell'allegato I.
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e dell'Egitto che rientrano nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata e, della tariffa doganale egiziana, nonche' ai prodotti elencati nell'allegato I.
Art. 13
ARTICOLO 13
La Comunita' e l'Egitto procedono alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati che interessano entrambe le Parti.
La Comunita' e l'Egitto procedono alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati che interessano entrambe le Parti.
Art. 14
ARTICOLO 14
1. Ai prodotti agricoli originari dell'Egitto elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunita' si applicano le disposizioni ivi contenute.
2. Ai prodotti agricoli originari della Comunita' elencati nel protocollo n. 2 importati in Egitto si applicano le disposizioni ivi contenute.
3. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 3.
1. Ai prodotti agricoli originari dell'Egitto elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunita' si applicano le disposizioni ivi contenute.
2. Ai prodotti agricoli originari della Comunita' elencati nel protocollo n. 2 importati in Egitto si applicano le disposizioni ivi contenute.
3. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 3.
Art. 15
ARTICOLO 15
1. Nel corso del terzo anno di applicazione dell'accordo, la Comunita' e l'Egitto esaminano la situazione onde determinare le misure che la Comunita' e l'Egitto dovranno applicare dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 13.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonche' della particolare sensibilita' di tali prodotti, la Comunita' e l'Egitto esaminano nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi metodiche e reciproche, la possibilita' di accordarsi ulteriori concessioni.
1. Nel corso del terzo anno di applicazione dell'accordo, la Comunita' e l'Egitto esaminano la situazione onde determinare le misure che la Comunita' e l'Egitto dovranno applicare dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 13.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonche' della particolare sensibilita' di tali prodotti, la Comunita' e l'Egitto esaminano nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi metodiche e reciproche, la possibilita' di accordarsi ulteriori concessioni.
Art. 16
ARTICOLO 16
1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica o in caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Parte interessata puo' modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dall'accordo.
2. La Parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra Parte, il Comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima.
3. Qualora la Comunita' o l'Egitto, in applicazione del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, essi concedono, per le importazioni originarie dell'altra Parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.
4. L'applicazione del presente articolo puo' essere oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.
1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica o in caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Parte interessata puo' modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dall'accordo.
2. La Parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra Parte, il Comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima.
3. Qualora la Comunita' o l'Egitto, in applicazione del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, essi concedono, per le importazioni originarie dell'altra Parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.
4. L'applicazione del presente articolo puo' essere oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.
Art. 17
ARTICOLO 17
1. Negli scambi tra la Comunita' e l'Egitto non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione ne' altre restrizioni di effetto equivalente.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione e le altre restrizioni di effetto equivalente applicabili negli scambi tra la Comunita' e l'Egitto sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
3. La Comunita' e l'Egitto non applicano alle reciproche esportazioni ne' dazi doganali o oneri di effetto equivalente, ne' restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.
1. Negli scambi tra la Comunita' e l'Egitto non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione ne' altre restrizioni di effetto equivalente.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione e le altre restrizioni di effetto equivalente applicabili negli scambi tra la Comunita' e l'Egitto sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
3. La Comunita' e l'Egitto non applicano alle reciproche esportazioni ne' dazi doganali o oneri di effetto equivalente, ne' restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.
Art. 18
ARTICOLO 18
1. Alle importazioni tra le Parti si applica l'aliquota consolidata in sede di OMC oppure, qualora sia inferiore, l'aliquota in vigore il 1 gennaio 1999. In caso di riduzione tariffaria applicata erga omnes dopo il 1 gennaio 1999, si applica l'aliquota ridotta.
2. Se il presente accordo non prevede altre disposizioni, negli scambi tra la Comunita' e l'Egitto non vengono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione ne' nuovi oneri di effetto equivalente, ne' possono essere maggiorati quelli gia' in vigore.
3. Le Parti si comunicano reciprocamente le aliquote rispettive in vigore il 1 gennaio 1999.
1. Alle importazioni tra le Parti si applica l'aliquota consolidata in sede di OMC oppure, qualora sia inferiore, l'aliquota in vigore il 1 gennaio 1999. In caso di riduzione tariffaria applicata erga omnes dopo il 1 gennaio 1999, si applica l'aliquota ridotta.
2. Se il presente accordo non prevede altre disposizioni, negli scambi tra la Comunita' e l'Egitto non vengono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione ne' nuovi oneri di effetto equivalente, ne' possono essere maggiorati quelli gia' in vigore.
3. Le Parti si comunicano reciprocamente le aliquote rispettive in vigore il 1 gennaio 1999.
Art. 19
ARTICOLO 19
1. I prodotti originari dell'Egitto non beneficiano all'importazione nella Comunita' di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
2. Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio delle disposizioni speciali per l'applicazione del diritto comunitario alle Isole Canarie.
1. I prodotti originari dell'Egitto non beneficiano all'importazione nella Comunita' di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
2. Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio delle disposizioni speciali per l'applicazione del diritto comunitario alle Isole Canarie.
Art. 20
ARTICOLO 20
1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra Parte.
2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.
1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra Parte.
2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.
Art. 21
ARTICOLO 21
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano il regime commerciale previsto dal presente accordo.
2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte dell'Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi delle Parti.
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano il regime commerciale previsto dal presente accordo.
2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte dell'Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi delle Parti.
Art. 22
ARTICOLO 22
Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994, essa puo' adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformita' dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna.
Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994, essa puo' adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformita' dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna.
Art. 23
ARTICOLO 23
Fatto salvo l'articolo 34, si applica tra le Parti l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
In attesa che vengano adottate le norme di cui all'articolo 34, paragrafo 2, se una Parte rileva l'esistenza di sovvenzioni negli scambi con l'altra Parte, ai sensi degli articoli VI e XVI del GATT 1994, puo' invocare le misure appropriate contro questa pratica in conformita' dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.
Fatto salvo l'articolo 34, si applica tra le Parti l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
In attesa che vengano adottate le norme di cui all'articolo 34, paragrafo 2, se una Parte rileva l'esistenza di sovvenzioni negli scambi con l'altra Parte, ai sensi degli articoli VI e XVI del GATT 1994, puo' invocare le misure appropriate contro questa pratica in conformita' dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.
Art. 24
ARTICOLO 24
1. Si applicano tra le Parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
2. Prima di procedere, la Parte che intende applicare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
Le Parti avviano immediatamente consultazioni nell'ambito del Comitato di associazione per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni dall'inizio delle consultazioni non si concorda una soluzione che consenta di evitare l'applicazione delle misure di salvaguardia, la Parte che intende prendere dette misure e' autorizzata ad applicare l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
3. Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi del presente articolo, le Parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
4. Le misure di salvaguardia vengono notificate senza indugio al Comitato di associazione e formano oggetto di consultazioni periodiche in questa sede, con l'obiettivo specifico di abolirle non appena le circostanze lo consentano.
1. Si applicano tra le Parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
2. Prima di procedere, la Parte che intende applicare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
Le Parti avviano immediatamente consultazioni nell'ambito del Comitato di associazione per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni dall'inizio delle consultazioni non si concorda una soluzione che consenta di evitare l'applicazione delle misure di salvaguardia, la Parte che intende prendere dette misure e' autorizzata ad applicare l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
3. Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi del presente articolo, le Parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
4. Le misure di salvaguardia vengono notificate senza indugio al Comitato di associazione e formano oggetto di consultazioni periodiche in questa sede, con l'obiettivo specifico di abolirle non appena le circostanze lo consentano.
Art. 25
ARTICOLO 25
1. Qualora l'osservanza dell'articolo 17, paragrafo 3 comporti:
i) la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale
la Parte esportatrice applica, per il prodotto in questione,
restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure di effetto equivalente, o
ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un
prodotto essenziale per la Parte esportatrice,
e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' prendere le misure del caso secondo le procedure di cui al paragrafo 2.
2. Le difficolta' derivanti dalle situazioni di cui al paragrafo 1 vengono sottoposte al Comitato di associazione, che puo' prendere tutte le decisioni necessarie per porvi rimedio. Qualora il Comitato non abbia preso una decisione in tal senso entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte esportatrice puo' applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto interessato. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi piu' il mantenimento in vigore.
1. Qualora l'osservanza dell'articolo 17, paragrafo 3 comporti:
i) la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale
la Parte esportatrice applica, per il prodotto in questione,
restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure di effetto equivalente, o
ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un
prodotto essenziale per la Parte esportatrice,
e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' prendere le misure del caso secondo le procedure di cui al paragrafo 2.
2. Le difficolta' derivanti dalle situazioni di cui al paragrafo 1 vengono sottoposte al Comitato di associazione, che puo' prendere tutte le decisioni necessarie per porvi rimedio. Qualora il Comitato non abbia preso una decisione in tal senso entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte esportatrice puo' applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto interessato. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi piu' il mantenimento in vigore.
Art. 26
ARTICOLO 26
Nessuna disposizione del presente accordo osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
Nessuna disposizione del presente accordo osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
Art. 27
ARTICOLO 27
La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 4.
La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 4.
Art. 28
ARTICOLO 28
Per classificare le merci importate nella Comunita' e in Egitto si utilizzano, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale egiziana.
Per classificare le merci importate nella Comunita' e in Egitto si utilizzano, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale egiziana.
Art. 29
ARTICOLO 29
1. Le Parti ribadiscono i loro obblighi rispettivi a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) allegato all'accordo che istituisce l'OMC, in particolare l'impegno di concedersi reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita per gli scambi nei settori terziari oggetto di detti impegni.
2. Conformemente al GATS, questo trattamento non si applica:
a) ai vantaggi concessi dall'una o dall'altra Parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o delle misure adottate sulla base di un tale accordo;
b) agli altri vantaggi concessi conformemente all'elenco delle esenzioni dalla clausola della nazione piu' favorita allegato dall'una o dall'altra Parte all'accordo GATS.
1. Le Parti ribadiscono i loro obblighi rispettivi a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) allegato all'accordo che istituisce l'OMC, in particolare l'impegno di concedersi reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita per gli scambi nei settori terziari oggetto di detti impegni.
2. Conformemente al GATS, questo trattamento non si applica:
a) ai vantaggi concessi dall'una o dall'altra Parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o delle misure adottate sulla base di un tale accordo;
b) agli altri vantaggi concessi conformemente all'elenco delle esenzioni dalla clausola della nazione piu' favorita allegato dall'una o dall'altra Parte all'accordo GATS.
Art. 30
ARTICOLO 30
1. Le Parti prenderanno in considerazione la possibilita' di inserire nel campo di applicazione dell'accordo il diritto di stabilimento delle societa' di una Parte nel territorio dell'altra Parte e la liberalizzazione dei servizi prestati dalle societa' di una Parte a utenti dell'altra Parte.
2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1.
Nel formulare tali raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto dell'esperienza acquisita con l'attuazione del trattamento NPF accordatosi reciprocamente dalle Parti in conformita' dei rispettivi obblighi nel quadro del GATS, in particolare del suo articolo V.
3. L'obiettivo di cui al paragrafo 1 e' oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
1. Le Parti prenderanno in considerazione la possibilita' di inserire nel campo di applicazione dell'accordo il diritto di stabilimento delle societa' di una Parte nel territorio dell'altra Parte e la liberalizzazione dei servizi prestati dalle societa' di una Parte a utenti dell'altra Parte.
2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1.
Nel formulare tali raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto dell'esperienza acquisita con l'attuazione del trattamento NPF accordatosi reciprocamente dalle Parti in conformita' dei rispettivi obblighi nel quadro del GATS, in particolare del suo articolo V.
3. L'obiettivo di cui al paragrafo 1 e' oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
Art. 31
ARTICOLO 31
Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 33, le Parti si impegnano ad autorizzare tutti i pagamenti correnti in moneta pienamente convertibile.
Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 33, le Parti si impegnano ad autorizzare tutti i pagamenti correnti in moneta pienamente convertibile.
Art. 32
ARTICOLO 32
1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, la Comunita' e l'Egitto garantiranno la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per societa' costituite in conformita' delle leggi del paese ospitante, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.
2. Le Parti terranno coasultazioni per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e l'Egitto e giungere alla completa liberalizzazione dei movimenti di capitali non appena saranno soddisfatte le condizioni necessarie.
1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, la Comunita' e l'Egitto garantiranno la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per societa' costituite in conformita' delle leggi del paese ospitante, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.
2. Le Parti terranno coasultazioni per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e l'Egitto e giungere alla completa liberalizzazione dei movimenti di capitali non appena saranno soddisfatte le condizioni necessarie.
Art. 33
ARTICOLO 33
Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' o l'Egitto abbiano, o rischino di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o l'Egitto, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo GATT e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreche' dette misure siano strettamente necessarie. La Comunita' o l'Egitto, secondo il caso, ne informa immediatamente l'altra Parte e le presenta il piu' rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.
Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' o l'Egitto abbiano, o rischino di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o l'Egitto, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo GATT e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreche' dette misure siano strettamente necessarie. La Comunita' o l'Egitto, secondo il caso, ne informa immediatamente l'altra Parte e le presenta il piu' rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.
Art. 34
ARTICOLO 34
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunita' e l'Egitto:
i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associa-
zioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o
falsare il gioco della concorrenza;
ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o
dell'Egitto, o in una sua parte sostanziale;
iii) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio di associazione adotta, mediante decisione, le normative necessarie per l'attuazione del paragrafo 1.
Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano per l'attuazione del paragrafo 1, punto iii) le disposizioni dell'articolo 23.
3. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra Parte l'importo totale e la distribuzione degli aiuti concessi e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuti pubblici.
4. Il paragrafo 1, punto iii) non si applica ai prodotti agricoli di cui al titolo II, capitolo 2, a cui si applicano l'accordo OMC sull'agricoltura e le disposizioni pertinenti dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
5. Se la Comunita' o l'Egitto ritengono che una determinata pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 possono adottare le misure del caso previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione, a condizione che:
- tale pratica non sia adeguatamente affrontata nell'ambito delle norme di attuazione di cui al paragrafo 2, o
- in assenza di tali norme, tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'altra Parte o alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi.
Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii), le misure del caso possono, qualora si applichino in materia le norme OMC, essere adottate soltanto secondo le procedure e alle condizioni fissate dall'OMC o da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato in questa sede e applicabile tra le Parti.
6. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate a norma del paragrafo 2, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e del segreto aziendale.
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunita' e l'Egitto:
i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associa-
zioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o
falsare il gioco della concorrenza;
ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o
dell'Egitto, o in una sua parte sostanziale;
iii) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio di associazione adotta, mediante decisione, le normative necessarie per l'attuazione del paragrafo 1.
Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano per l'attuazione del paragrafo 1, punto iii) le disposizioni dell'articolo 23.
3. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra Parte l'importo totale e la distribuzione degli aiuti concessi e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuti pubblici.
4. Il paragrafo 1, punto iii) non si applica ai prodotti agricoli di cui al titolo II, capitolo 2, a cui si applicano l'accordo OMC sull'agricoltura e le disposizioni pertinenti dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
5. Se la Comunita' o l'Egitto ritengono che una determinata pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 possono adottare le misure del caso previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione, a condizione che:
- tale pratica non sia adeguatamente affrontata nell'ambito delle norme di attuazione di cui al paragrafo 2, o
- in assenza di tali norme, tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'altra Parte o alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi.
Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii), le misure del caso possono, qualora si applichino in materia le norme OMC, essere adottate soltanto secondo le procedure e alle condizioni fissate dall'OMC o da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato in questa sede e applicabile tra le Parti.
6. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate a norma del paragrafo 2, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e del segreto aziendale.
Art. 35
ARTICOLO 35
Gli Stati membri e l'Egitto adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano piu' discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e dell'Egitto rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione sara' informato delle misure adottate a tal fine.
Gli Stati membri e l'Egitto adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano piu' discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e dell'Egitto rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione sara' informato delle misure adottate a tal fine.
Art. 36
ARTICOLO 36
Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinche', a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata ne' mantenuta alcuna misura che possa distorcere gli scambi tra la Comunita' e l'Egitto in misura tale da ledere gli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.
Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinche', a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata ne' mantenuta alcuna misura che possa distorcere gli scambi tra la Comunita' e l'Egitto in misura tale da ledere gli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.
Art. 37
ARTICOLO 37
1. A norma delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato VI, le Parti concedono e assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.
2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato VI e' periodicamente esaminata dalle Parti. In caso di difficolta' nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
1. A norma delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato VI, le Parti concedono e assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.
2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato VI e' periodicamente esaminata dalle Parti. In caso di difficolta' nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Art. 38
ARTICOLO 38
Le Parti decidono di puntare alla progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici. Il Consiglio di associazione tiene consultazioni per il conseguimento di tale obiettivo.
Le Parti decidono di puntare alla progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici. Il Consiglio di associazione tiene consultazioni per il conseguimento di tale obiettivo.
Art. 39
ARTICOLO 39
Obiettivi
1. Le Parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse.
2. La cooperazione economica si prefigge di:
- agevolare il conseguimento degli obiettivi globali del presente accordo;
- favorire relazioni economiche equilibrate tra le Parti;
- sostenere l'azione dell'Egitto volta a conseguire uno sviluppo economico e sociale sostenibile.
Obiettivi
1. Le Parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse.
2. La cooperazione economica si prefigge di:
- agevolare il conseguimento degli obiettivi globali del presente accordo;
- favorire relazioni economiche equilibrate tra le Parti;
- sostenere l'azione dell'Egitto volta a conseguire uno sviluppo economico e sociale sostenibile.
Art. 40
ARTICOLO 40
Ambito di applicazione
1. La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attivita' con difficolta' interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia egiziana in generale e degli scambi tra l'Egitto e la Comunita' in particolare.
2. La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunita' e dell'Egitto, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro.
3. La cooperazione favorisce l'attuazione di misure volte a sviluppare la cooperazione intraregionale.
4. Nell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica si tiene conto, se pertinente, della tutela dell'ambiente e dell'equilibrio ecologico.
5. Le Parti possono concordare di estendere la cooperazione economica ad altri settori non contemplati dalle disposizioni del presente titolo.
Ambito di applicazione
1. La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attivita' con difficolta' interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia egiziana in generale e degli scambi tra l'Egitto e la Comunita' in particolare.
2. La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunita' e dell'Egitto, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro.
3. La cooperazione favorisce l'attuazione di misure volte a sviluppare la cooperazione intraregionale.
4. Nell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica si tiene conto, se pertinente, della tutela dell'ambiente e dell'equilibrio ecologico.
5. Le Parti possono concordare di estendere la cooperazione economica ad altri settori non contemplati dalle disposizioni del presente titolo.
Art. 41
ARTICOLO 41
Metodi e modalita'
La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:
a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le Parti, che copre tutti i settori della politica macroeconomica;
b) un regolare scambio di informazioni e di idee in tutti i settori della cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti;
c) consulenze, trasmissione di esperienze e attivita' di formazione;
d) l'esecuzione di iniziative congiunte, quali seminari e incontri di lavoro;
e) l'assistenza tecnica, amministrativa e normativa.
Metodi e modalita'
La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:
a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le Parti, che copre tutti i settori della politica macroeconomica;
b) un regolare scambio di informazioni e di idee in tutti i settori della cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti;
c) consulenze, trasmissione di esperienze e attivita' di formazione;
d) l'esecuzione di iniziative congiunte, quali seminari e incontri di lavoro;
e) l'assistenza tecnica, amministrativa e normativa.
Art. 42
ARTICOLO 42
Istruzione e formazione
Le Parti cooperano al fine di individuare e utilizzare gli strumenti piu' efficaci per un significativo miglioramento della situazione dell'istruzione e della formazione professionale, in particolare per quanto riguarda le imprese pubbliche e private, i servizi attinenti al commercio, le pubbliche amministrazioni e le autorita', le agenzie tecniche, gli organismi di normalizzazione e di certificazione e le altre organizzazioni interessate. In questo contesto si dedica particolare attenzione all'accesso delle donne all'istruzione superiore e alla formazione.
La cooperazione agevola inoltre l'istituzione di legami tra organismi specializzati della Comunita' e dell'Egitto e promuove lo scambio di informazioni e di esperienze e la condivisione di risorse tecniche.
Istruzione e formazione
Le Parti cooperano al fine di individuare e utilizzare gli strumenti piu' efficaci per un significativo miglioramento della situazione dell'istruzione e della formazione professionale, in particolare per quanto riguarda le imprese pubbliche e private, i servizi attinenti al commercio, le pubbliche amministrazioni e le autorita', le agenzie tecniche, gli organismi di normalizzazione e di certificazione e le altre organizzazioni interessate. In questo contesto si dedica particolare attenzione all'accesso delle donne all'istruzione superiore e alla formazione.
La cooperazione agevola inoltre l'istituzione di legami tra organismi specializzati della Comunita' e dell'Egitto e promuove lo scambio di informazioni e di esperienze e la condivisione di risorse tecniche.
Art. 43
ARTICOLO 43
Cooperazione scientifica e tecnologica
La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:
a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunita' scientifiche delle Parti, in particolare attraverso:
- l'accesso dell'Egitto ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo, conformemente alle disposizioni in vigore relative alla partecipazione di paesi terzi;
- la partecipazione dell'Egitto alle reti di cooperazione decentrata;
- la promozione delle sinergie tra formazione e ricerca;
b) consolidare la capacita' di ricerca dell'Egitto;
c) stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e la divulgazione del know-how.
Cooperazione scientifica e tecnologica
La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:
a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunita' scientifiche delle Parti, in particolare attraverso:
- l'accesso dell'Egitto ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo, conformemente alle disposizioni in vigore relative alla partecipazione di paesi terzi;
- la partecipazione dell'Egitto alle reti di cooperazione decentrata;
- la promozione delle sinergie tra formazione e ricerca;
b) consolidare la capacita' di ricerca dell'Egitto;
c) stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e la divulgazione del know-how.
Art. 44
ARTICOLO 44
Ambiente
1. La cooperazione punta a prevenire il degrado dell'ambiente, a controllare l'inquinamento e a garantire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile.
2. La cooperazione verte sui seguenti aspetti:
- desertificazione;
- qualita' delle acque del Mediterraneo e prevenzione dell'inquinamento del mare;
- gestione delle risorse idriche;
- uso razionale dell'energia;
- gestione dei rifiuti;
- salinizzazione;
- gestione ambientale delle zone costiere sensibili;
- impatto dello sviluppo industriale e sicurezza degli impianti industriali in particolare;
- impatto dell'agricoltura sulla qualita' del suolo e delle acque;
- educazione e sensibilizzazione ambientale.
Ambiente
1. La cooperazione punta a prevenire il degrado dell'ambiente, a controllare l'inquinamento e a garantire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile.
2. La cooperazione verte sui seguenti aspetti:
- desertificazione;
- qualita' delle acque del Mediterraneo e prevenzione dell'inquinamento del mare;
- gestione delle risorse idriche;
- uso razionale dell'energia;
- gestione dei rifiuti;
- salinizzazione;
- gestione ambientale delle zone costiere sensibili;
- impatto dello sviluppo industriale e sicurezza degli impianti industriali in particolare;
- impatto dell'agricoltura sulla qualita' del suolo e delle acque;
- educazione e sensibilizzazione ambientale.
Art. 45
ARTICOLO 45
Cooperazione industriale
La cooperazione promuove e incoraggia in particolare:
- il dibattito sulla politica industriale e sulla competitivita' in un'economia aperta;
- la cooperazione industriale tra gli operatori economici della Comunita' e dell'Egitto, anche tramite l'accesso dell'Egitto alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese e alle reti create nel contesto della cooperazione decentrata;
- l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria egiziana;
- la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell'iniziativa privata per stimolare l'espansione e la diversificazione dalla produzione industriale;
- il trasferimento di tecnologie, l'innovazione e la ricerca e sviluppo;
- il potenziamento delle risorse umane;
- l'accesso al mercato finanziario per il finanziamento degli investimenti produttivi.
Cooperazione industriale
La cooperazione promuove e incoraggia in particolare:
- il dibattito sulla politica industriale e sulla competitivita' in un'economia aperta;
- la cooperazione industriale tra gli operatori economici della Comunita' e dell'Egitto, anche tramite l'accesso dell'Egitto alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese e alle reti create nel contesto della cooperazione decentrata;
- l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria egiziana;
- la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell'iniziativa privata per stimolare l'espansione e la diversificazione dalla produzione industriale;
- il trasferimento di tecnologie, l'innovazione e la ricerca e sviluppo;
- il potenziamento delle risorse umane;
- l'accesso al mercato finanziario per il finanziamento degli investimenti produttivi.
Art. 46
ARTICOLO 46
Investimenti e promozione degli investimenti
La cooperazione punta ad incrementare i trasferimenti di capitali, di esperienze e di tecnologia verso l'Egitto, in particolare:
- predisponendo strumenti appropriati per individuare le possibilita' di investimento e i canali d'informazione sulla normativa in materia;
- fornendo informazioni sui regimi europei d'investimento (quali assistenza tecnica, sostegno finanziario diretto, incentivi fiscali e assicurazioni sugli investimenti) connessi agli investimenti all'estero e facendo in modo che l'Egitto possa usufruirne piu' agevolmente;
- creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti tra le Parti, se del caso attraverso la conclusione, da parte degli Stati membri e dell'Egitto, di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione;
- valutando l'opportunita' di creare joint venture, specie a livello delle PMI, nonche', se del caso, di concludere accordi tra gli Stati membri e l'Egitto;
- istituendo meccanismi per la promozione degli investimenti.
La cooperazione puo' estendersi alla redazione e alla realizzazione di progetti intesi a dimostrare l'effettivo acquisto e l'uso di tecnologie di base, l'uso di standard, lo sviluppo di risorse umane e la creazione di posti di lavoro in loco.
Investimenti e promozione degli investimenti
La cooperazione punta ad incrementare i trasferimenti di capitali, di esperienze e di tecnologia verso l'Egitto, in particolare:
- predisponendo strumenti appropriati per individuare le possibilita' di investimento e i canali d'informazione sulla normativa in materia;
- fornendo informazioni sui regimi europei d'investimento (quali assistenza tecnica, sostegno finanziario diretto, incentivi fiscali e assicurazioni sugli investimenti) connessi agli investimenti all'estero e facendo in modo che l'Egitto possa usufruirne piu' agevolmente;
- creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti tra le Parti, se del caso attraverso la conclusione, da parte degli Stati membri e dell'Egitto, di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione;
- valutando l'opportunita' di creare joint venture, specie a livello delle PMI, nonche', se del caso, di concludere accordi tra gli Stati membri e l'Egitto;
- istituendo meccanismi per la promozione degli investimenti.
La cooperazione puo' estendersi alla redazione e alla realizzazione di progetti intesi a dimostrare l'effettivo acquisto e l'uso di tecnologie di base, l'uso di standard, lo sviluppo di risorse umane e la creazione di posti di lavoro in loco.
Art. 47
ARTICOLO 47
Normalizzazione e valutazione della conformita'
Le Parti si sforzano di ridurre le differenze in termini di normalizzazione e di valutazione della conformita'. La cooperazione in questo campo mira in particolare a:
a) incrementare l'applicazione delle norme nel settore della normalizzazione, della metrologia, degli standard di qualita' e del riconoscimento della conformita', specie per quanto riguarda le norme sanitarie e fitosanitarie applicabili ai prodotti agricoli e alimentari;
b) innalzare il livello degli organismi di valutazione della conformita' egiziani al fine di concludere, al momento opportuno, accordi di reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformita';
c) sviluppare strutture responsabili della tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, della normalizzazione e della fissazione degli standard di qualita'.
Normalizzazione e valutazione della conformita'
Le Parti si sforzano di ridurre le differenze in termini di normalizzazione e di valutazione della conformita'. La cooperazione in questo campo mira in particolare a:
a) incrementare l'applicazione delle norme nel settore della normalizzazione, della metrologia, degli standard di qualita' e del riconoscimento della conformita', specie per quanto riguarda le norme sanitarie e fitosanitarie applicabili ai prodotti agricoli e alimentari;
b) innalzare il livello degli organismi di valutazione della conformita' egiziani al fine di concludere, al momento opportuno, accordi di reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformita';
c) sviluppare strutture responsabili della tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, della normalizzazione e della fissazione degli standard di qualita'.
Art. 48
ARTICOLO 48
Ravvicinamento delle legislazioni
Le Parti fanno il possibile per ravvicinare le loro rispettive legislazioni onde agevolare l'attuazione del presente accordo.
Ravvicinamento delle legislazioni
Le Parti fanno il possibile per ravvicinare le loro rispettive legislazioni onde agevolare l'attuazione del presente accordo.
Art. 49
ARTICOLO 49
Servizi finanziari
Le Parti cooperano al fine di ravvicinare le loro norme e i loro standard, e in particolare:
a) consolidare e ristrutturare il settore finanziario dell'Egitto;
b) migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione dei settori bancario e assicurativo e degli altri settori finanziari dell'Egitto.
Servizi finanziari
Le Parti cooperano al fine di ravvicinare le loro norme e i loro standard, e in particolare:
a) consolidare e ristrutturare il settore finanziario dell'Egitto;
b) migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione dei settori bancario e assicurativo e degli altri settori finanziari dell'Egitto.
Art. 50
ARTICOLO 50
Agricoltura e pesca
La cooperazione si prefigge di:
a) modernizzare e ristrutturare i settori dell'agricoltura e della pesca, comprese le infrastrutture e le attrezzature; sviluppare le tecniche di imballaggio, di magazzinaggio e di commercializzazione e migliorare i canali di distribuzione privati;
b) diversificare la produzione e gli sbocchi esterni promuovendo, tra l'altro, le joint venture nel settore agroalimentare;
c) promuovere la cooperazione per le questioni veterinarie e fitosanitarie e per le tecniche colturali onde agevolare il commercio tra le Parti, che si scambiano informazioni al riguardo.
Agricoltura e pesca
La cooperazione si prefigge di:
a) modernizzare e ristrutturare i settori dell'agricoltura e della pesca, comprese le infrastrutture e le attrezzature; sviluppare le tecniche di imballaggio, di magazzinaggio e di commercializzazione e migliorare i canali di distribuzione privati;
b) diversificare la produzione e gli sbocchi esterni promuovendo, tra l'altro, le joint venture nel settore agroalimentare;
c) promuovere la cooperazione per le questioni veterinarie e fitosanitarie e per le tecniche colturali onde agevolare il commercio tra le Parti, che si scambiano informazioni al riguardo.
Art. 51
ARTICOLO 51
Trasporti
La cooperazione si prefigge:
- la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse;
- la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento paragonabili a quelli in vigore nella Comunita';
- il rinnovamento delle attrezzature tecniche per il trasporto strada/rotaia, la containerizzazione e il trasbordo;
- il miglioramento della gestione degli aeroporti, delle ferrovie e del controllo aereo, ivi compresa la cooperazione tra gli organismi nazionali competenti;
- il miglioramento dei dispositivi di ausilio alla navigazione.
Trasporti
La cooperazione si prefigge:
- la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse;
- la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento paragonabili a quelli in vigore nella Comunita';
- il rinnovamento delle attrezzature tecniche per il trasporto strada/rotaia, la containerizzazione e il trasbordo;
- il miglioramento della gestione degli aeroporti, delle ferrovie e del controllo aereo, ivi compresa la cooperazione tra gli organismi nazionali competenti;
- il miglioramento dei dispositivi di ausilio alla navigazione.
Art. 52
ARTICOLO 52
Societa' dell'informazione e telecomunicazioni
Le Parti riconoscono che le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni costituiscono un elemento chiave della societa' moderna e sono di vitale importanza sia per lo sviluppo economico e sociale che per la societa' dell'informazione in espansione.
La cooperazione tra le Parti in questo settore prevede:
- un dialogo sui diversi aspetti della societa' dell'informazione, comprese le politiche in materia di telecomunicazioni;
- scambi di informazioni e, eventualmente, assistenza tecnica in merito alle questioni normative, alla normalizzazione, alle prove di conformita' e alla certificazione per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
- la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni e il perfezionamento delle nuove applicazioni in questi campi;
- la realizzazione di progetti comuni di ricerca, di sviluppo tecnologico o industriali relativi alle nuove tecnologie dell'informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla societa' dell'informazione;
- la partecipazione delle organizzazioni egiziane a progetti pilota e a programmi europei secondo le modalita' gia' stabilite;
- l'interconnessione fra le reti e l'interoperativita' dei servizi telematici nella Comunita' e in Egitto.
Societa' dell'informazione e telecomunicazioni
Le Parti riconoscono che le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni costituiscono un elemento chiave della societa' moderna e sono di vitale importanza sia per lo sviluppo economico e sociale che per la societa' dell'informazione in espansione.
La cooperazione tra le Parti in questo settore prevede:
- un dialogo sui diversi aspetti della societa' dell'informazione, comprese le politiche in materia di telecomunicazioni;
- scambi di informazioni e, eventualmente, assistenza tecnica in merito alle questioni normative, alla normalizzazione, alle prove di conformita' e alla certificazione per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
- la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni e il perfezionamento delle nuove applicazioni in questi campi;
- la realizzazione di progetti comuni di ricerca, di sviluppo tecnologico o industriali relativi alle nuove tecnologie dell'informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla societa' dell'informazione;
- la partecipazione delle organizzazioni egiziane a progetti pilota e a programmi europei secondo le modalita' gia' stabilite;
- l'interconnessione fra le reti e l'interoperativita' dei servizi telematici nella Comunita' e in Egitto.
Art. 53
ARTICOLO 53
Energia
I settori di cooperazione prioritari sono i seguenti:
- promozione delle energie rinnovabili;
- promozione del risparmio energetico e dell'efficienza energetica;
- ricerca applicata relativa alle reti di banche dati in campo economico e sociale, in particolare per collegare gli operatori comunitari ed egiziani;
- sostegno per l'ammodernamento e lo sviluppo delle reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti della Comunita' europea.
Energia
I settori di cooperazione prioritari sono i seguenti:
- promozione delle energie rinnovabili;
- promozione del risparmio energetico e dell'efficienza energetica;
- ricerca applicata relativa alle reti di banche dati in campo economico e sociale, in particolare per collegare gli operatori comunitari ed egiziani;
- sostegno per l'ammodernamento e lo sviluppo delle reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti della Comunita' europea.
Art. 54
ARTICOLO 54
Turismo
Le priorita' della cooperazione sono le seguenti:
- promuovere gli investimenti nel settore del turismo;
- migliorare le conoscenze del settore turistico e assicurare una maggiore coerenza delle politiche relative al turismo;
- promuovere una buona distribuzione stagionale del turismo;
- promuovere la cooperazione tra regioni e citta' dei paesi limitrofi;
- sottolineare l'importanza del patrimonio culturale per il turismo;
- assicurare che venga adeguatamente mantenuta l'interazione tra turismo e ambiente;
- rendere il turismo piu' concorrenziale sostenendo una maggiore professionalita'.
Turismo
Le priorita' della cooperazione sono le seguenti:
- promuovere gli investimenti nel settore del turismo;
- migliorare le conoscenze del settore turistico e assicurare una maggiore coerenza delle politiche relative al turismo;
- promuovere una buona distribuzione stagionale del turismo;
- promuovere la cooperazione tra regioni e citta' dei paesi limitrofi;
- sottolineare l'importanza del patrimonio culturale per il turismo;
- assicurare che venga adeguatamente mantenuta l'interazione tra turismo e ambiente;
- rendere il turismo piu' concorrenziale sostenendo una maggiore professionalita'.
Art. 55
ARTICOLO 55
Dogane
1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scambi. La cooperazione riguardera' in particolare:
a) la semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento delle merci;
b) l'introduzione del documento amministrativo unico e di un sistema che colleghi i regimi di transito della Comunita' e dell'Egitto.
2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le amministrazioni delle Parti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.
Dogane
1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scambi. La cooperazione riguardera' in particolare:
a) la semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento delle merci;
b) l'introduzione del documento amministrativo unico e di un sistema che colleghi i regimi di transito della Comunita' e dell'Egitto.
2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le amministrazioni delle Parti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.
Art. 56
ARTICOLO 56
Cooperazione nel settore statistico
Il principale obiettivo della cooperazione in questo settore e' l'armonizzazione delle metodologie al fine di creare una base attendibile per la gestione delle statistiche in tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.
Cooperazione nel settore statistico
Il principale obiettivo della cooperazione in questo settore e' l'armonizzazione delle metodologie al fine di creare una base attendibile per la gestione delle statistiche in tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.
Art. 57
ARTICOLO 57
Riciclaggio del denaro
1. Le Parti cooperano, segnatamente per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminali in generale e del traffico di stupefacenti in particolare.
2. La cooperazione nel settore comprende in particolare un'assistenza tecnica e amministrativa finalizzata alla definizione di norme per combattere il riciclaggio del denaro conformi agli standard internazionali.
Riciclaggio del denaro
1. Le Parti cooperano, segnatamente per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminali in generale e del traffico di stupefacenti in particolare.
2. La cooperazione nel settore comprende in particolare un'assistenza tecnica e amministrativa finalizzata alla definizione di norme per combattere il riciclaggio del denaro conformi agli standard internazionali.
Art. 58
ARTICOLO 58
Lotta contro la droga
1. La cooperazione tra le Parti si prefigge in particolare di:
- rendere piu' efficaci le politiche e le misure volte a combattere la fornitura e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e a ridurre l'abuso di tali prodotti;
- favorire un'impostazione congiunta per ridurre la domanda.
2. Le Parti definiscono congiuntamente, in conformita' delle rispettive legislazioni, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.
Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private del settore, secondo le rispettive competenze e in collaborazione con gli organismi competenti dell'Egitto, della Comunita' e dei suoi Stati membri.
3. La cooperazione consiste in scambi di informazioni e, se del caso, in attivita' congiunte relative:
- alla creazione o al potenziamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti;
- all'attuazione di progetti di prevenzione, di formazione e di ricerca epidemiologica;
- alla definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope in conformita' degli standard internazionali.
Lotta contro la droga
1. La cooperazione tra le Parti si prefigge in particolare di:
- rendere piu' efficaci le politiche e le misure volte a combattere la fornitura e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e a ridurre l'abuso di tali prodotti;
- favorire un'impostazione congiunta per ridurre la domanda.
2. Le Parti definiscono congiuntamente, in conformita' delle rispettive legislazioni, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.
Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private del settore, secondo le rispettive competenze e in collaborazione con gli organismi competenti dell'Egitto, della Comunita' e dei suoi Stati membri.
3. La cooperazione consiste in scambi di informazioni e, se del caso, in attivita' congiunte relative:
- alla creazione o al potenziamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti;
- all'attuazione di progetti di prevenzione, di formazione e di ricerca epidemiologica;
- alla definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope in conformita' degli standard internazionali.
Art. 59
ARTICOLO 59
Lotta contro il terrorismo
Le Parti collaborano in questo settore in conformita' delle convenzioni internazionali e delle rispettive legislazioni nazionali, privilegiando in particolare:
- gli scambi di informazioni sugli strumenti e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo;
- gli scambi di esperienze inerenti alla prevenzione del terrorismo;
- la ricerca e gli studi congiunti sulla prevenzione del terrorismo.
Lotta contro il terrorismo
Le Parti collaborano in questo settore in conformita' delle convenzioni internazionali e delle rispettive legislazioni nazionali, privilegiando in particolare:
- gli scambi di informazioni sugli strumenti e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo;
- gli scambi di esperienze inerenti alla prevenzione del terrorismo;
- la ricerca e gli studi congiunti sulla prevenzione del terrorismo.
Art. 60
ARTICOLO 60
Cooperazione regionale
La cooperazione regionale si concentrera' sui seguenti aspetti:
- sviluppo delle infrastrutture economiche;
- ricerca scientifica e tecnologica;
- commercio intraregionale;
- questioni doganali;
- questioni culturali;
- questioni ambientali.
Cooperazione regionale
La cooperazione regionale si concentrera' sui seguenti aspetti:
- sviluppo delle infrastrutture economiche;
- ricerca scientifica e tecnologica;
- commercio intraregionale;
- questioni doganali;
- questioni culturali;
- questioni ambientali.
Art. 61
ARTICOLO 61
Tutela dei consumatori
La cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i sistemi di tutela dei consumatori della Comunita' europea e dell'Egitto, e in particolare di:
- migliorare la compatibilita' delle legislazioni in materia onde evitare gli ostacoli al commercio;
- istituire e sviluppare sistemi di reciproca informazione sui prodotti alimentari e industriali pericolosi creando inoltre i necessari collegamenti (sistemi di allarme rapido);
- organizzare scambi di informazioni e di esperti;
- attuare programmi di formazione e fornire assistenza tecnica.
Tutela dei consumatori
La cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i sistemi di tutela dei consumatori della Comunita' europea e dell'Egitto, e in particolare di:
- migliorare la compatibilita' delle legislazioni in materia onde evitare gli ostacoli al commercio;
- istituire e sviluppare sistemi di reciproca informazione sui prodotti alimentari e industriali pericolosi creando inoltre i necessari collegamenti (sistemi di allarme rapido);
- organizzare scambi di informazioni e di esperti;
- attuare programmi di formazione e fornire assistenza tecnica.
Art. 62
ARTICOLO 62
Le Parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita a un equo trattamento dei lavoratori che risiedono e sono occupati legalmente sul territorio dell'altra Parte. Su richiesta di uno degli Stati membri o dell'Egitto, si avvieranno colloqui sugli accordi bilaterali reciproci riguardanti le condizioni di lavoro e i diritti previdenziali dei lavoratori dell'Egitto e degli Stati membri che risiedono e sono occupati legalmente sui rispettivi territori.
Le Parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita a un equo trattamento dei lavoratori che risiedono e sono occupati legalmente sul territorio dell'altra Parte. Su richiesta di uno degli Stati membri o dell'Egitto, si avvieranno colloqui sugli accordi bilaterali reciproci riguardanti le condizioni di lavoro e i diritti previdenziali dei lavoratori dell'Egitto e degli Stati membri che risiedono e sono occupati legalmente sui rispettivi territori.
Art. 63
ARTICOLO 63
1. Tra le Parti si instaura un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse.
2. Attraverso tale dialogo si cerca il modo di realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parita' di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini dell'Egitto e della Comunita' che risiedono legalmente negli Stati ospiti.
3. Il dialogo riguarda in particolare i problemi relativi:
a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunita' immigrate;
b) all'emigrazione;
c) all'immigrazione clandestina;
d) alle azioni volte a promuovere la parita' di trattamento tra cittadini dell'Egitto e della Comunita', la conoscenza delle reciproche culture e civilta', lo sviluppo della tolleranza e l'eliminazione delle discriminazioni.
1. Tra le Parti si instaura un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse.
2. Attraverso tale dialogo si cerca il modo di realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parita' di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini dell'Egitto e della Comunita' che risiedono legalmente negli Stati ospiti.
3. Il dialogo riguarda in particolare i problemi relativi:
a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunita' immigrate;
b) all'emigrazione;
c) all'immigrazione clandestina;
d) alle azioni volte a promuovere la parita' di trattamento tra cittadini dell'Egitto e della Comunita', la conoscenza delle reciproche culture e civilta', lo sviluppo della tolleranza e l'eliminazione delle discriminazioni.
Art. 64
ARTICOLO 64
Il dialogo sulle questioni sociali si svolge secondo le procedure di cui al titolo I del presente accordo.
Il dialogo sulle questioni sociali si svolge secondo le procedure di cui al titolo I del presente accordo.
Art. 65
ARTICOLO 65
Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale, si intraprendono progetti e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse.
In tale ambito, si cerchera' in via prioritaria di:
a) ridurre la pressione migratoria, in particolare migliorando le condizioni di vita, creando posti di lavoro e attivita' generatrici di reddito e sviluppando la formazione nelle zone di origine degli emigranti;
b) promuovere il ruolo della donna nello sviluppo economico e sociale;
c) sviluppare e consolidare i programmi egiziani di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;
d) migliorare il sistema previdenziale;
e) potenziare il sistema sanitario;
f) migliorare le condizioni di vita nelle zone piu' povere;
g) attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani egiziani ed europei residenti negli Stati membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza.
Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale, si intraprendono progetti e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse.
In tale ambito, si cerchera' in via prioritaria di:
a) ridurre la pressione migratoria, in particolare migliorando le condizioni di vita, creando posti di lavoro e attivita' generatrici di reddito e sviluppando la formazione nelle zone di origine degli emigranti;
b) promuovere il ruolo della donna nello sviluppo economico e sociale;
c) sviluppare e consolidare i programmi egiziani di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;
d) migliorare il sistema previdenziale;
e) potenziare il sistema sanitario;
f) migliorare le condizioni di vita nelle zone piu' povere;
g) attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani egiziani ed europei residenti negli Stati membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza.
Art. 66
ARTICOLO 66
I progetti di cooperazione possono essere realizzati in coordinamento con gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali competenti.
I progetti di cooperazione possono essere realizzati in coordinamento con gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali competenti.
Art. 67
ARTICOLO 67
Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione istituisce un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l'attuazione delle disposizioni dei capitoli da 1 a 3.
Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione istituisce un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l'attuazione delle disposizioni dei capitoli da 1 a 3.
Art. 68
ARTICOLO 68
Le Parti concordano di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine:
- ciascuno degli Stati membri accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio dell'Egitto su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita', quando essi siano stati identificati come tali;
- l'Egitto accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita', quando essi siano stati identificati come tali.
Gli Stati membri e l'Egitto forniranno ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identita'.
Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, gli obblighi di cui al presente articolo si applicano unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate loro cittadine ai fini della Comunita'.
Per quanto riguarda l'Egitto, gli obblighi di cui al presente articolo si applicano unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate sue cittadine in conformita' del sistema giuridico egiziano e di tutte le leggi pertinenti in materia di cittadinanza.
Le Parti concordano di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine:
- ciascuno degli Stati membri accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio dell'Egitto su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita', quando essi siano stati identificati come tali;
- l'Egitto accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita', quando essi siano stati identificati come tali.
Gli Stati membri e l'Egitto forniranno ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identita'.
Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, gli obblighi di cui al presente articolo si applicano unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate loro cittadine ai fini della Comunita'.
Per quanto riguarda l'Egitto, gli obblighi di cui al presente articolo si applicano unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate sue cittadine in conformita' del sistema giuridico egiziano e di tutte le leggi pertinenti in materia di cittadinanza.
Art. 69
ARTICOLO 69
Dopo l'entrata in vigore dell'accordo, le Parti negoziano e concludono, su richiesta di una di esse, accordi bilaterali che stabiliscano obblighi particolari per la riammissione dei loro cittadini. Se una delle Parti lo ritiene necessario, tali accordi comprendono anche disposizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi. Detti accordi precisano le categorie di persone a cui si applicano queste disposizioni nonche' le modalita' della loro riammissione.
L'Egitto fornira' un'adeguata assistenza finanziaria e tecnica per l'attuazione di questi accordi.
Dopo l'entrata in vigore dell'accordo, le Parti negoziano e concludono, su richiesta di una di esse, accordi bilaterali che stabiliscano obblighi particolari per la riammissione dei loro cittadini. Se una delle Parti lo ritiene necessario, tali accordi comprendono anche disposizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi. Detti accordi precisano le categorie di persone a cui si applicano queste disposizioni nonche' le modalita' della loro riammissione.
L'Egitto fornira' un'adeguata assistenza finanziaria e tecnica per l'attuazione di questi accordi.
Art. 70
ARTICOLO 70
Il Consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina, nonche' a risolvere le altre questioni consolari.
Il Consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina, nonche' a risolvere le altre questioni consolari.
Art. 71
ARTICOLO 71
1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione culturale nei settori di mutuo interesse, nel rispetto delle reciproche culture, e avviano un dialogo culturale continuativo. La cooperazione in questo settore riguarda in particolare:
- la conservazione e il restauro del patrimonio storico e culturale (quali monumenti, siti, opere d'arte, libri rari e manoscritti);
- gli scambi di mostre d'arte, di compagnie dello spettacolo, di artisti, di letterati, di intellettuali e di manifestazioni culturali;
- le traduzioni;
- la formazione degli operatori culturali.
2. La cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi promuove, in particolare, le coproduzioni e la formazione. Le Parti si adoperano per favorire la partecipazione egiziana alle iniziative comunitarie in questo campo.
3. Le Parti convengono di estendere all'Egitto i programmi culturali della Comunita' e degli Stati membri, nonche' le altre attivita' di comune interesse.
4. Le Parti promuovono inoltre la cooperazione culturale di natura commerciale, segnatamente attraverso progetti comuni (produzione, investimenti e commercializzazione), la formazione e gli scambi di informazioni.
5. Nella definizione dei progetti e dei programmi di cooperazione e delle attivita' congiunte, le Parti rivolgono particolare attenzione ai giovani e alle tecniche di espressione e di comunicazione attraverso i mezzi scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della cultura.
6. La cooperazione si svolge in particolare attraverso:
- un dialogo continuativo tra le Parti;
- scambi periodici di informazioni e di idee in tutti i settori, anche mediante riunioni di funzionari e di esperti;
- consulenze, trasferimenti di esperienze e formazione;
- azioni congiunte quali seminari e incontri di lavoro;
- assistenza tecnica, amministrativa e normativa;
- diffusione delle informazioni sulle iniziative della cooperazione.
1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione culturale nei settori di mutuo interesse, nel rispetto delle reciproche culture, e avviano un dialogo culturale continuativo. La cooperazione in questo settore riguarda in particolare:
- la conservazione e il restauro del patrimonio storico e culturale (quali monumenti, siti, opere d'arte, libri rari e manoscritti);
- gli scambi di mostre d'arte, di compagnie dello spettacolo, di artisti, di letterati, di intellettuali e di manifestazioni culturali;
- le traduzioni;
- la formazione degli operatori culturali.
2. La cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi promuove, in particolare, le coproduzioni e la formazione. Le Parti si adoperano per favorire la partecipazione egiziana alle iniziative comunitarie in questo campo.
3. Le Parti convengono di estendere all'Egitto i programmi culturali della Comunita' e degli Stati membri, nonche' le altre attivita' di comune interesse.
4. Le Parti promuovono inoltre la cooperazione culturale di natura commerciale, segnatamente attraverso progetti comuni (produzione, investimenti e commercializzazione), la formazione e gli scambi di informazioni.
5. Nella definizione dei progetti e dei programmi di cooperazione e delle attivita' congiunte, le Parti rivolgono particolare attenzione ai giovani e alle tecniche di espressione e di comunicazione attraverso i mezzi scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della cultura.
6. La cooperazione si svolge in particolare attraverso:
- un dialogo continuativo tra le Parti;
- scambi periodici di informazioni e di idee in tutti i settori, anche mediante riunioni di funzionari e di esperti;
- consulenze, trasferimenti di esperienze e formazione;
- azioni congiunte quali seminari e incontri di lavoro;
- assistenza tecnica, amministrativa e normativa;
- diffusione delle informazioni sulle iniziative della cooperazione.
Art. 72
ARTICOLO 72
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione dell'Egitto un pacchetto di cooperazione finanziaria secondo le procedure adeguate e con le risorse finanziarie richieste.
La cooperazione finanziaria verte sui seguenti aspetti:
- promozione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia;
- potenziamento delle infrastrutture economiche;
- promozione degli investimenti privati e delle attivita' generatrici di posti di lavoro;
- adeguamento alle ripercussioni sull'economia egiziana della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dell'industria e il miglioramento della capacita' di esportazione dell'Egitto;
- misure di accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale;
- il miglioramento delle capacita' e delle competenze egiziane per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale;
- se del caso, misure supplementari per attuare gli accordi bilaterali volti a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina;
- misure di accompagnamento per l'adozione e l'attuazione della legislazione sulla concorrenza.
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione dell'Egitto un pacchetto di cooperazione finanziaria secondo le procedure adeguate e con le risorse finanziarie richieste.
La cooperazione finanziaria verte sui seguenti aspetti:
- promozione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia;
- potenziamento delle infrastrutture economiche;
- promozione degli investimenti privati e delle attivita' generatrici di posti di lavoro;
- adeguamento alle ripercussioni sull'economia egiziana della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dell'industria e il miglioramento della capacita' di esportazione dell'Egitto;
- misure di accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale;
- il miglioramento delle capacita' e delle competenze egiziane per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale;
- se del caso, misure supplementari per attuare gli accordi bilaterali volti a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina;
- misure di accompagnamento per l'adozione e l'attuazione della legislazione sulla concorrenza.
Art. 73
ARTICOLO 73
Per garantire l'adozione di un'impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall'attuazione del presente accordo, le Parti seguono con particolare attenzione l'andamento degli scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunita' e l'Egitto nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.
Per garantire l'adozione di un'impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall'attuazione del presente accordo, le Parti seguono con particolare attenzione l'andamento degli scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunita' e l'Egitto nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.
Art. 74
ARTICOLO 74
E' istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.
Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
E' istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.
Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Art. 75
ARTICOLO 75
1. Il Consiglio di associazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da membri del governo egiziano, dall'altra.
2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.
3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo egiziano, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.
1. Il Consiglio di associazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da membri del governo egiziano, dall'altra.
2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.
3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo egiziano, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.
Art. 76
ARTICOLO 76
Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi ivi specificati.
Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni.
Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le Parti.
Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi ivi specificati.
Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni.
Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le Parti.
Art. 77
ARTICOLO 77
1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, e' istituito un Comitato di associazione incaricato dell'attuazione dell'accordo.
2. Il Consiglio di associazione puo' delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al Comitato di associazione.
1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, e' istituito un Comitato di associazione incaricato dell'attuazione dell'accordo.
2. Il Consiglio di associazione puo' delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al Comitato di associazione.
Art. 78
ARTICOLO 78
1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, e' composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da rappresentanti del governo egiziano, dall'altra.
2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del governo egiziano.
1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, e' composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da rappresentanti del governo egiziano, dall'altra.
2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del governo egiziano.
Art. 79
ARTICOLO 79
1. Il Comitato di associazione e' abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonche' nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze.
2. Le decisioni del Comitato di associazione sono adottate di comune accordo tra le Parti e sono vincolanti per queste ultime, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.
1. Il Comitato di associazione e' abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonche' nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze.
2. Le decisioni del Comitato di associazione sono adottate di comune accordo tra le Parti e sono vincolanti per queste ultime, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.
Art. 80
ARTICOLO 80
Il Consiglio di associazione puo' decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo Detti gruppi di lavoro o organismi fanno capo al Consiglio di associazione, che ne definisce il mandato.
Il Consiglio di associazione puo' decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo Detti gruppi di lavoro o organismi fanno capo al Consiglio di associazione, che ne definisce il mandato.
Art. 81
ARTICOLO 81
Il Consiglio di associazione prende tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e l'Assemblea popolare egiziana.
Il Consiglio di associazione prende tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e l'Assemblea popolare egiziana.
Art. 82
ARTICOLO 82
1. Ciascuna delle Parti puo' sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione puo' risolvere la controversia mediante una decisione.
3. Ciascuna delle Parti e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle Parti puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una delle Parti della controversia.
Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.
Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.
Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.
1. Ciascuna delle Parti puo' sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione puo' risolvere la controversia mediante una decisione.
3. Ciascuna delle Parti e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle Parti puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una delle Parti della controversia.
Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.
Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.
Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.
Art. 83
ARTICOLO 83
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura:
a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura:
a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Art. 84
ARTICOLO 84
Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- il regime applicato dall'Egitto nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa';
- il regime applicato dalla Comunita' nei confronti dell'Egitto non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o societa' dell'Egitto.
Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- il regime applicato dall'Egitto nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa';
- il regime applicato dalla Comunita' nei confronti dell'Egitto non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o societa' dell'Egitto.
Art. 85
ARTICOLO 85
Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione del presente accordo avra' l'effetto:
- di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle Parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta Parte sia tenuta;
- di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle Parti, di qualsiasi misura destinata a evitare l'elusione o l'evasione fiscale;
- di ostacolare il diritto di una Parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.
Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione del presente accordo avra' l'effetto:
- di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle Parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta Parte sia tenuta;
- di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle Parti, di qualsiasi misura destinata a evitare l'elusione o l'evasione fiscale;
- di ostacolare il diritto di una Parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.
Art. 86
ARTICOLO 86
1. Le Parti prendono qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, puo' adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi di violazione sostanziale del presente accordo, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
La violazione di una clausola sostanziale del presente accordo consiste in una denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale o nell'inosservanza di uno degli elementi di base del presente accordo, che determinerebbero un contesto poco favorevole alle consultazioni o un ritardo che risulterebbe deleterio per gli obiettivi di detto accordo.
3. Nella scelta delle misure appropriate di cui al paragrafo 2, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Le Parti decidono inoltre che dette misure verranno adottate ai sensi del diritto internazionale e saranno proporzionali alla violazione.
Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede. Qualora una Parte adotta una misura in seguito alla violazione di una clausola sostanziale del presente accordo ai sensi del paragrafo 2, l'altra Parte puo' invocare la procedura di composizione delle controversie.
1. Le Parti prendono qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, puo' adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi di violazione sostanziale del presente accordo, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
La violazione di una clausola sostanziale del presente accordo consiste in una denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale o nell'inosservanza di uno degli elementi di base del presente accordo, che determinerebbero un contesto poco favorevole alle consultazioni o un ritardo che risulterebbe deleterio per gli obiettivi di detto accordo.
3. Nella scelta delle misure appropriate di cui al paragrafo 2, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Le Parti decidono inoltre che dette misure verranno adottate ai sensi del diritto internazionale e saranno proporzionali alla violazione.
Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede. Qualora una Parte adotta una misura in seguito alla violazione di una clausola sostanziale del presente accordo ai sensi del paragrafo 2, l'altra Parte puo' invocare la procedura di composizione delle controversie.
Art. 87
ARTICOLO 87
I protocolli nn. 1-5 e gli allegati da I a VI costituiscono parte integrante del presente accordo.
I protocolli nn. 1-5 e gli allegati da I a VI costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art. 88
ARTICOLO 88
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono l'Egitto, da una parte, e la Comunita', o gli Stati membri, o la Comunita' e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, dall'altra.
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono l'Egitto, da una parte, e la Comunita', o gli Stati membri, o la Comunita' e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, dall'altra.
Art. 89
ARTICOLO 89
Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato.
Ciascuna delle Parti puo' denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra Parte. Esso cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.
Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato.
Ciascuna delle Parti puo' denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra Parte. Esso cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.
Art. 90
ARTICOLO 90
Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni ivi indicate, da una parte, e al territorio dell'Egitto, dall'altra.
Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni ivi indicate, da una parte, e al territorio dell'Egitto, dall'altra.
Art. 91
ARTICOLO 91
Il presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Il presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Art. 92
ARTICOLO 92
1. Il presente accordo sara' approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.
2. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunita' economica europea e dell'acciaio e l'Egitto, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.
Parte di provvedimento in formato grafico
1. Il presente accordo sara' approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.
2. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunita' economica europea e dell'acciaio e l'Egitto, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 3
Art. 1
PROTOCOLLO N. 3
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE AI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
ARTICOLO 1
1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili
all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato I del presente protocollo sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
- per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 1, i dazi vengono aboliti dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo;
- per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 2, ai dazi si applicano le seguenti riduzioni:
- dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -5% dei dazi di base;
- dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -10% dei dazi di base;
- dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -15% dei dazi di base;
- per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 3, ai dazi si applicano le seguenti riduzioni:
- dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -5% dei dazi di base;
- dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -15% dei dazi di base;
- dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -25% dei dazi di base.
2. Alle importazioni nella Comunita' dei prodotti agricoli
trasformati elencati nell'allegato II del presente protocollo, originari dell'Egitto, si applicano i dazi ivi indicati, a prescindere dall'esistenza di contingenti.
3. Le riduzioni dei dazi doganali di cui agli allegati I e II del
presente protocollo si applicano ai dazi di base di cui all'articolo 18.
4. Il Consiglio di associazione puo' decidere di:
- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati ai sensi del presente protocollo;
- modificare i dazi indicati negli allegati I e II del presente protocollo;
- aumentare o abolire i contingenti tariffari.
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE AI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
ARTICOLO 1
1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili
all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato I del presente protocollo sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
- per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 1, i dazi vengono aboliti dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo;
- per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 2, ai dazi si applicano le seguenti riduzioni:
- dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -5% dei dazi di base;
- dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -10% dei dazi di base;
- dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -15% dei dazi di base;
- per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 3, ai dazi si applicano le seguenti riduzioni:
- dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -5% dei dazi di base;
- dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -15% dei dazi di base;
- dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -25% dei dazi di base.
2. Alle importazioni nella Comunita' dei prodotti agricoli
trasformati elencati nell'allegato II del presente protocollo, originari dell'Egitto, si applicano i dazi ivi indicati, a prescindere dall'esistenza di contingenti.
3. Le riduzioni dei dazi doganali di cui agli allegati I e II del
presente protocollo si applicano ai dazi di base di cui all'articolo 18.
4. Il Consiglio di associazione puo' decidere di:
- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati ai sensi del presente protocollo;
- modificare i dazi indicati negli allegati I e II del presente protocollo;
- aumentare o abolire i contingenti tariffari.
Art. 2
ARTICOLO 2
1. I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti
con decisione del Comitato di associazione:
- qualora vengano ridotti i dazi applicati ai prodotti di base negli scambi tra la Comunita' e l'Egitto o
- in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati.
2. Per quanto riguarda i dazi applicati dalla Comunita', le
riduzioni di cui al primo trattino vengono calcolate in rapporto alla parte del dazio designata come elemento agricolo, che corrisponde ai prodotti agricoli effettivamente utilizzati per ottenere i prodotti agricoli trasformati in questione, e detratte dai dazi applicati a questi prodotti agricoli di base.
1. I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti
con decisione del Comitato di associazione:
- qualora vengano ridotti i dazi applicati ai prodotti di base negli scambi tra la Comunita' e l'Egitto o
- in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati.
2. Per quanto riguarda i dazi applicati dalla Comunita', le
riduzioni di cui al primo trattino vengono calcolate in rapporto alla parte del dazio designata come elemento agricolo, che corrisponde ai prodotti agricoli effettivamente utilizzati per ottenere i prodotti agricoli trasformati in questione, e detratte dai dazi applicati a questi prodotti agricoli di base.
Art. 3
ARTICOLO 3
La Comunita' e l'Egitto si informano delle disposizioni
amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo.
Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte
le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e
flessibili
La Comunita' e l'Egitto si informano delle disposizioni
amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo.
Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte
le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e
flessibili
Protocollo 4
Art. 1
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo
a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, ivi compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso e' destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti;
e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);
f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunita' o in Egitto - nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o in Egitto;
h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, della lettera g);
i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati non originari del paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi;
j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";
k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
m) il termine "territori" comprende le acque territoriali.
Definizioni
Ai fini del presente protocollo
a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, ivi compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso e' destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti;
e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);
f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunita' o in Egitto - nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o in Egitto;
h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, della lettera g);
i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati non originari del paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi;
j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";
k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
m) il termine "territori" comprende le acque territoriali.
Art. 2
ARTICOLO 2
Requisiti di carattere generale
1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunita':
a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Egitto:
a) i prodotti interamente ottenuti in Egitto ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti in Egitto in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Egitto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.
Requisiti di carattere generale
1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunita':
a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Egitto:
a) i prodotti interamente ottenuti in Egitto ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti in Egitto in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Egitto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.
Art. 3
ARTICOLO 3
Cumulo bilaterale dell'origine
1. I materiali originari della Comunita' incorporati in un prodotto ottenuto in Egitto si considerano materiali originari dell'Egitto anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di la' di quelle previste dall'articolo 7, paragrafo 1, del presente protocollo.
2. I materiali originari dell'Egitto incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' si considerano materiali originari della Comunita' anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di la' di quelle previste dall'articolo 7, paragrafo 1 del presente protocollo.
Cumulo bilaterale dell'origine
1. I materiali originari della Comunita' incorporati in un prodotto ottenuto in Egitto si considerano materiali originari dell'Egitto anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di la' di quelle previste dall'articolo 7, paragrafo 1, del presente protocollo.
2. I materiali originari dell'Egitto incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' si considerano materiali originari della Comunita' anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di la' di quelle previste dall'articolo 7, paragrafo 1 del presente protocollo.
Art. 4
ARTICOLO 4
Cumulo diagonale dell'origine
1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari dell'Algeria, di Cipro, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria, della Tunisia, della Turchia, *della Cisgiordania o della striscia di Gaza ai sensi degli accordi tra la Comunita' e l'Egitto e detti paesi, incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' o in Egitto, si considerano originari della Comunita' o dell'Egitto. Non e' necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. I prodotti ai quali e' stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 1 continuano ad essere considerati prodotti originari della Comunita' o dell'Egitto unicamente se il valore aggiunto nella Comunita' o in Egitto supera il valore dei materiali utilizzati originari di uno qualsiasi degli altri paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, detti prodotti si considerano originari del paese di cui al paragrafo 1 del quale sono originari i materiali utilizzati con il valore superiore. Ai fini della determinazione dell'origine non si tiene conto dei materiali originari degli altri paesi di cui al paragrafo 1 che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella Comunita' o in Egitto.
3. Il cumulo di cui al presente articolo si puo' applicare solo se ai materiali utilizzati e' stato riconosciuto il carattere originario mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo. La Comunita' e l'Egitto si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea, i termini degli accordi conclusi con gli altri paesi di cui al paragrafo 1 e le corrispondenti norme di origine.
4. Una volta soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3, e sempreche' sia stata fissata una data per l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, ciascuna delle Parti adempie i propri obblighi in termini di notifica e di informazione.
Cumulo diagonale dell'origine
1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari dell'Algeria, di Cipro, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria, della Tunisia, della Turchia, *della Cisgiordania o della striscia di Gaza ai sensi degli accordi tra la Comunita' e l'Egitto e detti paesi, incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' o in Egitto, si considerano originari della Comunita' o dell'Egitto. Non e' necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. I prodotti ai quali e' stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 1 continuano ad essere considerati prodotti originari della Comunita' o dell'Egitto unicamente se il valore aggiunto nella Comunita' o in Egitto supera il valore dei materiali utilizzati originari di uno qualsiasi degli altri paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, detti prodotti si considerano originari del paese di cui al paragrafo 1 del quale sono originari i materiali utilizzati con il valore superiore. Ai fini della determinazione dell'origine non si tiene conto dei materiali originari degli altri paesi di cui al paragrafo 1 che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella Comunita' o in Egitto.
3. Il cumulo di cui al presente articolo si puo' applicare solo se ai materiali utilizzati e' stato riconosciuto il carattere originario mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo. La Comunita' e l'Egitto si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea, i termini degli accordi conclusi con gli altri paesi di cui al paragrafo 1 e le corrispondenti norme di origine.
4. Una volta soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3, e sempreche' sia stata fissata una data per l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, ciascuna delle Parti adempie i propri obblighi in termini di notifica e di informazione.
Art. 5
ARTICOLO 5
Prodotti interamente ottenuti
1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunita' o in Egitto:
a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunita' e dell'Egitto, con le loro navi;
g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purche' esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunita' o in Egitto,
b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' o dell'Egitto,
c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'Egitto, o ad una societa' la cui sede principale e' situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri ditali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'Egitto e di cui, inoltre, per quanto riguarda la societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno meta' del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'Egitto;
e) e il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75%, di cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'Egitto.
Prodotti interamente ottenuti
1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunita' o in Egitto:
a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunita' e dell'Egitto, con le loro navi;
g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purche' esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunita' o in Egitto,
b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' o dell'Egitto,
c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'Egitto, o ad una societa' la cui sede principale e' situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri ditali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'Egitto e di cui, inoltre, per quanto riguarda la societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno meta' del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'Egitto;
e) e il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75%, di cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'Egitto.
Art. 6
ARTICOLO 6
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco e' impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti che non sono interamente ottenuti e indicati nell'Allegato II a) si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'Allegato II(a).
Le disposizioni di detto paragrafo si applicheranno per 3 anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.
3. In deroga al paragrafo 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.
4. Si applicano i paragrafi 1, 2 e 3, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco e' impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti che non sono interamente ottenuti e indicati nell'Allegato II a) si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'Allegato II(a).
Le disposizioni di detto paragrafo si applicheranno per 3 anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.
3. In deroga al paragrafo 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.
4. Si applicano i paragrafi 1, 2 e 3, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.
Art. 7
ARTICOLO 7
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;
ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condi- zionamento;
d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o piu' componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunita' o dell'Egitto;
f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
g) il cumulo di due o piu' operazioni di cui nelle lettere da a) a f);
h) la macellazione degli animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' o in Egitto su quel prodotto.
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;
ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condi- zionamento;
d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o piu' componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunita' o dell'Egitto;
f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
g) il cumulo di due o piu' operazioni di cui nelle lettere da a) a f);
h) la macellazione degli animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' o in Egitto su quel prodotto.
Art. 8
ARTICOLO 8
Unita' da prendere in considerazione
1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e' lo specifico prodotto adottato come unita' di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere in considerazione;
b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare, le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
Unita' da prendere in considerazione
1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e' lo specifico prodotto adottato come unita' di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere in considerazione;
b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare, le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
Art. 9
ARTICOLO 9
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo e' compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo e' compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Art. 10
ARTICOLO 10
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Art. 11
ARTICOLO 11
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto e' originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
a) energia e combustibile;
b) impianti e attrezzature;
c) macchine e utensili;
d) merci che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto e' originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
a) energia e combustibile;
b) impianti e attrezzature;
c) macchine e utensili;
d) merci che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
Art. 12
ARTICOLO 12
Principio della territorialita'
1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Egitto, fatto salvo il disposto dell'articolo 4.
2. Fatto salvo l'articolo 4, le merci originarie esportate dalla Comunita' o dall'Egitto verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente:
a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e
b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
Principio della territorialita'
1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Egitto, fatto salvo il disposto dell'articolo 4.
2. Fatto salvo l'articolo 4, le merci originarie esportate dalla Comunita' o dall'Egitto verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente:
a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e
b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
Art. 13
ARTICOLO 13
Trasporto diretto
1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunita' e l'Egitto o attraverso i territori degli altri paesi di cui all'articolo 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o dell'Egitto.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando:
a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure
b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente:
.f=3; i) una descrizione esatta dei prodotti, ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure,
c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.
Trasporto diretto
1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunita' e l'Egitto o attraverso i territori degli altri paesi di cui all'articolo 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o dell'Egitto.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando:
a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure
b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente:
.f=3; i) una descrizione esatta dei prodotti, ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure,
c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.
Art. 14
ARTICOLO 14
Esposizioni
1. I prodotti originari diversi da quelli di cui all'articolo 4 spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunita' o in Egitto beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che:
a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita' o dall'Egitto nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunita' o in Egitto;
c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione All'occorrenza, puo' essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
Esposizioni
1. I prodotti originari diversi da quelli di cui all'articolo 4 spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunita' o in Egitto beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che:
a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita' o dall'Egitto nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunita' o in Egitto;
c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione All'occorrenza, puo' essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
Art. 15
ARTICOLO 15
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunita' o dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunita' o in Egitto, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunita' o in Egitto ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non e' stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono Stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per sei anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.
7. Fatto salvo il paragrafo 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo l'Egitto puo' chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformita' delle seguenti disposizioni:
a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5% per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Egitto;
b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10% per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Egitto.
Le disposizioni del presente paragrafo saranno rivedute prima che scada il periodo transitorio di cui all'articolo 6 dell'accordo.
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunita' o dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunita' o in Egitto, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunita' o in Egitto ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non e' stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono Stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per sei anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.
7. Fatto salvo il paragrafo 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo l'Egitto puo' chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformita' delle seguenti disposizioni:
a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5% per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Egitto;
b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10% per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Egitto.
Le disposizioni del presente paragrafo saranno rivedute prima che scada il periodo transitorio di cui all'articolo 6 dell'accordo.
Art. 16
ARTICOLO 16
Requisiti di carattere generale
1. I prodotti originari della Comunita' importati in Egitto e i prodotti originari dell'Egitto importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:
a) di un certificato di circolazione EUR. 1, il cui modello figura nell'allegato IV oppure
b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo e' riportato nell'allegato V, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
Requisiti di carattere generale
1. I prodotti originari della Comunita' importati in Egitto e i prodotti originari dell'Egitto importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:
a) di un certificato di circolazione EUR. 1, il cui modello figura nell'allegato IV oppure
b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo e' riportato nell'allegato V, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
Art. 17
ARTICOLO 17
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilita' di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui e' redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autoriita' doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro della Comunita' europea o dell'Egitto se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
5. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
Le autorita' doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilita' di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui e' redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autoriita' doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro della Comunita' europea o dell'Egitto se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
5. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
Le autorita' doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.
Art. 18
ARTICOLO 18
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR. 1
1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 e' stato rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonche' i motivi della sua richiesta.
3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
"RILASCIATO A POSTERIORI",
5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1.
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR. 1
1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 e' stato rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonche' i motivi della sua richiesta.
3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
"RILASCIATO A POSTERIORI",
5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1.
Art. 19
ARTICOLO 19
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. I duplicati cosi' rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:
"DUPLICATO",
3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da tale data.
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. I duplicati cosi' rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:
"DUPLICATO",
3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da tale data.
Art. 20
ARTICOLO 20
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Se i prodotti originarii sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunita' o in Egitto, si puo' sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o piu' certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunita' o in Egitto. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Se i prodotti originarii sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunita' o in Egitto, si puo' sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o piu' certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunita' o in Egitto. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Art. 21
ARTICOLO 21
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), puo' essere compilata:
a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, oppure b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o piu' colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6.000 euro.
2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovra' essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato V, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non e' tenuto a firmare tali dichiarazioni, purche' egli consegni all'autorita' doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilita' di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purche' sia presentata nel paese d'importazione non piu' tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), puo' essere compilata:
a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, oppure b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o piu' colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6.000 euro.
2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovra' essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato V, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non e' tenuto a firmare tali dichiarazioni, purche' egli consegni all'autorita' doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilita' di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purche' sia presentata nel paese d'importazione non piu' tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.
Art. 22
ARTICOLO 22
Esportatore autorizzato
1. Le autorita' doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorita' doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Le autorita' doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.
3. Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorita' doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorita' doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre piu' le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.
Esportatore autorizzato
1. Le autorita' doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorita' doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Le autorita' doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.
3. Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorita' doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorita' doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre piu' le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.
Art. 23
ARTICOLO 23
Validita' della prova dell'origine
1. La prova dell'origine ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorita' doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorita' doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Validita' della prova dell'origine
1. La prova dell'origine ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorita' doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorita' doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Art. 24
ARTICOLO 24
Presentazione della prova dell'origine
Le prove dell'origine sono presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.
Presentazione della prova dell'origine
Le prove dell'origine sono presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.
Art. 25
ARTICOLO 25
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorita' doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorita' doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Art. 26
ARTICOLO 26
Esonero dalla prova dell'origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicita' di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1.200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Esonero dalla prova dell'origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicita' di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1.200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Art. 27
ARTICOLO 27
Documenti giustificativi
1. documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunita', dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:
a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilita' interna;
b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Egitto, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunita' o in Egitto, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Egitto, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita', in Egitto o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 in conformita' del presente protocollo.
Documenti giustificativi
1. documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunita', dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:
a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilita' interna;
b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Egitto, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunita' o in Egitto, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Egitto, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita', in Egitto o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 in conformita' del presente protocollo.
Art. 28
ARTICOLO 28
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia ditale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
4. Le autorita' doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia ditale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
4. Le autorita' doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
Art. 29
ARTICOLO 29
Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione dei prodotti non comporta di per se' l'invalidita' della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione dei prodotti non comporta di per se' l'invalidita' della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Art. 30
ARTICOLO 30
Importi espressi in euro
1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione europea.
2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunita' europea, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999.
4. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunita' europea e dell'Egitto vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunita' o dell'Egitto. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresi' dell'opportunita' di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso puo' decidere di modificare gli importi espressi in euro.
Importi espressi in euro
1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione europea.
2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunita' europea, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999.
4. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunita' europea e dell'Egitto vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunita' o dell'Egitto. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresi' dell'opportunita' di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso puo' decidere di modificare gli importi espressi in euro.
Art. 31
ARTICOLO 31
Assistenza reciproca
1. Le autorita' doganali degli Stati membri della Comunita' europea e dell'Egitto si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunita' e l'Egitto si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Assistenza reciproca
1. Le autorita' doganali degli Stati membri della Comunita' europea e dell'Egitto si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunita' e l'Egitto si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Art. 32
ARTICOLO 32
Controllo delle prove dell'origine
1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine e' effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticita' dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorita' doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorita' doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se e' stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorita' doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilita' di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al piu' presto alle autorita' doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunita', dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticita' del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorita' doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
Controllo delle prove dell'origine
1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine e' effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticita' dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorita' doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorita' doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se e' stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorita' doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilita' di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al piu' presto alle autorita' doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunita', dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticita' del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorita' doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
Art. 33
ARTICOLO 33
Composizione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorita' doganali che richiedono il controllo e le autorita' doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al Comitato di associazione.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali del paese d'importazione e' comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.
Composizione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorita' doganali che richiedono il controllo e le autorita' doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al Comitato di associazione.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali del paese d'importazione e' comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.
Art. 34
ARTICOLO 34
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verita' allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti e' assoggettato a sanzioni.
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verita' allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti e' assoggettato a sanzioni.
Art. 35
ARTICOLO 35
Zone franche
1. La Comunita' e l'Egitto prendono tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunita' o dell'Egitto importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle disposizioni del presente protocollo.
Zone franche
1. La Comunita' e l'Egitto prendono tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunita' o dell'Egitto importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle disposizioni del presente protocollo.
Art. 36
ARTICOLO 36
Applicazione del protocollo
1. L'espressione "la Comunita'" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari dell'Egitto importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita', ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunita' europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. L'Egitto riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunita' e originari della Comunita'.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.
Applicazione del protocollo
1. L'espressione "la Comunita'" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari dell'Egitto importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita', ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunita' europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. L'Egitto riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunita' e originari della Comunita'.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.
Art. 37
ARTICOLO 37
Condizioni particolari
1. Purche' siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:
1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasfor- mazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente proto- collo, oppure
ii) che tali prodotti siano originari dell'Egitto o della Comunita' ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di
lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o tras- formazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
2) prodotti originari dell'Egitto:
a) i prodotti interamente ottenuti in Egitto;
b) i prodotti ottenuti in Egitto nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o tras-
formazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente
protocollo, oppure
ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della
Comunita' ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavo- razioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7,
paragrafo 1.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Egitto" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura.
Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
Condizioni particolari
1. Purche' siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:
1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasfor- mazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente proto- collo, oppure
ii) che tali prodotti siano originari dell'Egitto o della Comunita' ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di
lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o tras- formazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
2) prodotti originari dell'Egitto:
a) i prodotti interamente ottenuti in Egitto;
b) i prodotti ottenuti in Egitto nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o tras-
formazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente
protocollo, oppure
ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della
Comunita' ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavo- razioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7,
paragrafo 1.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Egitto" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura.
Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
Art. 38
ARTICOLO 38
Modifiche del protocollo
Il Consiglio di associazione puo' decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Modifiche del protocollo
Il Consiglio di associazione puo' decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Art. 39
ARTICOLO 39
Esecuzione del protocollo
La Comunita' e l'Egitto adottano le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.
Esecuzione del protocollo
La Comunita' e l'Egitto adottano le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.
Art. 40
ARTICOLO 40
Merci in transito o in deposito
Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito nel territorio della Comunita' o dell'Egitto oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato EUR. 1, rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.
Merci in transito o in deposito
Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito nel territorio della Comunita' o dell'Egitto oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato EUR. 1, rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.
Protocollo 5
Art. 1
PROTOCOLLO N. 5
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE NEL
SETTORE DOGANALE
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o normative
applicabili sul territorio delle Parti che disciplinano
l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche'
l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura
doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente
all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di
assistenza in base al presente protocollo;
c) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente
all'uopo designata da una Parte, che riceve una domanda di
assistenza in materia doganale in base al presente protocollo;
d) "dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a
una persona fisica identificata o identificabile.
e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le
violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale
Art. 2
ARTICOLO 2
Campo di applicazione
1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.
2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo accordo di detta autorita'.
3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.
Art. 3
ARTICOLO 3
Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica:
a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;
b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende, in conformita' delle sue disposizioni giuridiche o normative, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:
a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica:
a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;
b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende, in conformita' delle sue disposizioni giuridiche o normative, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:
a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Art. 4
ARTICOLO 4
Assistenza spontanea
Le Parti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformita' delle rispettive disposizioni giuridiche o normative, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:
- operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare l'altra Parte;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale.
- persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;
Assistenza spontanea
Le Parti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformita' delle rispettive disposizioni giuridiche o normative, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:
- operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare l'altra Parte;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale.
- persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;
Art. 5
ARTICOLO 5
Comunicazione/Notifica
Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alle proprie disposizioni giuridiche o normative, prende tutte le misure necessarie per
- fornire tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni
che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.
Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.
Comunicazione/Notifica
Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alle proprie disposizioni giuridiche o normative, prende tutte le misure necessarie per
- fornire tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni
che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.
Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.
Art. 6
ARTICOLO 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande formulate a norma del presente protocollo devono essere presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
a) autorita' richiedente;
b) misura richiesta;
c) oggetto e motivo della domanda;
d) disposizioni giuridiche o normative e altri elementi giuridici pertinenti;
e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte.
3. Le domande devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per detta autorita'. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda a norma del paragrafo 1.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se ne puo' richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande formulate a norma del presente protocollo devono essere presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
a) autorita' richiedente;
b) misura richiesta;
c) oggetto e motivo della domanda;
d) disposizioni giuridiche o normative e altri elementi giuridici pertinenti;
e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte.
3. Le domande devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per detta autorita'. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda a norma del paragrafo 1.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se ne puo' richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.
Art. 7
ARTICOLO 7
Adempimento delle domande
1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte, fornendo le informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorita' cui e' stata rivolta la domanda dall'autorita' interpellata qualora quest'ultima non possa agire autonomamente
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o normative della Parte interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita' in conformita' del paragrafo 1, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
Adempimento delle domande
1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte, fornendo le informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorita' cui e' stata rivolta la domanda dall'autorita' interpellata qualora quest'ultima non possa agire autonomamente
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o normative della Parte interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita' in conformita' del paragrafo 1, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
Art. 8
ARTICOLO 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Tali informazioni possono essere computerizzate.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.
Art. 9
ARTICOLO 9
Deroghe all'obbligo di fornire assistenza
1. L'assistenza puo' essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:
a) possa pregiudicare la sovranita' dell'Egitto o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del resente protocollo;
b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'autorita' interpellata puo' rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorita' interpellata consulta l'autorita' richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita' interpellata puo' richiedere.
3. Se l'autorita' richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorita' interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorita' richiedente.
Deroghe all'obbligo di fornire assistenza
1. L'assistenza puo' essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:
a) possa pregiudicare la sovranita' dell'Egitto o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del resente protocollo;
b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'autorita' interpellata puo' rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorita' interpellata consulta l'autorita' richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita' interpellata puo' richiedere.
3. Se l'autorita' richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorita' interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorita' richiedente.
Art. 10
ARTICOLO 10
Scambi di informazioni e riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate sia dalle leggi pertinenti applicabili sul territorio della Parte che le ha ricevute che dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie.
2. Gli scambi di dati personali possono avvenire solo se la Parte che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a questo caso specifico sul territorio della Parte che puo' fornire i dati.
A tal fine, le Parti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunita'.
3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtu' del presente protocollo e' considerato conforme ai suoi obiettivi.
Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorita' competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne e' informata.
4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorita' che le ha fornite. Tale utilizzazione e' quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorita'.
Art. 11
ARTICOLO 11
Esperti e testimoni
Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a
comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in
qualita' di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o
amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e
produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano
occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve
essere precisato davanti a quale autorita' giudiziaria o
amministrativa tale funzionario deve comparire, nonche' per quale
causa e a quale titolo sara' ascoltato.
Art. 12
ARTICOLO 12
Spese di assistenza
Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Spese di assistenza
Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Art. 13
ARTICOLO 13
Attuazione
1. L'attuazione del presente protocollo e' affidata, da una parte, alle autorita' doganali dell'Egitto e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee ed eventualmente alle autorita' doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'attuazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.
2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Attuazione
1. L'attuazione del presente protocollo e' affidata, da una parte, alle autorita' doganali dell'Egitto e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee ed eventualmente alle autorita' doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'attuazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.
2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Art. 14
ARTICOLO 14
Altri accordi
1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:
- non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
- sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Egitto;
- non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee e le autorita' doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunita'.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Egitto qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.
3. Le Parti si consultano nell'ambito del Comitato di associazione per risolvere le questioni inerenti all'applicabilita' del presente protocollo.
Altri accordi
1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:
- non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
- sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Egitto;
- non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee e le autorita' doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunita'.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Egitto qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.
3. Le Parti si consultano nell'ambito del Comitato di associazione per risolvere le questioni inerenti all'applicabilita' del presente protocollo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiuque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, add| 29 dicembre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
Atto finale
ATTO FINALE
I plenipotenziari:
del REGNO DEL BELGIO,
del REGNO DI DANIMARCA,
della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
della REPUBBLICA ELLENICA,
del REGNO DI SPAGNA,
della REPUBBLICA FRANCESE,
dell'IRLANDA,
della REPUBBLICA ITALIANA,
del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
del REGNO DEI PAESI BASSI,
della REPUBBLICA D'AUSTRIA,
della REPUBBLICA PORTOGHESE,
della REPUBBLICA DI FINLANDIA,
del REGNO DI SVEZIA,
del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E
DELL'ACCIAIO, in prosieguo denominati "Stati membri", e
della COMUNITA' EUROPEA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E
DELL'ACCIAIO, in prosieguo denominate "Comunita'"
da una parte, e
i plenipotenziari della REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, in prosieguo denominato "Egitto",
dall'altra,
riuniti a Lussembourgo, il 25 giugno 2001, per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in prosieguo denominato "accordo euromediterraneo", hanno adottato i testi elencati in appresso:
l'accordo euromediterraneo, gli allegati e i seguenti protocolli:
Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile alle importazioni
nella Comunita' di prodotti agricoli originari dell'Egitto
Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile alle importazioni
nell'Egitto di prodotti agricoli originari della Comunita'
Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile ai prodotti agricoli trasformati
Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministra-
tiva
Protocollo n. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorita'
amministrative in materia doganale.
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita', nonche' il plenipotenziario dell'Egitto, hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:
Dichiarazione comune sull'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo
Dichiarazione comune sull'articolo 14 dell'accordo
Dichiarazione comune sull'articolo 18 dell'accordo
Dichiarazione comune sull'articolo 34 dell'accordo
Dichiarazione comune sull'articolo 37 e sull'allegato VI
dell'accordo
Dichiarazione comune sull'articolo 39 dell'accordo
Dichiarazione comune sul titolo VI, capitolo 1 dell'accordo
Dichiarazione comune sulla protezione dei dati.
I plenipotenziari degli Stati membri e il plenipotenziario dell'Egitto prendono atto delle seguenti dichiarazioni unilaterali della Comunita' europea:
Dichiarazione della Comunita' europea sull'articolo 11
dell'accordo
Dichiarazione della Comunita' europea sull'articolo 19
dell'accordo
Dichiarazione della Comunita' europea sull'articolo 21
dell'accordo
Dichiarazione della Comunita' europea sull'articolo 34 dell'accordo.
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e il plenipotenziario dell'Egitto hanno altresi' preso atto dell'accordo in forma di scambio di lettere precedentemente indicato ed allegato al presente atto finale:
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunita' e l'Egitto per quanto riguarda le importazioni nella Comunita' di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune.
Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque giugno duemilauno.
Per la Repubblica italiana
Per le Comunita' europee
Parte di provvedimento in formato grafico
I plenipotenziari:
del REGNO DEL BELGIO,
del REGNO DI DANIMARCA,
della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
della REPUBBLICA ELLENICA,
del REGNO DI SPAGNA,
della REPUBBLICA FRANCESE,
dell'IRLANDA,
della REPUBBLICA ITALIANA,
del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
del REGNO DEI PAESI BASSI,
della REPUBBLICA D'AUSTRIA,
della REPUBBLICA PORTOGHESE,
della REPUBBLICA DI FINLANDIA,
del REGNO DI SVEZIA,
del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E
DELL'ACCIAIO, in prosieguo denominati "Stati membri", e
della COMUNITA' EUROPEA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E
DELL'ACCIAIO, in prosieguo denominate "Comunita'"
da una parte, e
i plenipotenziari della REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, in prosieguo denominato "Egitto",
dall'altra,
riuniti a Lussembourgo, il 25 giugno 2001, per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in prosieguo denominato "accordo euromediterraneo", hanno adottato i testi elencati in appresso:
l'accordo euromediterraneo, gli allegati e i seguenti protocolli:
Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile alle importazioni
nella Comunita' di prodotti agricoli originari dell'Egitto
Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile alle importazioni
nell'Egitto di prodotti agricoli originari della Comunita'
Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile ai prodotti agricoli trasformati
Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministra-
tiva
Protocollo n. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorita'
amministrative in materia doganale.
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita', nonche' il plenipotenziario dell'Egitto, hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:
Dichiarazione comune sull'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo
Dichiarazione comune sull'articolo 14 dell'accordo
Dichiarazione comune sull'articolo 18 dell'accordo
Dichiarazione comune sull'articolo 34 dell'accordo
Dichiarazione comune sull'articolo 37 e sull'allegato VI
dell'accordo
Dichiarazione comune sull'articolo 39 dell'accordo
Dichiarazione comune sul titolo VI, capitolo 1 dell'accordo
Dichiarazione comune sulla protezione dei dati.
I plenipotenziari degli Stati membri e il plenipotenziario dell'Egitto prendono atto delle seguenti dichiarazioni unilaterali della Comunita' europea:
Dichiarazione della Comunita' europea sull'articolo 11
dell'accordo
Dichiarazione della Comunita' europea sull'articolo 19
dell'accordo
Dichiarazione della Comunita' europea sull'articolo 21
dell'accordo
Dichiarazione della Comunita' europea sull'articolo 34 dell'accordo.
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e il plenipotenziario dell'Egitto hanno altresi' preso atto dell'accordo in forma di scambio di lettere precedentemente indicato ed allegato al presente atto finale:
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunita' e l'Egitto per quanto riguarda le importazioni nella Comunita' di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune.
Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque giugno duemilauno.
Per la Repubblica italiana
Per le Comunita' europee
Parte di provvedimento in formato grafico
Dichiarazioni
DICHIARAZIONI COMUNI
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2
Rimane inteso che il dialogo politico e la cooperazione riguarderanno anche le questioni inerenti alla lotta contro il terrorismo
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 14
Le Parti decidono di negoziare ulteriori concessioni reciproche, nell'interesse di entrambe, per quanto riguarda gli scambi di pesce e di prodotti della pesca, onde concordarne le modalita' specifiche
entro un anno dalla firma del presente accordo
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 18
In caso di difficolta' inerenti al livello delle importazioni nell'ambito dell'accordo, si puo' ricorrere, all'occorrenza, alle
procedure di consultazione tra le Parti
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 34
Le Parti prendono atto che l'Egitto sta elaborando la legge sulla concorrenza, il che consentira' di concordare le normative per l'attuazione di cui all'articolo 34, paragrafo 2 Nell'elaborare la legge in questione, l'Egitto terra' conto delle regole di concorrenza
dell'Unione europea
Fintanto che non saranno state adottate le normative per l'attuazione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, in caso di gravi difficolta' le Parti possono sottoporre la questione al Consiglio di associazione
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 37 E SULL'ALLEGATO VI
Ai fini del presente accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi dei servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione contro la concorrenza sleale a norma dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprieta' industriale (Atto di Stoccolma del 1967) e la tutela
delle informazioni riservate sul "know-how"
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 39
Le Parti decidono che, in caso di grave squilibrio della loro bilancia commerciale globale tale da compromettere le relazioni commerciali, ciascuna di esse puo' chiedere l'avvio di consultazioni nel Comitato di associazione onde promuovere relazioni economiche equilibrate ai sensi dell'articolo 39 e cercare soluzioni durature per ridurre gli squilibri.
DICHIARAZIONE COMUNE SUL TITOLO VI, CAPITOLO 1
Le Parti decidono di agevolare per quanto possibile il rilascio di visti alle persone in buona fede che collaborano all'attuazione del presente accordo, quali operatori commerciali, investitori, docenti universitari, tirocinanti e funzionari dello Stato; questa disposizione potra' eventualmente essere estesa ai parenti di primo grado delle persone legalmente residenti sul territorio dell'altra Parte.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Le Parti concordano che sara' garantita la protezione dei dati in tutti i campi in cui e' previsto lo scambio di dati a carattere personale.
DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 11
Qualora siano necessarie consultazioni ai sensi dell'articolo 11, ultimo paragrafo, la Comunita' e' disposta ad avviarle entro 30 giorni dalla notifica delle misure eccezionali al Comitato di associazione da parte dell'Egitto
Tali consultazioni servono a garantire che le misure in questione siano conformi alle disposizioni dell'articolo 11. La Comunita' non si oppone all'adozione di dette misure purche' sussistano le
necessarie condizioni
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 19
Le disposizioni speciali di cui all'articolo 19, paragrafo 2, applicate dalla Comunita alle Isole Canarie, sono quelle previste dal
regolamento (CEE) o 1911/91 del Consiglio del 26 giugno 1991
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 21
Su richiesta dell'Egitto, la Comunita' e' disposta ad indire riunioni a livello di funzionari onde fornire informazioni sulle eventuali modifiche delle sue relazioni commerciali con i paesi terzi.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 34
La Comunita' dichiara che, fino a quando il Consiglio di associazione non avra' adottato le norme di applicazione in materia di concorrenza leale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, in sede di interpretazione dell'articolo 34, paragrafo 1, essa valutera' tutte le pratiche contrarie a detto artico1o in base ai criteri risultanti dalle norme contenute negli articoli 81, 82 e 87 del trattato che istituisce la Comunita' europea e, per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, negli articoli 65 e 66 del medesimo trattato e dalle norme comunitarie in materia di aiuti pubblici, compreso il diritto derivato.
La Comunita' dichiara che, per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui al titolo II, capitolo 3, essa valutera' tutte le pratiche contrarie all'articolo 34, paragrafo 1, punto i) secondo i criteri da essa stabiliti in base agli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare quelli definiti dal regolamento n. 26/62 del Consiglio, modificato, e le pratiche contrarie all'articolo 34, paragrafo 1, punto iii) secondo i criteri da essa stabiliti in base agli articoli 36 e 87 del trattato che istituisce la Comunita' europea.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA
Le disposizioni dell'accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte III, titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto membri della Comunita' europea, fino al momento in cui il Regno Unito ovvero l'Irlanda notifichino alla Repubblica araba d'Egitto che essi sono vincolati in quanto membri della Comunita' europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattate sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2
Rimane inteso che il dialogo politico e la cooperazione riguarderanno anche le questioni inerenti alla lotta contro il terrorismo
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 14
Le Parti decidono di negoziare ulteriori concessioni reciproche, nell'interesse di entrambe, per quanto riguarda gli scambi di pesce e di prodotti della pesca, onde concordarne le modalita' specifiche
entro un anno dalla firma del presente accordo
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 18
In caso di difficolta' inerenti al livello delle importazioni nell'ambito dell'accordo, si puo' ricorrere, all'occorrenza, alle
procedure di consultazione tra le Parti
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 34
Le Parti prendono atto che l'Egitto sta elaborando la legge sulla concorrenza, il che consentira' di concordare le normative per l'attuazione di cui all'articolo 34, paragrafo 2 Nell'elaborare la legge in questione, l'Egitto terra' conto delle regole di concorrenza
dell'Unione europea
Fintanto che non saranno state adottate le normative per l'attuazione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, in caso di gravi difficolta' le Parti possono sottoporre la questione al Consiglio di associazione
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 37 E SULL'ALLEGATO VI
Ai fini del presente accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi dei servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione contro la concorrenza sleale a norma dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprieta' industriale (Atto di Stoccolma del 1967) e la tutela
delle informazioni riservate sul "know-how"
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 39
Le Parti decidono che, in caso di grave squilibrio della loro bilancia commerciale globale tale da compromettere le relazioni commerciali, ciascuna di esse puo' chiedere l'avvio di consultazioni nel Comitato di associazione onde promuovere relazioni economiche equilibrate ai sensi dell'articolo 39 e cercare soluzioni durature per ridurre gli squilibri.
DICHIARAZIONE COMUNE SUL TITOLO VI, CAPITOLO 1
Le Parti decidono di agevolare per quanto possibile il rilascio di visti alle persone in buona fede che collaborano all'attuazione del presente accordo, quali operatori commerciali, investitori, docenti universitari, tirocinanti e funzionari dello Stato; questa disposizione potra' eventualmente essere estesa ai parenti di primo grado delle persone legalmente residenti sul territorio dell'altra Parte.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Le Parti concordano che sara' garantita la protezione dei dati in tutti i campi in cui e' previsto lo scambio di dati a carattere personale.
DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 11
Qualora siano necessarie consultazioni ai sensi dell'articolo 11, ultimo paragrafo, la Comunita' e' disposta ad avviarle entro 30 giorni dalla notifica delle misure eccezionali al Comitato di associazione da parte dell'Egitto
Tali consultazioni servono a garantire che le misure in questione siano conformi alle disposizioni dell'articolo 11. La Comunita' non si oppone all'adozione di dette misure purche' sussistano le
necessarie condizioni
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 19
Le disposizioni speciali di cui all'articolo 19, paragrafo 2, applicate dalla Comunita alle Isole Canarie, sono quelle previste dal
regolamento (CEE) o 1911/91 del Consiglio del 26 giugno 1991
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 21
Su richiesta dell'Egitto, la Comunita' e' disposta ad indire riunioni a livello di funzionari onde fornire informazioni sulle eventuali modifiche delle sue relazioni commerciali con i paesi terzi.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 34
La Comunita' dichiara che, fino a quando il Consiglio di associazione non avra' adottato le norme di applicazione in materia di concorrenza leale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, in sede di interpretazione dell'articolo 34, paragrafo 1, essa valutera' tutte le pratiche contrarie a detto artico1o in base ai criteri risultanti dalle norme contenute negli articoli 81, 82 e 87 del trattato che istituisce la Comunita' europea e, per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, negli articoli 65 e 66 del medesimo trattato e dalle norme comunitarie in materia di aiuti pubblici, compreso il diritto derivato.
La Comunita' dichiara che, per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui al titolo II, capitolo 3, essa valutera' tutte le pratiche contrarie all'articolo 34, paragrafo 1, punto i) secondo i criteri da essa stabiliti in base agli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare quelli definiti dal regolamento n. 26/62 del Consiglio, modificato, e le pratiche contrarie all'articolo 34, paragrafo 1, punto iii) secondo i criteri da essa stabiliti in base agli articoli 36 e 87 del trattato che istituisce la Comunita' europea.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA
Le disposizioni dell'accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte III, titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto membri della Comunita' europea, fino al momento in cui il Regno Unito ovvero l'Irlanda notifichino alla Repubblica araba d'Egitto che essi sono vincolati in quanto membri della Comunita' europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattate sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati.
Lettere
ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA' E L'EGITTO RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA' DI FIORI E BOCCIOLI DI FIORI RECISI, FRESCHI, DI CUI ALLA SOTTOVOCE 0603 10 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE
A Lettera della Comunita'
Signor
tra la Comunita' e l'Egitto e' stato convenuto quanto segue
Il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunita' di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, entro il
limite di 3 000 t
L'Egitto si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunita' di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa
- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunita' dev'essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi,
- il livello dei prezzi egiziano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunita',
- il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori,
- i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi egiziani,
- sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti egiziani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori,
- qualora il livello dei prezzi egiziani per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitari, la preferenza tariffaria e' sospesa. La Comunita' reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi egiziani pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitari La prego di confermarmi se il Suo Governo e' d'accordo su quanto precede
Voglia accettare, Signor ,l'espressione della mia profonda stima
Per la Comunita' europea
B. Lettera dell'Egitto
Signor
Mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, cosi redatta:
"tra la Comunita' e l'Egitto e' stato convenuto quanto segue:
Il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo prevede
l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunita' di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, entro il limite di 3 000 t.
L'Egitto si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito
elencate per le importazioni nella Comunita' di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa:
- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunita' dev'essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi;
- il livello dei prezzi egiziano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunita';
- il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori;
- i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi egiziani;
- sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti egiziani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori;
- qualora il livello dei prezzi egiziani per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitari, la preferenza tariffaria e' sospesa. La Comunita' reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi egiziani pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitari.
La prego di confermarmi se il Suo Governo e' d'accordo su quanto precede."
Mi pregio comunicarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto di questa lettera.
Voglia accettare, Signor ,l'espressione della mia profonda stima.
Per il Governo della
Repubblica araba d'Egitto
Parte di provvedimento in formato grafico
Il testo che precede e' copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.
Bruxelles
Per il Segretario Genenrale del Consiglio dell'Unione europea
A Lettera della Comunita'
Signor
tra la Comunita' e l'Egitto e' stato convenuto quanto segue
Il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunita' di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, entro il
limite di 3 000 t
L'Egitto si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunita' di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa
- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunita' dev'essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi,
- il livello dei prezzi egiziano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunita',
- il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori,
- i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi egiziani,
- sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti egiziani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori,
- qualora il livello dei prezzi egiziani per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitari, la preferenza tariffaria e' sospesa. La Comunita' reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi egiziani pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitari La prego di confermarmi se il Suo Governo e' d'accordo su quanto precede
Voglia accettare, Signor ,l'espressione della mia profonda stima
Per la Comunita' europea
B. Lettera dell'Egitto
Signor
Mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, cosi redatta:
"tra la Comunita' e l'Egitto e' stato convenuto quanto segue:
Il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo prevede
l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunita' di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, entro il limite di 3 000 t.
L'Egitto si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito
elencate per le importazioni nella Comunita' di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa:
- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunita' dev'essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi;
- il livello dei prezzi egiziano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunita';
- il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori;
- i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi egiziani;
- sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti egiziani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori;
- qualora il livello dei prezzi egiziani per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitari, la preferenza tariffaria e' sospesa. La Comunita' reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi egiziani pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitari.
La prego di confermarmi se il Suo Governo e' d'accordo su quanto precede."
Mi pregio comunicarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto di questa lettera.
Voglia accettare, Signor ,l'espressione della mia profonda stima.
Per il Governo della
Repubblica araba d'Egitto
Parte di provvedimento in formato grafico
Il testo che precede e' copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.
Bruxelles
Per il Segretario Genenrale del Consiglio dell'Unione europea
Allegato I
ELENCO DEGLI ALLEGATI E DEI PROTOCOLLI
Allegato I: Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli
trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di cui agli articoli 7 e 12
Allegato II: Elenco dei prodotti industriali originari della
Comunita' ai quali si applica, all'importazione in
Egitto, il calendario di smantellamento tariffario
di cui all'articolo 9, paragrafo 1
Allegato III: Elenco dei prodotti industriali originari della
Comunita' ai quali si applica, all'importazione
in Egitto, il calendario di smantellamento tarif-
fario di cui all'articolo 9, paragrafo 2
Allegato IV: Elenco dei prodotti industriali originari della
Comunita' ai quali si applica, all'importazione
in Egitto, il calendario di smantellamento tarif-
fario di cui all'articolo 9, paragrafo 3
Allegato V: Elenco dei prodotti industriali originari della
Comunita' di cui all'articolo 9, paragrafo 4
Allegato VI: Diritti di proprieta' intellettuale di cui all'
articolo 37
Protocollo n. 1: Regime applicabile alle importazioni nella Comu-
nita' di prodotti agricoli originari dell'Egitto
Protocollo n. 2: Regime applicabile alle importazioni in Egitto di
prodotti agricoli originari della Comunita'
Protocollo n. 3: Regime applicabile ai prodotti agricoli trasformati
Protocollo n. 4: Definizione della nozione di "prodotti originari"
e metodi di cooperazione amministrativa
Protocollo n. 5: Assistenza reciproca tra le autorita' amministra-
tive nel settore doganale
ALLEGATO I
ELENCO DEI PRODOTTI AGRICOLI E DEI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI CONTEMPLATI DAI CAPITOLI DA 25 A 97 DEL SISTEMA ARMONIZZATO DI CUI AGLI ARTICOLI 7 E 12
Codice SA 2905.43 (mannitolo)
Codice SA 2905.44 (sorbitolo)
Codice SA 2905.45 (glicerolo)
Voce SA 33.01 (oli essenziali)
Codice SA 3302.10 (sostanze odorifere)
Voci SA da 35.01 a 35.05 (sostanze albuminoidi,
amidi modificati, colle)
Codice SA 3809.10 (agenti d'apprettatura o
di finitura)
Voce SA 38.23 (alcoli grassi indus-
triali, oli acidi di
raffinazione, alcoli
grassi industriali)
Codice SA 3824.60 (sorbitolo n.e.p.)
Voci SA da 41.01 a 41 03 (cuoio e pelli)
Voce SA 43.01 (pelli da pellicceria
gregge)
Voci SA da 50.01 a 50.03 (seta greggia e cascami
di seta)
Voci SA da 51.01 a 51.03 (lana e peli di animali)
Voci SA da 52.01 a 52.03 (cotone greggio, cascami di
cotone e cotone cardato o
pettinato)
Voce SA 53.01 (lino greggio)
Voce SA 53.02 (canapa greggia)
Allegato I: Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli
trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di cui agli articoli 7 e 12
Allegato II: Elenco dei prodotti industriali originari della
Comunita' ai quali si applica, all'importazione in
Egitto, il calendario di smantellamento tariffario
di cui all'articolo 9, paragrafo 1
Allegato III: Elenco dei prodotti industriali originari della
Comunita' ai quali si applica, all'importazione
in Egitto, il calendario di smantellamento tarif-
fario di cui all'articolo 9, paragrafo 2
Allegato IV: Elenco dei prodotti industriali originari della
Comunita' ai quali si applica, all'importazione
in Egitto, il calendario di smantellamento tarif-
fario di cui all'articolo 9, paragrafo 3
Allegato V: Elenco dei prodotti industriali originari della
Comunita' di cui all'articolo 9, paragrafo 4
Allegato VI: Diritti di proprieta' intellettuale di cui all'
articolo 37
Protocollo n. 1: Regime applicabile alle importazioni nella Comu-
nita' di prodotti agricoli originari dell'Egitto
Protocollo n. 2: Regime applicabile alle importazioni in Egitto di
prodotti agricoli originari della Comunita'
Protocollo n. 3: Regime applicabile ai prodotti agricoli trasformati
Protocollo n. 4: Definizione della nozione di "prodotti originari"
e metodi di cooperazione amministrativa
Protocollo n. 5: Assistenza reciproca tra le autorita' amministra-
tive nel settore doganale
ALLEGATO I
ELENCO DEI PRODOTTI AGRICOLI E DEI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI CONTEMPLATI DAI CAPITOLI DA 25 A 97 DEL SISTEMA ARMONIZZATO DI CUI AGLI ARTICOLI 7 E 12
Codice SA 2905.43 (mannitolo)
Codice SA 2905.44 (sorbitolo)
Codice SA 2905.45 (glicerolo)
Voce SA 33.01 (oli essenziali)
Codice SA 3302.10 (sostanze odorifere)
Voci SA da 35.01 a 35.05 (sostanze albuminoidi,
amidi modificati, colle)
Codice SA 3809.10 (agenti d'apprettatura o
di finitura)
Voce SA 38.23 (alcoli grassi indus-
triali, oli acidi di
raffinazione, alcoli
grassi industriali)
Codice SA 3824.60 (sorbitolo n.e.p.)
Voci SA da 41.01 a 41 03 (cuoio e pelli)
Voce SA 43.01 (pelli da pellicceria
gregge)
Voci SA da 50.01 a 50.03 (seta greggia e cascami
di seta)
Voci SA da 51.01 a 51.03 (lana e peli di animali)
Voci SA da 52.01 a 52.03 (cotone greggio, cascami di
cotone e cotone cardato o
pettinato)
Voce SA 53.01 (lino greggio)
Voce SA 53.02 (canapa greggia)
Allegato II
ALLEGATO II
ELENCO DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ORIGINARI DELLA COMUNITA' AI QUALI SI APPLICA, ALL'IMPORTAZIONE IN EGITTO, IL CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1
2501001 2528900 2709000 2816200 2830100
2502000 2529100 2710001 2816300 2830200
2503100 2529210 2710002 2817000 2830300
2503900 2529220 2711110 2818100 2830900
2504100 2529300 2711120 2818200 2831100
2504900 2530100 2711139 2818300 2831900
2505109 2530200 2711140 2819100 2832100
2505909 2530400 2711190 2819900 2832200
2506100 2530909 2711210 2820100 2832300
2506210 2601110 2711290 2820900 2833210
2506290 2601120 2712100 2821100 2833220
2507000 2601200 2712200 2821200 2833230
2508100 2602000 2712900 2822000 2833240
2508200 2603000 2713110 2823000 2833250
2508300 2604000 2713120 2825101 2833260
2508400 2605000 2713200 2825109 2833270
2508500 2606000 2713900 2825200 2833290
2508600 2607000 2714100 2825300 2833300
2508700 2608000 2714900 2825400 2833400
2509000 2609000 2715000 2825500 2834100
2511100 2610000 2716000 2825600 2834210
2511200 2611000 2801200 2825700 2834220
2512000 2612100 2801300 2825800 2834290
2513110 2612200 2802000 2825900 2835000
2513190 2613100 2804210 2826110 2835210
2513210 2613900 2804290 2826120 2835220
2513290 2614000 2804500 2826190 2835230
2514000 2615100 2804610 2826200 2835240
2517100 2615900 2804690 2826300 2835250
2517200 2616100 2804700 2826900 2835260
2517300 2616900 2804800 2827100 2835290
2517411 2617100 2804900 2827200 2835310
2517491 2617900 2805110 2827310 2835390
2518100 2618000 2805190 2827320 2836100
2518200 2619000 2805210 2827330 2836201
2518300 2620110 2805220 2827340 2836301
2519100 2620190 2805300 2827350 2836401
2519900 2620200 2805400 2827360 2836409
2520201 2620300 2809100 2827370 2836500
2521000 2620400 2809201 2827380 2836600
2522100 2620500 2810001 2827390 2836700
2522200 2620900 2812100 2827410 2836910
2522300 2621000 2812900 2827490 2836920
2524000 2701110 2813100 2827510 2836930
2525100 2701120 2813900 2827590 2836990
2525200 2701190 2814100 2827600 2837110
2525300 2701200 2814200 2828909 2837190
2526201 2702100 2815200 2829110 2837200
2527000 2702200 2815300 2829199 2838000
2528100 2703000 2816100 2829900 2839000
2839190 2902300 2912500 2917130
2839200 2902410 2905490 2913000 2917140
2839900 2902420 2905500 2914110 2917190
2840110 2902430 2906110 2914120 2917200
2840190 2902440 2906120 2914130 2917310
2840200 2902500 2906130 2914190 2917320
2840300 2902600 2906140 2914210 2917330
2841100 2902700 2906190 2914220 2917340
2841200 2902900 2906210 2914230 2917350
2841300 2902909 2906290 2914290 2917360
2841400 2903110 2907110 2914300 2917370
2841500 2903120 2907120 2914410 2917390
2841600 2903130 2907130 2914490 2918110
2841700 2903140 2907140 2914500 2918120
2841800 2903150 2907150 2914600 2918130
2841900 2903160 2907190 2914690 2918140
2842100 2903190 2907210 2914700 2918150
2842900 2903210 2907220 2915110 2918160
2843100 2903220 2907230 2915120 2918170
2843210 2903230 2907290 2915130 2918190
2843290 2903290 2907300 2915211 2918210
2843300 2903300 2908100 2915220 2918220
2843900 2903400 2908200 2915230 2918230
2844101 2903510 2908900 2915240 2918290
2844109 2903590 2909110 2915290 2918300
2844200 2903610 2909190 2915310 2918900
2844300 2903620 2909200 2915320 2919000
2844400 2903690 2909300 2915330 2920100
2844500 2904100 2909410 2915340 2920900
2845100 2904200 2909420 2915350 2921110
2845900 2904201 2909430 2915390 2921120
2846100 2904209 2909440 2915400 2921190
2846900 2904900 2909490 2915500 2921210
2847000 2905110 2909500 2915600 2921220
2848100 2905120 2909600 2915700 2921290
2848900 2905130 2910100 2915901 2921300
2849100 2905140 2910200 2915909 2921410
2849200 2905150 2910300 2916110 2921420
2849900 2905160 2910900 2916120 2921430
2850000 2905170 2911000 2916130 2921440
2851000 2905190 2912110 2916140 2921450
2901109 2905210 2912120 2916150 2921490
2901210 2905220 2912130 2916190 2921510
2901220 2905290 2912190 2916200 2921590
2901230 2905310 2912210 2916310 2922110
2901240 2905320 2912290 2916320 2922120
2901290 2905390 2912300 2916330 2922130
2901299 2905410 2912410 2916390 2922190
2902110 2905420 2912420 2917110 2922210
2902190 2912490 2917120 2922220
2922300 2934200 3003310 3811219
2922410 2934300 3003901 3811299
2922420 2934900 3004310 3811909
2922490 2935000 3004901 3812100
2922500 2936100 3006109 3812200
2923100 2936210 3006200 3507100 3812300
2923200 2936220 3006300 3507900 3813000
2923900 2936230 3006400 3701100 3814000
2924100 2936240 3006600 3701302 3815110
2924210 2936250 3101000 3701992 3815120
2924291 2936260 3102210 3702100 3815190
2924299 2936270 3104100 3702511 3815900
2925110 2936280 3104200 3702521 3816000
2925190 2936290 3104300 3702522 3817100
2925200 2936900 3104900 3702551 3817200
2926100 2937100 3105100 3702559 3818000
2926200 2937210 3105200 3702561 3819000
2926900 2937220 3105300 3702911 3820000
2927000 2937290 3105400 3702921 3821000
2928000 2937910 3105510 3702922 3822000
2929100 2937920 3105590 3702941 3822600
2929900 2937990 3105600 3702951
2930100 2938100 3105900 3703101
2930200 2938900 3201100 3703201
2930300 2939100 3201200 3703901
2930400 2939210 3201300 3801100
2930900 2939290 3201900 3801200
2931000 2939300 3202100 3801300 3901100
2932110 2939400 3202900 3801900 3901200
2932120 2939500 3203000 3802100 3901300
2932130 2939600 3205000 3802900 3901901
2932190 2939700 3211001 3803000 3901909
2932210 2939909 3212100 3804000 3902100
2932290 2940000 3214101 3805100 3902200
2932900 2941100 3401202 3805200 3902300
2933110 2941200 3402119 3805900 3902900
2933190 2941300 3402129 3806100 3903110
2933210 2941400 3402139 3806200 3903190
2933290 2941500 3402199 3806300 3903200
2933310 2941900 3403119 3806900 3903300
2933390 2942000 3403199 3807001 3903900
2933400 3001100 3403919 3807009 3904101
2933510 3001200 3403999 3809910 3904300
2933590 3001900 3404100 3809920 3904400
2933610 3002100 3404200 3809930 3904500
2933690 3002200 3404909 3809990 3904610
2933710 3002310 3407001 3810100 3904690
2933790 3002390 3810900 3904900
2933900 3002901 3811119 3905110
2934100 3002909 3811199 3905190
3905900 4002311 4403350 4811312 5303100
3906100 4002391 4403910 4811391 5303900
3906900 4002410 4403920 4812000 5304100
3907100 4002491 4403991 4819501 5304900
3907200 4002510 4403999 4823901 5305110
3907300 4002591 4404100 4823903 5305190
3907400 4002601 4404200 4823904 5305210
3907501 4002701 4406100 4901100 5305290
3907509 4002801 4406900 4901910 5305910
3907600 4002910 4407100 4901990 5404102
3907910 4002991 4407210 4902100 5405002
3907990 4003000 4407220 4902900 5407101
3908100 4004000 4407230 4903000 5501100
3908900 4014100 4407910 4904000 5501200
3909100 4016101 4407920 4905010 5501300
3909200 4016921 4407990 4905910 5501900
3909300 4016992 4408101 4905990 5502000
3909409 4016993 4408201 4906000 5503100
3909500 4017001 4408901 4907001 5503200
3910000 4413000 4907002 5503300
3911100 4417001 4907010 5503400
3911900 4421901 4907020 5503900
3912110 4421903 4911993 5504100
3912120 4501100 5504900
3912209 4501900
3912310 4503100 5505100
3912390 4701000 5505200
3912900 4702000 5004001 5506100
3913100 4703110 5506200
3913900 4104101 4703190 5506300
3914000 4104102 4703210 5506900
3915100 4104291 4703290 5507000
3915200 4105191 4704110 5602101
3915300 4106191 4704190 5602210
3915900 4110000 4704210 5602290
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9032810 9506590
ELENCO DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ORIGINARI DELLA COMUNITA' AI QUALI SI APPLICA, ALL'IMPORTAZIONE IN EGITTO, IL CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1
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8517301 8535212 8546201 8713900 9011800
8517309 8535290 8547101 8714200 9011900
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8520901 8539313 8607190 8803200 9014900
8522901 8539902 8607210 8803300 9015100
8523111 8540110 8607290 8803900 9015200
8523121 8540120 8607300 8804000 9015300
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8525101 8540410 8608000 8901101 9015900
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8526921 8540890 8701909 8901301 9017209
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8531909 8541900 8704321 8907100 9018390
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8532230 8542800 8708291 9005801 9018900
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8533210 8543900 8708921 9010101 9021290
8533290 8544201 8708931 9010109 9021300
8533310 8544700 8708941 9010201 9021400
9021900 9032890 9506610
9022110 9032900 9506620
9022190 9033000 9506690
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9028309 9502990
9028900 9503100
9029100 9503200
9029200 9503300
9029900 9503410
9030100 9503490
9030200 9503500
9030310 9503600
9030390 9503700
9030400 9503800
9030810 9503900
9030890 9504100
9030900 9506110
9031100 9506120
9031200 9506190
9031300 9506210
9031400 9506290
9031800 9506310
9031900 9506320
9032100 9506390
9032200 9506510
9032810 9506590
Allegato III
ALLEGATO III
ELENCO DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ORIGINARI DELLA COMUNITA' AI QUALI SI APPLICA, ALL'IMPORTAZIONE IN EGITTO, IL CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2
2501009 2833110 3210004 3603000 3808901
2505101 2833190 3211009 3604901 3808909
2505901 2836209 3212901 3604909 3811110
2510100 2836309 3212902 3606100 3811191
2510200 2901101 3213100 3606900 3811211
2517419 2901291 3213900 3701200 3811291
2517499 2902200 3214109 3701301 3811901
2520100 3215110 3701309
2520209 2902901 3215191 3701910 3904109
2520900 2912600 3215199 3701991 3904210
2523291 3005101 3215900 3701999 3904220
2526100 3005109 3702200 3909401
2526209 3005901 3702310 3916100
2530300 3702320 3916200
2705000 3702390 3916900
2707100 3005909 3702410 3917211
2707200 3006101 3702420 3917221
2707500 3006500 3702430 3917231
2707600 3204110 3702440 3917291
2707910 3204121 3702519 3917311
2707990 3204129 3702529 3917321
2708100 3204130 3702530 3917391
2708200 3204141 3702540 3919900
2710003 3204149 3702559 3919901
2710009 3204150 3702569 3919909
2711131 3204160 3702919 3920109
2803000 3204170 3401111 3702929 3920200
2804100 3204191 3401201 3702930 3920300
2804300 3204199 3402111 3702949 3920410
2804400 3204200 3402121 3702959 3920420
2806100 3204900 3402131 3703109 3920510
2806200 3206100 3402191 3703209 3920590
2809209 3206200 3402901 3703909 3920610
2810009 3206300 3402909 3704000 3920620
2811110 3206410 3403111 3705100 3920630
2811190 3206420 3403191 3705200 3920690
2811210 3206430 3403911 3705900 3920710
2811220 3206490 3403991 3706101 3920720
2811230 3206500 3404901 3706901 3920730
2811290 3207201 3407009 3707100 3920790
2815110 3207209 3707900 3920910
2815120 3207300 3801111 3920920
2824100 3207400 3808101 3920930
2824200 3208101 3808109 3920940
2824901 3208201 3808201 3920990
2824909 3208901 3506100 3808209 3921110
2828101 3209101 3506910 3808301 3921120
2828102 3209901 3506990 3808309 3921130
2828901 3210001 3601000 3808401 3921140
2829191 3210003 3602000 3808409 3921190
3921909 4011990 4408909 4806200 4911991
3923101 4012100 4409109 4806300 4911992
3923211 4012200 4409209 4806400 5004009
3923302 4012900 4411110 4807100 5005000
3926101 4013100 4411210 4807910 5006001
3926102 4013200 4411310 4807990
3926201 4013900 4411910 4808100 5006009
3926901 4014900 4502000 4808200 5105109
3926902 4016109 4808300 5105210
3926904 4016910 4503900 4808900 5105299
3926905 4016929 4504100 4809100 5105300
3926906 4016930 4504900 4809200 5105400
3926908 4016940 4802101 4809300
4001292 4016950 4802109 4809900 5106100
4001302 4016994 4802200 4810110
4002199 4016999 4802300 4810120 5106200
4002209 4017002 4802400 4810210
4002319 4017009 4802511 4810290 5107100
4002399 4103200 4802519 4810310 5107200
4002499 4802521 4810320 5108100
4002599 4104109 4802529 4810390
4002609 4104210 4802531 4810910 5108200
4002709 4104220 4802539 4810999 5110009
4002809 4104299 4802601 4811100 5113001
4002999 4104310 4802609 4811210 5204110
4005100 4104390 4803001 4811290 5204190
4005200 4105110 4804110 4811319 5204200
4005910 4105120 4804190 4811399 5205110
4005990 4105199 4804210 4811400 5205120
4006100 4105200 4804290 4811901 5205130
4006900 4106110 4804310 4811909 5205140
4007000 4106120 4804390 4813100 5205150
4008110 4106199 4804410 4813200 5205210
4008190 4106200 4804420 4813901 5205220
4008210 4107101 4804490 4813909 5205230
4008290 4107211 4804510 4816100 5205240
4009100 4107291 4804520 4816200 5205250
4009200 4107901 4804590 4816300 5205310
4009300 4111000 4805100 5205320
4009400 4203101 4805210 4816900 5205330
4009500 4203210 4805220 4823300 5205340
4010100 4203291 4805230 4823400 5205350
4010919 4203301 4805290 4823701 5205410
4010999 4203401 4805300 4823902 5205420
4011100 4204000 4805400 4907003 5205430
4011200 4206109 4805500 4907004 5205440
4011300 4206900 4805600 4908100 5205450
4011400 4405000 4805700 4908900 5206110
4011500 4408109 4805800 4910001 5206120
4011910 4408209 4806100 4911101 5206130
5206150 5402590 5601290 6804231 7005300
5206210 5402610 5601300 7006001
5206220 5402620 5602109 6804239 7010100
5206230 5402690 5603000 6804300 7010902
5206240 5403100 5604100 6805300 7010903
5206250 5403200 5604200 6806100 7010904
5206310 5403311 5604900 6806200 7012000
5206320 5403312 5605000 6806900 7014001
5206330 5403320 5806101 6807100 7015100
5206340 5403331 5806103 6807900 7015901
5206350 5403332 5806401 6808000 7015909
5206410 5403391 5806403 6809901 7016909
5206420 5403392 5807100 6811100 7019100
5206430 5403410 5807200 6811200 7019200
5206440 5403420 5807900 6812100 7019310
5206450 5403490 5901901 6812300 7019320
5207100 5404101 5903101 6812500 7019399
5207900 5404109 5903201 6812600 7019900
5404900 5903901 6812909 7020001
5405001 5907001 6814100 7020009
5305990 5405009 5910000 6814900 7101100
5306100 5407102 5911100 6815100 7101210
5306209 5508109 5911200 6815209 7102200
5307100 5508209 5911310 6815910 7102390
5307200 5509110 5911320 6815990 7103100
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9611000
9613801
9613901
9617000
ELENCO DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ORIGINARI DELLA COMUNITA' AI QUALI SI APPLICA, ALL'IMPORTAZIONE IN EGITTO, IL CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2
2501009 2833110 3210004 3603000 3808901
2505101 2833190 3211009 3604901 3808909
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2707500 3006500 3702430 3917231
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2804100 3204191 3401201 3702930 3920300
2804300 3204199 3402111 3702949 3920410
2804400 3204200 3402121 3702959 3920420
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2806200 3206100 3402191 3703209 3920590
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3923101 4012100 4409109 4806300 4911992
3923211 4012200 4409209 4806400 5004009
3923302 4012900 4411110 4807100 5005000
3926101 4013100 4411210 4807910 5006001
3926102 4013200 4411310 4807990
3926201 4013900 4411910 4808100 5006009
3926901 4014900 4502000 4808200 5105109
3926902 4016109 4808300 5105210
3926904 4016910 4503900 4808900 5105299
3926905 4016929 4504100 4809100 5105300
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9608609
9608919
9608999
9609109
9609200
9609900
9610000
9611000
9613801
9613901
9617000
Allegato IV
ALLEGATO IV
ELENCO DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ORIGINARI DELLA COMUNITA' AI QUALI
SI APPLICA, ALL'IMPORTAZIONE IN EGITTO, IL CALENDARIO DI
SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3
2515110 3208109 3307901 3926300 4302200
2515120 3208209 3307909 3926400 4302300
2515200 3208909 3401119 3926909 4303100
2516110 3209102 3401190 4010911 4303900
2516120 3209902 3401209 4010991 4304001
2516210 3210002 3402200 4015110 4304009
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3004100 3305109 3919100 4202991 4418100
3004200 3305201 3921902 4202999 4418200
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4818109 5007900 5209590 5311001 5513120
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6203310 6207990 6301400 6308000 6601990
6203320 6208110 6301900 6309001 6602001
6203330 6208190 6302100 6309002 6602009
6203390 6208210 6302210 6309009 6603100
6203410 6208220 6302220 6309100 6603200
6203420 6208290 6302290 6309200 6603900
6203430 6208910 6302310 6309900 6701000
6203490 6208920 6302320 6401100 6702100
6204110 6208990 6302390 6401910 6702900
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6204330 6211120 6303110 6403200 6802231
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8504331 8519210 8536503 8716310 9401300
8504332 8519290 8536611 8716390 9401400
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8504333 8519390 8537201 8716800 9401610
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8504342 8519910 8538100 8903911 9401710
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8504401 8520200 8539311 9002901 9401909
8506111 8520310 8544209 9003110 9403100
8506130 8520390 8544411 9003190 9403200
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9608509
9608911
9608991
9609101
9612100
9612200
ELENCO DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ORIGINARI DELLA COMUNITA' AI QUALI
SI APPLICA, ALL'IMPORTAZIONE IN EGITTO, IL CALENDARIO DI
SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3
2515110 3208109 3307901 3926300 4302200
2515120 3208209 3307909 3926400 4302300
2515200 3208909 3401119 3926909 4303100
2516110 3209102 3401190 4010911 4303900
2516120 3209902 3401209 4010991 4304001
2516210 3210002 3402200 4015110 4304009
2516220 3212909 3405100 4015190 4409101
2516900 3214900 3405200 4015901 4409102
2523100 3405300 4015909 4409201
2523210 3405400 4107109 4409202
2523292 3405900 4107219 4410100
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2808000 3304109 3917229 4412210
2915219 3304201 3917239 4202190 4412290
2939901 3304209 3917299 4202210 4412910
2939902 3304301 3917319 4202220 4412991
3003100 3304309 3917329 4202290 4412999
3003200 3304911 3917330 4202310 4414000
3003390 3304919 3917399 4202320 4415100
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6905900 7018100 7209130 7214101 7226990
6906000 7018200 7209210 7214109 7227100
6907100 7018900 7209220 7214200 7227200
6907900 7113110 7209230 7214300 7227900
6908101 7113190 7209310 7214400 7228100
6908109 7113200 7209320 7214500 7228200
6908901 7114110 7209330 7214600 7228300
6908909 7114190 7209410 7215100 7228400
6910100 7114200 7209420 7215200 7228500
6910900 7115909 7209430 7228600
6911100 7116109 7209901 7215300 7228700
6911900 7116209 7209902 7215400 7228800
6912000 7117110 7209909 7215900 7229100
6913100 7117190 7210200 7216210 7229200
6913900 7117900 7210310 7216220 7229900
6914100 7201100 7210390 7216310 7301100
6914900 7201200 7210410 7216320 7301200
7003110 7201301 7210490 7216330 7302100
7003199 7201309 7210500 7216400 7302200
7003300 7202991 7210600 7216500 7302901
7004100 7204500 7210700 7216600 7302909
7004909 7205100 7210903 7216901 7303000
7005109 7206100 7210909 7216909 7304311
7005210 7207110 7211110 7217110 7304391
7005299 7207120 7211120 7217120 7304411
7304511 7310299 7321830 7614100 8414510
7304591 7311001 7321900 7614900 8414591
7304901 7311009 7322110 7615100 8414592
7305111 7312101 7322190 7615200 8414600
7305119 7312109 7322900 7616100 8414801
7305121 7312901 7323100 7616901 8414900
7305129 7312909 7323910 7616909 8415100
7305191 7313000 7323920 8007000 8415810
7305199 7314110 7323930 8210000
7305201 7314190 7323940 8211100
7305209 7314200 7323990 8211910
7314300 7324100 8211920 8415820
7305319 7314410 7324211 8211930
7305391 7314420 7324219 8214200
7314490 7324290 8214909 8415830
7314500 7324900 8215100 8415909
7305399 7315110 7325100 8215200 8418101
7305901 7315120 7325910 8215910 8418109
7315190 7325990 8215990 8418211
7315200 7326110 8301401 8418219
7305909 7315810 7326190 8304000 8418221
7306101 7315820 7326200 8306210 8418229
7306109 7315890 7326901 8306290 8418291
7306201 7315900 7326902 8306300 8418299
7306209 7317001 7326903 8308901 8418300
7306301 7317009 7326909 8309100 8418400
7306309 7318110 7407211 8418509
7306401 7318120 7407219 8309909 8418691
7306409 7318130 7417000 8310000 8418910
7306501 7318140 7418100 8311101
7306509 7318150 7418200 8311201 8418991
7306601 7318160 7419100 8311301 8419110
7306609 7318190 7419910 8311901 8419191
7306901 7318210 7419920 8402121 8419199
7306909 7318220 7419991 8402191 8419900
7307111 7318230 7419999 8402201 8421121
7307119 7318240 7508002 8402901 8422110
7307191 7318290 7508003 8404109 8422901
7307199 7319100 7508009 8404201 8424811
7308100 7319200 7604101 8404909 8424891
7308200 7319300 7604210 8407210 8424901
7308300 7319900 7608100 8408101 8424909
7308400 7320100 7608200 8408201 8427900
7308900 7320200 7609000 8408901 8431311
7309000 7320900 7610100 8409911 8450110
7310100 7321110 7610900 8409991 8450120
7310211 7321120 7611000 8413701 8450190
7310212 7321130 7612100 8413811 8450200
7310219 7321810 7612901 8413813 8450900
7310291 7321820 7613000 8413912 8451210
8451902 8509400 8523900 8701901 9006531
8452400 8509800 8524100 8702100 9006591
8479891 8509900 8702900 9018311
8479891 8510100 8703102 9101111
8480301 8510200 8524219 8703210 9101121
8480302 8510909 8703221 9101191
8480309 8516100 8703311 9101211
8481801 8516210 8524229 8703312 9101291
8483200 8516299 8524239 8704109 9101911
8483300 8516310 8524909 8704211 9101991
8502110 8516320 8525109 8704219 9111100
8502120 8516330 8525300 8704229 9111101
8502131 8516500 8526929 8704239 9111901
8504101 8516600 8527110 8704311 9113100
8504211 8516710 8527190 8704319 9113200
8504221 8516720 8527210 8704901 9113901
8504222 8516790 8527290 8704909 9113902
8516800 8527310 8706000 9113909
8504223 8516903 8527320 8707100 9208100
8504231 8516909 8527390 8707900 9208901
8504232 8518100 8527900 8711101 9305902
8518210 8528101 8711201 9305903
8518220 8528109 8711301 9306100
8504233 8518290 8528201 8711401 9306219
8504310 8518300 8528209 8711501 9306299
8504321 8518400 8529108 8711901 9306309
8504322 8518500 8529109 8712001 9306909
8518900 8529909 8714991 9401100
8504323 8519100 8536202 8716200 9401200
8504331 8519210 8536503 8716310 9401300
8504332 8519290 8536611 8716390 9401400
8519310 8536690 8716400 9401500
8504333 8519390 8537201 8716800 9401610
8504341 8519400 8537202 8903101 9401690
8504342 8519910 8538100 8903911 9401710
8519999 8538900 8903921 9401790
8504343 8520100 8539221 8903991 9401800
8504401 8520200 8539311 9002901 9401909
8506111 8520310 8544209 9003110 9403100
8506130 8520390 8544411 9003190 9403200
8506131 8520909 8544412 9003900 9403300
8506191 8521100 8544491 9004100 9403400
8506901 8521900 8544492 9004900 9403500
8507109 8522100 8544511 9005100 9403600
8507209 8522902 8544512 9005809 9403700
8507400 8522909 8544591 9005909 9403800
8507809 8523119 8544592 9006301 9403900
8509100 8523129 8544601 9006401 9404100
8509200 8523139 8544602 9006511 9404210
8509300 8523209 8701200 9006521 9404290
9404900 9613100
9405109 9613200
9405200 9613300
9405300 9613809
9405400 9613909
9405509 9614100
9405600 9614200
9405910 9614900
9405920 9615110
9405990 9615190
9406001 9615900
9406002 9616100
9406009 9616200
9502101 9701100
9504300 9701900
9504400 9702000
9504901 9703000
9505100 9704000
9505900
9601100
9601900
9602001
9602009
9603101
9603102
9603299
9603309
9603901
9603903
9603909
9605000
9606210
9606220
9606290
9606300
9607110
9607190
9608101
9608102
9608391
9608401
9608501
9608509
9608911
9608991
9609101
9612100
9612200
Allegato V
ALLEGATO V
ELENCO DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ORIGINARE DELLA COMUNITA'
DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 4
87031030
87031090
87032290
87032310
87032320
87032390
87032400
87033190
87033220
87033290
87033300
87039000
87161000
ELENCO DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ORIGINARE DELLA COMUNITA'
DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 4
87031030
87031090
87032290
87032310
87032320
87032390
87032400
87033190
87033220
87033290
87033300
87039000
87161000
Allegato VI
ALLEGATO VI
DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE DI CUI ALL'ARTICOLO 37
1. Entro il termine del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, l'Egitto aderira' alle seguenti convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale:
- Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961),
- Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
- Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);
- Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV) (atto di Ginevra del 1991);
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Atto di Ginevra del 1977, emendato nel 1979);
- Protocollo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989).
2. Le Parti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
- Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (Marrakech, 15 aprile 1994), tenendo conto del periodo transitorio che l'articolo 65 dell'accordo concede ai paesi in via di sviluppo;
- Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi del 1971);
- Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979).
3. Il Consiglio di associazione puo' decidere che il paragrafo 1 si applichi ad altre convenzioni multilaterali in questo settore.
DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE DI CUI ALL'ARTICOLO 37
1. Entro il termine del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, l'Egitto aderira' alle seguenti convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale:
- Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961),
- Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
- Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);
- Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV) (atto di Ginevra del 1991);
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Atto di Ginevra del 1977, emendato nel 1979);
- Protocollo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989).
2. Le Parti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
- Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (Marrakech, 15 aprile 1994), tenendo conto del periodo transitorio che l'articolo 65 dell'accordo concede ai paesi in via di sviluppo;
- Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi del 1971);
- Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979).
3. Il Consiglio di associazione puo' decidere che il paragrafo 1 si applichi ad altre convenzioni multilaterali in questo settore.
Protocollo 1
PROTOCOLLO N. 1
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI
NELLA COMUNITA' DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELL'EGITTO
1. I prodotti elencati in allegato originari dell'Egitto sono ammessi all'importazione nella Comunita' alle condizioni indicate in appresso e in allegato.
2.a) I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti secondo quanto indicato nella colonna A.
b) Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna A e nella colonna C si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.
3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati nella colonna B.
Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti, si applicano i dazi della tariffa doganale comune integralmente o ridotti come indicato nella colonna C.
Per il primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari vengono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
4. Per i prodotti per i quali le disposizioni specifiche della colonna D si riferiscono al presente paragrafo, i volumi dei contingenti tariffari elencati nella colonna B vengono maggiorati ogni anno del 3% del volume dell'anno precedente; il primo aumento avviene dopo un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.
5. Dal 1 dicembre al 31 maggio, per le arance dolci, fresche di cui ai codici NC ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 e ex 0805 10 50, entro il contingente tariffario di 34 000 tonnellate applicabile per la concessione sui dazi doganali ad valorem, il prezzo di entrata concordato tra la Comunita' europea e l'Egitto, a partire dal quale il dazio specifico indicato nell'elenco delle concessioni comunitarie in sede di OMC e' ridotto a zero, e' il seguente:
- 266 EUR/t, dal 1 dicembre 1999 al 31 maggio 2000,
- 264 EUR/t, per ciascuno dei periodi successivi, dal 1 dicembre al 31 maggio.
Se il prezzo di entrata per una spedizione e' inferiore del 2, 4, 6 o 8% al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico equivale, rispettivamente, al 2, 4, 6 o 8% del prezzo di entrata concordato Se il prezzo di entrata per una spedizione e' inferiore al 92% del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI
NELLA COMUNITA' DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELL'EGITTO
1. I prodotti elencati in allegato originari dell'Egitto sono ammessi all'importazione nella Comunita' alle condizioni indicate in appresso e in allegato.
2.a) I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti secondo quanto indicato nella colonna A.
b) Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna A e nella colonna C si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.
3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati nella colonna B.
Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti, si applicano i dazi della tariffa doganale comune integralmente o ridotti come indicato nella colonna C.
Per il primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari vengono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
4. Per i prodotti per i quali le disposizioni specifiche della colonna D si riferiscono al presente paragrafo, i volumi dei contingenti tariffari elencati nella colonna B vengono maggiorati ogni anno del 3% del volume dell'anno precedente; il primo aumento avviene dopo un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.
5. Dal 1 dicembre al 31 maggio, per le arance dolci, fresche di cui ai codici NC ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 e ex 0805 10 50, entro il contingente tariffario di 34 000 tonnellate applicabile per la concessione sui dazi doganali ad valorem, il prezzo di entrata concordato tra la Comunita' europea e l'Egitto, a partire dal quale il dazio specifico indicato nell'elenco delle concessioni comunitarie in sede di OMC e' ridotto a zero, e' il seguente:
- 266 EUR/t, dal 1 dicembre 1999 al 31 maggio 2000,
- 264 EUR/t, per ciascuno dei periodi successivi, dal 1 dicembre al 31 maggio.
Se il prezzo di entrata per una spedizione e' inferiore del 2, 4, 6 o 8% al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico equivale, rispettivamente, al 2, 4, 6 o 8% del prezzo di entrata concordato Se il prezzo di entrata per una spedizione e' inferiore al 92% del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.
Protocollo 1-Allegato
ALLEGATO al protocollo 1
| A | B | C | D | ||
| Codice NC | Designa- zione delle merci | Riduzione dell' aliquota doganale NPF (1) | Contingente tariffario | Riduzione dell' aliquota doganale al di la' del contingente tariffario (1) | Disposizioni specifiche |
| (%) | (t) | (%) | |||
| 0601 | Bulbi, cipolle, tuberi, radici tubero- se,zampe e rizomi in vege- tazione o fioriti; piantimi ,piante e e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212 | 100 | 500 | - | Si applicano le disposi- zioni speci- fiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
| 0602 | Altre piante vive(com- prese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) | 100 | 2 000 | - | Si applicano le disposi- zioni speci- fiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
| ex 0603 10 | Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamen- to, dal 1 ottobre al 15 aprile | 100 | 3 000 di cui 1.000 dei fiori di cui ai codici NC 0603 1029 e 0603 1069 | - | Nel rispetto delle condi- zioni conve- nute nello scambio di lettere |
| 0604 99 | Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori ne' boc- cioli di fiori, ed speci- fiche erbe, essiccati imbian- chiti, tinti, impregna- ti o altrimen- ti prepa- rati | 100 | 500 | - | Si applicano le disposi- zioni del protocollo 1, paragrafo 4 |
| ex 0701 90 51 | Patate di primizia, fresche o refrige- rate dal 1°gennaio al 31 marzo | 100 | anno 1: 130 000 anno 2: 190 000 anno 3 e anni suc- cessivi: 250 000 | 60 | |
| ex 0702 00 | Pomodori, freschi o refrige- rati, dal 1 novembre al 31 marzo | 100 | - | - | |
| ex 0703 10 | Cipolle e scalogni, freschi o refrige- rati, dal 1 febbraio al 15 giugno | 100 | 15 000 | 60 | Si applicano le disposi- zioni speci- fiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
| ex 0703 20 00 | Agli, freschi o refrige- rati, dal 1 febbraio al 15 giugno | 100 | 3 000 | 50 | Si applicano le disposi- zioni speci- fiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
| ex 0704 | Cavoli, cavolfio- ri,cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commesti- bili del genere Brassica, freschi o refrige- rati, dal 1 novembre al 15 aprile | 100 | 1 500 | - | Si applicano le disposi- zioni speci- fiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
| ex 0705 11 | Lattughe a cappuc- cio,dal 1 novembre al 31 marzo | 100 | 500 | - | Si applicano le disposi- zioni speci- fiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
| ex 0706 10 00 | Carote e navoni, freschi o refrige- rati, dal 1 gennaio al 30 aprile | 100 | 500 | - | Si applicano le disposi- zioni speci- fiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
| ex 0707 00 | Cetrioli e cetrio- lini, freschi o refrige- rati, dal 1 gennaio alla fine di febbraio | 100 | 500 | - | Si applicano le disposi- zioni speci- fiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
| ex 0708 | Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrige- rati,dal 1 no- vembre al 30 aprile | 100 | anno 1: 15 000 anno 2: 17 500 anno 3 e anni suc- cessivi: 20 000 | - | |
| 0709 | Altri ortaggi, freschi o refrige- rati: - aspara- gi dal 1 ottobre alla fine di febbraio, - pepero- ni dal 1 novembre al 30 aprile, - altri ortaggi dal 1 novembre alla fine di febbraio | 100 | - | - | |
| ex 0710 ex 0711 | Ortaggi o legumi congelati e tempo- raneamen- te con- servati, esclusi il granturco dolce delle sottovoci 0710 40 00 e 0711 90 30 e i fun- ghi del gene- re Agaricus delle sottovoci 0710 80 61 e 0711 90 40 | 100 | anno 1: 1 000 anno 2: 2 000 anno 3 e anni successivi: 3 000 | - | |
| 0712 | Ortaggi o legumi secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polveriz- zati, ma non altrimen- ti prepa- rati | 100 | 16 000 | - | Si applicano le disposi- zioni speci- fiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
| ex 0713 | Legumi da granella secchi, sgranati, anche decor- ticati o spezzati, esclusi i prodotti destinati alla semina delle sottovoci 0713 10 10, 0713 33 10 e 0713 90 10 | 100 | - | - | |
| 0714 20 | Patate dolci, fresche, refrige- rate,con- gelate o essiccate | 100 | 3 000 | - | Si applicano le disposi- zioni speci- fiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
| 0804 10 00 | Datteri, freschi o secchi | 100 | - | - | |
| 0804 50 00 | Guaiave, manghi e mango- stani, freschi o secchi | 100 | - | - | |
| 0805 10 | Arance, fresche o secche | 100 | anno 1: 50 000 (2) anno 2: 55 000 (2) anno 3 e anni suc- cessivi: 60 000 (2) | 60 | Si applicano le disposi- zioni speci- fiche del protocollo 1, paragrafo 5 |
| 0805 20 | Mandarini (compresi - tange- rini e i satsuma), clementi- ne, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi | 100 | - | ||
| 0805 30 | Limoni e limette, freschi o secchi | 100 | - | - | |
| 0805 40 | Pompelmi e pomeli, freschi o secchi | 100 | - | - | |
| ex 0806 00 | Uve, fresche, dal 1 febbraio al 14 luglio | 100 | - | - | |
| ex 0807 11 00 | Cocomeri, freschi, dal 1 febbraio al 15 giugno | 100 | - | - | |
| ex 0807 19 00 | Altri meloni, freschi, dal 15 ottobre al 31 maggio | 100 | 1 000 | - | Si applicano le disposi- zioni speci- fiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
| 0808 20 | Pere e cotogne, fresche | 100 | 500 | - | Si applicano le disposi- zioni speci- fiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
| ex 0809 30 | Pesche, comprese le pesche noci,fre- sche, dal 15 marzo al 31 maggio | 100 | 500 | - | Si applicano le disposi- zioni speci- fiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
| ex 0809 40 | Prugne e prugnole, fresche, dal 15 aprile al 31 maggio | 100 | 500 | - | Si applicano le disposi- zioni speci- fiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
| ex 0810 10 | Fragole, fresche, dal 1 ottobre al 31 marzo | 100 | anno 1: 500 anno 2: 1 000 anno 3 e anni successivi: 1 500 | - | |
| 0810 90 85 | Altre frutta, fresche | 100 | - | - | |
| 0811 0812 | Frutta anche cotte in acqua o al vapo- re,conge- late, anche con aggiunta di zuc- cheri o di altri dolcifi- canti, tempora- neamente conserva- te ma non atte per l'alimen- tazione nello stato in cui sono presenta- te | 100 | anno 1: 1 000 anno 2: 2 000 anno 3 e anni successivi: 3 000 | - | |
| 0904 | Pepe del genere Piper; pimenti del gene- re Capsicum o del genere Pimenta | 100 | - | - | |
| 0909 | Semi di anice, di badiana, di finoc- chio, di coriando- lo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro | 100 | - | - | |
| 0910 | Zenzero, zaffera- no,curcu- ma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie | 100 | - | - | |
| 1006 | Riso | 25 | 32 000 | - | |
| 1202 | Arachidi | 100 | - | - | |
| ex 1209 | Semi, e spore da semen- ta, esclusi i semi di barbabie- tole delle sottovoci 1209 11 00 e 1209 19 00 | 100 | - | - | |
| 1211 | Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizza- te prin- cipalmen- te in profume- ria, in medi- cina o nella prepa- razione di inset- ticidi, antipa- rassitari o simili | 100 | - | - | |
| 1212 | Carrube, alghe, barbabie- tole da zucchero e canne da zuc- chero; noccioli e mandor- le di frutti e altri prodotti vegetali impiegati princi- palmente nell' alimen- tazione umana, non nomi- nati ne' compresi altrove: | 100 | - | - | |
| 1515 50 11 | Olio di sesamo e sue fra- zioni destinati ad usi tecnici o indu- striali diversi dalla fabbrica- zione di prodotti per l'alimen- tazione umana (3) | 100 | 1 000 | - | Si applicano le disposi- zioni speci- fiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
| 1515 90 | Altri grassi e oli vege- tali e loro frazioni, fissi, anche raffina- ti,ma non modifica- ti chimi- camente | 100 | 500 | - | Si applicano le disposi- zioni speci- fiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
| 1703 | Melassi ottenuti dall'es- trazione o dalla raffina- zione dello zucchero | 100 | 350 000 | - | Si applicano le disposi- zioni speci- fiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
| 2001 90 10 | "Chutney" di manghi | 100 | - | - | |
| 2007 | Confettu- re,gela- tine, marmella- te,puree epaste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuc- cheri o di altri dolcifi- canti | 100 | 1 000 | - | Si applicano le disposi- zioni speci- fiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
| 2008 11 | Arachidi | 100 | 3 000 | - | Si applicano le disposi- zioni specifiche del proto- collo 1, paragrafo 4 |
| 2009 | Succhi di frutta compresi i mosti di uva) o di ortag- gi e le- gumi, non fermenta- ti, senza aggiunta di alcole, anche addizio- nati di zuccheri o di altri dolcifi- canti | 100 | 1 000 | - | Si applicano le disposi- zioni speci- fiche del protocollo 1, paragrafo 4 |
| 2302 | Crusche, staccia- ture ed altri residui, anche agglome- rati in forma di pellets, della vagliatu- ra, della molitura o di altre la- vorazioni dei ce- reali o dei legumi | 60 | - | - | |
| 5301 | Lino | 100 | - | - |
Protocollo 2
PROTOCOLLO N. 2
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI IN EGITTO
DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITA'
1. I prodotti elencati in allegato originari dell'Egitto sono
ammessi all'importazione nella Comunita' alle condizioni indicate in appresso e in allegato.
2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti
secondo quanto indicato nella colonna A.
3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti
dei contingenti tariffari indicati nella colonna B.
Protocollo 2-Allegato
Allegato al protocollo 2
+----------+-----------------------------+---------+---------------+ | | |A | B | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ |Codice | Descrizione |Riduzione|Contingente | |egiziano | |del dazio|tariffario | | | |(%) |(in tonnellate)| +----------+-----------------------------+---------+---------------+ | |Animali vivi della specie | | | | |bovina | | | |0102 10 |- riproduttori di razza pura | 100% | Illimitato | |0102 90 |- altri | 50% | 10 000 | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ |0202 30 |Carni di animali della specie| | | | | bovina, congelate, disossate| 50% | 25 000 | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ | |Latte | | | | |- in polvere, in granuli e in| | | | |altre forme solide, avente | | | | |tenore, in peso, di materie | | | | |grasse inferiore o uguale a | | | | |1,5%, | | | |0402 10 10| -- per bambini | | | |0402 10 91| -- diverso da quello per | | | | |bambini, in imballaggi di | | | | |peso inferiore o uguale a | | | | |20kg | | | | |in polvere, in granuli e in | | | | |altre forme solide, avente | | | | |tenore, in peso, di materie | | | | |grasse superiore a 1,5%, | | | | |senza aggiunta di zuccheri | | | | |o di altri dolcificanti | | | |0402 21 10| - per bambini, "tre quarti"| | | |0402 21 91| - altro, in imballaggi di | | | | |peso inferiore o uguale a | | | | |20 kg | 100% | Illimitato | | |-- con aggiunta di zuccheri | | | | |o di altri dolcificanti | | | |0402 29 10|--- per bambini, "tre quarti"| | | |0402 29 91|--- altro, in imballaggi di | | | | |peso inferiore o uguale a | | | | | 20 kg | | | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ | |Crema di latte | | | |0402 21 20| - senza aggiunta di zuccheri| | | | |o di altri dolcificanti | | | |0402 29 20| - con aggiunta di zuccheri | | | | |o di altri| dolcificanti | 25% | 500 | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ |0405 00 90|Burro ed altre materie grasse| | | | |provenienti dal latte, in | | | | |imballaggi di peso inferiore | | | | |o uguale a 20 kg | 25% | 5 000 | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ | |Formaggi e latticini | | | |0406 10 90|- formaggi freschi (non affi-| | | | |nati), compresi il formaggio | | | | |di siero di latte e i latti- | | | | |cini, in imballaggi di peso | | | | |superiore a 20 kg | | | |0406 20 90| - formaggi grattugiati o in| | | | |polvere di tutti i tipi, in | | | | |imballaggi di peso superiore | | | | |a 20 kg | | | |0406 30 90| - formaggi fusi, diversi da| | | | |quelli grattugiati o in | | | | |polvere, in imballaggi di | | | | |peso superiore a 20 kg | | | |0406 40 90| - formaggi a pasta erbori- | | | | |nata, in imballaggi di peso | | | | |superiore a 20 kg | 50% | 2 000 | |0406 90 90| - altri formaggi, in imbal-| | | | |laggi di peso superiore a | | | | |20 kg, escluso il formaggio | | | | |bianco di vacca in salamoia | | | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ |0601 |Bulbi, cipolle, tuberi, | | | | |radici tuberose, zampe e | | | | | rizomi, allo stato di riposo| | | | | vegetativo, in vegetazione o| | | | | fioriti; piantimi,piante e | | | | |radici di cicoria diverse | | | | | dalle radici della voce 1212| 100% | Illimitato | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ |0602 | Altre piante vive (comprese| | | | | le loro radici), talee e | | | | |marze; bianco di funghi | 100% | Illimitato | | |(micelio) | | | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ |0701 10 00|Patate da semina | 100% |Illimitato | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ |Ex 0713 |Legumi da granella, secchi, | | | | |anche tagliati in pezzi o a | | | | |fatte, esclusi i legumi da | | | | |granella delle voci 0713 20 | | | | |00 (ceci) e 0713 90 00 altri | 100% | 3 000 | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ |0802 |Altre frutta a guscio, | | | | |fresche o secche, anche | | | | |sgusciate o decorticate | 50% | 300 | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ |0808 10 00| Mele fresche, dal 1 gennaio| | | | |al 29 febbraio | 25% | 500 | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ |0809 20 00| Ciliegie, fresche | 25% | 500 | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ |0812 10 00|Ciliege temporaneamente | | | | |conservate ma non atte per | | | | |l'alimentazione nello stato | | | | |in cui sono presentate 30% | 30% | 500 | | |500 | | | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ |1201 |Fave di soia, anche | | | |100% |frantumate illimitato | 100% | Illimitato | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ |1204 |Semi di lino, anche frantuma-| | | | |ti 100% illimitato | 100% | Illimitato | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ |1206 |Semi di girasole, anche | | | | |frantumati 100% illimitato |100% | Illimitato | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ |1207 10 |Noci e mandorle di palmisti, | | | | |anche frantumati 100% | | | | |illimitato | 100% | Illimitato | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ |1207 30 |Semi di ricino, anche frantu-| | | | |mati 50% illimitato | 50% | Illimitato | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ |1207 40 |Semi di sesamo, anche frantu-| | | | |mati 100% illimitato | 100% | Illimitato | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ |1207 50 |Semi di senapa, anche frantu-| | | | |mati 50% illimitato | 50% | Illimitato | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ |1207 92 |Semi di karite', anche | | | | |frantumati 50% illimitato | 50% | Illimitato | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ |1207 99 |Altri semi e frutti oleosi, | | | | |anche frantumati 50% | 50% | Illimitato | | |illimitato | | | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ |1209 |Semi, frutti e spore da | | | | |sementa 100% illimitato |100% | Illimitato | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ | |Olio di sola e sue frazioni | | | |1507 10 90| - olio greggio, non | | | | |condizionato per la vendita | 100% | 15 000 | | | al minuto | | | |1507 90 91| - purificato (semiraffina- | | | | |to), non condizionato per la | | | | |vendita al minuto | | | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ | |Oli di girasole | | | |1512 11 91| - olio greggio, non | | | | |condizionato | | | | |per la vendita al minuto | 100% | 15 000 | |1512 19 91| - purificato (semiraffina- | | | | |to), non condizionato per la | | | | |vendita al minuto | | | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ |2002 90 90|Pomodori preparati o conser- | | | | |vati ma non nell'aceto o | | | | |acido acetico, esclusi i | | | | |pomodori, interi o in pezzi, | | | | |di peso netto superiore a | 50% | 500 | | | 5 kg | | | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ |2003 |Funghi e tartufi, preparati o| | | | |conservati ma non nell'aceto | | | | |o acido acetico | 50% | 100 | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ |2301 20 00|Molluschi o di altri inverte-| | | | |brati acquatici | 100% | 10 000 | | | | | | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ |2309 |Preparazioni dei tipi utiliz-| | | | |zati per l'alimentazione | | | | |degli animali | 30% | 20 000 | +----------+-----------------------------+---------+---------------+ |
Protocollo 3-Allegato I
Allegato I al protocollo 3
Tabella 1
* Le voci 3823 e 3824 (e tutti i prodotti di questi due gruppi) sono classificate per codice NC.
Tabella 2
Tabella 3
| Codice egiziano | Designazione delle merci | Dazi applicabili in % |
| 0405 0405 00 90 | Burro ed altre materie grasse prove- nienti dal latte; paste da spalmare lattiere: altri (in imballaggi di peso superiore a 20 kg) | 0% |
| 0505 0505 10 0505 10 00 0505 90 00 | Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti: Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine: gregge altri | 0% 0% |
| 0506 | Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascamidi queste materie: | 0% |
| 0509 90 00 | - Spugne naturali di origine animale | 0% |
| 0510 00 | Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utiliz- zate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio | 0% |
| 0903 00 | Mate | 0% |
| 1302 1302 19 90 1302 20 00 1302 31 00 1302 32 00 | Succhi ed estratti vegetali; sostan- ze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: - Alghe: -- altri: --- altri - Sostanze pectiche, pectinati e pectati: -- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: -- Agar-agar Mucillagini ed ispessenti di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati | 0% 0% 0% 0% 0% |
| 1401 1401 10 00 1401 20 00 1401 90 00 | Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambu', canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio): - Bambu' - Canne d'India - altre | 0% 0% 0% |
| 1505 1505 10 1505 10 90 1505 90 1505 90 90 | Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina: - Grasso di lana greggio per la vendita all'ingrosso - altri: -- per la vendita all'ingrosso | 0% 0% |
| 1506 00 90 | Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per la vendita all'ingrosso | 0% |
| 1515 1515 60 1515 60 90 | Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimi- camente: Olio di jojoba e sue frazioni: Olio di jojoba e sue frazioni per la vendita all'ingrosso | 0% |
| 1518 00 10 1518 00 90 | Linossina altri | 0% 0% |
| 1521 1521 10 1521 90 | Cere vegetali (diverse dai trigli- ceridi),cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati: Cere vegetali altri | 0% 0% |
| 1522 00 00 | Degras | 0% |
| 1702 1702 50 00 1702 90 10 | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimica- mente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: - Fruttosio chimicamente puro - Maltosio chimicamente puro | 0% 0% |
| 1803 1803 10 00 1803 20 00 | Pasta di cacao, anche sgrassata: - non sgrassata - completamente o parzialmente sgrassata | 0% 0% |
| 1901 1901 10 1901 90 11-19-21- 30 -90-91 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate ne' comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base comple- tamente sgrassata, non nominate ne' comprese altrove: - Preparazioni per l'alimentazio- ne dei bambini, condizionate per la vendita al minu- to - altri | 0% 0% |
| 2101 2101 20 00 2101 30 00 | Estratti, essenze e concentrati di caffe', di te' o di mate e prepara- zioni a base di questi prodotti o a base di caffe', te' o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe' e loro estrat- ti, essenze e concentrati: - Estratti, essenze e concentrati di te' o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di te' o di mate: - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe' e loro estratti, essenze e concentrati: | 0% 0% |
| 2905 43 00 2905 44 00 2905 45 00 3809 10 00 3823* 3823 11 00 3823 12 00 3823 13 00 3823 19 3823 19 10 3823 19 30 3823 19 90 3823 70 00 | Mannitolo D-glucitolo (sorbitolo) Glicerolo Agenti d'apprettatura o di fini- tura, acceleranti di tintura a base di sostanze amidacee Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: - Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: Acido stearico Acido oleico Acidi grassi del tallolio altri: Acidi grassi distillati Distillato d'acidi grassi altri Alcoli grassi industriali | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% |
| 3824* 3824 60 3824 60 11 3824 60 19 3824 60 91 3824 60 99 | Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati ne' compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati ne' compresi altrove: "- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44: "-- in soluzione acquosa: A46 "--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo "--- altro "---- altro "---contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo "---altro | 0% 0% 0% 0% 0% |
Protocollo 3-Allegato II
Allegato II al protocollo 3
Tabella 1
Tabella 2
Tabella 3
Tabella 1
Tabella 2
Tabella 3
+---------------+---------------------------------+----------------+ |Codice | Designazione |Dazi applicabili| |NC | delle merci | in % | +---------------+---------------------------------+----------------+ |0505 |Pelli e altre parti di uccelli | | | |rivestite delle loro piume o | | | |della loro calugine, piume, penne| | | |e loro parti(anche rifilate), | | | |calugine, gregge o semplicemente | | | |pulite, disinfettate o trattate | | | |per assicurarne la conservazione;| | | |polveri e cascami di piume, | | | |penne e loro parti: | | |0505 10 |Piume e penne dei tipi utilizzati| | | |per l'imbottitura; calugine: | | |0505 10 90 |-- altre | 0% | |0505 90 00 |- altri | 0% | |0509 00 |Spugne naturali di origine | | | |animale | | |0509 00 90 |- altre | 0% | +---------------+---------------------------------+----------------+ |0903 00 00 |Mate | 0% | +---------------+---------------------------------+----------------+ |1212 |Carrube, alghe, barbabietole da | | | |zucchero e canne da zucchero, | | | |fresche, refrigerate, congelate o| | | | secche, anche polverizzate; | | | |noccioli e mandorle di frutti e | | | |altri prodotti vegetali (comprese| | | |le radici di cicoria non | | | |torrefatte della varieta' | | | |Cichorium intybus sativum) | | | |impiegati principalmente nell' | | | |alimentazione umana, non nominati| | | | ne' compresi altrove: | | |1212 20 00 |Alghe | 0% | +---------------+---------------------------------+----------------+ |1302 |Succhi ed estratti vegetali; | | | |sostanze pectiche, pectinati e | | | | pectati; agar-agar ed altre | | | | mucillagini ed ispessenti | | | |derivati da vegetali, anche | | | | modificati: | | |1302 12 00 |-- di liquirizia | 0% | |1302 13 00 |-- di luppolo | 0% | |1302 14 00 |-- di piretro o di radici delle | | | |piante da rotenone | 0% | |1302 19 |-- altri: | | |1302 19 30 |--- Miscugli di estratti | | | |vegetali, per la fabbricazione di| | | | bevande o di preparazioni | | | |alimentari | 0% | | |--- altri: | | |1302 19 91 |---- Medicinali | 0% | |1302 20 |- Sostanze pectiche, pectinati e | | | |pectati | | |1302 20 10 |- allo stato secco | 0% | |1302 20 90 |-- altri | 0% | | |- Mucillagini ed ispessenti | | | |derivati da vegetali, anche | | | |modificati: | | |1302 31 00 |-- Agar-agar | 0% | |1302 32 |-- Mucillagini ed ispessenti di | | | |carrube, di semi di carrube o di | | | |semi di guar, anche modificati: | | |1302 32 10 |--- di carrube o di semi di | | | | carrube | 0% | +---------------+---------------------------------+----------------+ |1505 |Grasso di lana e sostanze grasse | | | |derivate, compresa la lanolina: | | |1505 10 00 |- Grasso di lana greggio | 0% | |1505 90 00 |- altri | 0% | +---------------+---------------------------------+----------------+ |1506 00 00 | Altri grassi e oli animali e | | | |loro frazioni, anche raffinati, | | | |ma non modificati chimicamente | 0% | +---------------+---------------------------------+----------------+ |1515 |Altri grassi ed oli vegetali | | | |(compreso l'olio di jojoba) e | | | |loro frazioni, fissi, anche | | | |raffinati, ma non modificati | | |1515 60 |chimicamente: | | | |- Olio di jojoba e sue frazioni | | |1515 60 90 |-- altri | 0% | +---------------+---------------------------------+----------------+ |1516 |Grassi e oli animali o vegetali e| | | |loro frazioni, parzialmente o | | | |totalmente idrogenati, intereste-| | | |rificati, riesterificati o | | | |elaidinizzati, anche raffinati, | | | | ma non altrimenti preparati: | | |1516 20 |- Grassi e oli vegetali e loro | | |1516 20 10 |frazioni: | | | |--- Oli di ricino idrogenato, | | | |detti "opalwax" | 0% | |1517 90 93 |--- Miscele o preparazioni | | | |culinarie utilizzate per la | | | |sformatura | 0% | +---------------+---------------------------------+----------------+ |1518 00 |Grassi ed oli animali o vegetali | | | |e loro frazioni, cotti, ossidati,| | | |disidratati, solforati, soffiati,| | | |standolizzati o altrimenti | | | | modificati chimicamente, esclusi| | | |quelli della voce 1516; miscugli | | | |o preparazioni non alimentari di | | | |grassi o di oli animali o vegeta-| | | |li o frazioni di differenti | | | |grassi o oli di questo capitolo, | | | |non nominate ne' comprese | | | |altrove: | | |1518 00 10 |- Linossina | 0% | | |- Oli vegetali fissi, fluidi, | | | |semplicemente miscelati, | | | |destinati ad usi tecnici od | | | |industriali diversi dalla | | | |fabbricazione di prodotti per | | | |l'alimentazione umana | | | |- altri: | | |1518 00 91 |--- Grassi ed oli animali o | | | |vegetali e loro frazioni, cotti, | | | |ossidati disidratati, solforati, | | | |soffiati, standolizzati o altri- | | | |menti modificati chimicamente, | | | |esclusi quelli della voce 1516 | 0% | | |-- altri: | | |1518 00 95 |--- Miscugli o preparazioni non | | | |alimentari | | | |di grassi o di oli animali o | | | |vegetali o loro frazioni | 0% | |1518 00 99 | --- altri | 0% | +---------------+---------------------------------+----------------+ |1520 00 00 |- Glicerolo (glicerina) greggia; | | | |acque e liscivie glicerinose | 0% | +---------------+---------------------------------+----------------+ |1521 |Cere vegetali (diverse dai | | | |trigliceridi),cere di api o di | | | |altri insetti e spermaceti, | | | |anche raffinati o colorati: | | |1521 10 |- Cere vegetali | | |1521 10 90 |-- altre | 0% | |1521 90 |- altri: | | |1521 90 10 |-- Spermaceti, anche raffinati o | | | |colorati | 0% | | |- Cere di api o di altri insetti,| | | | anche raffinate o colorate: | | |1521 90 99 |- altre | 0% | +---------------+---------------------------------+----------------+ |1522 00 |Degras; residui provenienti dal | | | |trattamento delle sostanze grasse| | | | o delle cere animali | | | |o vegetali: | | |1522 00 10 |- Degras | 0% | +---------------+---------------------------------+----------------+ |1702 90 |- altri, compreso lo zucchero | | | |invertito: | | |1702 90 10 |-- Maltosio chimicamente puro | 0% | +---------------+---------------------------------+----------------+ |1704 |Prodotti a base di zuccheri non | | | |contenenti cacao (compreso il | | | |cioccolato bianco): | | |170490 |- altri: | | |1704 90 10 |-- Estratti di liquirizia | | | |contenenti saccarosio in misura | | | |superiore a 10%, | 0% | | |in peso, senza aggiunta di altre | | | |materie | | +---------------+---------------------------------+----------------+ |1803 |Pasta di cacao, anche sgrassata: | | |1803 10 00 |- non sgrassata | 0% | |1803 20 00 | - completamente o parzialmente | | | |sgrassata | 0% | |1804 00 00 |Burro, grasso e olio di cacao | 0% | |1805 00 00 |Cacao in polvere, senza aggiunta | | | |di zuccheri | | | |o di altri dolcificanti | 0% | +---------------+---------------------------------+----------------+ |1806 |Cioccolata e altre preparazioni | | | |alimentari contenenti cacao: | | |1806 10 |- Cacao in polvere, con aggiunta | | | |di zuccheri | | | |o di altri dolcificanti: | | +---------------+---------------------------------+----------------+ |1806 10 15 | -- non contenente o contenente, | | | |in peso,meno di 5% di saccarosio | | | |(compreso lo zucchero invertito | | | |calcolato in saccarosio) o | | | |d'isoglucosio calcolato in | | | |saccarosio | 0% | | |-- altro: | | +---------------+---------------------------------+----------------+ |1901 90 91 |-- non contenenti materie grasse | | | |provenienti dal latte, ne' | | | |saccarosio, ne' isoglucosio, ne' | | | |glucosio, ne' amido o fecola, o | | | |contenenti, in peso, meno di | | | |1,5% di materie grasse | | | |provenienti dal latte, meno di 5%| | | | di saccarosio (compreso lo | | | |zucchero invertito) o | | | | d'isoglucosio, meno di 5% di | | | |glucosio o di amido o fecola, | | | |all'esclusione delle preparazioni| | | |alimentari in polvere dei | | | |prodotti delle voci da 0401 a | | | |0404 | 0% | +---------------+---------------------------------+----------------+ |2001 90 60 |-- Cuori di palma | 0% | |2008 11 10 |-- Burro di arachidi | 0% | | | - altri, compresi i miscugli, | | | |esclusi quelli compresi nella | | | |sottovoce 2008 19: | 0% | |2008 91 00 | -- Cuori di palma | | +---------------+---------------------------------+----------------+ |2101 |Estratti, essenze e concentrati | | | |di caffe, di te' o di mate e | | | |preparazioni a base di questi | | | | prodotti o a base di caffe', te'| | | |o mate, cicoria torrefatta ed | | | |altri succedanei torrefatti del | | | |caffe' e loro estratti, essenze e| | | | concentrati: | | | |- Estratti, essenze e concentrati| | | |di caffe' e preparazioni a base | | | |di questi estratti, essenze o | | | | concentrati, o a base di caffe':| | |2101 11 |-- Estratti, essenze e | | | |concentrati | | |2101 11 11 |--- con un tenore, in peso, di | | | |materia secca | | | |proveniente dal caffe' uguale o | | | | superiore a 95% | 0% | |2101 11 19 |--- altri | 0% | | |-- Preparazioni: | | | |-- Preparazioni a base di caffe':| | |2101 12 92 |--- a base di estratti, essenze o| | | |concentrati di caffe' | 0% | |2101 20 |- Estratti, essenze e concentrati| | | | di te' | | | |o di mate e preparazioni a base | | | |di questi estratti, essenze o | | | |concentrati, o a base di te' o di| | | | mate: | | |2101 20 20 |-- Estratti, essenze e | | | |concentrati: | 0% | | |-- Preparazioni | | |2101 20 92 |--- a base di estratti, di | | | |essenze o di concentrati a base | | | | di te' o di mate | 0% | |2101 30 |- Cicoria torrefatta ed altri | | | |succedanei torrefatti del caffe' | | | |e loro estratti, essenze e | | | |concentrati: | | |2101 30 11 | --- Cicoria torrefatta ed altri | | | |succedanei torrefatti del caffe':| | | |--- Cicoria torrefatta | 0% | | |--- Estratti, essenze e | | | |concentrati di cicoria torrefatta| | | | e di altri succedanei torrefatti| | | |del caffe': | | |2101 30 91 |--- di cicoria torrefatta | 0% | +---------------+---------------------------------+----------------+ |2102 |Lieviti (vivi o morti), altri | | | |microrganismi monocellulari morti| | | | (esclusi i vaccini della voce | | | | 3002); lieviti in polvere, | | | |preparati: | | |2102 10 | - Lieviti vivi: | | |2102 10 10 | -- Lieviti madre selezionati | | | |(lieviti di coltura) | 0% | |2102 10 31 |-- Lieviti di panificazione | 0% | |2102 10 39 |- Lieviti di panificazione, | | | |esclusi quelli | | | |secchi | 0% | |2102 10 90 |- altri | 0% | |2102 20 |- Lieviti morti; altri | | | |microrganismi monocellulari | | | |morti: | | | |- Lieviti morti: | | |2102 20 11 |- in tavolette, cubi o | | | |presentazioni simili, od anche in| | | |imballaggi immediati di contenuto| | | |netto di 1 kg o meno | 0% | |2102 20 19 |- altri | 0% | |2102 20 90 |-- altri | 0% | |2102 30 00 |- Lieviti in polvere preparati | 0% | +---------------+---------------------------------+----------------+ |2103 |Preparazioni per salse e salse | | | |preparate; condimenti composti; | | | | farina di senapa e senapa | | | |preparata: | | |2103 10 00 |- Salsa di soia | 0% | |2103 20 00 |- Salsa "Ketchup" ed altre salse | | | |al pomodoro | 0% | |2103 30 |- Farina di senapa e senapa | | | |preparata: | | +---------------+---------------------------------+----------------+ |2103 30 10 |-- Farina di senapa | 0% | +---------------+---------------------------------+----------------+ |2103 30 90 |- Senapa preparata | 0% | |2103 90 |- altre: | | |2103 90 10 |- "Chutney" di mango liquido | 0% | |2103 90 30 |-- Amari aromatici, con titolo | | | |alcolometrico uguale o superiore | | | |a 44,2% vol e inferiore o uguale | | | |a 49,2% vol e contenenti da 1,5% | | | |a 6%, in peso, di genziana, di | | | |spezie e di ingredienti vari, da | | | |4% a 10% di zuccheri e presentati| | | | in recipienti di capacita' | | | |inferiore o uguale a 0,50 litri | 0% | +---------------+---------------------------------+----------------+ |2103 90 90 |-- altri | 0% | +---------------+---------------------------------+----------------+ |2104 |Preparazioni per zuppe, minestre | | | |o brodi; zuppe, minestre o brodi,| | | |preparati; preparazioni | | | |alimentari composte | | | |omogeneizzate: | 0% | |2104 10 |- Zuppe, minestre o brodi, | | | |preparati: | 0% | |2104 20 00 |- Preparazioni alimentari | | | |composte omogeneizzate | | +---------------+---------------------------------+----------------+ |2106 |Preparazioni alimentari non | | | |nominate ne' comprese altrove: | | |2106 10 |- Concentrati di proteine e | | | |sostanze proteiche testurizzate | | |2106 10 20 |-- non contenenti materie grasse | | | |provenienti dal latte, ne' | | | |saccarosio, ne' isoglucosio, | | | |ne' glucosio, ne' amido o fecola,| | | |o contenenti, in peso meno di | | | |1,5% di materie grasse | | | |provenienti dal latte, meno di 5%| | | |di saccarosio o d'isoglucosio, | | | |meno di 5% di glucosio o di amido| | | | o fecola | 0% | |2106 90 |- altre: | 0% | | |-- altre: | | |2106 90 92 |-- non contenenti materie grasse | | | |provenienti dal latte, ne' | | | |saccarosio, ne' isoglucosio, ne' | | | |glucosio, ne' amido o fecola, | | | |o contenenti in peso meno di 1,5%| | | |di materie grasse provenienti dal| | | | latte, meno di | | | |5% di saccarosio o d'isoglucosio,| | | | meno di 5% di glucosio o di | | | | amido o fecola | | +---------------+---------------------------------+----------------+ |2201 |Acque, comprese le acque minerali| | | |naturali o artificiali e le acque| | | | gassate, senza aggiunta di | | | |zuccheri o di altri dolcificanti | | | |ne' di aromatizzanti, ghiaccio e | | | |neve: | | |2201 10 |- Acque minerali e acque gassate:| 0% | |2201 90 00 |- altre | 0% | +---------------+---------------------------------+----------------+ |2202 |Acque, comprese le acque minerali| | | |e le acque gassate, con aggiunta | | | |di zucchero o di altri | | | |dolcificanti o di aromatizzanti, | | | |ed altre bevande non alcoliche, | | | |esclusi i succhi di frutta o di | | | |ortaggi della voce 2009: | | |2202 10 00 |- Acque, comprese le acque | | | |minerali e le acque gassate, con | | | | aggiunta di zucchero | | | |o di altri dolcificanti o di | | | | aromatizzanti | 0% | |2202 90 | - altre: | | |2202 90 |-- non contenenti prodotti delle | | | |voci da 0401 a 0404 o materie | | | |grasse provenienti dai prodotti | | | |delle voci da 0401 a 0404 | 0% | +---------------+---------------------------------+----------------+ |2203 00 |Birra di malto: | | | |- in recipienti di capacita' | | | |uguale o inferiore a 10 litri: | | |2203 00 01 |-- presentata in bottiglie | 0% | |2203 00 09 |-- altra | 0% | |2203 00 10 | - in recipienti di capacita' | | | | superiore a 10 litri | 0% | +---------------+---------------------------------+----------------+ |2205 |Vermut ed altri vini di uve | | | |fresche preparati con piante o | | | |con sostanze aromatiche: | | |2205 10 |- in recipienti di capacita' | | | |inferiore o uguale a 2 litri: | | |2205 10 10 | --- con titolo alcolometrico | | | |effettivo inferiore o uguale a | | | |18% vol | 0% | |2205 10 90 | -- con titolo alcolometrico | | | |effettivo superiore a 18% vol | 0% | |2205 90 |- altri: | | |2205 90 10 |-- con titolo alcolometrico | | | |effettivo inferiore o uguale a | | | |18% vol | 0% | |2205 90 90 |-- con titolo alcolometrico | | | |effettivo superiore a 18% vol | 0% | +---------------+---------------------------------+----------------+ |2207 Alcole etilico non denaturato con titolo |alcolometrico volumico uguale o superiore |a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti, |denaturati, di qualsiasi titolo 0% +---------------+---------------------------------+----------------+ |2208 |Alcole etilico non denaturato con| | | | titolo alcolometrico volumico | | | |inferiore a 80% vol; acquaviti, | | | |liquori ed altre bevande | | | |contenenti alcole di | | | |distillazione | 0% | +---------------+---------------------------------+----------------+ |2402 10 00 |- Sigari (compresi i sigari | | | |spuntati) e sigaretti, contenenti| | | | tabacco | 0% | |2402 20 |- Sigarette contenenti tabacco: | | |2402 20 10 |-- contenenti garofano | 0% | |2402 20 90 |-- altre | 0% | |2402 90 00 |- altri | 0% | +---------------+---------------------------------+----------------+ |2403 |Altri tabacchi e succedanei del | | | |tabacco, lavorati; tabacchi | | | |"omogeneizzati" o "ricostituiti";| | | | estratti e sughi di tabacco: | | |2403 10 |- Tabacco da fumo, anche | | | |contenente succedanei del tabacco| | | | in qualsiasi proporzione: | 0% | |- altri | | 0% | |2403 91 00 |-- Tabacchi "omogeneizzati" o | | | |"ricostituiti" | | |2403 99 |- altri: | 0% | |2403 99 10 | --- Tabacco da masticare e | | | |tabacco da fiuto | 0% | |2403 99 90 |--- altri | | +---------------+---------------------------------+----------------+ |
Protocollo 4-Indice
PROTOCOLLO N. 4
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- Articolo 1 Definizioni
TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
- Articolo 2 Requisiti di carattere generale
- Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine
- Articolo 4 Cumulo diagonale dell'origine
- Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti
- Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
- Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
- Articolo 8 Unita' da prendere in considerazione
- Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili
- Articolo 10 Assortimenti
- Articolo 11 Elementi neutri
TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI
- Articolo 12 Principio della territorialita'
- Articolo 13 Trasporto diretto
- Articolo 14 Esposizioni
TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE
- Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di
esenzione da tali dazi
TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE
- Articolo 16 Requisiti di carattere generale
- Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di
circolazione EUR.1
- Articolo 18 Rilascio a posteriori del certificato di
circolazione EUR.1
- Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di
circolazione EUR.1
- Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
sulla base di una prova dell'origine rilasciata
o compilata in precedenza
- Articolo 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione
su fattura
- Articolo 22 Esportatore autorizzato
- Articolo 23 Validita' della prova dell'origine
- Articolo 24 Presentazione della prova dell'origine
- Articolo 25 Importazioni con spedizioni scaglionate
- Articolo 26 Esonero dalla prova dell'origine
- Articolo 27 Documenti giustificativi
- Articolo 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei docu-
menti giustificativi
- Articolo 29 Discordanze ed errori formali
- Articolo 30 Importi espressi in euro
TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
- Articolo 31 Assistenza reciproca
- Articolo 32 Controllo delle prove dell'origine
- Articolo 33 Composizione delle controversie
- Articolo 34 Sanzioni
- Articolo 35 Zone franche
TITOLO VII CEUTA E MELILLA
- Articolo 36 Applicazione del protocollo
- Articolo 37 Condizioni particolari
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
- Articolo 38 Modifiche del protocollo
- Articolo 39 Esecuzione del protocollo
- Articolo 40 Merci in transito o in deposito
ALLEGATI
ALLEGATO I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II
ALLEGATO II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui
devono essere sottoposti i materiali non originari
affinche' il prodotto trasformato possa avere il
carattere di prodotto originario
ALLEGATO II(a): Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui
devono essere sottoposti i materiali non originari
affinche' i prodotti trasformati di cui all'articolo 6, paragrafo 2 possano avere il carattere di pro-
dotto originario
ALLEGATO III: Prodotti originari della Turchia cui non si appli-
cano le disposizioni dell'articolo 4, elencati per
capitoli e voci del sistema armonizzato
ALLEGATO IV: Certificato di circolazione EUR. 1 e richiesta di
un certificato di circolazione EUR. 1
ALLEGATO V: Dichiarazione su fattura
ALLEGATO VI: Dichiarazioni comuni
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- Articolo 1 Definizioni
TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
- Articolo 2 Requisiti di carattere generale
- Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine
- Articolo 4 Cumulo diagonale dell'origine
- Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti
- Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
- Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
- Articolo 8 Unita' da prendere in considerazione
- Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili
- Articolo 10 Assortimenti
- Articolo 11 Elementi neutri
TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI
- Articolo 12 Principio della territorialita'
- Articolo 13 Trasporto diretto
- Articolo 14 Esposizioni
TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE
- Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di
esenzione da tali dazi
TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE
- Articolo 16 Requisiti di carattere generale
- Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di
circolazione EUR.1
- Articolo 18 Rilascio a posteriori del certificato di
circolazione EUR.1
- Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di
circolazione EUR.1
- Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
sulla base di una prova dell'origine rilasciata
o compilata in precedenza
- Articolo 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione
su fattura
- Articolo 22 Esportatore autorizzato
- Articolo 23 Validita' della prova dell'origine
- Articolo 24 Presentazione della prova dell'origine
- Articolo 25 Importazioni con spedizioni scaglionate
- Articolo 26 Esonero dalla prova dell'origine
- Articolo 27 Documenti giustificativi
- Articolo 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei docu-
menti giustificativi
- Articolo 29 Discordanze ed errori formali
- Articolo 30 Importi espressi in euro
TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
- Articolo 31 Assistenza reciproca
- Articolo 32 Controllo delle prove dell'origine
- Articolo 33 Composizione delle controversie
- Articolo 34 Sanzioni
- Articolo 35 Zone franche
TITOLO VII CEUTA E MELILLA
- Articolo 36 Applicazione del protocollo
- Articolo 37 Condizioni particolari
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
- Articolo 38 Modifiche del protocollo
- Articolo 39 Esecuzione del protocollo
- Articolo 40 Merci in transito o in deposito
ALLEGATI
ALLEGATO I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II
ALLEGATO II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui
devono essere sottoposti i materiali non originari
affinche' il prodotto trasformato possa avere il
carattere di prodotto originario
ALLEGATO II(a): Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui
devono essere sottoposti i materiali non originari
affinche' i prodotti trasformati di cui all'articolo 6, paragrafo 2 possano avere il carattere di pro-
dotto originario
ALLEGATO III: Prodotti originari della Turchia cui non si appli-
cano le disposizioni dell'articolo 4, elencati per
capitoli e voci del sistema armonizzato
ALLEGATO IV: Certificato di circolazione EUR. 1 e richiesta di
un certificato di circolazione EUR. 1
ALLEGATO V: Dichiarazione su fattura
ALLEGATO VI: Dichiarazioni comuni
Protocollo 4-Allegato I
Allegato I del Protocollo n. 4
NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II
Nota 1:
L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinche' si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.
Nota 2:
1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna e' preceduta da "ex", cio' significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
2. Quando nella colonna 1 compaiono piu' voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 e' espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
3. Quando nell'elenco compaiono piu' regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore puo' scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non e' riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.
Nota 3:
5. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunita' o in Egitto.
Ad esempio:
Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.
Se la forgiatura e' stata effettuata nella Comunita' a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha gia' ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si puo' considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunita'. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.
6. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non puo' conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti e' autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo e'.
7. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
8. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto puo' essere fabbricato a partire da piu' materiali, cio' significa che e' ammesso l'uso di uno o piu' materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.
Ad esempio:
La regola per i tessuti di cui alle voci SA 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonche' tra l'altro, di sostanze chimiche. Cio' non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensi' che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.
9. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).
Ad esempio:
La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.
Tuttavia, cio' non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.
Ad esempio:
Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato e' il filato, non e' permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioe' allo stadio di fibra
10. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non puo' mai eccedere la percentuale piu' elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.
Nota 4:
Il. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
12. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci da 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305.
13. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
14. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.
Nota 5:
15. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione ditale prodotto che rappresenti globalmente non piu' del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
16. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o piu' materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramie' ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.
Ad esempio:
Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 e' un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato.
Ad esempio:
Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 e' un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purche' il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.
Ad esempio:
Una superficie tessile "tutfed" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 e' un prodotto misto solo se il tessuto di cotone e' esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.
Ad esempio:
Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiche' si tratta di due materiali tessili di base diversi.
Ad esempio:
Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone e il dorso di iuta e' un prodotto misto, poiche' sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Si puo' quindi utilizzare qualsiasi materiale non originario ad uno stadio di lavorazione successivo a quello consentito dalla regola, a condizione che il peso globale di tali materiali non superi il 10% del peso del materiale tessile del tappeto. Percio', il dorso di iuta, e/o i filati artificiali potrebbero essere importati a tale stadio di lavorazione, purche' siano rispettati i limiti di peso.
17. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza e' del 20% per tali filati.
18. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale nastro e' del 30%.
Nota 6:
19. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a pie' di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purche' siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
20. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.
Ad esempio:
Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, cio' non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiche' questi non sono classificati nei capitoli 50-63, ne' l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.
21. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.
Nota 7:
22. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
a) distillazione sotto vuoto;
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata);
c) cracking;
d) reforming;
e) estrazione mediante solventi selettivi;
f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
g) polimerizzazione;
h) alchilazione;
i) isomerizzazione.
23. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
a) distillazione sotto vuoto;
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata);
c) cracking;
d) reforming;
e) estrazione mediante solventi selettivi;
f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
g) polimerizzazione;
h) alchilazione;
ij) isomerizzazione;
k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilita' (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);
n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purche' tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300 gradi C, secondo il metodo ASTM D 86;
o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.
24. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II
Nota 1:
L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinche' si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.
Nota 2:
1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna e' preceduta da "ex", cio' significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
2. Quando nella colonna 1 compaiono piu' voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 e' espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
3. Quando nell'elenco compaiono piu' regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore puo' scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non e' riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.
Nota 3:
5. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunita' o in Egitto.
Ad esempio:
Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.
Se la forgiatura e' stata effettuata nella Comunita' a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha gia' ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si puo' considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunita'. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.
6. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non puo' conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti e' autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo e'.
7. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
8. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto puo' essere fabbricato a partire da piu' materiali, cio' significa che e' ammesso l'uso di uno o piu' materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.
Ad esempio:
La regola per i tessuti di cui alle voci SA 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonche' tra l'altro, di sostanze chimiche. Cio' non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensi' che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.
9. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).
Ad esempio:
La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.
Tuttavia, cio' non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.
Ad esempio:
Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato e' il filato, non e' permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioe' allo stadio di fibra
10. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non puo' mai eccedere la percentuale piu' elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.
Nota 4:
Il. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
12. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci da 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305.
13. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
14. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.
Nota 5:
15. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione ditale prodotto che rappresenti globalmente non piu' del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
16. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o piu' materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramie' ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.
Ad esempio:
Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 e' un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato.
Ad esempio:
Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 e' un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purche' il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.
Ad esempio:
Una superficie tessile "tutfed" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 e' un prodotto misto solo se il tessuto di cotone e' esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.
Ad esempio:
Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiche' si tratta di due materiali tessili di base diversi.
Ad esempio:
Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone e il dorso di iuta e' un prodotto misto, poiche' sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Si puo' quindi utilizzare qualsiasi materiale non originario ad uno stadio di lavorazione successivo a quello consentito dalla regola, a condizione che il peso globale di tali materiali non superi il 10% del peso del materiale tessile del tappeto. Percio', il dorso di iuta, e/o i filati artificiali potrebbero essere importati a tale stadio di lavorazione, purche' siano rispettati i limiti di peso.
17. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza e' del 20% per tali filati.
18. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale nastro e' del 30%.
Nota 6:
19. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a pie' di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purche' siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
20. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.
Ad esempio:
Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, cio' non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiche' questi non sono classificati nei capitoli 50-63, ne' l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.
21. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.
Nota 7:
22. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
a) distillazione sotto vuoto;
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata);
c) cracking;
d) reforming;
e) estrazione mediante solventi selettivi;
f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
g) polimerizzazione;
h) alchilazione;
i) isomerizzazione.
23. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
a) distillazione sotto vuoto;
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata);
c) cracking;
d) reforming;
e) estrazione mediante solventi selettivi;
f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
g) polimerizzazione;
h) alchilazione;
ij) isomerizzazione;
k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilita' (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);
n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purche' tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300 gradi C, secondo il metodo ASTM D 86;
o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.
24. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
Protocollo 4-Allegato II
Allegato II del protocollo n. 4
ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE
SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHE' IL PRODOTTO
TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. E' pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.
====================================================================
Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione
delle merci effettuata su materiali non
originari che conferisce il
carattere di prodotto originario
(1) (2) (3) o (4)
====================================================================
capitolo 1 Animali vivi Tutti gli animali
del capitolo 1 uti-
lizzati devono es-
sere interamente
ottenuti
--------------------------------------------------------------------
capitolo 2 Carni e frat- Fabbricazione in
taglie comme- cui tutti i materiali
dei capitoli 1 e 2
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti
--------------------------------------------------------------------
capitolo 3 Pesci e crosta- Fabbricazione in
cei, molluschi cui tutti i mate-
e altri inver- riali del capitolo
tebrati acquatici 3 utilizzati devono
essere interamente
ottenuti
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo 4 Latte e derivati Fabbricazione in
del latte; uova cui tutti i mate-
di volatili; riali del capitolo
miele naturale; 4 utilizzati devono
prodotti comme- essere interamente
stibili di ori- ottenuti
gine animale,
non nominati ne'
compresi altrove;
esclusi:
0403 Latticello, latte Fabbricazione in
e crema coagu- cui:
lati, yogurt, - tutti i mate-
kefir e altri riali del capitolo
tipi di latte e 4 devono essere
creme fermentati interamente otte-
o acidificati, nuti;
anche concen- - i succhi di frutta
trati o con (eccettuati i succhi
aggiunta di zuc- di ananasso, di li-
cheri o di altri metta e di pompelmo)
dolcificanti o della voce 2009 de-
con aggiunta di vono essere ori-
aromatizzanti, ginari, e
di frutta o cacao - il valore di tut-
ti i materiali del
capitolo 17 utiliz-
zati non eccede il
30% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo 5 Altri prodotti Fabbricazione in
di origine cui tutti i mate-
animale, non riali del capitolo 5
nominati ne' utilizzati devono
compresi altrove, essere interamente
esclusi, ottenuti
ex 0502 Setole di maiale Pulitura, disinfe-
o di cinghiale, zione, cernita e
preparate raddrizzamento di
setole di maiale o
di cinghiale
--------------------------------------------------------------------
capitolo 6 Piante vive e Fabbricazione in
prodotti della cui tutti i mate-
floricoltura riali del capitolo
6 devono essere
interamente
ottenuti;
- il valore di
tutti i mate-
riali utiliz-
zati non eccede
il 50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
--------------------------------------------------------------------
capitolo 7 Ortaggi o legumi, Fabbricazione in
piante, radici e cui tutti i mate-
tuberi mangerecci riali del capitolo
7 utilizzati devono
essere interamente
ottenuti
--------------------------------------------------------------------
capitolo 8 Frutta commesti- Fabbricazione in
bile; scorze di cui:
agrumi o di meloni - tutti i frutti
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti, e
- il valore dei mate-
riali del capitolo 17
utilizzati non eccede
il 30% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo 9 Caffe', te', Fabbricazione in
mate e spezie, cui tutti i mate-
esclusi: riali del capitolo
9 utilizzati devono
essere interamente
ottenuti
0901 Caffe', anche Fabbricazione a
torrefatto o partire da mate-
decaffeinato; riali appartenenti
bucce e pellicole a tutte le voci
di caffe'; suc-
cedanei del caffe'
contenenti caffe'
in qualsiasi pro-
porzione
0902 Te', anche aroma- Fabbricazione a
tizzato partire da mate-
riali appartenenti
a tutte le voci
ex 0910 Miscugli di Fabbricazione a
spezie partire da mate-
riali appartenenti
a tutte le voci
--------------------------------------------------------------------
capitolo 10 Cereali Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali del capitolo
10 utilizzati
devono essere inte-
ramente ottenuti
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Prodotti della Fabbricazione in
11 macerazione; cui i cereali,
malto; amidi e ortaggi, legumi,
fecole; inulina; radici e tuberi
glutine di fru- della voce 0714 o
mento; esclusi: la frutta utiliz-
zata devono essere
interamente ottenuti
ex 1106 Farine, semolini Essiccazione e
e polveri dei macinazione di
legumi da gra- legumi della voce
nella, secchi, 0708
della voce 0713,
sgranati
--------------------------------------------------------------------
capitolo 12 Semi e frutti Fabbricazione in
oleosi; semi, cui tutti i mate-
sementi e frutti riali del capitolo
diversi; piante 12 utilizzati
industriali o devono essere
medicinali; interamente
paglie e foraggi ottenuti
--------------------------------------------------------------------
1301 Gomma lacca; Fabbricazione in
gomme, resine, cui il valore dei
gommo-resine e materiali della
oleoresine (ad voce 1301 utiliz-
esempio: bal- zati non deve ecce-
sami), naturali dere il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
1302 Succhi ed estrat-
ti vegetali;
sostanze pectiche,
pectinati e pec-
tati; agar-agar
ed altre mucilla-
gini ed ispes-
senti, derivati
da vegetali,
anche modificati:
- mucillagini ed Fabbricazione a
ispessenti, modi- partire da mucil-
ficati, derivati lagini ed ispes-
da vegetali, senti non modificati
- altri Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
capitolo 14 Materie da Fabbricazione in
intreccio ed cui tutti i mate-
altri prodotti riali del capitolo
di origine vege- 14 utilizzati
tale non nomi- devono essere
nati ne' compresi interamente otte-
altrove nuti
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Grassi e oli Fabbricazione in
15 animali o vege- cui tutti i mate-
tali; prodotti riali utilizzati
della loro scis- sono classificati
sione; grassi in una voce diversa
alimentari lavo- da quella del
rati; cere di prodotto
origine animale
o vegetale;
esclusi:
1501 Grassi di maiale
(compreso lo
strutto) e grassi
di volatili, di-
versi da quelli
delle voci 0209
o 1503:
- grassi di ossa Fabbricazione a
o grassi di cas- partire da mate-
cami riali di qualsiasi
voce doganale,
esclusi quelli
delle voci 0203,
0206 o 0207 oppure
da ossa della voce
0506
- altri Fabbricazione a
partire da carni o
frattaglie commes-
tibili di animali
della specie suina
della voce 0203 o
0206, oppure da
carni e frattaglie
commestibili di
pollame della voce
0207
1502 Grassi di animali
della specie
bovina, ovina o
caprina, diversi
da quelli della
voce 1503
- grassi di ossa Fabbricazione a
o grassi di partire da qual-
cascami siasi materiali di
voce, esclusi
quelli delle voci
0201, 0202, 0204
o 0206 oppure da
ossa della voce
0506
- altri Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali del capitolo
2 utilizzati devono
essere interamente
ottenuti
1504 Grassi ed oli e
loro frazioni,
di pesci o di
mammiferi marini,
anche raffinati,
ma non modificati
chimicamente:
- frazioni solide Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, compresi gli
altri materiali
della voce 1504
- altri Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali dei capitoli
2 e 3 utilizzati
devono essere
interamente ottenuti
ex 1505 Lanolina raf- Fabbricazione a
finata partire dal grasso
di lana greggio
(untume) della
voce 1505
1506 Altri grassi e
oli animali e
loro frazioni,
anche raffinati,
ma non modificati
chimicamente.
- frazioni solide Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, compresi gli
altri materiali
della voce 1506
- altri Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali del capitolo
2 utilizzati devono
essere interamente
ottenuti
da 1507 a Oli vegetali e
1515 loro frazioni:
- oli di soia, Fabbricazione in
di arachide, di cui tutti i mate-
palma, di cocco riali utilizzati
(di copra), di sono classificati
palmisti o di in una voce diversa
babassu', di tung da quella del
(di abrasin), di prodotto
oleococca e di
oiticicica, cera
di mirica e cera
del Giappone,
frazioni di olio
di jojoba e oli
destinati ad usi
tecnici o indus-
triali diversi
dalla fabbrica-
zione di prodotti
per l'alimenta-
zione umana
- frazioni Fabbricazione a
solide, escluse partire da altri
quelle dell'olio materiali delle
di jojoba voci da 1507 a 1515
- altri Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali vegetali
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti
1516 Grassi e oli Fabbricazione in
animali o vege- cui:
tali e loro - tutti i mate-
frazioni, par- riali del capitolo
zialmente o 2 devono essere
totalmente interamente otte-
idrogenati, nuti;
interesteri- - tutti i mate-
ficati, riesteri- riali vegetali
ficati o elaidi- utilizzati devono
nizzati, anche essere interamente
raffinati, ma ottenuti.
non altrimenti Tuttavia, possono
preparati essere utilizzati
materiali delle
voci 1507, 1508,
1511 e 1513
1517 Margarina; mi- Fabbricazione in
scele o prepara- cui:
zioni alimentari - tutti i mate-
di grassi o di riali dei capitoli
oli animali o 2 e 4 utilizzati
vegetali o di devono essere
frazioni di interamente otte-
differenti grassi nuti;
o oli di questo - tutti i materiali
capitolo, diversi vegetali utilizzati
dai grassi e devono essere inte-
dagli oli alimen- ramente ottenuti.
tari e le loro Tuttavia, possono
frazioni della essere utilizzati
voce 1516 materiali delle
voci 1507, 1508,
1511 e 1513
--------------------------------------------------------------------
capitolo 16 Preparazioni di Fabbricazione a
carne, di pesce partire da animali
o di crostacei, del capitolo 1.
di molluschi o Tutti i materiali
di altri inver- del capitolo 3
tebrati acquatici utilizzati devono
essere interamente
ottenuti
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Zuccheri e pro- Fabbricazione in
17 dotti a base di cui tutti i mate-
zuccheri; riali utilizzati
esclusi: sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
ex 1701 Zuccheri di Fabbricazione in
canna o di barba- cui il valore di
bietola e sacca- tutti i materiali
rosio chimica- del capitolo 17
mente puro, allo utilizzati non
stato solido, eccede il 30%
con aggiunta di del prezzo franco
aromatizzanti o fabbrica del prodotto
di coloranti
1702 Altri zuccheri,
compresi il lat-
tosio, il maltosio,
il glucosio e il
fruttosio (levu-
losio) chimica-
mente puri, allo
stato solido,
sciroppi di zuc-
cheri senza
aggiunta di aro-
matizzanti o di
coloranti; suc-
cedanei del miele,
anche mescolati
con miele natu-
rale; zuccheri
e melassi cara-
mellati:
- maltosio o Fabbricazione a
fruttosio chimi- partire da mate-
camente puri riali di qualsiasi
voce, compresi gli
altri materiali
della voce 1702
- altri zuccheri, Fabbricazione in
allo stato cui il valore di
solido, con ag- tutti i materiali
giunta di aroma- del capitolo 17
tizzanti o di utilizzati non
coloranti eccede il 30% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
- altri Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
devono essere
originari
ex 1703 Melassi ottenuti Fabbricazione in
dall'estrazione cui il valore di
o dalla raffina- tutti i materiali
zione dello zuc- del capitolo 17
chero, senza utilizzati non
aggiunta di eccede il 30% del
aromatizzanti o prezzo franco fab-
di coloranti brica del prodotto
1704 Prodotti a base Fabbricazione in
di zuccheri non cui:
contenenti cacao - tutti i materiali
(compreso il utilizzati sono
cioccolato classificati in
bianco) una voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di
tutti i materiali
del capitolo 17
utilizzati non
eccede il 30% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
capitolo 18 Cacao e sue pre- Fabbricazione in
parazioni cui:
- tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali del
capitolo 17 utiliz-
zati non eccede il
30% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
--------------------------------------------------------------------
1901 Estratti di
malto, prepara-
zioni alimentari
di farine, semo-
lini, amidi,
fecole o estratti
di malto, non
contenenti cacao
o contenenti meno
del 40%, in peso,
di cacao calcolato
su una base
completamente
sgrassata, non
nominate ne'
comprese altrove;
preparazioni
alimentari di
prodotti delle
voci da 0401 a
0404, non conte-
nenti cacao o
contenenti meno
del 5%, in peso,
di cacao calco-
lato su una base
completamente
sgrassata, non
nominate ne'
comprese altrove:
- estratti di Fabbricazione a
malto partire da cereali
del capitolo 10
- altri Fabbricazione in
cui:
- tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del pro-
dotto, e
- il valore di tutti
i materiali del
capitolo 17 utiliz-
zati non eccede il
30% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
1902 Paste alimentari,
anche cotte o
farcite (di carne
o di altre sos-
tanze) oppure
altrimenti pre-
parate, quali
spaghetti, mac-
cheroni, taglia-
telle, lasagne,
gnocchi, ravioli,
cannelloni;
cuscus, anche
preparato:
- contenenti, in Fabbricazione in
peso, 20% o meno cui i cereali e i
di carne, di loro derivati
frattaglie, di utilizzati(esclusi
pesce, di cro- il frumento duro e
stacei o di i suoi derivati)
molluschi devono essere inte-
ramente ottenuti
- contenenti, in Fabbricazione in
peso, piu' di 20% cui:
di carne, di - i cereali e i
frattaglie, di loro derivati
pesce, di cro- utilizzati (esclusi
stacei o di il frumento duro e
molluschi i suoi derivati)
devono essere inte-
ramente ottenuti, e
- tutti i materiali
dei capitoli 2 e 3
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti
1903 Tapioca e suoi Fabbricazione a
succedanei partire da mate-
preparati a riali di qualsiasi
partire da voce, esclusa la
fecola, in forma fecola di patate
di fiocchi, della voce 1108
grumi,granelli
perlacei, scarti
di setacciature
o forme simili
1904 Prodotti a base Fabbricazione in
di cereali otte- cui
nuti per soffia- - a partire da
tura o tostatura materiali non clas-
(per esempio, sificati alla voce
"corn flakes"); 1806;
cereali (diversi - nella quale i
dal granturco) cereali e la farina
in grani o in (ad eccezione del
forma di fiocchi grano duro e dei
oppure di altri suoi derivati)
grani lavorati devono essere inte-
(escluse le fa- ramente ottenuti;
rine e le semo- - nella quale il
le), precotti o valore di tutti i
altrimenti prepa- materiali del capi-
rati, non nomi- tolo 17 utilizzati
nati ne' compresi non eccede il 30%
altrove del prezzo franco
fabbrica del prodotto
1905 Prodotti della Fabbricazione a
panetteria, della partire da mate-
pasticceria o riali di qualsiasi
della biscot- voce, esclusi quelli
teria, anche con del capitolo II
aggiunta di
cacao; ostie,
capsule vuote
dei tipi utiliz-
zati per medica-
menti, ostie per
sigilli, paste
in sfoglie essic-
cate di farina,
di amido o di
fecola e prodotti
simili
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Preparazioni di Fabbricazione in
20 ortaggi e legumi, cui gli ortaggi, i
di frutta ed legumi e la frutta
altre parti di utilizzati devono
piante, esclusi: essere interamente
ottenuti
ex 2001 Ignami, patate Fabbricazione in
dolci e parti cui tutti i mate-
commestibili riali utilizzati
simili di piante sono classificati
aventi tenore, in una voce diversa
in peso, di amido da quella del
o di fecola prodotto
uguale o supe-
riore a 5%, pre-
parati o conser-
vati nell'aceto
o acido acetico
ex 2004 ed Patate sotto Fabbricazione in
ex 2005 forma di farine, cui tutti i mate-
semolini o fioc- riali utilizzati
chi, preparate o sono classificati
conservate ma in una voce diversa
non nell'aceto da quella del
o acido acetico prodotto
2006 Ortaggi o legumi, Fabbricazione in
frutta, scorze cui il valore di
di frutta ed tutti i materiali
altre parti di del capitolo 17
piante, cotte utilizzati non
negli zuccheri eccede il 30%
o candite (sgoc- del prezzo franco
ciolate, diac- fabbrica del pro-
ciate o cristal- dotto
lizzate)
2007 Confetture, gela- Fabbricazione in
tine, marmellate, cui:
puree e paste di - tutti i materiali
frutta, ottenute utilizzati sono
mediante cottura, classificati in una
anche con l'ag- voce diversa da
giunta di zuc- quella del prodotto,
cheri o di altri e
dolcificanti - il valore di tutti
i materiali del
capitolo 17 utiliz-
zati non eccede il
30% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
ex 2008 - Frutta a Fabbricazione in
guscio, senza cui il valore della
aggiunta di frutta a guscio e
zuccheri o di dei semi oleosi
alcole originari delle
voci 0801, 0802 e
da 1202 a 1207
utilizzati deve
eccedere il 60%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto
- Burro di ara- Fabbricazione in
chidi; miscugli cui tutti i mate-
a base di cere- riali utilizzati
ali; cuori di sono classificati
palma; granturco in una voce diversa
da quella del
prodotto
- altre, escluse Fabbricazione in
le frutta (com- cui:
prese le frutta - tutti i materiali
a guscio), cotte utilizzati sono
ma non in acqua classificati in una
o al vapore, voce diversa da
senza aggiunta quella del prodotto,
di zuccheri, e
congelate - il valore di tutti
i materiali del capi-
tolo 17 utilizzati
non eccede il 30%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
2009 Succhi di frutta Fabbricazione in
(compresi i mo- cui:
sti di uva) o di - tutti i materiali
ortaggi o legumi, utilizzati sono
non fermentati, classificati in una
senza aggiunta voce diversa da
di alcole, anche quella del prodotto,
addizionati di e
zucchero o di - il valore di tutti
altri dolcifi- i materiali del
canti capitolo 17 utiliz-
zati non eccede il
30% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Preparazioni Fabbricazione in
21 alimentari cui tutti i mate-
diverse, esclusi: riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto
2101 Estratti, essenze Fabbricazione in
e concentrati di cui:
caffe', di te' - tutti i materiali
o di mate e pre- utilizzati sono
parazioni a base classificati in una
di questi pro- voce diversa da
dotti o a base quella del prodotto,
di caffe', te' e
o mate; cicoria - la cicoria utiliz-
torrefatta ed zata deve essere
altri succedanei interamente ottenuta
torrefatti del
caffe' e loro
estratti, essenze
e concentrati
2103 Preparazioni per
salse e salse
preparate; con-
dimenti composti;
farina di senapa
e senapa prepa-
rata:
- Preparazioni Fabbricazione in
per salse e salse cui tutti i mate-
preparate; condi- riali utilizzati
menti composti sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto Tuttavia, la
farina di senapa o
la senapa prepa-
rata possono essere
utilizzate
- Farina di Fabbricazione a
senapa e senapa partire da mate-
preparata riali appartenenti
a tutte le voci
ex 2104 Preparazioni per Fabbricazione a
zuppe, minestre partire da mate-
o brodi, zuppe, riali di qualsiasi
minestre o brodi voce, esclusi gli
preparati ortaggi o legumi
preparati o conser-
vati delle voci da
2002 a 2005
2106 Preparazioni Fabbricazione in
alimentari non cui:
nominate ne' - tutti i materiali
comprese altrove utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali del
capitolo 17 utiliz-
zati non eccede il
30% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Bevande, liquidi Fabbricazione in
22 alcolici ed cui:
aceti; esclusi: - tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- l'uva o i materiali
derivati dall'uva
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti
2202 Acque, comprese Fabbricazione in
le acque minerali cui:
e le acque gas- - tutti i materiali
sate, con l'ag- utilizzati sono
giunta di zuc- classificati in una
cheri o di altri voce diversa da
dolcificanti o quella del prodotto,
aromatizzanti, e
ed altre bevande - il valore dei mate-
non alcoliche, riali del capitolo
esclusi i succhi 17 utilizzati non
di frutta o di eccede il 30% del
ortaggi della prezzo franco fab-
voce 2009 brica del prodotto,
e
- i succhi di frutta
utilizzati (esclusi
i succhi di ananas-
so, di limetta e di
pompelmo) devono es-
sere originati
2208 Alcole etilico Fabbricazione in
non denaturato, cui:
con titolo alco- - a partire da
lometrico volu- materiali non clas-
mico inferiore a sificati nelle voci
80%; acqueviti, 2207 02208, e
liquori e altre - in cui l'uva o i
bevande spiritose materiali derivati
dall'uva utilizzati
devono essere inte-
ramente ottenuti o
in cui, se tutti
gli altri materiali
utilizzati sono
gia' originati,
l'arak puo' essere
utilizzato in pro-
porzione non supe-
riore al 5% in
volume
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Residui e cascami Fabbricazione in
23 dell'industria cui tutti i mate-
alimentare; ali- riali utilizzati
menti preparati sono classificati
per animali, in una voce diversa
esclusi: da quella del pro-
dotto
ex 2301 Farine di balene; Fabbricazione in
farine, polveri cui tutti i mate-
e agglomerati in riali dei capitoli
forma di pellets, 2 e 3 utilizzati
di pesci o di devono essere inte-
crostacei, di ramente ottenuti
molluschi o di
altri inverte-
brati acquatici,
non adatti all'
alimentazione
umana
ex 2303 Residui della Fabbricazione in
fabbricazione cui il granturco
degli amidi di utilizzato deve
granturco (es- essere interamente
cluse le acque ottenuto
di macerazione
concentrate),
avente tenore
di proteine,
calcolato sulla
sostanza secca,
superiore al 40%
in peso
ex 2306 Panelli e altri Fabbricazione in
residui solidi cui le olive uti-
dell'estrazione lizzate devono
dell'olio essere interamente
d'oliva, con ottenute
tenore di olio
d'oliva superiore
al 3%
2309 Preparazioni dei Fabbricazione in
tipi utilizzati cui:
per l'alimenta- - i cereali, lo
zione degli zucchero, i melas-
animali si, le carni e il
latte utilizzati
devono essere
originari, e
- tutti i materiali
del capitolo 3
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Tabacchi e suc- Fabbricazione in
24 cedanei del cui tutti i mate-
tabacco fabbri- riali del capitolo
cati, esclusi: 24 utilizzati
devono essere inte-
ramente ottenuti
2402 Sigari (compresi Fabbricazione in
i sigari spun- cui almeno il 70%
tati) sigaretti in peso del tabacco
e sigarette, di non lavorato o dei
tabacco o di cascami del tabacco
succedanei del della voce 2401
tabacco utilizzati devono
essere originari
ex 2403 Tabacco da fumo Fabbricazione in
cui almeno il 70%
in peso del tabacco
non lavorato o dei
cascami del tabacco
della voce 2401
utilizzati devono
essere originari
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Sale, zolfo; Fabbricazione in
25 terre e pietre; cui tutti i mate-
gessi, calce e riali utilizzati
cementi, esclusi: sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
ex 2504 Grafite naturale Arricchimento del
cristallina, contenuto di car-
arricchita di bonio, purificazione
carbonio, puri- e frantumazione
ficata e fran- della grafite cris-
tumata tallina greggia
ex 2515 Marmi sempli- Segamento, o altra
cemente segati operazione di
o altrimenti taglio, di marmi
tagliati in (anche preceden-
blocchi o temente segati)
in lastre di di spessore supe-
forma quadrata o riore a 25 cm
rettangolare, di
spessore uguale
o inferiore a
25 cm
ex 2516 Granito, porfido, Segamento, o altra
basalto, arenaria operazione di
ed altre pietre taglio, di marmi
da taglio o da (anche preceden-
costruzione, temente segati)
semplicemente di spessore supe-
segati o altri- riore a 25 cm
menti tagliati,
in blocchi o in
lastre di forma
quadrata o ret-
tangolare, di
spessore uguale
o inferiore a
25 cm
ex 2518 Dolomite calci- Calcinazione della
nata dolomite non calcinata
ex 2519 Carbonato di Fabbricazione in
magnesio naturale cui tutti i mate-
(magnesite), riali utilizzati
macinato, riposto sono classificati
in recipienti in una voce diversa
ermetici e ossido da quella del pro-
di magnesio, dotto. Tuttavia
anche puro, di- il carbonato di
verso dalla magnesio naturale
magnesia fusa (magnesite) puo'
elettricamente essere utilizzato
o dalla magnesia
calcinata a morte
(sinterizzata)
ex 2520 Gessi special- Fabbricazione in
mente preparati cui il valore di
per l'odonto- tutti i materiali
iatria utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 2524 Fibre di amianto Fabbricazione a
naturali partire da minerale
di amianto (concen-
trato di asbesto)
ex 2525 Mica in polvere Triturazione della
mica o dei residui di
mica
ex 2530 Terre coloranti, Calcinazione o
calcinate o pol- triturazione
verizzate di terre coloranti
--------------------------------------------------------------------
capitolo 26 Minerali, scorie Fabbricazione in
e ceneri cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Combustibili Fabbricazione in
27 minerali, oli cui tutti i mate-
minerali e pro- riali utilizzati
dotti della loro sono classificati
distillazione; in una voce diversa
sostanze bitu- da quella del
minose, cere prodotto
minerali, esclusi:
ex 2707 Oli in cui i Operazioni di raf-
costituenti finazione e/o uno o
aromatici diversi trattamenti
superano, in specifici (1)
peso, i costi- o
tuenti non aro- Altre operazioni
matici, trattan- in cui tutti i
dosi di prodotti materiali utilizzati
analoghi agli oli sono classificati
di minerali pro- in una voce diversa
venienti dalla da quella del
distillazione prodotto Tuttavia,
dei catrami di materiali classi-
carbon fossile ficati nella stessa
ottenuti ad alta voce possono essere
temperatura dis- utilizzati, purche'
tillanti piu' il loro valore non
del 65% del loro ecceda il 50% del
volume fino a prezzo franco fab-
250 gradi C brica del prodotto
(comprese le
miscele di benzine
e di benzolo),
destinati ad es-
sere impiegati
come carburanti o
come combustibili
ex 2709 Oli greggi di Distillazione piro-
minerali bitu- genica dei minerali
minosi bituminosi
2710 Oli di petrolio Operazioni di raffi-
o di minerali nazione e/o uno o
bituminosi, diversi trattamenti
diversi dagli specifici (2)
oli greggi; pre-
parazioni non o
nominate ne'
comprese altrove Altre operazioni
contenenti, in in cui tutti i
peso, 70% o piu' materiali utilizzati
di oli di petro- sono classificati
lio e di minerali in una voce diversa
bituminosi e da quella del pro-
delle quali tali dotto. Tuttavia,
oli costituiscono materiali classifi-
il componente di cati nella stessa
base voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
(1) Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici"
cfr. note introduttive 7.1 7.3.
(2) Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici"
cfr. la nota introduttiva 7.2.
====================================================================
Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione
delle merci effettuata su materiali non
originari che conferisce il
carattere di prodotto originario
(1) (2) (3) o (4)
====================================================================
2711 Gas di petrolio Operazioni di raffi-
ed altri idro- nazione e/o uno o
carburi gassosi diversi trattamenti
specifici (1)
o
Altre operazioni in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto. Tuttavia,
materiali classi-
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
2712 Vaselina; paraf- Operazioni di raffi-
fina, cera di nazione e/o uno o
petrolio microcris- diversi trattamenti
tallina, "slack specifici (Per le
wax", ozocerite, condizioni speciali
cera di lignite, relative ai "tratta-
cera di torba, menti specifici" cfr.
altre cere mine- la nota introduttiva
rali e prodotti 7.2)
simili ottenuti
per sintesi o con o
altri procedimenti,
anche colorati Altre operazioni
in cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto. Tuttavia,
materiali classi-
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
2713 Coke di petrolio, Operazioni di raffi-
bitume di petrolio nazione e/o uno o
ed altri residui diversi trattamenti
degli oli di specifici (Per le
petrolio o di condizioni speciali
minerali bituminosi relative ai "trat-
tamenti specifici"
cfr. note introdut-
tive 7.1 7.3.)
o
Altre operazioni in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto. Tuttavia,
materiali classi-
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
2714 Bitumi ed asfalti, Operazioni di raf-
naturali; scisti e finazione e/o uno
sabbie bituminosi; o diversi tratta-
asfaltiti e rocce menti specifici
asfaltiche (Per le condizioni
speciali relative
ai "trattamenti
specifici" cfr.
note introduttive
7.1 7.3).
o
Altre operazioni
in cui tutti i
materiali utilizzati
sono classificati in
una voce diversa da
quella del prodotto.
Tuttavia, materiali
classificati nella
stessa voce possono
essere utilizzati,
purche' il loro
valore non ecceda
il 50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
2715 Miscele bituminose Operazioni di raffi-
a base di asfalto nazione e/o uno o
o di bitume natu- diversi trattamenti
rali, di bitume di specifici (Per le
petrolio, di condizioni speciali
catrame minerale relative ai "trat-
o di pece di tamenti specifici"
catrame minerale cfr. note introdut-
tive 7.1 7.3).
o
Altre operazioni in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati in
una voce diversa da
quella del prodotto.
Tuttavia, materiali
classificati nella
stessa voce possono
essere utilizzati,
purche' il loro
valore non ecceda
il 50% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Prodotti chimici Fabbricazione in Fabbricazione in 28 inorganici, com- cui tutti i mate- cui il valore
posti inorganici riali utilizzati di tutti i mate-
od organici di sono classificati riali utilizzati
metalli preziosi, in una voce diversa non eccede il
di metalli delle da quella del pro- 40% del prezzo
terre rare, di dotto Tuttavia, franco fabbrica
metalli radioat- materiali classi- del prodotto
tivi o di iso- ficati nella
topi; esclusi: stessa voce
possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 2805 "Mischmetall" Fabbricazione per
trattamento termico
o elettrolitico in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 2811 Triossido di Fabbricazione a Fabbricazione in zolfo partire da diossido cui il valore
di zolfo di tutti i mate-
riali utilizzati
non eccede il
40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
ex 2833 Solfato di allu- Fabbricazione in
minio cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 2840 Perborato di sodio Fabbricazione a Fabbricazione in partire da tetra- cui il valore di
borato bisodico tutti i mate-
pentaidrato riali utilizzati
non eccede il
40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Prodotti chimici Fabbricazione in Fabbricazione in 29 organici; esclusi cui tutti i mate- cui il valore
riali utilizzati di tutti i mate-
sono classificati riali utilizzati
in una voce diversa non eccede il
da quella del 40% del prezzo
prodotto Tuttavia, franco fabbrica
materiali classi- del prodotto
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 2901 Idrocarburi aci- Operazioni di raf-
clici utilizzati finazione e/o uno o
come carburante diversi trattamenti
o combustibile specifici (Per le
condizioni speciali
relative ai "trat-
tamenti specifici"
cfr. note introdut-
tive 7.1 7.3).
o
Altre operazioni in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati in
una voce diversa da
quella del prodotto.
Tuttavia, materiali
classificati nella
stessa voce possono
essere utilizzati,
purche' il loro
valore non ecceda
il 50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
ex 2902 Cicloparaffinici Operazioni di raf-
e cicloolefinici finazione e/o uno o
(diversi dall' diversi trattamenti
azulene), ben- specifici (Per le
zene, toluene e condizioni speciali
xilene, destinati relative ai "trat-
ad essere uti- tamenti specifici"
lizzati come cfr. note introdut-
carburante o tive 7.1 7.3.
combustibile
o
Altre operazioni in
cui tutti i materiali
utilizzati sono clas-
sificati in una voce
diversa da quella
del prodotto.
Tuttavia, materiali
della stessa voce
del prodotto possono
essere utilizzati a
condizione che il
loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 2905 Alcolati metal- Fabbricazione a Fabbricazione in lici di questa partire da mate- cui il valore
voce e di etanolo riali di qualsiasi di tutti i mate-
voce, compresi gli riali utilizzati
altri materiali non eccede il
della voce 2905. 40% del prezzo
Tuttavia, gli franco fabbrica
alcolati metallici del prodotto
di questa voce
possono essere
utilizzati purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
2915 Acidi monocar- Fabbricazione a Fabbricazione in bossilici partire da mate- cui il valore
aciclici saturi riali di qualsiasi di tutti i mate-
e loro anidridi, voce Tuttavia, riali utilizzati
alogenuri, peros- il valore di tutti non eccede il
sidi e perossia- i materiali delle 40% del prezzo
cidi; loro deri- voci 2915 e 2916 franco fabbrica
vati alogenati, utilizzati non del prodotto
solfonati, deve eccedere il
nitrati o nitrosi 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
ex 2932 - Eteri interni Fabbricazione a Fabbricazione in e loro derivati partire da mate- cui il valore di
alogenati, sol- riali di qualsiasi tutti i mate-
fonati, nitrati voce. Tuttavia, riali utilizzati
o nitrosi il valore di tutti non eccede il
i materiali della 40% del prezzo
voce 2909 utiliz- franco fabbrica
zati non deve ecce- del prodotto
dere il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
- Acetali ciclici Fabbricazione a Fabbricazione in
ed emiacetali partire da mate- cui il valore
interni; loro riali appartenenti di tutti i mate-
derivati aloge- a tutte le voci riali utilizzati
nati, solfonati, non eccede il
nitrati o nitrosi 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
2933 Composti etero- Fabbricazione a Fabbricazione in ciclici con uno partire da mate- cui il valore di
o piu' eteroatomi riali di qualsiasi tutti i mate-
di solo azoto voce. Tuttavia, riali utilizzati
il valore di tutti non eccede il
i materiali delle 40% del prezzo
voci 2932 e 2933 franco fabbrica
utilizzati non deve del prodotto
eccedere il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
2934 Acidi nucleici Fabbricazione a Fabbricazione in e loro sali, partire da mate- cui il valore di
altri composti riali di qualsiasi tutti i mate-
eterociclici voce Tuttavia, il riali utilizzati
valore di tutti i non eccede il
materiali delle 40% del prezzo
voci 2932, 2933 e franco fabbrica
2934 utilizzati del prodotto
non deve eccedere
il 20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Prodotti farma- Fabbricazione in
30 ceutici, esclusi: cui tutti i
materiali utiliz-
zati sono classi-
ficati in una voce
diversa da quella
del prodotto Tut-
tavia, materiali
classificati nella
stessa voce possono
essere utilizzati,
purche' il loro
valore non ecceda
il 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
3002 Sangue umano;
sangue animale
preparato per usi
terapeutici, pro-
filattici o dia-
gnostici; sieri
specifici, altre
frazioni del
sangue, prodotti
immunologici modi-
ficati, anche
ottenuti mediante
procedimenti
biotecnologici;
vaccini, tossine,
colture di micro-
organismi (esclusi
i lieviti) e pro-
dotti simili:
- Prodotti com- Fabbricazione a
posti da due o partire da mate-
piu' elementi riali di qualsiasi
mescolati per voce, compresi gli
uso terapeutico altri materiali
o profilattico della voce 3002.
oppure da pro- Tuttavia, i mate-
dotti non mesco- riali corrispondenti
lati per la alla presente des-
stessa utilizza- crizione possano
zione, condizio- anche essere
nati in confe- utilizzati purche'
zioni di dosi il loro valore non
prestabilite o ecceda il 20% del
in imballaggi prezzo franco fab-
per la vendita brica del prodotto
al minuto
- altri:
-- Sangue umano Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, compresi gli
altri materiali
della voce 3002.
Tuttavia, i mate-
riali corrispondenti
alla presente des-
crizione possono
anche essere utiliz-
zati purche' il loro
valore non ecceda
il 20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
-- Sangue animale Fabbricazione a
preparato per partire da mate-
usi terapeu- riali di qualsiasi
tici o profi- voce, compresi gli
lattici altri materiali
della voce 3002.
Tuttavia, i mate-
riali corrispondenti
alla presente des-
crizione possono
anche essere utiliz-
zati purche' il loro
valore non ecceda il
20% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
-- Frazioni di Fabbricazione a
sangue diverse partire da mate-
da antisieri, riali di qualsiasi
emoglobina e voce, compresi gli
globuline del altri materiali
siero della voce 3002.
Tuttavia, i mate-
riali corrispondenti
alla presente des-
crizione possono
anche essere utiliz-
zati purche' il loro
valore non ecceda
il 20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
-- Emoglobina, Fabbricazione a
globulina del partire da mate-
sangue e globulina riali di qualsiasi
del siero voce, compresi gli
altri materiali
della voce 3002.
Tuttavia, i mate-
riali corrispondenti
alla presente des-
crizione possono
anche essere utiliz-
zati purche' il loro
valore non ecceda
il 20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
-- altri Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, compresi gli
altri materiali
della voce 3002.
Tuttavia, i mate-
riali corrispondenti
alla presente des-
crizione possono
anche essere utiliz-
zati purche' il loro
valore non ecceda il
20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
3003 e 3004 Medicamenti
(esclusi i pro-
dotti delle voci
3002, 3005 e 3006)
- ottenuti a Fabbricazione in
partire da cui tutti i mate-
amicacina della riali utilizzati
voce 2941 sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto Tuttavia, i
materiali delle voci
3003 o 3004 possono
essere utilizzati
purche' il loro
valore globale non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
- altri Fabbricazione in
cui:
- tutti i materiali
utilizzati sono clas-
sificati in una voce
diversa da quella del
prodotto. Tuttavia, i
materiali delle voci
3003 o 3004 possono
essere utilizzati
purche' il loro
valore globale non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Concimi; esclusi: Fabbricazione in Fabbricazione in 31 cui tutti i mate- cui il valore di riali utilizzati tutti i mate-
sono classificati riali utilizzati
in una voce diversa non eccede il
da quella del 40% del prezzo
prodotto Tuttavia, franco fabbrica
materiali classi- del prodotto
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 3105 Concimi minerali Fabbricazione in Fabbricazione in o chimici conte- cui: cui il valore
nenti due o tre - tutti i materiali di tutti i mate-
elementi ferti- utilizzati sono riali utilizzati
lizzanti: azoto, classificati in non eccede il
fosforo e potas- una voce diversa 40% del prezzo
sio; altri con- da quella del franco fabbrica
cimi; prodotti prodotto. Tuttavia, del prodotto
di questo capi- materiali classi-
tolo presentati ficati nella stessa
sia in pasticche voce del prodotto
o forme simili, possono essere
sia in imballaggi utilizzati purche'
di un peso lordo il loro valore non
inferiore o ecceda il 20% del
uguale a 10 kg, prezzo franco fab-
esclusi i brica del prodotto,
seguenti e
prodotti: - il valore di tutti
- nitrato di i materiali utilizzati
sodio non eccede il 50% del
- calciocia- prezzo franco fab-
nammide brica del prodotto
- solfato di
potassio
- solfato di
potassio e di
magnesio
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Estratti per Fabbricazione in Fabbricazione in concia o per cui tutti i mate- cui il valore di
tinta; tannini riali utilizzati tutti i mate-
e loro derivati; sono classificati riali utilizzati
pigmenti ed in una voce diversa non eccede il
altre sostanze da quella del 40% del prezzo
coloranti; pit- prodotto Tuttavia, franco fabbrica
ture e vernici; materiali classi- del prodotto
mastici; inchio- ficati nella stessa
stri; esclusi: voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 3201 Tannini e loro Fabbricazione a Fabbricazione in sali, eteri, partire da estratti cui il valore di
esteri ed altri per concia di tutti i mate-
derivati origine vegetale riali utilizzati
non eccede il
40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
3205 Lacche coloranti; Fabbricazione a Fabbricazione in preparazioni a partire da mate- cui il valore di
base di lacche riali di qualsiasi tutti i mate-
coloranti, pre- voce, escluse le riali utilizzati
viste nella nota voci 3203 e 3204 non eccede il
3 di questo capi- e 3205; tuttavia, 40% del prezzo
tolo (1) i materiali della franco fabbrica
voce 3205 possono del prodotto
essere utilizzati,
purche' il loro
valore non ecceda
il 20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
--------------------------------------------------------------------
(1) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni
del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di pre-
parazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di
coloranti, purche' non siano classificate in un'altra voce del
capitolo 32.
====================================================================
Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione
delle merci effettuata su materiali non
originari che conferisce il
carattere di prodotto originario
(1) (2) (3) o (4)
====================================================================
ex capitolo Oli essenziali e Fabbricazione in Fabbricazione in 33 resinoidi; pro- cui tutti i mate- cui il valore di dotti per pro- riali utilizzati tutti i mate-
fumeria o per sono classificati riali utilizzati
toletta; esclusi: in una voce diversa non eccede il
da quella del pro- 40% del prezzo
dotto Tuttavia, franco fabbrica
materiali classi- del prodotto
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
3301 Oli essenziali Fabbricazione a Fabbricazione in (deterpenati partire da mate- cui il valore di
o non) compresi riali di qualsiasi tutti i mate-
quelli detti voce, compresi riali utilizzati
"concreti" o materiali di un non eccede il
"assoluti"; "gruppo" (1) 40% del prezzo
resinoidi; oleo- diverso di questa franco fabbrica
resine d'estra- stessa voce. Tut- del prodotto
zione; soluzioni tavia, materiali
concentrate di dello stesso gruppo
oli essenziali possono essere uti-
nei grassi, negli lizzati purche' il
oli fissi, nelle loro valore non
cere o nei pro- ecceda il 20%
dotti analoghi, del prezzo franco
ottenute per fabbrica del prodotto
"enfleurage"
o macerazione;
sottoprodotti
terpenici resi-
duali della
deterpenazione
degli oli essen-
ziali; acque
distillate aroma-
tiche e soluzioni
acquose di oli
essenziali
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Saponi, agenti Fabbricazione in Fabbricazione in 34 organici di cui tutti i mate- cui il valore di superficie, riali utilizzati tutti i mate-
preparazioni per sono classificati riali utilizzati
liscivie, prepa- in una voce diversa non eccede il
razioni lubrifi- da quella del pro- 40% del prezzo
canti, cere arti- dotto Tuttavia, franco fabbrica
ficiali, cere materiali classi- del prodotto
preparate, ficati nella stessa
prodotti per voce possono essere
pulire e luci- utilizzati, purche'
dare, candele e il loro valore non
prodotti simili, ecceda il 20% del
paste per model- prezzo franco fab-
li, "cere per brica del prodotto
l'odontoiatria"
e composizioni
per l'odontoia-
tria a base di
gesso; esclusi:
--------------------------------------------------------------------
(1) Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce
separata dal resto da un punto e virgola.
====================================================================
Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione
delle merci effettuata su materiali non
originari che conferisce il
carattere di prodotto originario
(1) (2) (3) o (4)
====================================================================
ex 3403 Preparazioni Operazioni di raffi-
lubrificanti nazione e/o uno o
contenenti meno diversi trattamenti
del 70% in peso specifici (Per le
di oli di petro- condizioni speciali
lio o di minerali relative ai "trat-
biturninosi tamenti specifici"
cfr. note introdut-
tive 7.1 7.3).
o
Altre operazioni in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto. Tuttavia,
materiali classi-
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
3404 Cere artificiali Fabbricazione in
e cere preparate: cui tutti i mate-
- a base di riali utilizzati
paraffine, di sono classificati
cere di petrolio in una voce diversa
o di minerali da quella del pro-
bituminosi, di dotto Tuttavia,
residui paraf- materiali classifi-
finici cati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
- altri Fabbricazione a Fabbricazione in
partire da mate- cui il valore di
riali di qualsiasi tutti i mate-
voce, esclusi: riali utilizzati
- gli oli idro- non eccede il
genati aventi il 40% del prezzo
carattere delle franco fabbrica
cere della voce del prodotto
1516,
- gli acidi grassi
non definiti chimi-
camente o gli alcoli
grassi industriali
della voce 3823,
- i materiali della
voce 3404.
Tuttavia, questi
materiali possono
essere utilizzati
purche' il loro
valore non ecceda
il 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Sostanze albumi- Fabbricazione in Fabbricazione in 35 noidi; prodotti cui tutti i mate- cui il valore di a base di amidi riali utilizzati tutti i mate-
o di fecole sono classificati riali utilizzati
modificati; in una voce diversa non eccede il
colle; enzimi; da quella del pro- 40% del prezzo
esclusi: dotto Tuttavia, franco fabbrica
materiali classi- del prodotto
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
3505 Destrina ed altri
amidi e fecole
modificati (per
esempio, amidi e
fecole, pregela-
tinizzati od
esterificati);
colle a base di
amidi o di fecole,
di destrina o di
altri amidi o
fecole modificati:
- eteri ed esteri Fabbricazione a Fabbricazione in
di amidi o di partire da mate- cui il valore di
fecole riali di qualsiasi tutti i mate-
voce compresi riali utilizzati
gli "altri mate- non eccede il
riali" della 40% del prezzo
voce 3505 franco fabbrica
del prodotto
- altri Fabbricazione a Fabbricazione in
partire da mate- cui il valore di
riali di qualsiasi tutti i mate-
voce, eccetto riali utilizzati
quelli della voce non eccede il
1108 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
ex 3507 Enzimi preparati Fabbricazione in
non nominati ne' cui il valore di
compresi altrove tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
capitolo 36 Polveri ed esplo- Fabbricazione in Fabbricazione in sivi; articoli cui tutti i mate- cui il valore di
pirotecnici; riali utilizzati tutti i mate-
fiammiferi; sono classificati riali utilizzati
leghe pirofo- in una voce diversa non eccede il
riche; sostanze da quella del pro- 40% del prezzo
infiammabili dotto Tuttavia, franco fabbrica
materiali classi- del prodotto
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Prodotti per la Fabbricazione in Fabbricazione in 37 fotografia e per cui tutti i mate- cui il valore di la cinemato- riali utilizzati tutti i mate-
grafia; esclusi: sono classificati riali utilizzati
in una voce diversa non eccede il
da quella del pro- 40% del prezzo
dotto Tuttavia, franco fabbrica
materiali classi- del prodotto
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
3701 Lastre e pelli-
cole fotografiche
piane, sensibi-
lizzate, non
impressionate,
di materie diverse
dalla carta, dal
cartone o dai
tessili; pellicole
fotografiche piane
a sviluppo e
stampa istantanei,
sensibilizzate,
non impressionate,
anche in cari-
catori:
- pellicole a Fabbricazione in Fabbricazione in
colori per appa- cui tutti i mate- cui il valore di
recchi fotogra- riali utilizzati tutti i mate-
fici a sviluppo sono classificati riali utilizzati
istantaneo, in in una voce diversa non eccede il
caricatori dalle voci 3701 e 40% del prezzo
3702, tuttavia, franco fabbrica
i materiali della del prodotto
voce 3702 possono
essere utilizzati,
purche' il loro
valore non ecceda
il 30% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui tutti i mate- cui il valore di
riali utilizzati tutti i mate-
sono classificati riali utilizzati
in una voce diversa non eccede il
dalle voci 3701 e 40% del prezzo
3702. Tuttavia, franco fabbrica
i materiali classi- del prodotto
ficati nelle voci
3701 e 3702 possono
essere utilizzati,
purche' il loro
valore non ecceda
il 20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
3702 Pellicole Fabbricazione in Fabbricazione in fotografiche cui tutti i mate- cui il valore di
sensibilizzate, riali utilizzati tutti i mate-
non impressio- sono classificati riali utilizzati
nate, in rotoli, in una voce diversa non eccede il
di materie dalle voci 3701 o 40% del prezzo
diverse dalla 3702 franco fabbrica
carta, dal del prodotto
cartone o dai
tessili; pelli-
cole fotografiche
a sviluppo e a
stampa istantanei,
in rotoli, sensi-
bilizzate, non
impressionate
3704 Lastre, pelli- Fabbricazione in Fabbricazione in cole, carte, cui tutti i mate- cui il valore di
cartoni e tes- riali utilizzati tutti i mate-
sili fotografici, sono classificati riali utilizzati
impressionati in una voce diversa non eccede il
ma non sviluppati dalle voci da 3701 40% del prezzo
a 3704 franco fabbrica
del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Prodotti vari Fabbricazione in Fabbricazione in
38 delle industrie cui tutti i mate- cui il valore di
chimiche; riali utilizzati tutti i mate-
esclusi: sono classificati riali utilizzati
in una voce diversa non eccede il
da quella del pro- 40% del prezzo
dotto Tuttavia, franco fabbrica
materiali classi- del prodotto
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 3801 - grafite collo- Fabbricazione in
idale in sospen- cui il valore di
sione in olio e tutti i materiali
grafite semicol- utilizzati non
loidale; composi- eccede il 50% del
zioni in pasta prezzo franco fab-
per elettrodi, brica del prodotto
a base di sos-
tanze carboniose
- grafite in Fabbricazione in Fabbricazione in
forma di pasta, cui il valore di cui il valore di
in una miscela tutti i materiali tutti i mate-
di oltre il 30%, della voce 3403 riali utilizzati
in peso, di gra- utilizzati non non eccede il
fite e di oli eccede il 20% del 40% del prezzo
minerali prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto del prodotto
ex 3803 Tallol raffinato Raffinazione di Fabbricazione in
tallol greggio cui il valore di
tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
ex 3805 Essenza di tre- Depurazione Fabbricazione in
mentina al sol- consistente nella cui il valore di
fato, depurata distillazione o tutti i mate-
nella raffinazione riali utilizzati dell'essenza di non eccede il
trementina al 40% del prezzo
solfato, greggia franco fabbrica
del prodotto
ex 3806 Gomme esteri Fabbricazione a Fabbricazione in
partire da acidi cui il valore di
resinici tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
ex 3807 Pece nera (pece Distillazione del Fabbricazione in
di catrame vege- catrame di legno cui il valore di
tale) tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
3808 Insetticidi, Fabbricazione in
rodenticidi, cui il valore di
fungicidi, erbi- tutti i materiali
cidi, inibitori utilizzati non eccede
di germinazione il 50% del prezzo
e regolatori di franco fabbrica
crescita per del prodotto
piante, disinfet-
tanti e prodotti
simili presentati
in forme o in
imballaggi per la
vendita al minuto
oppure allo stato
di preparazioni o
in forma di oggetti
quali nastri, stop-
pini e candele
solforati e carte
moschicide
3809 Agenti d'appret- Fabbricazione in
tatura o di fini- cui il valore di
tura, acceleranti tutti i materiali
di tintura o di utilizzati non
fissaggio di eccede il 50% del
materie coloranti prezzo franco fab-
e altri prodotti brica del prodotto
e preparazioni
(per esempio boz-
zime preparate e
preparazioni per
la mordenzatura),
dei tipi utiliz-
zati nelle indus-
trie tessili,
della carta, del
cuoio o in indus-
trie simili, non
nominati ne' com-
presi altrove
3810 Preparazioni per Fabbricazione in
il decapaggio cui il valore di
dei metalli; tutti i materiali
preparazioni utilizzati non ec-
disossidanti per cede il 50% del
saldare o brasare prezzo franco fab-
ed altre prepa- brica del prodotto
razioni ausilia-
rie per la salda-
tura o la brasa-
tura dei metalli;
paste e polveri
per saldare o
brasare, composte
di metallo e di
altri prodotti;
preparazioni dei
tipi utilizzati
per il rivesti-
mento o il riempi-
mento di elettrodi
o di bacchette
per saldatura
3811 Preparazioni anti-
detonanti, inibitori
di ossidazione,
additivi peptiz-
zanti, preparazioni
per migliorare la
viscosita', addi-
tivi contro la
corrosione ed altri
additivi preparati,
per oli minerali
(compresa la ben-
zina) o per altri
liquidi adoperati
per gli stessi
scopi degli oli
minerali:
- additivi prepa- Fabbricazione in
rati per oli cui il valore di
lubrificanti, tutti i materiali
contenenti oli della voce 3811
di petrolio o di utilizzati
minerali bitumi- non eccede il
nosi 50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
- altri Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
3812 Preparazioni det- Fabbricazione in
te "acceleranti cui il valore di
di vulcanizza- tutti i materiali
zione"; plasti- utilizzati non
ficanti composti eccede il 50% del
per gomma o prezzo franco fab-
materie plasti- brica del prodotto
che, non nominati
ne' compresi al-
trove; prepara-
zioni antiossi-
danti ed altri
stabilizzanti
composti per gomma
o materie plastiche
3813 Preparazioni e Fabbricazione in
cariche per appa- cui il valore di
recchi estintori; tutti i materiali
granate e bombe utilizzati non
estintrici eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
3814 Solventi e dilu- Fabbricazione in
enti organici cui il valore di
composti, non tutti i materiali
nominati ne' utilizzati non
compresi altrove; eccede il 50% del
preparazioni per prezzo franco fab-
togliere pitture brica del prodotto
o vernici
3818 Elementi chimici Fabbricazione in
drogati per cui il valore di
essere utilizzati tutti i materiali
in elettronica, utilizzati non
in forma di eccede il 50% del
dischi, piastrine prezzo franco fab-
o forme analoghe; brica del prodotto
composti chimici
drogati per essere
utilizzati in
elettronica
3819 Liquidi per freni Fabbricazione in
idraulici ed cui il valore di
altri liquidi tutti i materiali
preparati per utilizzati non
trasmissioni eccede il 50% del
idrauliche, non prezzo franco fab-
contenenti o brica del prodotto
contenenti meno
di 70%, in peso
di oli di petrolio
o di minerali
bituminosi
3820 Preparazioni Fabbricazione in
antigelo e cui il valore di
liquidi preparati tutti i materiali
per lo sbrina- utilizzati non
mento eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
3822 Reattivi per Fabbricazione in
diagnostica o cui il valore di
da laboratorio tutti i materiali
su qualsiasi utilizzati non
supporto e reat- eccede il 50% del
tivi per diagno- prezzo franco fab-
stica o da labo- brica del prodotto
ratorio prepa-
rati, anche pre-
sentati su sup-
porto, diversi da
quelli delle voci
3002 o 3006
3823 Acidi grassi
monocarbossilici
industriali; oli
acidi di raffina-
zione; alcoli
grassi industriali:
- Acidi grassi Fabbricazione in
monocarbossilici cui tutti i mate-
industriali; oli riali utilizzati
acidi di raffi- sono classificati
nazione: in una voce diversa
da quella del
prodotto
- Alcoli grassi Fabbricazione a
industriali partire da materiali
di qualsiasi voce,
esclusi gli altri
materiali della voce
3823
3824 Leganti preparati
per forme o per
anime da fonderia;
prodotti chimici
e preparazioni
delle industrie
chimiche o delle
industrie connesse
(comprese quelle
costituite da
miscele di pro-
dotti naturali),
non nominati ne'
compresi altrove;
prodotti residuali
delle industrie
chimiche o delle
industrie connesse,
non nominati ne'
compresi altrove:
- I seguenti pro- Fabbricazione in Fabbricazione in
dotti della pre- cui tutti i mate- cui il valore di
sente voce: riali utilizzati tutti i mate-
sono classificati riali utilizzati
leganti preparati in una voce diversa non eccede il
per forme o per da quella del pro- 40% del prezzo
anime da fonde- dotto Tuttavia, franco fabbrica
ria, a partire materiali classi- del prodotto
da prodotti ficati nella stessa
resinosi naturali voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
acidi naftenici, ecceda il 20% del
loro sali inso- prezzo franco fab-
lubili in acqua brica del prodotto
e loro esteri
Sorbitolo diverso
da quello della
voce 2905 solfo-
nati di petrolio,
esclusi i solfo-
nati di petrolio
di metalli alca-
lini, d'ammonio
e d'etanolammine;
acidi solfonici
di oli minerali
bituminosi, tio-
fenici, e loro sali
scambiatori di ioni
composizioni assor-
benti per comple-
tare il vuoto nei
tubi o nelle val-
vole elettriche
ossidi di ferro
alcalinizzati per
la depurazione
dei gas
acque ammoniacali
e masse depuranti
esaurite prove-
nienti dalla depu-
razione del gas
illuminante
acidi solfonaf-
tenici e loro sali
insolubili in acqua
e loro esteri
oli di flemma e di
Dippel
miscele di sali
aventi differenti
anioni
Paste da copiatura
a base gelatinosa,
anche su supporto
di carta o di tes-
suto
- altri Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
da 3901 a Materie plastiche
3915 in forme primarie;
cascami, ritagli
e rottami di pla-
stica esclusi i
prodotti delle
voci ex 3907 e
3912 per i quali
la relativa regola
e' specificata in
appresso:
- prodotti addi- Fabbricazione in Fabbricazione in
zionali omopoli- cui: cui il valore di
merizzati nei - il valore di tutti i mate-
quali la parte tutti i materiali riali utilizzati
di un monomero utilizzati non non eccede il
rappresenta oltre eccede il 50% del 25% del prezzo
il 99%, in peso, prezzo franco fab- franco fabbrica
del tenore totale brica del prodotto, del prodotto
del polimero e
- il valore di
tutti i materiali
del capitolo 39
utilizzati non
eccede il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
(Nel caso di prodotti
composti di materiali
delle voci da 3901 a
3906, da un lato, e
da 3907 a 3911, dall'
altro, la restrizione
riguarda solo il
gruppo di materiali
predominante, per
peso, nel prodotto.)
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui il valore dei cui il valore di
materiali del capi- tutti i mate-
tolo 39 utilizzati riali utilizzati
non eccede il 20% non eccede il
del prezzo franco 25% del prezzo
fabbrica del franco fabbrica
prodotto (Nel caso del prodotto
di prodotti compo-
sti di materiali
delle voci da 3901
a 3906, da un lato,
e da 3907 a 3911,
dall'altro, la
restrizione riguarda
solo il gruppo di
materiali predomi-
nante, per peso, nel
prodotto).
ex 3907 - Copolimeri, Fabbricazione in
ottenuti da poli- cui tutti i mate-
carbonati e riali utilizzati
copolimeri acri- sono classificati
lonitrile-buta- in una voce diversa
diene-stirene da quella del pro-
(ABS) dotto Tuttavia,
materiali classi-
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
- Poliestere Fabbricazione in
cui il valore dei
materiali del capi-
tolo 39 utilizzati
non eccede il 20%
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto e/o fabbrica-
zione a partire da
policarbonato di
tetrabromo (bisfe-
nolo A)
3912 Cellulosa e suoi Fabbricazione in
derivati chimici, cui il valore dei
non nominati ne' materiali della
compresi altrove, stessa voce del
in forme primarie prodotto non eccede
il 20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
da 3916 a Semilavorati ed
3921 articoli di pla-
stica; esclusi
quelli delle voci
ex 3916, ex 3917,
ex 3920 ed ex 3921,
per i quali le
relative regole
sono specificate
in appresso:
- prodotti piat- Fabbricazione in Fabbricazione in
ti, non solamente cui il valore di cui il valore di
lavorati in su- tutti i materiali tutti i mate-
perficie o del capitolo 39 riali utilizzati
tagliati in forma utilizzati non non eccede il
diversa da quella eccede il 50% del 25% del prezzo
quadrata o ret- prezzo franco fab- franco fabbrica
tangolare; altri brica del prodotto del prodotto
prodotti, non
semplicemente
lavorati in super-
ficie
- altri:
-- prodotti addi- Fabbricazione in Fabbricazione in
zionali omopoli- cui: cui il valore di
merizzati nei - il valore di tutti i mate-
quali la parte tutti i materiali riali utilizzati
di un monomero utilizzati non non eccede il
rappresenta eccede il 50% del 25% del prezzo
oltre il 99%, prezzo franco fab- franco fabbrica
in peso, del brica del prodotto, del prodotto
tenore totale e
del polimero - il valore di
tutti i materiali
del capitolo 39
utilizzati non
eccede il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
(Nel caso di pro-
dotti composti di
materiali delle voci
da 3901 a 3906, da
un lato, e da 3907 a
3911, dall'altro, la
restrizione riguarda
solo il gruppo di
materiali predomi-
nante, per peso, nel
prodotto.)
-- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui il valore di cui il valore di
tutti i materiali tutti i mate-
del capitolo 39 riali utilizzati
utilizzati non non eccede il
eccede il 20% del 25% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto del prodotto
(Nel caso di pro-
dotti composti di
materiali delle voci
da 3901 a 3906, da
un lato, e da 3907
a 3911, dall'altro,
la restrizione ri-
guarda solo il gruppo
di materiali predo-
minante, per peso,
nel prodotto).
--------------------------------------------------------------------
ex 3916 ed Profilati e tubi Fabbricazione in Fabbricazione in ex 3917 cui: cui il valore di - il valore di tutti i mate-
tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non non eccede il
eccede il 50% del 25% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
dello stesso capi-
tolo del prodotto
non eccede il 20%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto
ex 3920 - Fogli e pelli- Fabbricazione a Fabbricazione in cole di ionomeri partire da un sale cui il valore di
parziale di termo- tutti i mate-
plastica, che e' riali utilizzati
un copolimero non eccede il
d'etilene e dell' 25% del prezzo
acido metacrilico franco fabbrica
parzialmente neu- del prodotto
tralizzato con
ioni metallici,
principalmente di
zinco e sodio
- Fogli di cel- Fabbricazione in
lulosa rigene- cui il valore dei
rata, di poliam- materiali della
midi o di polie- stessa voce del
tilene prodotto non eccede
il 20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
ex 3921 Fogli di pla- Fabbricazione a Fabbricazione in stica, metalliz- partire da fogli cui il valore di
zati di poliestere tutti i mate-
altamente traspa- riali utilizzati
renti di spessore non eccede il
inferiore a 23 25% del prezzo
micron (Sono) franco fabbrica
considerati alta- del prodotto
mente trasparenti
i fogli il cui as-
sorbimento ottico -
misurato secondo
l'ASTM-D 1003-16
dal trasmissometro
di Gardner (fattore
di opacita') - e'
inferiore al 2%.
da 3922 a Articoli di pla- Fabbricazione in
3926 stica cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Gomma e lavori Fabbricazione in
40 i gomma, esclusi: cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex 4001 Lastre "crêpe" Laminazione di
di gomma per fogli "crêpe" di
suole gomma naturale
4005 Gomma mescolata, Fabbricazione in
non vulcanizzata, cui il valore di
in forme primarie tutti i materiali
o in lastre, utilizzati, esclusa
fogli o nastri la gomma naturale,
non eccede il 50%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto
4012 Coperture usate
o rigenerate, di
gomma; coperture
piene o semipiene,
battistrada amovi-
bili per coperture
e protettori, in
gomma
- coperture Rigenerazione di
rigenerate, coperture piene o
piene o semi- semipiene usate
piene, in gomma
- altri Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, esclusi quelli
delle voci 4011 o
4012
ex 4017 Articoli in Fabbricazione a
gomma indurita partire da gomma
indurita
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Pelli gregge Fabbricazione in
41 (diverse dalle cui tutti i mate-
pellicce) e riali utilizzati
cuoio, esclusi: sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto
ex 4102 Pelli gregge di Slanatura di pelli
ovini, senza di ovini
vello
da 4104 a Cuoio e pelli Riconciatura di
4107 depilati, prepa- cuoio e pelli
rati, diversi da preconciati
quelli delle voci
4108 o 4109 o
Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del prodotto
4109 Cuoio e pelli, Fabbricazione a
verniciati o partire da cuoio e
laccati; cuoio pelli delle voci da
e pelli, metal- 4104 a 4107, purche'
lizzati il loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
capitolo 42 Lavori di cuoio Fabbricazione in
e di pelli; cui tutti i mate-
oggetti di sel- riali utilizzati
leria e finimenti; sono classificati
oggetti da viag- in una voce diversa
gio, borse, bor- da quella del
sette e simili prodotto
contenitori;
lavori di budella
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Pelli da pellic- Fabbricazione in
43 ceria e loro cui tutti i mate-
lavori; pellicce riali utilizzati
artificiali; sono classificati
esclusi: in una voce diversa
da quella del prodotto
ex 4302 Pelli da pellic-
ceria conciate o
preparate, cucite:
- tavole, croci Imbianchimento o
e manufatti tintura, oltre al
simili taglio ed alla
confezione di pelli
da pellicceria con-
ciate o preparate
- altri Fabbricazione a
partire da pelli
da pellicceria
conciate o prepa-
rate, non cucite
4303 Indumenti, acces- Fabbricazione a
sori di abbiglia- partire da pelli
mento ed altri da pellicceria con-
oggetti di pelle ciate o preparate,
da pellicceria non cucite, della
voce 4302
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Legno, carbone di Fabbricazione in
44 legna e lavori di cui tutti i mate-
legno; esclusi: riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
ex 4403 Legno semplice- Fabbricazione a
mente squadrato partire da legno
grezzo, anche scor-
tecciato o sempli-
cemente sgrossato
ex 4407 Legno segato o Levigatura, pial-
tagliato per il latura o incollatura
lungo, tranciato con giunture a spina
o sfogliato,
piallato, levi-
gato o incollato
con giunture a
spina, di spes-
sore superiore
a 6 mm
ex 4408 Fogli da impial- Giuntura, pialla-
lacciatura e tura, levigatura
fogli per compen- o incollatura con
sati, giuntati giunture a spina
ed altro legno
segato per il
lungo, tranciato
o sfogliato, pial-
lato, levigato o
incollato con
giuntura a spina,
di spessore infe-
riore o uguale a
6 mm
ex 4409 Legno, profilato,
lungo uno o piu'
orli o superfici,
anche piallato,
levigato o incol-
lato con giunture
a spina:
- levigato o Levigatura o incol-
incollato con latura, con giunture
giunture a spina a spina
- liste e moda- Fabbricazione di
nature liste e modanature
da ex 4410 a Liste e modana- Fabbricazione di
ex 4413 ture, per cor- liste e modanature
nici, per la
decorazione
interna di
costruzioni, per
impianti elet-
trici, e simili
ex 4415 Casse, cassette, Fabbricazione a
gabbie, cilindri partire da tavole
ed imballaggi non tagliate per
simili, di legno un uso determinato
ex 4416 Fusti, botti, Fabbricazione a
tini, mastelli partire da legname
ed altri lavori da bottaio, segato
da bottaio, e sulle due facce
loro parti, di principali, ma non
legno altrimenti lavorato
ex 4418 - Lavori di fale- Fabbricazione in
gnameria e lavori cui tutti i mate-
di carpenteria riali utilizzati
per costruzioni, sono classificati
di legno in una voce diversa
da quella del
prodotto Tuttavia
possono essere
utilizzati pannelli
cellulari o tavole
di copertura ("shin-
gles" e "shakes")
di legno
- liste e moda- Fabbricazione di
nature liste e modanature
ex 4421 Legno preparato Fabbricazione a
per fiammiferi; partire da legno
zeppe di legno di qualsiasi voce,
per calzature escluso il legno
in fuscelli della
voce 4409
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Sughero e lavori Fabbricazione in
45 di sughero; cui tutti i mate-
esclusi: riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
4503 Articoli in Fabbricazione a
sughero naturale partire da sughero
naturale della
voce 4501
--------------------------------------------------------------------
capitolo 46 Lavori di intrec- Fabbricazione in
cio, da panieraio cui tutti i mate-
o da stuoiaio riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
--------------------------------------------------------------------
capitolo 47 Paste di legno Fabbricazione in
o di altre cui tutti i mate-
materie fibrose riali utilizzati
cellulosiche; sono classificati in
carta o cartone una voce diversa da
da riciclare quella del prodotto
(avanzi o rifiuti)
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Carta e cartone; Fabbricazione in
48 lavori di pasta cui tutti i mate-
di cellulosa, di riali utilizzati
carta o di car- sono classificati
tone, esclusi: in una voce diversa
da quella del
prodotto
ex 4811 Carta e cartoni Fabbricazione a
semplicemente partire da mate-
rigati, lineati riali per la fab-
o quadrettati bricazione della
carta del capitolo
47
4816 Carta carbone, Fabbricazione a
carta detta partire da mate-
"autocopiante" riali per la
e altra carta fabbricazione
per riproduzione della carta del
di copie (diverse capitolo 47
da quelle della
voce 4809) matrici
complete per dupli-
catori e lastre
offset, di carta,
anche condizionate
in scatole
4817 Buste, biglietti Fabbricazione in
postali, carto- cui:
line postali non - tutti i materiali
illustrate e utilizzati sono
cartoncini per classificati in
corrispondenza, una voce diversa
di carta o di da quella del
cartone; scatole, prodotto, e
involucri a busta - il valore di
e simili, di tutti i materiali
carta o di car- utilizzati non
tone, contenenti eccede il 50% del
un assortimento prezzo franco fab-
di prodotti brica del prodotto
cartotecnici per
corrispondenza
ex 4818 Carta igienica Fabbricazione a
partire da mate-
riali per la fab-
bricazione della
carta del capitolo
47
ex 4819 Scatole, sacchi, Fabbricazione in
sacchetti, car- cui:
tocci ed altri - tutti i materiali
imballaggi di utilizzati sono
carta, di car- classificati in
tone, di ovatta una voce diversa
di cellulosa o da quella del pro-
di strati di dotto, e
fibre di cellu- - il valore di tutti
losa i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
ex 4820 Blocchi di carta Fabbricazione in
da lettere cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 4823 Altra carta, Fabbricazione a
altro cartone, partire da mate-
altra ovatta di riali per la fabbri-
cellulosa ed cazione della carta
altri strati di del capitolo 47
fibre di cellu-
losa, tagliati a
misura
--------------------------------------------------------------------
Ex capitolo Prodotti dell' Fabbricazione in
49 editoria, della cui tutti i mate-
stampa o delle riali utilizzati sono
altre industrie classificati in una
grafiche; testi voce diversa da
manoscritti o quella del prodotto
dattiloscritti
e piani; esclusi:
4909 Cartoline postali Fabbricazione a
stampate o illu- partire da mate-
strate;cartoline riali non classi-
stampate con ficati nella voce
auguri o comuni- 4909 o 4911
cazioni personali,
anche illustrate,
con o senza busta,
guarnizioni od
applicazioni
4910 Calendari di ogni
genere, stampati,
compresi i blocchi
di calendari da
sfogliare:
- calendari del Fabbricazione in
genere "per- cui:
petuo", o muniti - tutti i materiali
di blocchi di utilizzati sono
fogli sostitui- classificati in una
bili, montati su voce diversa da
supporti di quella del prodotto,
materia diversa e
dalla carta o - il valore di tutti
dal cartone i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
- altri Fabbricazione a
partire da mate-
riali non classi-
ficati nella voce
4909 o 4911
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Seta, esclusi: Fabbricazione in
50 cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del prodotto
ex 5003 Cascami di seta Cardatura o pettina-
(compresi i boz- tura dei cascami di
zoli non atti seta
alla trattura, i
cascami di fila-
tura e gli sfilac-
ciati), cardati
o pettinati
da 5004 a Filati di seta e Fabbricazione a
ex 5006 filati di cascami partire da (1):
di seta - seta greggia o
cascami di seta
cardati, pettinati
o altrimenti prepa-
rati per la filatura,
- altre fibre natu-
rali, non cardate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- materiali per la
fabbricazione della
carta
5007 Tessuti di seta
o di cascami di
seta:
- contenenti fili Fabbricazione a
di gomma partire da filati
semplici (1)
- altri Fabbricazione a
partire da (1):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali
discontinue, non
cardate, ne' petti-
nate ne' altrimenti
preparate per la
filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- carta
o
Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie di finissaggio
(quali purga, sbianca,
mercerizzo, termo-
fissaggio, solleva-
mento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, rammendo
e slappolatura), pur-
che' il valore dei
tessuti non stampati
non ecceda il 47,5%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Lana, peli fini Fabbricazione in
51 o grossolani, cui tutti i mate-
filati e tessuti riali utilizzati
di crine; sono classificati
esclusi: in una voce diversa
da quella del prodotto
da 5106 a Filati di lana, Fabbricazione a
5110 di peli fini o partire da (1):
grossolani o di - seta greggia o
crine cascami di seta
cardati, pettinati
o altrimenti pre-
parati per la fila-
tura,
- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne'
altrimenti prepa-
rate per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- materiali per la
fabbricazione della
carta
da 5111 a Tessuti di lana,
5113 di peli fini o
grossolani o di
crine:
- contenenti fili Fabbricazione a
di gomma partire da filati
semplici (1)
- altri Fabbricazione a
partire da: (1)
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate ne' altri-
menti preparate
per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- carta
o
Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie di finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore dei tessuti
non stampati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Cotone, esclusi: Fabbricazione in
52 cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
da 5204 a Filati di cotone Fabbricazione a
5207 partire da (1):
- seta greggia o
cascami di seta
cardati, pettinati
o altrimenti prepa-
rati per la filatura,
- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne'
altrimenti prepa-
rate per la fila-
tura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- materiali per la
fabbricazione della carta
da 5208 a Tessuti di cotone:
5212
- contenenti fili Fabbricazione a
di gomma partire da filati
semplici (1)
- altri Fabbricazione a
partire da: (1)
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali discon-
tinue, non cardate,
ne' pettinate ne'
altrimenti preparate
per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- carta
o
Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie di finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore dei tessuti
non stampati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Altre fibre Fabbricazione in
53 tessili vegetali; cui tutti i mate-
filati di carta riali utilizzati
e tessuti di sono classificati
filati di carta, in una voce diversa
esclusi: da quella del prodotto
da 5306 a Filati di altre Fabbricazione a
5308 fibre tessili partire da (1):
vegetali; filati - seta greggia o
di carta cascami di seta
cardati, pettinati
o altrimenti prepa-
rati per la filatura,
- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- materiali per la
fabbricazione della
carta
da 5309 a Tessuti di altre
5311 fibre tessili
vegetali; tessuti
di filati di carta:
- contenenti fili Fabbricazione a
di gomma partire da filati
semplici (1)
- altri Fabbricazione a
partire da (1):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate ne' altrimenti
preparate per la
filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- carta
o
Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie di finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore dei tessuti
non stampati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
da 5401 a Filati, monofi- Fabbricazione a
5406 lamenti e fili partire da (1):
di filamenti o - seta greggia o
artificiali cascami di seta
cardati, pettinati
o altrimenti pre-
parati per la
filatura,
- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne'
altrimenti prepa-
rate per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- materiali per la
fabbricazione della
carta
5407 e 5408 Tessuti di
filati di fila-
menti sintetici
o artificiali:
- contenenti fili Fabbricazione a
di gomma partire da filati
semplici (1)
- altri Fabbricazione a
partire da: (1)
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate ne' altri-
menti preparate
per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- carta
o
Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie di finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore dei tessuti
non stampati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
da 5501 a Fibre sintetiche Fabbricazione a
5507 o artificiali partire da mate-
discontinue riali chimici o
tessili paste
da 5508 a Filati e filati Fabbricazione a
5511 per cucire partire da (1):
- seta greggia
o cascami di seta
cardati, pettinati
o altrimenti prepa-
rati per la filatura,
- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne'
altrimenti prepa-
rate per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- materiali per la
fabbricazione della
carta
da 5512 a Tessuti di fibre
5516 sintetiche o
artificiali
discontinue:
- contenenti fili Fabbricazione a
di gomma partire da filati
semplici (1)
- altri Fabbricazione a
partire da: (1)
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate ne' altrimenti
preparate per la
filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- carta
o
Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie di finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore dei tessuti
non stampati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Ovatte, feltri e Fabbricazione a
56 stoffe non tes- partire da: (1)
sute; filati - filati di cocco,
speciali; spago, - fibre naturali,
corde e funi; - materiali chimici
manufatti di o paste tessili, o
corderia, - materiali per la
esclusi: fabbricazione della
carta
5602 Feltri, anche
impregnati, spal-
mati, ricoperti
o stratificati:
- feltri all'ago Fabbricazione a
partire da (1):
- fibre naturali,
- materiali chimici
o paste tessili
Tuttavia:
- i filati di fila-
menti di polipro-
pilene della voce
5402,
- le fibre in fiocco
di polipropilene
delle voci 5503 e
5506, o
- i fasci di fila-
menti di polipro-
pilene della voce
5501, nei quali la
denominazione di un
singolo filamento o
di una singola fibra
e' comunque inferiore
a 9 decitex, possono
essere utilizzati
purche' il loro
valore non ecceda il
40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione a
partire da: (1)
- fibre naturali,
- fiocco artificiale
ottenuto a partire
dalla caseina, o
- materiali chimici
o paste tessili
5604 - Fili e corde di
gomma, ricoperti
di materie tes-
sili; filati tes-
sili, lamelle o
forme simili delle
voci 5404 o 5405,
impregnati, spal-
mati, ricoperti o
rivestiti di
gomma o di materia
plastica:
- fili e corde Fabbricazione a
di gomma partire da rico-
perti di materie
tessili fili o
corde di gomma non
ricoperti di materie
tessili
- altri Fabbricazione a
partire da (1):
- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne'
altrimenti prepa-
rate per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- materiali per la
fabbricazione della
carta
5605 Filati metallici Fabbricazione a
e filati metal- partire da: (1)
lizzati, anche - fibre naturali,
spiralati (vergo- - fibre sintetiche
linati), costi- o artificiali
tuiti da filati discontinue, non
tessili, lamelle cardate, ne'
o forme simili pettinate, ne'
delle voci 5404 altrimenti prepa-
o 5405, combinati rate per la filatura,
con metallo in - materiali chimici
forma di fili, o paste tessili, o
di lamelle o di - materiali per la
polveri, oppure fabbricazione della
ricoperti di carta
metallo
5606 Filati spiralati Fabbricazione a
(vergolinati) partire da: (1)
lamelle o forme - fibre naturali,
simili delle voci - fibre sintetiche
5404 o 5405 rive- o artificiali
stite discon- non cardate, ne'
tinue, (spira- pettinate, ne'
tate), diversi altrimenti prepa-
da quelle della rate per la fila-
voce 5605 e dai tura,
filati di crine - materiali chimici
rivestiti o paste tessili, o
(spiralati); - materiali per la
filati di cini- fabbricazione della
glia; filati carta
detti "a cate-
nella"
--------------------------------------------------------------------
capitolo 57 Tappeti ed altri
rivestimenti del
suolo di materie
tessili:
- di feltro ad Fabbricazione a
ago partire da (1):
- fibre naturali,
o
- materiali chimici
o paste tessili
Tuttavia:
- i filati di fila-
menti di polipro-
pilene della voce
5402,
- le fibre in fiocco
o di polipropilene
delle voci 5503 e
5506, o
- i fasci di fila-
menti di polipropi-
lene della voce
5501, nei quali la
denominazione di un
singolo filamento o
di una singola fibra
e' comunque infe-
riore a 9 decitex,
possono essere uti-
lizzati purche' il
loro valore non
ecceda il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
- di altri feltri Fabbricazione a
partire da:
- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili
- altri Fabbricazione a
partire da:
- filati di cocco,
- filati di fila-
menti sintetici o
artificiali
- fibre naturali, o
- fibre sintetiche
o artificiali in
fiocco non cardate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Tessuti speciali;
58 superfici tessili
"tufted"; pizzi;
arazzi; passama-
neria; ricami,
esclusi:
- elastici, cos- Fabbricazione a
tituiti da fili partire da filati
tessili associati semplici (1)
a fili di gomma
- altri Fabbricazione a
partire da (1):
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali,
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate per
la filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili
o
Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie di finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore dei tessuti
non stampati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
5805 Arazzi tessuti Fabbricazione in
a mano (tipo cui tutti i mate-
Gobelins, Fian- riali utilizzati
dra, Aubusson, sono classificati
Beauvais e simi- in una voce diversa
li) ed arazzi da quella del pro-
fatti all'ago dotto
(per esempio a
piccolo punto,
a punto a croce),
anche confezionati
5810 Ricami in pezza, Fabbricazione in
in strisce o in cui:
motivi - tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
5901 Tessuti spalmati Fabbricazione a
di colla, o di partire da filati
sostanze amidacee,
dei tipi utiliz-
zati in legatoria,
per cartonaggi,
nella fabbrica-
zione di astucci
o per usi simili;
tele per decalco e
trasparenti per
il disegno; tele
preparate per la
pittura; bugrane
e tessuti simili
rigidi dei tipi
utilizzati per
cappelleria
5902 Nappe a trama per
pneumatici otte-
nute da filati ad
alta tenacita' di
nylon o di altre
poliammidi, di
poliesteri o di
rayon viscosa:
- contenenti, in Fabbricazione a
peso, non piu' partire da filati
del 90% di mate-
rie tessili
- altri Fabbricazione a
partire da materiali
chimici o paste
tessili
5903 Tessuti impre- Fabbricazione a
gnati, spalmati partire da filati
o ricoperti di
materia plastica o
o stratificati
con materia pla- Stampa accompagnata
stica, diversi da almeno due delle
da quelli della operazioni prepara-
voce 5902 torie di finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore dei tessuti
non stampati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
5904 Linoleum, anche Fabbricazione a
tagliati; rive- partire da filati (1)
stimenti del
suolo costituiti
da una spalmatura
o da una ricoper-
tura applicata su
un supporto di
materie tessili,
anche tagliati
5905 Rivestimenti
murali di materie
tessili:
- impregnati, Fabbricazione a
spalmati, rico- partire da filati
perti o strati-
ficati con gomma,
materie plastiche
o altre materie
- altri Fabbricazione a
partire da (1):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali,
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate per
la filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili
o
Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie di finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore dei tessuti
non stampati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
5906 Tessuti gommati,
diversi da quelli
della voce 5902:
- tessuti a Fabbricazione a
maglia partire da (1):
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali,
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate
per la filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili
- altri tessuti Fabbricazione a
di filati sinte- partire da materiali
tici contenenti, chimici
in peso, piu' del
90% di materie
tessili
- altri Fabbricazione a
partire da filati
5907 Altri tessuti Fabbricazione a
impregnati, spal- partire da filati
mati o ricoperti;
tele dipinte per
scenari di teatri,
per sfondi di o
studi o per usi o
simili
Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie di finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore dei tessuti
non stampati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
5908 Lucignoli tessuti,
intrecciati o a
maglia, di materie
tessili, per lam-
pade, fornelli,
accendini, candele
o simili; reticelle
ad incandescenza e
stoffe tubolari a
maglia occorrenti
per la loro fabbri-
cazione, anche
impregnate:
- reticelle ad Fabbricazione a
incandescenza, partire da stoffe
impregnate tubolari a maglia
- altri Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto
da 5909 a Manufatti tessili
5911 per usi indu-
striali:
- dischi e corone - Fabbricazione a
per lucidare, partire da filati o
diversi da quelli da cascami di tessuti
di feltro della o da stracci della
voce 5911 voce 6310
- tessuti fel- Fabbricazione a
trati o non, dei partire da: (1)
tipi comunemente - filati di cocco,
utilizzati nelle - i materiali
macchine per car- seguenti:
tiere o per altri - filati di polite-
usi tecnici, trafluoroetilene (2)
anche impregnati - filati di poli-
o spalmati, tu- amide, ritorti e
bolari o senza spalmati, impre-
fine, a catene gnati o coperti di
e/o a trame sem- resina fenolica,
plici o multiple, - filati di fibre
o a tessitura tessili sintetiche
piana, a catene di poliammide aroma-
e/o a trame mul- tica ottenuta per
tiple della voce policondensazione
5911 di metafenilendiam-
mina e di acido
isoftalico,
- monofilati di
politetrafluoro-
etilene (2)
- filati di fibre
tessili sintetiche
in poli-p-fenilente-
raftalammide,
- filati di fibre
di vetro, spalmati
di resina fenolica
e spiralati di
filati acrilici (2)
- monofilamenti di
copoliestere di un
poliestere, di una
resina di acido
tereftalico, di 1.4
cicloesandictanolo
e di acido isof-
talico,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali,
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate per
la filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili
- altri Fabbricazione a
partire da: (1)
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali,
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate
per la filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili
--------------------------------------------------------------------
(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(2) L'uso di questo prodotto e' limitato alla fabbricazione di
tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.
====================================================================
Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione
delle merci effettuata su materiali non
originari che conferisce il
carattere di prodotto originario
(1) (2) (3) o (4)
====================================================================
capitolo 60 Stoffe a maglia Fabbricazione a
partire da: (1)
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali,
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate per
la filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili
--------------------------------------------------------------------
capitolo 61 Indumenti ed
accessori di
abbigliamento, a
maglia:
- ottenuti riu- Fabbricazione a
nendo mediante partire da (1, 2):
cucitura, o altri-
menti confezio-
nati, due o piu'
parti di stoffa
a maglia, tagliate
o realizzate
direttamente nella
forma voluta
- altri Fabbricazione a
partire da (1)
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali,
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate
per la filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Indumenti ed Fabbricazione a
62 accessori di partire da filati
abbigliamento, (1,2)
diversi da quelli
a maglia, esclusi:
ex 6202, Indumenti per Fabbricazione a
ex 6204, donna, ragazza e partire da filati
ex 6206, bambini piccoli (1)
ex 6209 ed (bebes) ed altri
ex 6211 accessori per o
vestiario, confe-
zionati per bam- Fabbricazione a
bini piccoli partire da tessuti
(bebes), ricamati non ricamati, il
cui valore non
eccede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
(1)
ex 6210 ed Equipaggiamenti Fabbricazione a
ex 6216 ignifughi in partire da filati
tessuto ricoperto (1)
di un foglio di
poliestere allu- o
minizzato
Fabbricazione a
partire da tessuti
non spalmati, il cui
valore non eccede
il 40% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto (1)
26213 e Fazzoletti da
6214 naso o da tas-
chino; scialli,
sciarpe, foulard,
fazzoletti da
collo, sciarpette,
mantiglie, veli
e velette e manu-
fatti simili:
- ricamati Fabbricazione a
partire da filati
semplici greggi
(1, 2)
Fabbricazione a
partire da tessuti
non ricamati, il cui
valore non eccede
il 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto (1)
- altri Fabbricazione a
partire da filati
semplici, greggi
(1, 2)
o
Confezione seguita
da una stampa accom-
pagnata da almeno
due delle operazioni
preparatorie o di
finissaggio (quali
purga, sbianca, mer-
cerizzo, termofis-
saggio, sollevamento
del pelo, calandra-
tura, trattamento
per impartire stabi-
lita' dimensionale,
finissaggio anti-
piega, decatissag-
gio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore delle merci
non stampate delle
voci 6213 e 6214
utilizzate non ec-
ceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
6217 Altri accessori
di abbigliamento
confezionati;
parti di indu-
menti ed accessori
di abbigliamento,
diversi da quelli
della voce 6212
- ricamati Fabbricazione a
partire da filati (1)
o
Fabbricazione a
partire da tessuti
non ricamati, il
cui valore non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
(1)
- equipaggiamenti Fabbricazione a
ignifughi in tes- partire da filati
suto ricoperto di (1)
un foglio di
poliestere allu- o
minizzato
Fabbricazione a
partire da tessuti
non spalmati, il
cui valore non
eccede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
(1)
- tessuti di Fabbricazione in
rinforzo per col- cui:
letti e polsini, - tutti i materiali
tagliati utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione a
partire da filati (1)
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Altri manufatti Fabbricazione in
63 tessili confezio- cui tutti i mate-
nati; assorti- riali utilizzati
menti; oggetti sono classificati
da rigattiere e in una voce diversa
stracci; esclusi: da quella del
prodotto
da 6301 a Coperte; bianche-
6304 ria da letto, ecc.;
tende, tendine,
ecc.; altri manu-
fatti per l'arre-
damento:
- in feltro, non Fabbricazione a
tessuti partire da: (2)
- fibre naturali,
o
- materiali chimici
o paste tessili
- altri:
-- ricamati Fabbricazione a
partire da filati
semplici, greggi
(1, 3)
o
Fabbricazione a
partire da tessuti
non ricamati (ad
esclusione di quelli
a maglia e ad unci-
netto), a condizione
che il valore del
tessuto non ricamato
utilizzato non ecceda
il 40% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
-- altri Fabbricazione a
partire da filati
semplici, greggi
(1, 3)
6305 Sacchi e sac- Fabbricazione a
chetti da imbal- partire da: (1)
laggio - fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali,
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate
per la filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili
6306 Copertoni e tende
per l'esterno;
tende; vele per
imbarcazioni, per
tavole a vela o
carri a vela;
oggetti per cam-
peggio:
- non tessuti Fabbricazione a
partire da (1, 2)
- fibre naturali, o
- materiali chimici
o paste tessili
--------------------------------------------------------------------
(1) Cfr. la nota introduttiva 6.
(2) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(3) Per gli articoli a maglia, non elastici ne' gommati, ottenuti
cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o
lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota
introduttiva 6.
====================================================================
Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione
delle merci effettuata su materiali non
originari che conferisce il
carattere di prodotto originario
(1) (2) (3) o (4)
====================================================================
- altri Fabbricazione a
partire da filati
semplici, greggi
(1, 2)
6307 Altri manufatti Fabbricazione in
confezionati, cui il valore di
compresi i model- tutti i materiali
li di vestiti utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
6308 Assortimenti Ciascun articolo
costituiti da incorporato nell'as-
pezzi di tessuto sortimento deve
e di filati, rispettare le regole
anche con acces- applicabili qualora
sori, per la con- non fosse presentato
fezione di tap- in assortimento.
peti, di arazzi, Tuttavia, articoli
di tovaglie o di non originari pos-
tovaglioli rica- sono essere incor-
mati, o di manu- porati purche' il
fatti tessili loro valore totale
simili, in imbal- non ecceda il 15%
laggi per la del prezzo franco
vendita al minuto fabbrica dell'assor-
timento
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Calzature, ghet- Fabbricazione a
64 te ed oggetti partire da mate-
simili; esclusi: riali di qualsiasi
voce, escluse le
calzature incomplete
formate da tomaie
fissate alle suole
primarie o ad altre
parti inferiori
della voce 6406
6406 Parti di calza- Fabbricazione in
ture; suole cui tutti i mate-
interne amovi- riali utilizzati
bili, tallonetti sono classificati
ed oggetti simili in una voce diversa
amovibili; da quella del
ghette, gambali prodotto
ed oggetti simili,
e loro parti
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Cappelli, copri- Fabbricazione in
65 capo ed altre cui tutti i mate-
acconciature; riali utilizzati
loro parti, sono classificati
esclusi: in una voce diversa
da quella del
prodotto
--------------------------------------------------------------------
(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(2) Cfr. la nota introduttiva 6.
====================================================================
Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione
delle merci effettuata su materiali non
originari che conferisce il
carattere di prodotto originario
(1) (2) (3) o (4)
====================================================================
6503 Cappelli, copri- Fabbricazione a
capo ed altre partire da filati
acconciature, di o da fibre tessili
feltro, fabbri- (Cfr. la nota
cati con le cam- introduttiva 6).
pane o con i
dischi o piatti
della voce 6501,
anche guarniti
6505 Cappelli, copri- Fabbricazione a
capo ed altre partire da filati
acconciature a o da fibre tessili
maglia, o confe- (Cfr. la nota
zionati con piz- introduttiva 6).
zi, feltro o
altri prodotti
tessili,in pezzi
(ma non in stri-
sce), anche guar-
niti; retine per
capelli di qual-
siasi materia,
anche guarnite
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Ombrelli (da Fabbricazione in
66 pioggia o da cui tutti i mate-
sole), ombrel- riali utilizzati
loni, bastoni, sono classificati
bastoni-sedile, in una voce diversa
fruste, frustini da quella del
e loro parti; prodotto
esclusi:
6601 Ombrelli (da Fabbricazione in
pioggia o da cui il valore di
sole), ombrel- tutti i materiali
loni (compresi utilizzati non
gli ombrelli- eccede il 50% del
bastoni, gli prezzo franco fab
ombrelloni da brica del prodotto
giardino e simi-
li)
--------------------------------------------------------------------
capitolo 67 Piume e calugine Fabbricazione in
preparate e cui tutti i mate-
oggetti di piume riali utilizzati
e di calugine; sono classificati
fiori artifi- in una voce diversa
ciali; lavori di da quella del
capelli prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Lavori di pietre, Fabbricazione in
68 gesso, cemento, cui tutti i mate-
amianto, mica o riali utilizzati
materie simili, sono classificati
esclusi: in una voce diversa
da quella del
prodotto
ex 6803 Lavori di ardesia Fabbricazione a
naturale o agglo- partire dall'ardesia
merata lavorata
ex 6812 Lavori in amian- Fabbricazione a
to; lavori di partire da mate-
miscele a base riali appartenenti
di amianto o a a tutte le voci
base di amianto
e carbonato di
magnesio
ex 6814 Lavori di mica, Fabbricazione a
compresa la mica partire da mica
agglomerata o lavorata (compresa
ricostituita, la mica agglome-
anche su supporto rata o ricostituita)
di carta, di car-
tone o di altri
materiali
--------------------------------------------------------------------
capitolo 69 Prodotti ceramici Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
ex capitolo Vetro e lavori di Fabbricazione in
70 vetro; esclusi: cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
ex 7003 Vetro con strati Fabbricazione a
ex 7004 ed non riflettenti partire da mate-
ex 7005 riali della voce
7001
7006 Vetro delle voci Fabbricazione a
7003, 7004 o partire da mate-
7005, curvato, riali della voce
smussato, inciso, 7001
forato, smaltato
o altrimenti
lavorato, ma non
incorniciato ne'
combinato con
altri materiali
7007 Vetro di sicu- Fabbricazione a
rezza, costituito partire da mate-
da vetri tempe- riali della voce
rati o formati 7001
da fogli aderenti
fra loro
7008 Vetri isolanti Fabbricazione a
a pareti multiple partire da mate-
riali della voce
7001
7009 Specchi di vetro, Fabbricazione a
anche incorni- partire da mate-
ciati, compresi riali della voce 7001
gli specchi retro-
visivi
7010 Damigiane, bot- Fabbricazione in
tiglie, boccette, cui tutti i mate-
barattoli, vasi, riali utilizzati
imballaggi tubo- sono classificati
lari, ampolle ed in una voce diversa
altri recipienti da quella del
per il trasporto prodotto
o l'imballaggio,
di vetro; barat- o
toli per con-
serve, di vetro; Sfaccettatura di
tappi, coperchi oggetti di vetro,
ed altri dispo- il cui valore non
sitivi di chiu- eccede il 50% del
sura, di vetro prezzo franco fab-
brica del prodotto
finito
7013 Oggetti di vetro Fabbricazione in
per la tavola, cui tutti i mate-
la cucina, la riali utilizzati
toletta, l'uffi- sono classificati
cio, la decora- in una voce diversa
zione degli ap- da quella del
partamenti o per prodotto
usi simili,
diversi dagli o
oggetti delle
voci 7010 o 7018 Sfaccettatura di
oggetti di vetro,
il cui valore non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
finito
o
Decorazione a mano
(ad esclusione della
stampa serigrafica)
di oggetti di vetro
soffiato a mano, il
cui valore non eccede
il 50% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto finito
ex 7019 Lavori di fibre Fabbricazione a
di vetro, diversi partire da:
dai filati - stoppini greggi,
filati accoppiati
in parallelo senza
torsione (roving), e
- lana di vetro
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Perle fini o Fabbricazione in
71 coltivate, pietre cui tutti i mate-
preziose (gemme), riali utilizzati
pietre semipre- sono classificati
ziose (fini) o in una voce diversa
simili, metalli da quella del
preziosi, metalli prodotto
placcati o rico-
perti di metalli
preziosi e lavori
di queste materie;
minuterie di fan-
tasia; monete;
esclusi:
ex 7101 Perle fini o Fabbricazione in
coltivate, assor- cui il valore di
tite e infilate tutti i materiali
temporaneamente utilizzati non
per comodita' eccede il 50% del
di trasporto prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 7102, Pietre preziose Fabbricazione a
ex 7103 ed (gemme), semi- partire da pietre
ex 7104 preziose (fini), preziose (gemme), o
naturali, sinte- semipreziose (fini), non
tiche o ricosti- lavorate
tuite, lavorate
7106, 7108 e Metalli preziosi:
7110
- greggi Fabbricazione a
partire da mate-
riali non classi-
ficati nelle voci
doganali 7106, 7108
o 7110
o
Separazione elettro-
litica, termica o
chimica di metalli
preziosi delle voci
doganali 7106, 7108
o 7110
o
Fabbricazione di
leghe di metalli
preziosi delle voci
7106, 7108 o 7110
tra di loro o con
metalli comuni
- semilavorati o Fabbricazione a
in polvere partire da metalli
preziosi, greggi
ex 7107, Metalli comuni Fabbricazione a
ex 7109 ed ricoperti di me- partire da metalli
ex 7111 talli preziosi, comuni ricoperti di
semilavorati metalli preziosi,
greggi
7116 Lavori di perle Fabbricazione in
fini o coltivate, cui il valore di
di pietre pre- tutti i materiali
ziose (gemme), utilizzati non ec-
di pietre semi- cede il 50% del
preziose (fini) prezzo franco fab-
o di pietre sin- brica del prodotto
tetiche o rico-
stituite
7117 Minuterie di Fabbricazione in
fantasia cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
o
Fabbricazione a
partire da parti
in metalli comuni,
non placcati o
ricoperti di metalli
preziosi, purche'
il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non ecceda il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Ghisa, ferro e Fabbricazione in
72 acciaio; esclusi: cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
7207 Semiprodotti di Fabbricazione a
ferro o di acciai partire da mate-
non legati riali delle voci
7201, 7202, 7203,
7204 e 7205
da 7208 a Prodotti laminati Fabbricazione a
7216 piatti, vergella partire da lingotti
o bordione, o altre forme pri-
barre, profi- marie della voce
lati di ferro o 7206
di acciai non
legati
7217 Fili di ferro o Fabbricazione a
di acciai non partire da semipro-
legati dotti della voce 7207
ex 7218, da Semiprodotti, Fabbricazione a
7219 a 7222 prodotti laminati partire da lingotti
piatti, barre, o altre forme pri-
profilati di marie della voce
acciai inossi- 7218
dabili
7223 Fili di acciai Fabbricazione a
inossidabili partire da semipro-
dotti della voce 7218
ex 7224, da Semiprodotti, Fabbricazione a
7225 a 7228 prodotti laminati partire da lingotti
piatti e vergella o altre forme pri-
o bordione, barre marie delle voci
e profilati in 7206, 7218 o 7224
altri acciai
legati, barre
forate per la
perforazione,
di acciai legati
o non legati
7229 Fili di altri Fabbricazione a
acciai legati partire da semipro-
dotti della voce 7224
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Lavori di ghisa, Fabbricazione in
73 ferro o acciaio; cui tutti i mate-
esclusi: riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
ex 7301 Palancole Fabbricazione a
partire da mate-
riali della voce
7206
7302 Elementi per la Fabbricazione a
costruzione di partire da mate-
strade ferrate, riali della voce
di ghisa, di 7206
ferro o di ac-
ciaio: rotaie,
controrotaie e
rotaie a crema-
gliera, aghi,
cuori, tiranti
per aghi ed altri
elementi per
incroci o scambi,
traverse, stecche
(ganasce), cusci-
netti, cunei,
piastre di appog-
gio, piastre di
fissaggio, piastre
e barre di scar-
tamento ed altri
pezzi specialmente
costruiti per la
posa, la congiun-
zione o il fissag-
gio delle rotaie
7304, 7305 e Tubi e profilati Fabbricazione a
7306 cavi, di ferro partire da mate-
(non ghisa) o di riali delle voci
acciaio 7206, 7207, 7218 o
7224
ex 7307 Accessori per Tornitura, trapa-
tubi di acciai natura, alesatura,
inossidabili (ISO filettatura, sbava-
n X5CrNiMo 1712), tura e sabbiatura
composti di piu' di abbozzi fucinati,
parti il cui valore non
eccede il 35% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
7308 Costruzioni e Fabbricazione in
parti di costru- cui tutti i mate-
zioni (per esem- riali utilizzati
pio: ponti ed sono classificati
elementi di in una voce diversa
ponti, porte di da quella del
cariche o chiuse, prodotto Tuttavia
torri, piloni, i profilati otte-
pilastri, colon- nuti per saldatura
ne, ossature, della voce 7301 non
impalcature, tet- possono essere uti-
toie, porte e lizzati
finestre e loro
intelaiature,
stipiti e soglie,
serrande di chiu-
sura, balaustrate)
di ghisa, ferro o
acciaio, escluse
le costruzioni
prefabbricate
della voce 9406;
lamiere, barre,
profilati, tubi e
simili, di ghisa,
ferro o acciaio,
predisposti per
essere utilizzati
nelle costruzioni
ex 7315 Catene anti- Fabbricazione in
sdrucciolevoli cui il valore di
tutti i materiali
della voce 7315
utilizzati non
eccede il 50%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Rame e lavori di Fabbricazione in
74 rame; esclusi: cui:
- tutti i materiali
utilizzati sono clas-
sificati in una voce
diversa da quella del
prodotto, e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
7401 Metalline cupri- Fabbricazione in
fere; rame da cui tutti i mate-
cementazione riali utilizzati
(precipitato di sono classificati
rame) in una voce diversa
da quella del
prodotto
7402 Rame non raffi- Fabbricazione in
nato; anodi di cui tutti i mate-
rame per affina- riali utilizzati
zione elettro- sono classificati
litica in una voce diversa
da quella del
prodotto
7403 Rame raffinato
e leghe di rame,
grezzo:
- Rame raffinato Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
- Leghe di rame Fabbricazione a
e rame raffinato partire da rame
contenente altri raffinato, grezzo,
elementi o da cascami e
rottami di rame
7404 Cascami ed avanzi Fabbricazione in
di rame cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
7405 Leghe madri di Fabbricazione in
rame cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Nichel e lavori Fabbricazione in
75 di nichel; cui:
esclusi: - tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
da 7501 a Metalline di Fabbricazione in
7503 nichel, "sinters" cui tutti materiali
di ossidi di utilizzati sono
nichel ed altri classificati in una
prodotti inter- voce diversa da
medi della metal- quella del prodotto
lurgia del nichel;
nichel greggio;
cascami ed avanzi
di nichel
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Alluminio e la- Fabbricazione in
76 vori di allumi- cui:
nio; esclusi: - tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
7601 Alluminio grezzo Fabbricazione tra-
mite trattamento
termico o elettro-
litico a partire da
alluminio non legato
o cascami e rottami
di alluminio
7602 Cascami ed avanzi Fabbricazione in
di alluminio cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
ex 7616 Articoli di Fabbricazione in
alluminio diversi cui:
dalle tele metal- - tutti i materiali
liche (comprese utilizzati sono
le tele continue classificati in una
o senza fine), voce diversa da
reti e griglie, quella del prodotto.
di fili di allu- Tuttavia le tele
minio e lamiere metalliche (comprese
o nastri spiegati le tele continue o
di alluminio senza fine), le reti
e le griglie, di
fili di alluminio e
le lamiere o nastri
spiegati di alluminio
possono essere uti-
lizzati, e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
--------------------------------------------------------------------
capitolo 77 Riservato a un
eventuale uso
futuro nel sistema
armonizzato
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Piombo e lavori Fabbricazione in
78 di piombo; cui:
esclusi: - tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
7801 Piombo greggio:
- Piombo raffi- Fabbricazione a
nato partire da piombo
d'opera
- altri Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto Tuttavia i
materiali della voce
7802 non possono
essere utilizzati
7802 Cascami ed avanzi Fabbricazione in
di piombo cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Zinco e lavori di Fabbricazione in
79 zinco; esclusi: cui:
- tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
7901 Zinco greggio Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto Tuttavia i
materiali della voce
7902 non possono
essere utilizzati
7902 Cascami ed avanzi Fabbricazione in
di zinco cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Stagno e lavori Fabbricazione in
80 di stagno; cui:
esclusi: - tutti i materiali
utilizzati sono clas-
sificati in una voce
diversa da quella del
prodotto, e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
8001 Stagno greggio Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto Tuttavia i
materiali della voce
8002 non possono
essere utilizzati
8002 e 8007 Cascami ed avanzi Fabbricazione in
di stagno; altri cui tutti i mate-
lavori di stagno riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
--------------------------------------------------------------------
capitolo 81 Altri metalli
comuni; cermet;
lavori di queste
materie
- altri metalli Fabbricazione in
comuni, lavorati; cui il valore di
lavori di queste tutti i materiali
materie classificati nella
stessa voce del
prodotto utilizzato
non eccede il 50%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Utensili e uten- Fabbricazione in
82 sileria; oggetti cui tutti i mate-
di coltelleria e riali utilizzati
posateria da sono classificati
tavola, di me- in una voce diversa
talli comuni; da quella del
parti di questi prodotto
oggetti di metalli
comuni; esclusi:
8206 Utensili compresi Fabbricazione in
in almeno due cui tutti i mate-
delle voci da riali utilizzati
8202 a 8205, sono classificati
condizionati in in una voce diversa
assortimenti per dalle voci da 8202
la vendita al a 8205. Tuttavia,
minuto utensili delle voci
da 8202 a 8205 pos-
sono essere inseriti
negli assortimenti
purche' il loro
valore non ecceda
il 15% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
8207 Utensili inter- Fabbricazione in
cambiabili per cui:
utensileria a - tutti i materiali
mano, anche mec- utilizzati sono clas-
canica o per mac- sificati in una voce
chine utensili diversa da quella
(per esempio: del prodotto, e
per imbutire, - il valore di tutti
stampare, punzo- i materiali utiliz-
nare, maschiare, zati non eccede il
filettare, 40% del prezzo
forare, alesare, franco fabbrica
scanalare, fre- del prodotto
sare, tornire,
avvitare) com-
prese le filiere
per trafilare o
estrudere i metal-
li, nonche' gli
utensili di perfo-
razione o di son-
daggio
8208 Coltelli e lame Fabbricazione in
trancianti per cui:
macchine o appa- - tutti i materiali
recchi meccanici utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
ex 8211 Coltelli (diversi Fabbricazione in
da quelli della cui tutti i mate-
voce 8208), a riali utilizzati
lama tranciante sono classificati
o dentata, com- in una voce diversa
presi i roncoli da quella del pro-
chiudibili dotto Tuttavia, le
lame di coltello
ed i manici di me-
talli comuni possono
essere utilizzati
8214 Altri oggetti di Fabbricazione in
coltelleria (per cui tutti i mate-
esempio: tosa- riali utilizzati
trici, fenditoi, sono classificati
coltellacci, in una voce diversa
scuri da macel- da quella del pro-
laio o da cucina dotto Tuttavia, i
e tagliacarte); i manici di metalli
utensili ed comuni possono
assortimenti di essere utilizzati
utensili per mani-
cure o pedicure
(comprese le lime
da unghie)
8215 Cucchiai, for- Fabbricazione in
chette, mestoli, cui tutti i mate-
schiumarole, riali utilizzati
palette da torta, sono classificati
coltelli speciali in una voce diversa
da pesce o da da quella del pro-
burro, pinze da dotto Tuttavia, i
zucchero e manici di metalli
oggetti simili comuni possono
essere utilizzati
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Lavori diversi Fabbricazione in
83 di metalli comuni cui tutti i mate
esclusi: riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
ex 8302 Altre guarni- Fabbricazione in
zioni, ferramenta cui tutti i mate
ed oggetti simili riali utilizzati
per edifici, e sono classificati
congegni di chiu- in una voce diversa
sura automatica da quella del pro-
per porte dotto Tuttavia, gli
altri materiali
della voce 8302
possono essere uti-
lizzati purche' il
loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 8306 Statuette ed Fabbricazione in
oggetti di orna- cui tutti i mate-
mento per in- riali utilizzati
terni, di metal- sono classificati
li comuni in una voce diversa
da quella del pro-
dotto Tuttavia, gli
altri materiali
della voce 8306
possono essere uti-
lizzati purche' il
loro valore non
ecceda il 30% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE
SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHE' IL PRODOTTO
TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. E' pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.
====================================================================
Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione
delle merci effettuata su materiali non
originari che conferisce il
carattere di prodotto originario
(1) (2) (3) o (4)
====================================================================
capitolo 1 Animali vivi Tutti gli animali
del capitolo 1 uti-
lizzati devono es-
sere interamente
ottenuti
--------------------------------------------------------------------
capitolo 2 Carni e frat- Fabbricazione in
taglie comme- cui tutti i materiali
dei capitoli 1 e 2
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti
--------------------------------------------------------------------
capitolo 3 Pesci e crosta- Fabbricazione in
cei, molluschi cui tutti i mate-
e altri inver- riali del capitolo
tebrati acquatici 3 utilizzati devono
essere interamente
ottenuti
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo 4 Latte e derivati Fabbricazione in
del latte; uova cui tutti i mate-
di volatili; riali del capitolo
miele naturale; 4 utilizzati devono
prodotti comme- essere interamente
stibili di ori- ottenuti
gine animale,
non nominati ne'
compresi altrove;
esclusi:
0403 Latticello, latte Fabbricazione in
e crema coagu- cui:
lati, yogurt, - tutti i mate-
kefir e altri riali del capitolo
tipi di latte e 4 devono essere
creme fermentati interamente otte-
o acidificati, nuti;
anche concen- - i succhi di frutta
trati o con (eccettuati i succhi
aggiunta di zuc- di ananasso, di li-
cheri o di altri metta e di pompelmo)
dolcificanti o della voce 2009 de-
con aggiunta di vono essere ori-
aromatizzanti, ginari, e
di frutta o cacao - il valore di tut-
ti i materiali del
capitolo 17 utiliz-
zati non eccede il
30% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo 5 Altri prodotti Fabbricazione in
di origine cui tutti i mate-
animale, non riali del capitolo 5
nominati ne' utilizzati devono
compresi altrove, essere interamente
esclusi, ottenuti
ex 0502 Setole di maiale Pulitura, disinfe-
o di cinghiale, zione, cernita e
preparate raddrizzamento di
setole di maiale o
di cinghiale
--------------------------------------------------------------------
capitolo 6 Piante vive e Fabbricazione in
prodotti della cui tutti i mate-
floricoltura riali del capitolo
6 devono essere
interamente
ottenuti;
- il valore di
tutti i mate-
riali utiliz-
zati non eccede
il 50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
--------------------------------------------------------------------
capitolo 7 Ortaggi o legumi, Fabbricazione in
piante, radici e cui tutti i mate-
tuberi mangerecci riali del capitolo
7 utilizzati devono
essere interamente
ottenuti
--------------------------------------------------------------------
capitolo 8 Frutta commesti- Fabbricazione in
bile; scorze di cui:
agrumi o di meloni - tutti i frutti
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti, e
- il valore dei mate-
riali del capitolo 17
utilizzati non eccede
il 30% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo 9 Caffe', te', Fabbricazione in
mate e spezie, cui tutti i mate-
esclusi: riali del capitolo
9 utilizzati devono
essere interamente
ottenuti
0901 Caffe', anche Fabbricazione a
torrefatto o partire da mate-
decaffeinato; riali appartenenti
bucce e pellicole a tutte le voci
di caffe'; suc-
cedanei del caffe'
contenenti caffe'
in qualsiasi pro-
porzione
0902 Te', anche aroma- Fabbricazione a
tizzato partire da mate-
riali appartenenti
a tutte le voci
ex 0910 Miscugli di Fabbricazione a
spezie partire da mate-
riali appartenenti
a tutte le voci
--------------------------------------------------------------------
capitolo 10 Cereali Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali del capitolo
10 utilizzati
devono essere inte-
ramente ottenuti
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Prodotti della Fabbricazione in
11 macerazione; cui i cereali,
malto; amidi e ortaggi, legumi,
fecole; inulina; radici e tuberi
glutine di fru- della voce 0714 o
mento; esclusi: la frutta utiliz-
zata devono essere
interamente ottenuti
ex 1106 Farine, semolini Essiccazione e
e polveri dei macinazione di
legumi da gra- legumi della voce
nella, secchi, 0708
della voce 0713,
sgranati
--------------------------------------------------------------------
capitolo 12 Semi e frutti Fabbricazione in
oleosi; semi, cui tutti i mate-
sementi e frutti riali del capitolo
diversi; piante 12 utilizzati
industriali o devono essere
medicinali; interamente
paglie e foraggi ottenuti
--------------------------------------------------------------------
1301 Gomma lacca; Fabbricazione in
gomme, resine, cui il valore dei
gommo-resine e materiali della
oleoresine (ad voce 1301 utiliz-
esempio: bal- zati non deve ecce-
sami), naturali dere il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
1302 Succhi ed estrat-
ti vegetali;
sostanze pectiche,
pectinati e pec-
tati; agar-agar
ed altre mucilla-
gini ed ispes-
senti, derivati
da vegetali,
anche modificati:
- mucillagini ed Fabbricazione a
ispessenti, modi- partire da mucil-
ficati, derivati lagini ed ispes-
da vegetali, senti non modificati
- altri Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
capitolo 14 Materie da Fabbricazione in
intreccio ed cui tutti i mate-
altri prodotti riali del capitolo
di origine vege- 14 utilizzati
tale non nomi- devono essere
nati ne' compresi interamente otte-
altrove nuti
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Grassi e oli Fabbricazione in
15 animali o vege- cui tutti i mate-
tali; prodotti riali utilizzati
della loro scis- sono classificati
sione; grassi in una voce diversa
alimentari lavo- da quella del
rati; cere di prodotto
origine animale
o vegetale;
esclusi:
1501 Grassi di maiale
(compreso lo
strutto) e grassi
di volatili, di-
versi da quelli
delle voci 0209
o 1503:
- grassi di ossa Fabbricazione a
o grassi di cas- partire da mate-
cami riali di qualsiasi
voce doganale,
esclusi quelli
delle voci 0203,
0206 o 0207 oppure
da ossa della voce
0506
- altri Fabbricazione a
partire da carni o
frattaglie commes-
tibili di animali
della specie suina
della voce 0203 o
0206, oppure da
carni e frattaglie
commestibili di
pollame della voce
0207
1502 Grassi di animali
della specie
bovina, ovina o
caprina, diversi
da quelli della
voce 1503
- grassi di ossa Fabbricazione a
o grassi di partire da qual-
cascami siasi materiali di
voce, esclusi
quelli delle voci
0201, 0202, 0204
o 0206 oppure da
ossa della voce
0506
- altri Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali del capitolo
2 utilizzati devono
essere interamente
ottenuti
1504 Grassi ed oli e
loro frazioni,
di pesci o di
mammiferi marini,
anche raffinati,
ma non modificati
chimicamente:
- frazioni solide Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, compresi gli
altri materiali
della voce 1504
- altri Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali dei capitoli
2 e 3 utilizzati
devono essere
interamente ottenuti
ex 1505 Lanolina raf- Fabbricazione a
finata partire dal grasso
di lana greggio
(untume) della
voce 1505
1506 Altri grassi e
oli animali e
loro frazioni,
anche raffinati,
ma non modificati
chimicamente.
- frazioni solide Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, compresi gli
altri materiali
della voce 1506
- altri Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali del capitolo
2 utilizzati devono
essere interamente
ottenuti
da 1507 a Oli vegetali e
1515 loro frazioni:
- oli di soia, Fabbricazione in
di arachide, di cui tutti i mate-
palma, di cocco riali utilizzati
(di copra), di sono classificati
palmisti o di in una voce diversa
babassu', di tung da quella del
(di abrasin), di prodotto
oleococca e di
oiticicica, cera
di mirica e cera
del Giappone,
frazioni di olio
di jojoba e oli
destinati ad usi
tecnici o indus-
triali diversi
dalla fabbrica-
zione di prodotti
per l'alimenta-
zione umana
- frazioni Fabbricazione a
solide, escluse partire da altri
quelle dell'olio materiali delle
di jojoba voci da 1507 a 1515
- altri Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali vegetali
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti
1516 Grassi e oli Fabbricazione in
animali o vege- cui:
tali e loro - tutti i mate-
frazioni, par- riali del capitolo
zialmente o 2 devono essere
totalmente interamente otte-
idrogenati, nuti;
interesteri- - tutti i mate-
ficati, riesteri- riali vegetali
ficati o elaidi- utilizzati devono
nizzati, anche essere interamente
raffinati, ma ottenuti.
non altrimenti Tuttavia, possono
preparati essere utilizzati
materiali delle
voci 1507, 1508,
1511 e 1513
1517 Margarina; mi- Fabbricazione in
scele o prepara- cui:
zioni alimentari - tutti i mate-
di grassi o di riali dei capitoli
oli animali o 2 e 4 utilizzati
vegetali o di devono essere
frazioni di interamente otte-
differenti grassi nuti;
o oli di questo - tutti i materiali
capitolo, diversi vegetali utilizzati
dai grassi e devono essere inte-
dagli oli alimen- ramente ottenuti.
tari e le loro Tuttavia, possono
frazioni della essere utilizzati
voce 1516 materiali delle
voci 1507, 1508,
1511 e 1513
--------------------------------------------------------------------
capitolo 16 Preparazioni di Fabbricazione a
carne, di pesce partire da animali
o di crostacei, del capitolo 1.
di molluschi o Tutti i materiali
di altri inver- del capitolo 3
tebrati acquatici utilizzati devono
essere interamente
ottenuti
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Zuccheri e pro- Fabbricazione in
17 dotti a base di cui tutti i mate-
zuccheri; riali utilizzati
esclusi: sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
ex 1701 Zuccheri di Fabbricazione in
canna o di barba- cui il valore di
bietola e sacca- tutti i materiali
rosio chimica- del capitolo 17
mente puro, allo utilizzati non
stato solido, eccede il 30%
con aggiunta di del prezzo franco
aromatizzanti o fabbrica del prodotto
di coloranti
1702 Altri zuccheri,
compresi il lat-
tosio, il maltosio,
il glucosio e il
fruttosio (levu-
losio) chimica-
mente puri, allo
stato solido,
sciroppi di zuc-
cheri senza
aggiunta di aro-
matizzanti o di
coloranti; suc-
cedanei del miele,
anche mescolati
con miele natu-
rale; zuccheri
e melassi cara-
mellati:
- maltosio o Fabbricazione a
fruttosio chimi- partire da mate-
camente puri riali di qualsiasi
voce, compresi gli
altri materiali
della voce 1702
- altri zuccheri, Fabbricazione in
allo stato cui il valore di
solido, con ag- tutti i materiali
giunta di aroma- del capitolo 17
tizzanti o di utilizzati non
coloranti eccede il 30% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
- altri Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
devono essere
originari
ex 1703 Melassi ottenuti Fabbricazione in
dall'estrazione cui il valore di
o dalla raffina- tutti i materiali
zione dello zuc- del capitolo 17
chero, senza utilizzati non
aggiunta di eccede il 30% del
aromatizzanti o prezzo franco fab-
di coloranti brica del prodotto
1704 Prodotti a base Fabbricazione in
di zuccheri non cui:
contenenti cacao - tutti i materiali
(compreso il utilizzati sono
cioccolato classificati in
bianco) una voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di
tutti i materiali
del capitolo 17
utilizzati non
eccede il 30% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
capitolo 18 Cacao e sue pre- Fabbricazione in
parazioni cui:
- tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali del
capitolo 17 utiliz-
zati non eccede il
30% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
--------------------------------------------------------------------
1901 Estratti di
malto, prepara-
zioni alimentari
di farine, semo-
lini, amidi,
fecole o estratti
di malto, non
contenenti cacao
o contenenti meno
del 40%, in peso,
di cacao calcolato
su una base
completamente
sgrassata, non
nominate ne'
comprese altrove;
preparazioni
alimentari di
prodotti delle
voci da 0401 a
0404, non conte-
nenti cacao o
contenenti meno
del 5%, in peso,
di cacao calco-
lato su una base
completamente
sgrassata, non
nominate ne'
comprese altrove:
- estratti di Fabbricazione a
malto partire da cereali
del capitolo 10
- altri Fabbricazione in
cui:
- tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del pro-
dotto, e
- il valore di tutti
i materiali del
capitolo 17 utiliz-
zati non eccede il
30% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
1902 Paste alimentari,
anche cotte o
farcite (di carne
o di altre sos-
tanze) oppure
altrimenti pre-
parate, quali
spaghetti, mac-
cheroni, taglia-
telle, lasagne,
gnocchi, ravioli,
cannelloni;
cuscus, anche
preparato:
- contenenti, in Fabbricazione in
peso, 20% o meno cui i cereali e i
di carne, di loro derivati
frattaglie, di utilizzati(esclusi
pesce, di cro- il frumento duro e
stacei o di i suoi derivati)
molluschi devono essere inte-
ramente ottenuti
- contenenti, in Fabbricazione in
peso, piu' di 20% cui:
di carne, di - i cereali e i
frattaglie, di loro derivati
pesce, di cro- utilizzati (esclusi
stacei o di il frumento duro e
molluschi i suoi derivati)
devono essere inte-
ramente ottenuti, e
- tutti i materiali
dei capitoli 2 e 3
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti
1903 Tapioca e suoi Fabbricazione a
succedanei partire da mate-
preparati a riali di qualsiasi
partire da voce, esclusa la
fecola, in forma fecola di patate
di fiocchi, della voce 1108
grumi,granelli
perlacei, scarti
di setacciature
o forme simili
1904 Prodotti a base Fabbricazione in
di cereali otte- cui
nuti per soffia- - a partire da
tura o tostatura materiali non clas-
(per esempio, sificati alla voce
"corn flakes"); 1806;
cereali (diversi - nella quale i
dal granturco) cereali e la farina
in grani o in (ad eccezione del
forma di fiocchi grano duro e dei
oppure di altri suoi derivati)
grani lavorati devono essere inte-
(escluse le fa- ramente ottenuti;
rine e le semo- - nella quale il
le), precotti o valore di tutti i
altrimenti prepa- materiali del capi-
rati, non nomi- tolo 17 utilizzati
nati ne' compresi non eccede il 30%
altrove del prezzo franco
fabbrica del prodotto
1905 Prodotti della Fabbricazione a
panetteria, della partire da mate-
pasticceria o riali di qualsiasi
della biscot- voce, esclusi quelli
teria, anche con del capitolo II
aggiunta di
cacao; ostie,
capsule vuote
dei tipi utiliz-
zati per medica-
menti, ostie per
sigilli, paste
in sfoglie essic-
cate di farina,
di amido o di
fecola e prodotti
simili
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Preparazioni di Fabbricazione in
20 ortaggi e legumi, cui gli ortaggi, i
di frutta ed legumi e la frutta
altre parti di utilizzati devono
piante, esclusi: essere interamente
ottenuti
ex 2001 Ignami, patate Fabbricazione in
dolci e parti cui tutti i mate-
commestibili riali utilizzati
simili di piante sono classificati
aventi tenore, in una voce diversa
in peso, di amido da quella del
o di fecola prodotto
uguale o supe-
riore a 5%, pre-
parati o conser-
vati nell'aceto
o acido acetico
ex 2004 ed Patate sotto Fabbricazione in
ex 2005 forma di farine, cui tutti i mate-
semolini o fioc- riali utilizzati
chi, preparate o sono classificati
conservate ma in una voce diversa
non nell'aceto da quella del
o acido acetico prodotto
2006 Ortaggi o legumi, Fabbricazione in
frutta, scorze cui il valore di
di frutta ed tutti i materiali
altre parti di del capitolo 17
piante, cotte utilizzati non
negli zuccheri eccede il 30%
o candite (sgoc- del prezzo franco
ciolate, diac- fabbrica del pro-
ciate o cristal- dotto
lizzate)
2007 Confetture, gela- Fabbricazione in
tine, marmellate, cui:
puree e paste di - tutti i materiali
frutta, ottenute utilizzati sono
mediante cottura, classificati in una
anche con l'ag- voce diversa da
giunta di zuc- quella del prodotto,
cheri o di altri e
dolcificanti - il valore di tutti
i materiali del
capitolo 17 utiliz-
zati non eccede il
30% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
ex 2008 - Frutta a Fabbricazione in
guscio, senza cui il valore della
aggiunta di frutta a guscio e
zuccheri o di dei semi oleosi
alcole originari delle
voci 0801, 0802 e
da 1202 a 1207
utilizzati deve
eccedere il 60%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto
- Burro di ara- Fabbricazione in
chidi; miscugli cui tutti i mate-
a base di cere- riali utilizzati
ali; cuori di sono classificati
palma; granturco in una voce diversa
da quella del
prodotto
- altre, escluse Fabbricazione in
le frutta (com- cui:
prese le frutta - tutti i materiali
a guscio), cotte utilizzati sono
ma non in acqua classificati in una
o al vapore, voce diversa da
senza aggiunta quella del prodotto,
di zuccheri, e
congelate - il valore di tutti
i materiali del capi-
tolo 17 utilizzati
non eccede il 30%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
2009 Succhi di frutta Fabbricazione in
(compresi i mo- cui:
sti di uva) o di - tutti i materiali
ortaggi o legumi, utilizzati sono
non fermentati, classificati in una
senza aggiunta voce diversa da
di alcole, anche quella del prodotto,
addizionati di e
zucchero o di - il valore di tutti
altri dolcifi- i materiali del
canti capitolo 17 utiliz-
zati non eccede il
30% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Preparazioni Fabbricazione in
21 alimentari cui tutti i mate-
diverse, esclusi: riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto
2101 Estratti, essenze Fabbricazione in
e concentrati di cui:
caffe', di te' - tutti i materiali
o di mate e pre- utilizzati sono
parazioni a base classificati in una
di questi pro- voce diversa da
dotti o a base quella del prodotto,
di caffe', te' e
o mate; cicoria - la cicoria utiliz-
torrefatta ed zata deve essere
altri succedanei interamente ottenuta
torrefatti del
caffe' e loro
estratti, essenze
e concentrati
2103 Preparazioni per
salse e salse
preparate; con-
dimenti composti;
farina di senapa
e senapa prepa-
rata:
- Preparazioni Fabbricazione in
per salse e salse cui tutti i mate-
preparate; condi- riali utilizzati
menti composti sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto Tuttavia, la
farina di senapa o
la senapa prepa-
rata possono essere
utilizzate
- Farina di Fabbricazione a
senapa e senapa partire da mate-
preparata riali appartenenti
a tutte le voci
ex 2104 Preparazioni per Fabbricazione a
zuppe, minestre partire da mate-
o brodi, zuppe, riali di qualsiasi
minestre o brodi voce, esclusi gli
preparati ortaggi o legumi
preparati o conser-
vati delle voci da
2002 a 2005
2106 Preparazioni Fabbricazione in
alimentari non cui:
nominate ne' - tutti i materiali
comprese altrove utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali del
capitolo 17 utiliz-
zati non eccede il
30% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Bevande, liquidi Fabbricazione in
22 alcolici ed cui:
aceti; esclusi: - tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- l'uva o i materiali
derivati dall'uva
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti
2202 Acque, comprese Fabbricazione in
le acque minerali cui:
e le acque gas- - tutti i materiali
sate, con l'ag- utilizzati sono
giunta di zuc- classificati in una
cheri o di altri voce diversa da
dolcificanti o quella del prodotto,
aromatizzanti, e
ed altre bevande - il valore dei mate-
non alcoliche, riali del capitolo
esclusi i succhi 17 utilizzati non
di frutta o di eccede il 30% del
ortaggi della prezzo franco fab-
voce 2009 brica del prodotto,
e
- i succhi di frutta
utilizzati (esclusi
i succhi di ananas-
so, di limetta e di
pompelmo) devono es-
sere originati
2208 Alcole etilico Fabbricazione in
non denaturato, cui:
con titolo alco- - a partire da
lometrico volu- materiali non clas-
mico inferiore a sificati nelle voci
80%; acqueviti, 2207 02208, e
liquori e altre - in cui l'uva o i
bevande spiritose materiali derivati
dall'uva utilizzati
devono essere inte-
ramente ottenuti o
in cui, se tutti
gli altri materiali
utilizzati sono
gia' originati,
l'arak puo' essere
utilizzato in pro-
porzione non supe-
riore al 5% in
volume
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Residui e cascami Fabbricazione in
23 dell'industria cui tutti i mate-
alimentare; ali- riali utilizzati
menti preparati sono classificati
per animali, in una voce diversa
esclusi: da quella del pro-
dotto
ex 2301 Farine di balene; Fabbricazione in
farine, polveri cui tutti i mate-
e agglomerati in riali dei capitoli
forma di pellets, 2 e 3 utilizzati
di pesci o di devono essere inte-
crostacei, di ramente ottenuti
molluschi o di
altri inverte-
brati acquatici,
non adatti all'
alimentazione
umana
ex 2303 Residui della Fabbricazione in
fabbricazione cui il granturco
degli amidi di utilizzato deve
granturco (es- essere interamente
cluse le acque ottenuto
di macerazione
concentrate),
avente tenore
di proteine,
calcolato sulla
sostanza secca,
superiore al 40%
in peso
ex 2306 Panelli e altri Fabbricazione in
residui solidi cui le olive uti-
dell'estrazione lizzate devono
dell'olio essere interamente
d'oliva, con ottenute
tenore di olio
d'oliva superiore
al 3%
2309 Preparazioni dei Fabbricazione in
tipi utilizzati cui:
per l'alimenta- - i cereali, lo
zione degli zucchero, i melas-
animali si, le carni e il
latte utilizzati
devono essere
originari, e
- tutti i materiali
del capitolo 3
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Tabacchi e suc- Fabbricazione in
24 cedanei del cui tutti i mate-
tabacco fabbri- riali del capitolo
cati, esclusi: 24 utilizzati
devono essere inte-
ramente ottenuti
2402 Sigari (compresi Fabbricazione in
i sigari spun- cui almeno il 70%
tati) sigaretti in peso del tabacco
e sigarette, di non lavorato o dei
tabacco o di cascami del tabacco
succedanei del della voce 2401
tabacco utilizzati devono
essere originari
ex 2403 Tabacco da fumo Fabbricazione in
cui almeno il 70%
in peso del tabacco
non lavorato o dei
cascami del tabacco
della voce 2401
utilizzati devono
essere originari
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Sale, zolfo; Fabbricazione in
25 terre e pietre; cui tutti i mate-
gessi, calce e riali utilizzati
cementi, esclusi: sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
ex 2504 Grafite naturale Arricchimento del
cristallina, contenuto di car-
arricchita di bonio, purificazione
carbonio, puri- e frantumazione
ficata e fran- della grafite cris-
tumata tallina greggia
ex 2515 Marmi sempli- Segamento, o altra
cemente segati operazione di
o altrimenti taglio, di marmi
tagliati in (anche preceden-
blocchi o temente segati)
in lastre di di spessore supe-
forma quadrata o riore a 25 cm
rettangolare, di
spessore uguale
o inferiore a
25 cm
ex 2516 Granito, porfido, Segamento, o altra
basalto, arenaria operazione di
ed altre pietre taglio, di marmi
da taglio o da (anche preceden-
costruzione, temente segati)
semplicemente di spessore supe-
segati o altri- riore a 25 cm
menti tagliati,
in blocchi o in
lastre di forma
quadrata o ret-
tangolare, di
spessore uguale
o inferiore a
25 cm
ex 2518 Dolomite calci- Calcinazione della
nata dolomite non calcinata
ex 2519 Carbonato di Fabbricazione in
magnesio naturale cui tutti i mate-
(magnesite), riali utilizzati
macinato, riposto sono classificati
in recipienti in una voce diversa
ermetici e ossido da quella del pro-
di magnesio, dotto. Tuttavia
anche puro, di- il carbonato di
verso dalla magnesio naturale
magnesia fusa (magnesite) puo'
elettricamente essere utilizzato
o dalla magnesia
calcinata a morte
(sinterizzata)
ex 2520 Gessi special- Fabbricazione in
mente preparati cui il valore di
per l'odonto- tutti i materiali
iatria utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 2524 Fibre di amianto Fabbricazione a
naturali partire da minerale
di amianto (concen-
trato di asbesto)
ex 2525 Mica in polvere Triturazione della
mica o dei residui di
mica
ex 2530 Terre coloranti, Calcinazione o
calcinate o pol- triturazione
verizzate di terre coloranti
--------------------------------------------------------------------
capitolo 26 Minerali, scorie Fabbricazione in
e ceneri cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Combustibili Fabbricazione in
27 minerali, oli cui tutti i mate-
minerali e pro- riali utilizzati
dotti della loro sono classificati
distillazione; in una voce diversa
sostanze bitu- da quella del
minose, cere prodotto
minerali, esclusi:
ex 2707 Oli in cui i Operazioni di raf-
costituenti finazione e/o uno o
aromatici diversi trattamenti
superano, in specifici (1)
peso, i costi- o
tuenti non aro- Altre operazioni
matici, trattan- in cui tutti i
dosi di prodotti materiali utilizzati
analoghi agli oli sono classificati
di minerali pro- in una voce diversa
venienti dalla da quella del
distillazione prodotto Tuttavia,
dei catrami di materiali classi-
carbon fossile ficati nella stessa
ottenuti ad alta voce possono essere
temperatura dis- utilizzati, purche'
tillanti piu' il loro valore non
del 65% del loro ecceda il 50% del
volume fino a prezzo franco fab-
250 gradi C brica del prodotto
(comprese le
miscele di benzine
e di benzolo),
destinati ad es-
sere impiegati
come carburanti o
come combustibili
ex 2709 Oli greggi di Distillazione piro-
minerali bitu- genica dei minerali
minosi bituminosi
2710 Oli di petrolio Operazioni di raffi-
o di minerali nazione e/o uno o
bituminosi, diversi trattamenti
diversi dagli specifici (2)
oli greggi; pre-
parazioni non o
nominate ne'
comprese altrove Altre operazioni
contenenti, in in cui tutti i
peso, 70% o piu' materiali utilizzati
di oli di petro- sono classificati
lio e di minerali in una voce diversa
bituminosi e da quella del pro-
delle quali tali dotto. Tuttavia,
oli costituiscono materiali classifi-
il componente di cati nella stessa
base voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
(1) Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici"
cfr. note introduttive 7.1 7.3.
(2) Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici"
cfr. la nota introduttiva 7.2.
====================================================================
Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione
delle merci effettuata su materiali non
originari che conferisce il
carattere di prodotto originario
(1) (2) (3) o (4)
====================================================================
2711 Gas di petrolio Operazioni di raffi-
ed altri idro- nazione e/o uno o
carburi gassosi diversi trattamenti
specifici (1)
o
Altre operazioni in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto. Tuttavia,
materiali classi-
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
2712 Vaselina; paraf- Operazioni di raffi-
fina, cera di nazione e/o uno o
petrolio microcris- diversi trattamenti
tallina, "slack specifici (Per le
wax", ozocerite, condizioni speciali
cera di lignite, relative ai "tratta-
cera di torba, menti specifici" cfr.
altre cere mine- la nota introduttiva
rali e prodotti 7.2)
simili ottenuti
per sintesi o con o
altri procedimenti,
anche colorati Altre operazioni
in cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto. Tuttavia,
materiali classi-
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
2713 Coke di petrolio, Operazioni di raffi-
bitume di petrolio nazione e/o uno o
ed altri residui diversi trattamenti
degli oli di specifici (Per le
petrolio o di condizioni speciali
minerali bituminosi relative ai "trat-
tamenti specifici"
cfr. note introdut-
tive 7.1 7.3.)
o
Altre operazioni in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto. Tuttavia,
materiali classi-
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
2714 Bitumi ed asfalti, Operazioni di raf-
naturali; scisti e finazione e/o uno
sabbie bituminosi; o diversi tratta-
asfaltiti e rocce menti specifici
asfaltiche (Per le condizioni
speciali relative
ai "trattamenti
specifici" cfr.
note introduttive
7.1 7.3).
o
Altre operazioni
in cui tutti i
materiali utilizzati
sono classificati in
una voce diversa da
quella del prodotto.
Tuttavia, materiali
classificati nella
stessa voce possono
essere utilizzati,
purche' il loro
valore non ecceda
il 50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
2715 Miscele bituminose Operazioni di raffi-
a base di asfalto nazione e/o uno o
o di bitume natu- diversi trattamenti
rali, di bitume di specifici (Per le
petrolio, di condizioni speciali
catrame minerale relative ai "trat-
o di pece di tamenti specifici"
catrame minerale cfr. note introdut-
tive 7.1 7.3).
o
Altre operazioni in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati in
una voce diversa da
quella del prodotto.
Tuttavia, materiali
classificati nella
stessa voce possono
essere utilizzati,
purche' il loro
valore non ecceda
il 50% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Prodotti chimici Fabbricazione in Fabbricazione in 28 inorganici, com- cui tutti i mate- cui il valore
posti inorganici riali utilizzati di tutti i mate-
od organici di sono classificati riali utilizzati
metalli preziosi, in una voce diversa non eccede il
di metalli delle da quella del pro- 40% del prezzo
terre rare, di dotto Tuttavia, franco fabbrica
metalli radioat- materiali classi- del prodotto
tivi o di iso- ficati nella
topi; esclusi: stessa voce
possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 2805 "Mischmetall" Fabbricazione per
trattamento termico
o elettrolitico in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 2811 Triossido di Fabbricazione a Fabbricazione in zolfo partire da diossido cui il valore
di zolfo di tutti i mate-
riali utilizzati
non eccede il
40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
ex 2833 Solfato di allu- Fabbricazione in
minio cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 2840 Perborato di sodio Fabbricazione a Fabbricazione in partire da tetra- cui il valore di
borato bisodico tutti i mate-
pentaidrato riali utilizzati
non eccede il
40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Prodotti chimici Fabbricazione in Fabbricazione in 29 organici; esclusi cui tutti i mate- cui il valore
riali utilizzati di tutti i mate-
sono classificati riali utilizzati
in una voce diversa non eccede il
da quella del 40% del prezzo
prodotto Tuttavia, franco fabbrica
materiali classi- del prodotto
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 2901 Idrocarburi aci- Operazioni di raf-
clici utilizzati finazione e/o uno o
come carburante diversi trattamenti
o combustibile specifici (Per le
condizioni speciali
relative ai "trat-
tamenti specifici"
cfr. note introdut-
tive 7.1 7.3).
o
Altre operazioni in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati in
una voce diversa da
quella del prodotto.
Tuttavia, materiali
classificati nella
stessa voce possono
essere utilizzati,
purche' il loro
valore non ecceda
il 50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
ex 2902 Cicloparaffinici Operazioni di raf-
e cicloolefinici finazione e/o uno o
(diversi dall' diversi trattamenti
azulene), ben- specifici (Per le
zene, toluene e condizioni speciali
xilene, destinati relative ai "trat-
ad essere uti- tamenti specifici"
lizzati come cfr. note introdut-
carburante o tive 7.1 7.3.
combustibile
o
Altre operazioni in
cui tutti i materiali
utilizzati sono clas-
sificati in una voce
diversa da quella
del prodotto.
Tuttavia, materiali
della stessa voce
del prodotto possono
essere utilizzati a
condizione che il
loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 2905 Alcolati metal- Fabbricazione a Fabbricazione in lici di questa partire da mate- cui il valore
voce e di etanolo riali di qualsiasi di tutti i mate-
voce, compresi gli riali utilizzati
altri materiali non eccede il
della voce 2905. 40% del prezzo
Tuttavia, gli franco fabbrica
alcolati metallici del prodotto
di questa voce
possono essere
utilizzati purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
2915 Acidi monocar- Fabbricazione a Fabbricazione in bossilici partire da mate- cui il valore
aciclici saturi riali di qualsiasi di tutti i mate-
e loro anidridi, voce Tuttavia, riali utilizzati
alogenuri, peros- il valore di tutti non eccede il
sidi e perossia- i materiali delle 40% del prezzo
cidi; loro deri- voci 2915 e 2916 franco fabbrica
vati alogenati, utilizzati non del prodotto
solfonati, deve eccedere il
nitrati o nitrosi 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
ex 2932 - Eteri interni Fabbricazione a Fabbricazione in e loro derivati partire da mate- cui il valore di
alogenati, sol- riali di qualsiasi tutti i mate-
fonati, nitrati voce. Tuttavia, riali utilizzati
o nitrosi il valore di tutti non eccede il
i materiali della 40% del prezzo
voce 2909 utiliz- franco fabbrica
zati non deve ecce- del prodotto
dere il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
- Acetali ciclici Fabbricazione a Fabbricazione in
ed emiacetali partire da mate- cui il valore
interni; loro riali appartenenti di tutti i mate-
derivati aloge- a tutte le voci riali utilizzati
nati, solfonati, non eccede il
nitrati o nitrosi 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
2933 Composti etero- Fabbricazione a Fabbricazione in ciclici con uno partire da mate- cui il valore di
o piu' eteroatomi riali di qualsiasi tutti i mate-
di solo azoto voce. Tuttavia, riali utilizzati
il valore di tutti non eccede il
i materiali delle 40% del prezzo
voci 2932 e 2933 franco fabbrica
utilizzati non deve del prodotto
eccedere il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
2934 Acidi nucleici Fabbricazione a Fabbricazione in e loro sali, partire da mate- cui il valore di
altri composti riali di qualsiasi tutti i mate-
eterociclici voce Tuttavia, il riali utilizzati
valore di tutti i non eccede il
materiali delle 40% del prezzo
voci 2932, 2933 e franco fabbrica
2934 utilizzati del prodotto
non deve eccedere
il 20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Prodotti farma- Fabbricazione in
30 ceutici, esclusi: cui tutti i
materiali utiliz-
zati sono classi-
ficati in una voce
diversa da quella
del prodotto Tut-
tavia, materiali
classificati nella
stessa voce possono
essere utilizzati,
purche' il loro
valore non ecceda
il 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
3002 Sangue umano;
sangue animale
preparato per usi
terapeutici, pro-
filattici o dia-
gnostici; sieri
specifici, altre
frazioni del
sangue, prodotti
immunologici modi-
ficati, anche
ottenuti mediante
procedimenti
biotecnologici;
vaccini, tossine,
colture di micro-
organismi (esclusi
i lieviti) e pro-
dotti simili:
- Prodotti com- Fabbricazione a
posti da due o partire da mate-
piu' elementi riali di qualsiasi
mescolati per voce, compresi gli
uso terapeutico altri materiali
o profilattico della voce 3002.
oppure da pro- Tuttavia, i mate-
dotti non mesco- riali corrispondenti
lati per la alla presente des-
stessa utilizza- crizione possano
zione, condizio- anche essere
nati in confe- utilizzati purche'
zioni di dosi il loro valore non
prestabilite o ecceda il 20% del
in imballaggi prezzo franco fab-
per la vendita brica del prodotto
al minuto
- altri:
-- Sangue umano Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, compresi gli
altri materiali
della voce 3002.
Tuttavia, i mate-
riali corrispondenti
alla presente des-
crizione possono
anche essere utiliz-
zati purche' il loro
valore non ecceda
il 20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
-- Sangue animale Fabbricazione a
preparato per partire da mate-
usi terapeu- riali di qualsiasi
tici o profi- voce, compresi gli
lattici altri materiali
della voce 3002.
Tuttavia, i mate-
riali corrispondenti
alla presente des-
crizione possono
anche essere utiliz-
zati purche' il loro
valore non ecceda il
20% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
-- Frazioni di Fabbricazione a
sangue diverse partire da mate-
da antisieri, riali di qualsiasi
emoglobina e voce, compresi gli
globuline del altri materiali
siero della voce 3002.
Tuttavia, i mate-
riali corrispondenti
alla presente des-
crizione possono
anche essere utiliz-
zati purche' il loro
valore non ecceda
il 20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
-- Emoglobina, Fabbricazione a
globulina del partire da mate-
sangue e globulina riali di qualsiasi
del siero voce, compresi gli
altri materiali
della voce 3002.
Tuttavia, i mate-
riali corrispondenti
alla presente des-
crizione possono
anche essere utiliz-
zati purche' il loro
valore non ecceda
il 20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
-- altri Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, compresi gli
altri materiali
della voce 3002.
Tuttavia, i mate-
riali corrispondenti
alla presente des-
crizione possono
anche essere utiliz-
zati purche' il loro
valore non ecceda il
20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
3003 e 3004 Medicamenti
(esclusi i pro-
dotti delle voci
3002, 3005 e 3006)
- ottenuti a Fabbricazione in
partire da cui tutti i mate-
amicacina della riali utilizzati
voce 2941 sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto Tuttavia, i
materiali delle voci
3003 o 3004 possono
essere utilizzati
purche' il loro
valore globale non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
- altri Fabbricazione in
cui:
- tutti i materiali
utilizzati sono clas-
sificati in una voce
diversa da quella del
prodotto. Tuttavia, i
materiali delle voci
3003 o 3004 possono
essere utilizzati
purche' il loro
valore globale non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Concimi; esclusi: Fabbricazione in Fabbricazione in 31 cui tutti i mate- cui il valore di riali utilizzati tutti i mate-
sono classificati riali utilizzati
in una voce diversa non eccede il
da quella del 40% del prezzo
prodotto Tuttavia, franco fabbrica
materiali classi- del prodotto
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 3105 Concimi minerali Fabbricazione in Fabbricazione in o chimici conte- cui: cui il valore
nenti due o tre - tutti i materiali di tutti i mate-
elementi ferti- utilizzati sono riali utilizzati
lizzanti: azoto, classificati in non eccede il
fosforo e potas- una voce diversa 40% del prezzo
sio; altri con- da quella del franco fabbrica
cimi; prodotti prodotto. Tuttavia, del prodotto
di questo capi- materiali classi-
tolo presentati ficati nella stessa
sia in pasticche voce del prodotto
o forme simili, possono essere
sia in imballaggi utilizzati purche'
di un peso lordo il loro valore non
inferiore o ecceda il 20% del
uguale a 10 kg, prezzo franco fab-
esclusi i brica del prodotto,
seguenti e
prodotti: - il valore di tutti
- nitrato di i materiali utilizzati
sodio non eccede il 50% del
- calciocia- prezzo franco fab-
nammide brica del prodotto
- solfato di
potassio
- solfato di
potassio e di
magnesio
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Estratti per Fabbricazione in Fabbricazione in concia o per cui tutti i mate- cui il valore di
tinta; tannini riali utilizzati tutti i mate-
e loro derivati; sono classificati riali utilizzati
pigmenti ed in una voce diversa non eccede il
altre sostanze da quella del 40% del prezzo
coloranti; pit- prodotto Tuttavia, franco fabbrica
ture e vernici; materiali classi- del prodotto
mastici; inchio- ficati nella stessa
stri; esclusi: voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 3201 Tannini e loro Fabbricazione a Fabbricazione in sali, eteri, partire da estratti cui il valore di
esteri ed altri per concia di tutti i mate-
derivati origine vegetale riali utilizzati
non eccede il
40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
3205 Lacche coloranti; Fabbricazione a Fabbricazione in preparazioni a partire da mate- cui il valore di
base di lacche riali di qualsiasi tutti i mate-
coloranti, pre- voce, escluse le riali utilizzati
viste nella nota voci 3203 e 3204 non eccede il
3 di questo capi- e 3205; tuttavia, 40% del prezzo
tolo (1) i materiali della franco fabbrica
voce 3205 possono del prodotto
essere utilizzati,
purche' il loro
valore non ecceda
il 20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
--------------------------------------------------------------------
(1) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni
del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di pre-
parazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di
coloranti, purche' non siano classificate in un'altra voce del
capitolo 32.
====================================================================
Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione
delle merci effettuata su materiali non
originari che conferisce il
carattere di prodotto originario
(1) (2) (3) o (4)
====================================================================
ex capitolo Oli essenziali e Fabbricazione in Fabbricazione in 33 resinoidi; pro- cui tutti i mate- cui il valore di dotti per pro- riali utilizzati tutti i mate-
fumeria o per sono classificati riali utilizzati
toletta; esclusi: in una voce diversa non eccede il
da quella del pro- 40% del prezzo
dotto Tuttavia, franco fabbrica
materiali classi- del prodotto
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
3301 Oli essenziali Fabbricazione a Fabbricazione in (deterpenati partire da mate- cui il valore di
o non) compresi riali di qualsiasi tutti i mate-
quelli detti voce, compresi riali utilizzati
"concreti" o materiali di un non eccede il
"assoluti"; "gruppo" (1) 40% del prezzo
resinoidi; oleo- diverso di questa franco fabbrica
resine d'estra- stessa voce. Tut- del prodotto
zione; soluzioni tavia, materiali
concentrate di dello stesso gruppo
oli essenziali possono essere uti-
nei grassi, negli lizzati purche' il
oli fissi, nelle loro valore non
cere o nei pro- ecceda il 20%
dotti analoghi, del prezzo franco
ottenute per fabbrica del prodotto
"enfleurage"
o macerazione;
sottoprodotti
terpenici resi-
duali della
deterpenazione
degli oli essen-
ziali; acque
distillate aroma-
tiche e soluzioni
acquose di oli
essenziali
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Saponi, agenti Fabbricazione in Fabbricazione in 34 organici di cui tutti i mate- cui il valore di superficie, riali utilizzati tutti i mate-
preparazioni per sono classificati riali utilizzati
liscivie, prepa- in una voce diversa non eccede il
razioni lubrifi- da quella del pro- 40% del prezzo
canti, cere arti- dotto Tuttavia, franco fabbrica
ficiali, cere materiali classi- del prodotto
preparate, ficati nella stessa
prodotti per voce possono essere
pulire e luci- utilizzati, purche'
dare, candele e il loro valore non
prodotti simili, ecceda il 20% del
paste per model- prezzo franco fab-
li, "cere per brica del prodotto
l'odontoiatria"
e composizioni
per l'odontoia-
tria a base di
gesso; esclusi:
--------------------------------------------------------------------
(1) Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce
separata dal resto da un punto e virgola.
====================================================================
Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione
delle merci effettuata su materiali non
originari che conferisce il
carattere di prodotto originario
(1) (2) (3) o (4)
====================================================================
ex 3403 Preparazioni Operazioni di raffi-
lubrificanti nazione e/o uno o
contenenti meno diversi trattamenti
del 70% in peso specifici (Per le
di oli di petro- condizioni speciali
lio o di minerali relative ai "trat-
biturninosi tamenti specifici"
cfr. note introdut-
tive 7.1 7.3).
o
Altre operazioni in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto. Tuttavia,
materiali classi-
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
3404 Cere artificiali Fabbricazione in
e cere preparate: cui tutti i mate-
- a base di riali utilizzati
paraffine, di sono classificati
cere di petrolio in una voce diversa
o di minerali da quella del pro-
bituminosi, di dotto Tuttavia,
residui paraf- materiali classifi-
finici cati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
- altri Fabbricazione a Fabbricazione in
partire da mate- cui il valore di
riali di qualsiasi tutti i mate-
voce, esclusi: riali utilizzati
- gli oli idro- non eccede il
genati aventi il 40% del prezzo
carattere delle franco fabbrica
cere della voce del prodotto
1516,
- gli acidi grassi
non definiti chimi-
camente o gli alcoli
grassi industriali
della voce 3823,
- i materiali della
voce 3404.
Tuttavia, questi
materiali possono
essere utilizzati
purche' il loro
valore non ecceda
il 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Sostanze albumi- Fabbricazione in Fabbricazione in 35 noidi; prodotti cui tutti i mate- cui il valore di a base di amidi riali utilizzati tutti i mate-
o di fecole sono classificati riali utilizzati
modificati; in una voce diversa non eccede il
colle; enzimi; da quella del pro- 40% del prezzo
esclusi: dotto Tuttavia, franco fabbrica
materiali classi- del prodotto
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
3505 Destrina ed altri
amidi e fecole
modificati (per
esempio, amidi e
fecole, pregela-
tinizzati od
esterificati);
colle a base di
amidi o di fecole,
di destrina o di
altri amidi o
fecole modificati:
- eteri ed esteri Fabbricazione a Fabbricazione in
di amidi o di partire da mate- cui il valore di
fecole riali di qualsiasi tutti i mate-
voce compresi riali utilizzati
gli "altri mate- non eccede il
riali" della 40% del prezzo
voce 3505 franco fabbrica
del prodotto
- altri Fabbricazione a Fabbricazione in
partire da mate- cui il valore di
riali di qualsiasi tutti i mate-
voce, eccetto riali utilizzati
quelli della voce non eccede il
1108 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
ex 3507 Enzimi preparati Fabbricazione in
non nominati ne' cui il valore di
compresi altrove tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
capitolo 36 Polveri ed esplo- Fabbricazione in Fabbricazione in sivi; articoli cui tutti i mate- cui il valore di
pirotecnici; riali utilizzati tutti i mate-
fiammiferi; sono classificati riali utilizzati
leghe pirofo- in una voce diversa non eccede il
riche; sostanze da quella del pro- 40% del prezzo
infiammabili dotto Tuttavia, franco fabbrica
materiali classi- del prodotto
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Prodotti per la Fabbricazione in Fabbricazione in 37 fotografia e per cui tutti i mate- cui il valore di la cinemato- riali utilizzati tutti i mate-
grafia; esclusi: sono classificati riali utilizzati
in una voce diversa non eccede il
da quella del pro- 40% del prezzo
dotto Tuttavia, franco fabbrica
materiali classi- del prodotto
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
3701 Lastre e pelli-
cole fotografiche
piane, sensibi-
lizzate, non
impressionate,
di materie diverse
dalla carta, dal
cartone o dai
tessili; pellicole
fotografiche piane
a sviluppo e
stampa istantanei,
sensibilizzate,
non impressionate,
anche in cari-
catori:
- pellicole a Fabbricazione in Fabbricazione in
colori per appa- cui tutti i mate- cui il valore di
recchi fotogra- riali utilizzati tutti i mate-
fici a sviluppo sono classificati riali utilizzati
istantaneo, in in una voce diversa non eccede il
caricatori dalle voci 3701 e 40% del prezzo
3702, tuttavia, franco fabbrica
i materiali della del prodotto
voce 3702 possono
essere utilizzati,
purche' il loro
valore non ecceda
il 30% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui tutti i mate- cui il valore di
riali utilizzati tutti i mate-
sono classificati riali utilizzati
in una voce diversa non eccede il
dalle voci 3701 e 40% del prezzo
3702. Tuttavia, franco fabbrica
i materiali classi- del prodotto
ficati nelle voci
3701 e 3702 possono
essere utilizzati,
purche' il loro
valore non ecceda
il 20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
3702 Pellicole Fabbricazione in Fabbricazione in fotografiche cui tutti i mate- cui il valore di
sensibilizzate, riali utilizzati tutti i mate-
non impressio- sono classificati riali utilizzati
nate, in rotoli, in una voce diversa non eccede il
di materie dalle voci 3701 o 40% del prezzo
diverse dalla 3702 franco fabbrica
carta, dal del prodotto
cartone o dai
tessili; pelli-
cole fotografiche
a sviluppo e a
stampa istantanei,
in rotoli, sensi-
bilizzate, non
impressionate
3704 Lastre, pelli- Fabbricazione in Fabbricazione in cole, carte, cui tutti i mate- cui il valore di
cartoni e tes- riali utilizzati tutti i mate-
sili fotografici, sono classificati riali utilizzati
impressionati in una voce diversa non eccede il
ma non sviluppati dalle voci da 3701 40% del prezzo
a 3704 franco fabbrica
del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Prodotti vari Fabbricazione in Fabbricazione in
38 delle industrie cui tutti i mate- cui il valore di
chimiche; riali utilizzati tutti i mate-
esclusi: sono classificati riali utilizzati
in una voce diversa non eccede il
da quella del pro- 40% del prezzo
dotto Tuttavia, franco fabbrica
materiali classi- del prodotto
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 3801 - grafite collo- Fabbricazione in
idale in sospen- cui il valore di
sione in olio e tutti i materiali
grafite semicol- utilizzati non
loidale; composi- eccede il 50% del
zioni in pasta prezzo franco fab-
per elettrodi, brica del prodotto
a base di sos-
tanze carboniose
- grafite in Fabbricazione in Fabbricazione in
forma di pasta, cui il valore di cui il valore di
in una miscela tutti i materiali tutti i mate-
di oltre il 30%, della voce 3403 riali utilizzati
in peso, di gra- utilizzati non non eccede il
fite e di oli eccede il 20% del 40% del prezzo
minerali prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto del prodotto
ex 3803 Tallol raffinato Raffinazione di Fabbricazione in
tallol greggio cui il valore di
tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
ex 3805 Essenza di tre- Depurazione Fabbricazione in
mentina al sol- consistente nella cui il valore di
fato, depurata distillazione o tutti i mate-
nella raffinazione riali utilizzati dell'essenza di non eccede il
trementina al 40% del prezzo
solfato, greggia franco fabbrica
del prodotto
ex 3806 Gomme esteri Fabbricazione a Fabbricazione in
partire da acidi cui il valore di
resinici tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
ex 3807 Pece nera (pece Distillazione del Fabbricazione in
di catrame vege- catrame di legno cui il valore di
tale) tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
3808 Insetticidi, Fabbricazione in
rodenticidi, cui il valore di
fungicidi, erbi- tutti i materiali
cidi, inibitori utilizzati non eccede
di germinazione il 50% del prezzo
e regolatori di franco fabbrica
crescita per del prodotto
piante, disinfet-
tanti e prodotti
simili presentati
in forme o in
imballaggi per la
vendita al minuto
oppure allo stato
di preparazioni o
in forma di oggetti
quali nastri, stop-
pini e candele
solforati e carte
moschicide
3809 Agenti d'appret- Fabbricazione in
tatura o di fini- cui il valore di
tura, acceleranti tutti i materiali
di tintura o di utilizzati non
fissaggio di eccede il 50% del
materie coloranti prezzo franco fab-
e altri prodotti brica del prodotto
e preparazioni
(per esempio boz-
zime preparate e
preparazioni per
la mordenzatura),
dei tipi utiliz-
zati nelle indus-
trie tessili,
della carta, del
cuoio o in indus-
trie simili, non
nominati ne' com-
presi altrove
3810 Preparazioni per Fabbricazione in
il decapaggio cui il valore di
dei metalli; tutti i materiali
preparazioni utilizzati non ec-
disossidanti per cede il 50% del
saldare o brasare prezzo franco fab-
ed altre prepa- brica del prodotto
razioni ausilia-
rie per la salda-
tura o la brasa-
tura dei metalli;
paste e polveri
per saldare o
brasare, composte
di metallo e di
altri prodotti;
preparazioni dei
tipi utilizzati
per il rivesti-
mento o il riempi-
mento di elettrodi
o di bacchette
per saldatura
3811 Preparazioni anti-
detonanti, inibitori
di ossidazione,
additivi peptiz-
zanti, preparazioni
per migliorare la
viscosita', addi-
tivi contro la
corrosione ed altri
additivi preparati,
per oli minerali
(compresa la ben-
zina) o per altri
liquidi adoperati
per gli stessi
scopi degli oli
minerali:
- additivi prepa- Fabbricazione in
rati per oli cui il valore di
lubrificanti, tutti i materiali
contenenti oli della voce 3811
di petrolio o di utilizzati
minerali bitumi- non eccede il
nosi 50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
- altri Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
3812 Preparazioni det- Fabbricazione in
te "acceleranti cui il valore di
di vulcanizza- tutti i materiali
zione"; plasti- utilizzati non
ficanti composti eccede il 50% del
per gomma o prezzo franco fab-
materie plasti- brica del prodotto
che, non nominati
ne' compresi al-
trove; prepara-
zioni antiossi-
danti ed altri
stabilizzanti
composti per gomma
o materie plastiche
3813 Preparazioni e Fabbricazione in
cariche per appa- cui il valore di
recchi estintori; tutti i materiali
granate e bombe utilizzati non
estintrici eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
3814 Solventi e dilu- Fabbricazione in
enti organici cui il valore di
composti, non tutti i materiali
nominati ne' utilizzati non
compresi altrove; eccede il 50% del
preparazioni per prezzo franco fab-
togliere pitture brica del prodotto
o vernici
3818 Elementi chimici Fabbricazione in
drogati per cui il valore di
essere utilizzati tutti i materiali
in elettronica, utilizzati non
in forma di eccede il 50% del
dischi, piastrine prezzo franco fab-
o forme analoghe; brica del prodotto
composti chimici
drogati per essere
utilizzati in
elettronica
3819 Liquidi per freni Fabbricazione in
idraulici ed cui il valore di
altri liquidi tutti i materiali
preparati per utilizzati non
trasmissioni eccede il 50% del
idrauliche, non prezzo franco fab-
contenenti o brica del prodotto
contenenti meno
di 70%, in peso
di oli di petrolio
o di minerali
bituminosi
3820 Preparazioni Fabbricazione in
antigelo e cui il valore di
liquidi preparati tutti i materiali
per lo sbrina- utilizzati non
mento eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
3822 Reattivi per Fabbricazione in
diagnostica o cui il valore di
da laboratorio tutti i materiali
su qualsiasi utilizzati non
supporto e reat- eccede il 50% del
tivi per diagno- prezzo franco fab-
stica o da labo- brica del prodotto
ratorio prepa-
rati, anche pre-
sentati su sup-
porto, diversi da
quelli delle voci
3002 o 3006
3823 Acidi grassi
monocarbossilici
industriali; oli
acidi di raffina-
zione; alcoli
grassi industriali:
- Acidi grassi Fabbricazione in
monocarbossilici cui tutti i mate-
industriali; oli riali utilizzati
acidi di raffi- sono classificati
nazione: in una voce diversa
da quella del
prodotto
- Alcoli grassi Fabbricazione a
industriali partire da materiali
di qualsiasi voce,
esclusi gli altri
materiali della voce
3823
3824 Leganti preparati
per forme o per
anime da fonderia;
prodotti chimici
e preparazioni
delle industrie
chimiche o delle
industrie connesse
(comprese quelle
costituite da
miscele di pro-
dotti naturali),
non nominati ne'
compresi altrove;
prodotti residuali
delle industrie
chimiche o delle
industrie connesse,
non nominati ne'
compresi altrove:
- I seguenti pro- Fabbricazione in Fabbricazione in
dotti della pre- cui tutti i mate- cui il valore di
sente voce: riali utilizzati tutti i mate-
sono classificati riali utilizzati
leganti preparati in una voce diversa non eccede il
per forme o per da quella del pro- 40% del prezzo
anime da fonde- dotto Tuttavia, franco fabbrica
ria, a partire materiali classi- del prodotto
da prodotti ficati nella stessa
resinosi naturali voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
acidi naftenici, ecceda il 20% del
loro sali inso- prezzo franco fab-
lubili in acqua brica del prodotto
e loro esteri
Sorbitolo diverso
da quello della
voce 2905 solfo-
nati di petrolio,
esclusi i solfo-
nati di petrolio
di metalli alca-
lini, d'ammonio
e d'etanolammine;
acidi solfonici
di oli minerali
bituminosi, tio-
fenici, e loro sali
scambiatori di ioni
composizioni assor-
benti per comple-
tare il vuoto nei
tubi o nelle val-
vole elettriche
ossidi di ferro
alcalinizzati per
la depurazione
dei gas
acque ammoniacali
e masse depuranti
esaurite prove-
nienti dalla depu-
razione del gas
illuminante
acidi solfonaf-
tenici e loro sali
insolubili in acqua
e loro esteri
oli di flemma e di
Dippel
miscele di sali
aventi differenti
anioni
Paste da copiatura
a base gelatinosa,
anche su supporto
di carta o di tes-
suto
- altri Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
da 3901 a Materie plastiche
3915 in forme primarie;
cascami, ritagli
e rottami di pla-
stica esclusi i
prodotti delle
voci ex 3907 e
3912 per i quali
la relativa regola
e' specificata in
appresso:
- prodotti addi- Fabbricazione in Fabbricazione in
zionali omopoli- cui: cui il valore di
merizzati nei - il valore di tutti i mate-
quali la parte tutti i materiali riali utilizzati
di un monomero utilizzati non non eccede il
rappresenta oltre eccede il 50% del 25% del prezzo
il 99%, in peso, prezzo franco fab- franco fabbrica
del tenore totale brica del prodotto, del prodotto
del polimero e
- il valore di
tutti i materiali
del capitolo 39
utilizzati non
eccede il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
(Nel caso di prodotti
composti di materiali
delle voci da 3901 a
3906, da un lato, e
da 3907 a 3911, dall'
altro, la restrizione
riguarda solo il
gruppo di materiali
predominante, per
peso, nel prodotto.)
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui il valore dei cui il valore di
materiali del capi- tutti i mate-
tolo 39 utilizzati riali utilizzati
non eccede il 20% non eccede il
del prezzo franco 25% del prezzo
fabbrica del franco fabbrica
prodotto (Nel caso del prodotto
di prodotti compo-
sti di materiali
delle voci da 3901
a 3906, da un lato,
e da 3907 a 3911,
dall'altro, la
restrizione riguarda
solo il gruppo di
materiali predomi-
nante, per peso, nel
prodotto).
ex 3907 - Copolimeri, Fabbricazione in
ottenuti da poli- cui tutti i mate-
carbonati e riali utilizzati
copolimeri acri- sono classificati
lonitrile-buta- in una voce diversa
diene-stirene da quella del pro-
(ABS) dotto Tuttavia,
materiali classi-
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
- Poliestere Fabbricazione in
cui il valore dei
materiali del capi-
tolo 39 utilizzati
non eccede il 20%
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto e/o fabbrica-
zione a partire da
policarbonato di
tetrabromo (bisfe-
nolo A)
3912 Cellulosa e suoi Fabbricazione in
derivati chimici, cui il valore dei
non nominati ne' materiali della
compresi altrove, stessa voce del
in forme primarie prodotto non eccede
il 20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
da 3916 a Semilavorati ed
3921 articoli di pla-
stica; esclusi
quelli delle voci
ex 3916, ex 3917,
ex 3920 ed ex 3921,
per i quali le
relative regole
sono specificate
in appresso:
- prodotti piat- Fabbricazione in Fabbricazione in
ti, non solamente cui il valore di cui il valore di
lavorati in su- tutti i materiali tutti i mate-
perficie o del capitolo 39 riali utilizzati
tagliati in forma utilizzati non non eccede il
diversa da quella eccede il 50% del 25% del prezzo
quadrata o ret- prezzo franco fab- franco fabbrica
tangolare; altri brica del prodotto del prodotto
prodotti, non
semplicemente
lavorati in super-
ficie
- altri:
-- prodotti addi- Fabbricazione in Fabbricazione in
zionali omopoli- cui: cui il valore di
merizzati nei - il valore di tutti i mate-
quali la parte tutti i materiali riali utilizzati
di un monomero utilizzati non non eccede il
rappresenta eccede il 50% del 25% del prezzo
oltre il 99%, prezzo franco fab- franco fabbrica
in peso, del brica del prodotto, del prodotto
tenore totale e
del polimero - il valore di
tutti i materiali
del capitolo 39
utilizzati non
eccede il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
(Nel caso di pro-
dotti composti di
materiali delle voci
da 3901 a 3906, da
un lato, e da 3907 a
3911, dall'altro, la
restrizione riguarda
solo il gruppo di
materiali predomi-
nante, per peso, nel
prodotto.)
-- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui il valore di cui il valore di
tutti i materiali tutti i mate-
del capitolo 39 riali utilizzati
utilizzati non non eccede il
eccede il 20% del 25% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto del prodotto
(Nel caso di pro-
dotti composti di
materiali delle voci
da 3901 a 3906, da
un lato, e da 3907
a 3911, dall'altro,
la restrizione ri-
guarda solo il gruppo
di materiali predo-
minante, per peso,
nel prodotto).
--------------------------------------------------------------------
ex 3916 ed Profilati e tubi Fabbricazione in Fabbricazione in ex 3917 cui: cui il valore di - il valore di tutti i mate-
tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non non eccede il
eccede il 50% del 25% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
dello stesso capi-
tolo del prodotto
non eccede il 20%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto
ex 3920 - Fogli e pelli- Fabbricazione a Fabbricazione in cole di ionomeri partire da un sale cui il valore di
parziale di termo- tutti i mate-
plastica, che e' riali utilizzati
un copolimero non eccede il
d'etilene e dell' 25% del prezzo
acido metacrilico franco fabbrica
parzialmente neu- del prodotto
tralizzato con
ioni metallici,
principalmente di
zinco e sodio
- Fogli di cel- Fabbricazione in
lulosa rigene- cui il valore dei
rata, di poliam- materiali della
midi o di polie- stessa voce del
tilene prodotto non eccede
il 20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
ex 3921 Fogli di pla- Fabbricazione a Fabbricazione in stica, metalliz- partire da fogli cui il valore di
zati di poliestere tutti i mate-
altamente traspa- riali utilizzati
renti di spessore non eccede il
inferiore a 23 25% del prezzo
micron (Sono) franco fabbrica
considerati alta- del prodotto
mente trasparenti
i fogli il cui as-
sorbimento ottico -
misurato secondo
l'ASTM-D 1003-16
dal trasmissometro
di Gardner (fattore
di opacita') - e'
inferiore al 2%.
da 3922 a Articoli di pla- Fabbricazione in
3926 stica cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Gomma e lavori Fabbricazione in
40 i gomma, esclusi: cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex 4001 Lastre "crêpe" Laminazione di
di gomma per fogli "crêpe" di
suole gomma naturale
4005 Gomma mescolata, Fabbricazione in
non vulcanizzata, cui il valore di
in forme primarie tutti i materiali
o in lastre, utilizzati, esclusa
fogli o nastri la gomma naturale,
non eccede il 50%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto
4012 Coperture usate
o rigenerate, di
gomma; coperture
piene o semipiene,
battistrada amovi-
bili per coperture
e protettori, in
gomma
- coperture Rigenerazione di
rigenerate, coperture piene o
piene o semi- semipiene usate
piene, in gomma
- altri Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, esclusi quelli
delle voci 4011 o
4012
ex 4017 Articoli in Fabbricazione a
gomma indurita partire da gomma
indurita
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Pelli gregge Fabbricazione in
41 (diverse dalle cui tutti i mate-
pellicce) e riali utilizzati
cuoio, esclusi: sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto
ex 4102 Pelli gregge di Slanatura di pelli
ovini, senza di ovini
vello
da 4104 a Cuoio e pelli Riconciatura di
4107 depilati, prepa- cuoio e pelli
rati, diversi da preconciati
quelli delle voci
4108 o 4109 o
Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del prodotto
4109 Cuoio e pelli, Fabbricazione a
verniciati o partire da cuoio e
laccati; cuoio pelli delle voci da
e pelli, metal- 4104 a 4107, purche'
lizzati il loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
capitolo 42 Lavori di cuoio Fabbricazione in
e di pelli; cui tutti i mate-
oggetti di sel- riali utilizzati
leria e finimenti; sono classificati
oggetti da viag- in una voce diversa
gio, borse, bor- da quella del
sette e simili prodotto
contenitori;
lavori di budella
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Pelli da pellic- Fabbricazione in
43 ceria e loro cui tutti i mate-
lavori; pellicce riali utilizzati
artificiali; sono classificati
esclusi: in una voce diversa
da quella del prodotto
ex 4302 Pelli da pellic-
ceria conciate o
preparate, cucite:
- tavole, croci Imbianchimento o
e manufatti tintura, oltre al
simili taglio ed alla
confezione di pelli
da pellicceria con-
ciate o preparate
- altri Fabbricazione a
partire da pelli
da pellicceria
conciate o prepa-
rate, non cucite
4303 Indumenti, acces- Fabbricazione a
sori di abbiglia- partire da pelli
mento ed altri da pellicceria con-
oggetti di pelle ciate o preparate,
da pellicceria non cucite, della
voce 4302
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Legno, carbone di Fabbricazione in
44 legna e lavori di cui tutti i mate-
legno; esclusi: riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
ex 4403 Legno semplice- Fabbricazione a
mente squadrato partire da legno
grezzo, anche scor-
tecciato o sempli-
cemente sgrossato
ex 4407 Legno segato o Levigatura, pial-
tagliato per il latura o incollatura
lungo, tranciato con giunture a spina
o sfogliato,
piallato, levi-
gato o incollato
con giunture a
spina, di spes-
sore superiore
a 6 mm
ex 4408 Fogli da impial- Giuntura, pialla-
lacciatura e tura, levigatura
fogli per compen- o incollatura con
sati, giuntati giunture a spina
ed altro legno
segato per il
lungo, tranciato
o sfogliato, pial-
lato, levigato o
incollato con
giuntura a spina,
di spessore infe-
riore o uguale a
6 mm
ex 4409 Legno, profilato,
lungo uno o piu'
orli o superfici,
anche piallato,
levigato o incol-
lato con giunture
a spina:
- levigato o Levigatura o incol-
incollato con latura, con giunture
giunture a spina a spina
- liste e moda- Fabbricazione di
nature liste e modanature
da ex 4410 a Liste e modana- Fabbricazione di
ex 4413 ture, per cor- liste e modanature
nici, per la
decorazione
interna di
costruzioni, per
impianti elet-
trici, e simili
ex 4415 Casse, cassette, Fabbricazione a
gabbie, cilindri partire da tavole
ed imballaggi non tagliate per
simili, di legno un uso determinato
ex 4416 Fusti, botti, Fabbricazione a
tini, mastelli partire da legname
ed altri lavori da bottaio, segato
da bottaio, e sulle due facce
loro parti, di principali, ma non
legno altrimenti lavorato
ex 4418 - Lavori di fale- Fabbricazione in
gnameria e lavori cui tutti i mate-
di carpenteria riali utilizzati
per costruzioni, sono classificati
di legno in una voce diversa
da quella del
prodotto Tuttavia
possono essere
utilizzati pannelli
cellulari o tavole
di copertura ("shin-
gles" e "shakes")
di legno
- liste e moda- Fabbricazione di
nature liste e modanature
ex 4421 Legno preparato Fabbricazione a
per fiammiferi; partire da legno
zeppe di legno di qualsiasi voce,
per calzature escluso il legno
in fuscelli della
voce 4409
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Sughero e lavori Fabbricazione in
45 di sughero; cui tutti i mate-
esclusi: riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
4503 Articoli in Fabbricazione a
sughero naturale partire da sughero
naturale della
voce 4501
--------------------------------------------------------------------
capitolo 46 Lavori di intrec- Fabbricazione in
cio, da panieraio cui tutti i mate-
o da stuoiaio riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
--------------------------------------------------------------------
capitolo 47 Paste di legno Fabbricazione in
o di altre cui tutti i mate-
materie fibrose riali utilizzati
cellulosiche; sono classificati in
carta o cartone una voce diversa da
da riciclare quella del prodotto
(avanzi o rifiuti)
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Carta e cartone; Fabbricazione in
48 lavori di pasta cui tutti i mate-
di cellulosa, di riali utilizzati
carta o di car- sono classificati
tone, esclusi: in una voce diversa
da quella del
prodotto
ex 4811 Carta e cartoni Fabbricazione a
semplicemente partire da mate-
rigati, lineati riali per la fab-
o quadrettati bricazione della
carta del capitolo
47
4816 Carta carbone, Fabbricazione a
carta detta partire da mate-
"autocopiante" riali per la
e altra carta fabbricazione
per riproduzione della carta del
di copie (diverse capitolo 47
da quelle della
voce 4809) matrici
complete per dupli-
catori e lastre
offset, di carta,
anche condizionate
in scatole
4817 Buste, biglietti Fabbricazione in
postali, carto- cui:
line postali non - tutti i materiali
illustrate e utilizzati sono
cartoncini per classificati in
corrispondenza, una voce diversa
di carta o di da quella del
cartone; scatole, prodotto, e
involucri a busta - il valore di
e simili, di tutti i materiali
carta o di car- utilizzati non
tone, contenenti eccede il 50% del
un assortimento prezzo franco fab-
di prodotti brica del prodotto
cartotecnici per
corrispondenza
ex 4818 Carta igienica Fabbricazione a
partire da mate-
riali per la fab-
bricazione della
carta del capitolo
47
ex 4819 Scatole, sacchi, Fabbricazione in
sacchetti, car- cui:
tocci ed altri - tutti i materiali
imballaggi di utilizzati sono
carta, di car- classificati in
tone, di ovatta una voce diversa
di cellulosa o da quella del pro-
di strati di dotto, e
fibre di cellu- - il valore di tutti
losa i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
ex 4820 Blocchi di carta Fabbricazione in
da lettere cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 4823 Altra carta, Fabbricazione a
altro cartone, partire da mate-
altra ovatta di riali per la fabbri-
cellulosa ed cazione della carta
altri strati di del capitolo 47
fibre di cellu-
losa, tagliati a
misura
--------------------------------------------------------------------
Ex capitolo Prodotti dell' Fabbricazione in
49 editoria, della cui tutti i mate-
stampa o delle riali utilizzati sono
altre industrie classificati in una
grafiche; testi voce diversa da
manoscritti o quella del prodotto
dattiloscritti
e piani; esclusi:
4909 Cartoline postali Fabbricazione a
stampate o illu- partire da mate-
strate;cartoline riali non classi-
stampate con ficati nella voce
auguri o comuni- 4909 o 4911
cazioni personali,
anche illustrate,
con o senza busta,
guarnizioni od
applicazioni
4910 Calendari di ogni
genere, stampati,
compresi i blocchi
di calendari da
sfogliare:
- calendari del Fabbricazione in
genere "per- cui:
petuo", o muniti - tutti i materiali
di blocchi di utilizzati sono
fogli sostitui- classificati in una
bili, montati su voce diversa da
supporti di quella del prodotto,
materia diversa e
dalla carta o - il valore di tutti
dal cartone i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
- altri Fabbricazione a
partire da mate-
riali non classi-
ficati nella voce
4909 o 4911
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Seta, esclusi: Fabbricazione in
50 cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del prodotto
ex 5003 Cascami di seta Cardatura o pettina-
(compresi i boz- tura dei cascami di
zoli non atti seta
alla trattura, i
cascami di fila-
tura e gli sfilac-
ciati), cardati
o pettinati
da 5004 a Filati di seta e Fabbricazione a
ex 5006 filati di cascami partire da (1):
di seta - seta greggia o
cascami di seta
cardati, pettinati
o altrimenti prepa-
rati per la filatura,
- altre fibre natu-
rali, non cardate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- materiali per la
fabbricazione della
carta
5007 Tessuti di seta
o di cascami di
seta:
- contenenti fili Fabbricazione a
di gomma partire da filati
semplici (1)
- altri Fabbricazione a
partire da (1):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali
discontinue, non
cardate, ne' petti-
nate ne' altrimenti
preparate per la
filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- carta
o
Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie di finissaggio
(quali purga, sbianca,
mercerizzo, termo-
fissaggio, solleva-
mento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, rammendo
e slappolatura), pur-
che' il valore dei
tessuti non stampati
non ecceda il 47,5%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Lana, peli fini Fabbricazione in
51 o grossolani, cui tutti i mate-
filati e tessuti riali utilizzati
di crine; sono classificati
esclusi: in una voce diversa
da quella del prodotto
da 5106 a Filati di lana, Fabbricazione a
5110 di peli fini o partire da (1):
grossolani o di - seta greggia o
crine cascami di seta
cardati, pettinati
o altrimenti pre-
parati per la fila-
tura,
- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne'
altrimenti prepa-
rate per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- materiali per la
fabbricazione della
carta
da 5111 a Tessuti di lana,
5113 di peli fini o
grossolani o di
crine:
- contenenti fili Fabbricazione a
di gomma partire da filati
semplici (1)
- altri Fabbricazione a
partire da: (1)
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate ne' altri-
menti preparate
per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- carta
o
Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie di finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore dei tessuti
non stampati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Cotone, esclusi: Fabbricazione in
52 cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
da 5204 a Filati di cotone Fabbricazione a
5207 partire da (1):
- seta greggia o
cascami di seta
cardati, pettinati
o altrimenti prepa-
rati per la filatura,
- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne'
altrimenti prepa-
rate per la fila-
tura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- materiali per la
fabbricazione della carta
da 5208 a Tessuti di cotone:
5212
- contenenti fili Fabbricazione a
di gomma partire da filati
semplici (1)
- altri Fabbricazione a
partire da: (1)
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali discon-
tinue, non cardate,
ne' pettinate ne'
altrimenti preparate
per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- carta
o
Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie di finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore dei tessuti
non stampati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Altre fibre Fabbricazione in
53 tessili vegetali; cui tutti i mate-
filati di carta riali utilizzati
e tessuti di sono classificati
filati di carta, in una voce diversa
esclusi: da quella del prodotto
da 5306 a Filati di altre Fabbricazione a
5308 fibre tessili partire da (1):
vegetali; filati - seta greggia o
di carta cascami di seta
cardati, pettinati
o altrimenti prepa-
rati per la filatura,
- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- materiali per la
fabbricazione della
carta
da 5309 a Tessuti di altre
5311 fibre tessili
vegetali; tessuti
di filati di carta:
- contenenti fili Fabbricazione a
di gomma partire da filati
semplici (1)
- altri Fabbricazione a
partire da (1):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate ne' altrimenti
preparate per la
filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- carta
o
Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie di finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore dei tessuti
non stampati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
da 5401 a Filati, monofi- Fabbricazione a
5406 lamenti e fili partire da (1):
di filamenti o - seta greggia o
artificiali cascami di seta
cardati, pettinati
o altrimenti pre-
parati per la
filatura,
- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne'
altrimenti prepa-
rate per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- materiali per la
fabbricazione della
carta
5407 e 5408 Tessuti di
filati di fila-
menti sintetici
o artificiali:
- contenenti fili Fabbricazione a
di gomma partire da filati
semplici (1)
- altri Fabbricazione a
partire da: (1)
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate ne' altri-
menti preparate
per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- carta
o
Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie di finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore dei tessuti
non stampati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
da 5501 a Fibre sintetiche Fabbricazione a
5507 o artificiali partire da mate-
discontinue riali chimici o
tessili paste
da 5508 a Filati e filati Fabbricazione a
5511 per cucire partire da (1):
- seta greggia
o cascami di seta
cardati, pettinati
o altrimenti prepa-
rati per la filatura,
- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne'
altrimenti prepa-
rate per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- materiali per la
fabbricazione della
carta
da 5512 a Tessuti di fibre
5516 sintetiche o
artificiali
discontinue:
- contenenti fili Fabbricazione a
di gomma partire da filati
semplici (1)
- altri Fabbricazione a
partire da: (1)
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate ne' altrimenti
preparate per la
filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- carta
o
Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie di finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore dei tessuti
non stampati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Ovatte, feltri e Fabbricazione a
56 stoffe non tes- partire da: (1)
sute; filati - filati di cocco,
speciali; spago, - fibre naturali,
corde e funi; - materiali chimici
manufatti di o paste tessili, o
corderia, - materiali per la
esclusi: fabbricazione della
carta
5602 Feltri, anche
impregnati, spal-
mati, ricoperti
o stratificati:
- feltri all'ago Fabbricazione a
partire da (1):
- fibre naturali,
- materiali chimici
o paste tessili
Tuttavia:
- i filati di fila-
menti di polipro-
pilene della voce
5402,
- le fibre in fiocco
di polipropilene
delle voci 5503 e
5506, o
- i fasci di fila-
menti di polipro-
pilene della voce
5501, nei quali la
denominazione di un
singolo filamento o
di una singola fibra
e' comunque inferiore
a 9 decitex, possono
essere utilizzati
purche' il loro
valore non ecceda il
40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione a
partire da: (1)
- fibre naturali,
- fiocco artificiale
ottenuto a partire
dalla caseina, o
- materiali chimici
o paste tessili
5604 - Fili e corde di
gomma, ricoperti
di materie tes-
sili; filati tes-
sili, lamelle o
forme simili delle
voci 5404 o 5405,
impregnati, spal-
mati, ricoperti o
rivestiti di
gomma o di materia
plastica:
- fili e corde Fabbricazione a
di gomma partire da rico-
perti di materie
tessili fili o
corde di gomma non
ricoperti di materie
tessili
- altri Fabbricazione a
partire da (1):
- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne'
altrimenti prepa-
rate per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- materiali per la
fabbricazione della
carta
5605 Filati metallici Fabbricazione a
e filati metal- partire da: (1)
lizzati, anche - fibre naturali,
spiralati (vergo- - fibre sintetiche
linati), costi- o artificiali
tuiti da filati discontinue, non
tessili, lamelle cardate, ne'
o forme simili pettinate, ne'
delle voci 5404 altrimenti prepa-
o 5405, combinati rate per la filatura,
con metallo in - materiali chimici
forma di fili, o paste tessili, o
di lamelle o di - materiali per la
polveri, oppure fabbricazione della
ricoperti di carta
metallo
5606 Filati spiralati Fabbricazione a
(vergolinati) partire da: (1)
lamelle o forme - fibre naturali,
simili delle voci - fibre sintetiche
5404 o 5405 rive- o artificiali
stite discon- non cardate, ne'
tinue, (spira- pettinate, ne'
tate), diversi altrimenti prepa-
da quelle della rate per la fila-
voce 5605 e dai tura,
filati di crine - materiali chimici
rivestiti o paste tessili, o
(spiralati); - materiali per la
filati di cini- fabbricazione della
glia; filati carta
detti "a cate-
nella"
--------------------------------------------------------------------
capitolo 57 Tappeti ed altri
rivestimenti del
suolo di materie
tessili:
- di feltro ad Fabbricazione a
ago partire da (1):
- fibre naturali,
o
- materiali chimici
o paste tessili
Tuttavia:
- i filati di fila-
menti di polipro-
pilene della voce
5402,
- le fibre in fiocco
o di polipropilene
delle voci 5503 e
5506, o
- i fasci di fila-
menti di polipropi-
lene della voce
5501, nei quali la
denominazione di un
singolo filamento o
di una singola fibra
e' comunque infe-
riore a 9 decitex,
possono essere uti-
lizzati purche' il
loro valore non
ecceda il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
- di altri feltri Fabbricazione a
partire da:
- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili
- altri Fabbricazione a
partire da:
- filati di cocco,
- filati di fila-
menti sintetici o
artificiali
- fibre naturali, o
- fibre sintetiche
o artificiali in
fiocco non cardate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Tessuti speciali;
58 superfici tessili
"tufted"; pizzi;
arazzi; passama-
neria; ricami,
esclusi:
- elastici, cos- Fabbricazione a
tituiti da fili partire da filati
tessili associati semplici (1)
a fili di gomma
- altri Fabbricazione a
partire da (1):
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali,
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate per
la filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili
o
Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie di finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore dei tessuti
non stampati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
5805 Arazzi tessuti Fabbricazione in
a mano (tipo cui tutti i mate-
Gobelins, Fian- riali utilizzati
dra, Aubusson, sono classificati
Beauvais e simi- in una voce diversa
li) ed arazzi da quella del pro-
fatti all'ago dotto
(per esempio a
piccolo punto,
a punto a croce),
anche confezionati
5810 Ricami in pezza, Fabbricazione in
in strisce o in cui:
motivi - tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
5901 Tessuti spalmati Fabbricazione a
di colla, o di partire da filati
sostanze amidacee,
dei tipi utiliz-
zati in legatoria,
per cartonaggi,
nella fabbrica-
zione di astucci
o per usi simili;
tele per decalco e
trasparenti per
il disegno; tele
preparate per la
pittura; bugrane
e tessuti simili
rigidi dei tipi
utilizzati per
cappelleria
5902 Nappe a trama per
pneumatici otte-
nute da filati ad
alta tenacita' di
nylon o di altre
poliammidi, di
poliesteri o di
rayon viscosa:
- contenenti, in Fabbricazione a
peso, non piu' partire da filati
del 90% di mate-
rie tessili
- altri Fabbricazione a
partire da materiali
chimici o paste
tessili
5903 Tessuti impre- Fabbricazione a
gnati, spalmati partire da filati
o ricoperti di
materia plastica o
o stratificati
con materia pla- Stampa accompagnata
stica, diversi da almeno due delle
da quelli della operazioni prepara-
voce 5902 torie di finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore dei tessuti
non stampati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
5904 Linoleum, anche Fabbricazione a
tagliati; rive- partire da filati (1)
stimenti del
suolo costituiti
da una spalmatura
o da una ricoper-
tura applicata su
un supporto di
materie tessili,
anche tagliati
5905 Rivestimenti
murali di materie
tessili:
- impregnati, Fabbricazione a
spalmati, rico- partire da filati
perti o strati-
ficati con gomma,
materie plastiche
o altre materie
- altri Fabbricazione a
partire da (1):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali,
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate per
la filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili
o
Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie di finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore dei tessuti
non stampati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
5906 Tessuti gommati,
diversi da quelli
della voce 5902:
- tessuti a Fabbricazione a
maglia partire da (1):
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali,
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate
per la filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili
- altri tessuti Fabbricazione a
di filati sinte- partire da materiali
tici contenenti, chimici
in peso, piu' del
90% di materie
tessili
- altri Fabbricazione a
partire da filati
5907 Altri tessuti Fabbricazione a
impregnati, spal- partire da filati
mati o ricoperti;
tele dipinte per
scenari di teatri,
per sfondi di o
studi o per usi o
simili
Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie di finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore dei tessuti
non stampati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
5908 Lucignoli tessuti,
intrecciati o a
maglia, di materie
tessili, per lam-
pade, fornelli,
accendini, candele
o simili; reticelle
ad incandescenza e
stoffe tubolari a
maglia occorrenti
per la loro fabbri-
cazione, anche
impregnate:
- reticelle ad Fabbricazione a
incandescenza, partire da stoffe
impregnate tubolari a maglia
- altri Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto
da 5909 a Manufatti tessili
5911 per usi indu-
striali:
- dischi e corone - Fabbricazione a
per lucidare, partire da filati o
diversi da quelli da cascami di tessuti
di feltro della o da stracci della
voce 5911 voce 6310
- tessuti fel- Fabbricazione a
trati o non, dei partire da: (1)
tipi comunemente - filati di cocco,
utilizzati nelle - i materiali
macchine per car- seguenti:
tiere o per altri - filati di polite-
usi tecnici, trafluoroetilene (2)
anche impregnati - filati di poli-
o spalmati, tu- amide, ritorti e
bolari o senza spalmati, impre-
fine, a catene gnati o coperti di
e/o a trame sem- resina fenolica,
plici o multiple, - filati di fibre
o a tessitura tessili sintetiche
piana, a catene di poliammide aroma-
e/o a trame mul- tica ottenuta per
tiple della voce policondensazione
5911 di metafenilendiam-
mina e di acido
isoftalico,
- monofilati di
politetrafluoro-
etilene (2)
- filati di fibre
tessili sintetiche
in poli-p-fenilente-
raftalammide,
- filati di fibre
di vetro, spalmati
di resina fenolica
e spiralati di
filati acrilici (2)
- monofilamenti di
copoliestere di un
poliestere, di una
resina di acido
tereftalico, di 1.4
cicloesandictanolo
e di acido isof-
talico,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali,
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate per
la filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili
- altri Fabbricazione a
partire da: (1)
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali,
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate
per la filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili
--------------------------------------------------------------------
(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(2) L'uso di questo prodotto e' limitato alla fabbricazione di
tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.
====================================================================
Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione
delle merci effettuata su materiali non
originari che conferisce il
carattere di prodotto originario
(1) (2) (3) o (4)
====================================================================
capitolo 60 Stoffe a maglia Fabbricazione a
partire da: (1)
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali,
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate per
la filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili
--------------------------------------------------------------------
capitolo 61 Indumenti ed
accessori di
abbigliamento, a
maglia:
- ottenuti riu- Fabbricazione a
nendo mediante partire da (1, 2):
cucitura, o altri-
menti confezio-
nati, due o piu'
parti di stoffa
a maglia, tagliate
o realizzate
direttamente nella
forma voluta
- altri Fabbricazione a
partire da (1)
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali,
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate
per la filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Indumenti ed Fabbricazione a
62 accessori di partire da filati
abbigliamento, (1,2)
diversi da quelli
a maglia, esclusi:
ex 6202, Indumenti per Fabbricazione a
ex 6204, donna, ragazza e partire da filati
ex 6206, bambini piccoli (1)
ex 6209 ed (bebes) ed altri
ex 6211 accessori per o
vestiario, confe-
zionati per bam- Fabbricazione a
bini piccoli partire da tessuti
(bebes), ricamati non ricamati, il
cui valore non
eccede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
(1)
ex 6210 ed Equipaggiamenti Fabbricazione a
ex 6216 ignifughi in partire da filati
tessuto ricoperto (1)
di un foglio di
poliestere allu- o
minizzato
Fabbricazione a
partire da tessuti
non spalmati, il cui
valore non eccede
il 40% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto (1)
26213 e Fazzoletti da
6214 naso o da tas-
chino; scialli,
sciarpe, foulard,
fazzoletti da
collo, sciarpette,
mantiglie, veli
e velette e manu-
fatti simili:
- ricamati Fabbricazione a
partire da filati
semplici greggi
(1, 2)
Fabbricazione a
partire da tessuti
non ricamati, il cui
valore non eccede
il 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto (1)
- altri Fabbricazione a
partire da filati
semplici, greggi
(1, 2)
o
Confezione seguita
da una stampa accom-
pagnata da almeno
due delle operazioni
preparatorie o di
finissaggio (quali
purga, sbianca, mer-
cerizzo, termofis-
saggio, sollevamento
del pelo, calandra-
tura, trattamento
per impartire stabi-
lita' dimensionale,
finissaggio anti-
piega, decatissag-
gio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore delle merci
non stampate delle
voci 6213 e 6214
utilizzate non ec-
ceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
6217 Altri accessori
di abbigliamento
confezionati;
parti di indu-
menti ed accessori
di abbigliamento,
diversi da quelli
della voce 6212
- ricamati Fabbricazione a
partire da filati (1)
o
Fabbricazione a
partire da tessuti
non ricamati, il
cui valore non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
(1)
- equipaggiamenti Fabbricazione a
ignifughi in tes- partire da filati
suto ricoperto di (1)
un foglio di
poliestere allu- o
minizzato
Fabbricazione a
partire da tessuti
non spalmati, il
cui valore non
eccede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
(1)
- tessuti di Fabbricazione in
rinforzo per col- cui:
letti e polsini, - tutti i materiali
tagliati utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione a
partire da filati (1)
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Altri manufatti Fabbricazione in
63 tessili confezio- cui tutti i mate-
nati; assorti- riali utilizzati
menti; oggetti sono classificati
da rigattiere e in una voce diversa
stracci; esclusi: da quella del
prodotto
da 6301 a Coperte; bianche-
6304 ria da letto, ecc.;
tende, tendine,
ecc.; altri manu-
fatti per l'arre-
damento:
- in feltro, non Fabbricazione a
tessuti partire da: (2)
- fibre naturali,
o
- materiali chimici
o paste tessili
- altri:
-- ricamati Fabbricazione a
partire da filati
semplici, greggi
(1, 3)
o
Fabbricazione a
partire da tessuti
non ricamati (ad
esclusione di quelli
a maglia e ad unci-
netto), a condizione
che il valore del
tessuto non ricamato
utilizzato non ecceda
il 40% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
-- altri Fabbricazione a
partire da filati
semplici, greggi
(1, 3)
6305 Sacchi e sac- Fabbricazione a
chetti da imbal- partire da: (1)
laggio - fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali,
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate
per la filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili
6306 Copertoni e tende
per l'esterno;
tende; vele per
imbarcazioni, per
tavole a vela o
carri a vela;
oggetti per cam-
peggio:
- non tessuti Fabbricazione a
partire da (1, 2)
- fibre naturali, o
- materiali chimici
o paste tessili
--------------------------------------------------------------------
(1) Cfr. la nota introduttiva 6.
(2) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(3) Per gli articoli a maglia, non elastici ne' gommati, ottenuti
cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o
lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota
introduttiva 6.
====================================================================
Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione
delle merci effettuata su materiali non
originari che conferisce il
carattere di prodotto originario
(1) (2) (3) o (4)
====================================================================
- altri Fabbricazione a
partire da filati
semplici, greggi
(1, 2)
6307 Altri manufatti Fabbricazione in
confezionati, cui il valore di
compresi i model- tutti i materiali
li di vestiti utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
6308 Assortimenti Ciascun articolo
costituiti da incorporato nell'as-
pezzi di tessuto sortimento deve
e di filati, rispettare le regole
anche con acces- applicabili qualora
sori, per la con- non fosse presentato
fezione di tap- in assortimento.
peti, di arazzi, Tuttavia, articoli
di tovaglie o di non originari pos-
tovaglioli rica- sono essere incor-
mati, o di manu- porati purche' il
fatti tessili loro valore totale
simili, in imbal- non ecceda il 15%
laggi per la del prezzo franco
vendita al minuto fabbrica dell'assor-
timento
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Calzature, ghet- Fabbricazione a
64 te ed oggetti partire da mate-
simili; esclusi: riali di qualsiasi
voce, escluse le
calzature incomplete
formate da tomaie
fissate alle suole
primarie o ad altre
parti inferiori
della voce 6406
6406 Parti di calza- Fabbricazione in
ture; suole cui tutti i mate-
interne amovi- riali utilizzati
bili, tallonetti sono classificati
ed oggetti simili in una voce diversa
amovibili; da quella del
ghette, gambali prodotto
ed oggetti simili,
e loro parti
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Cappelli, copri- Fabbricazione in
65 capo ed altre cui tutti i mate-
acconciature; riali utilizzati
loro parti, sono classificati
esclusi: in una voce diversa
da quella del
prodotto
--------------------------------------------------------------------
(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(2) Cfr. la nota introduttiva 6.
====================================================================
Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione
delle merci effettuata su materiali non
originari che conferisce il
carattere di prodotto originario
(1) (2) (3) o (4)
====================================================================
6503 Cappelli, copri- Fabbricazione a
capo ed altre partire da filati
acconciature, di o da fibre tessili
feltro, fabbri- (Cfr. la nota
cati con le cam- introduttiva 6).
pane o con i
dischi o piatti
della voce 6501,
anche guarniti
6505 Cappelli, copri- Fabbricazione a
capo ed altre partire da filati
acconciature a o da fibre tessili
maglia, o confe- (Cfr. la nota
zionati con piz- introduttiva 6).
zi, feltro o
altri prodotti
tessili,in pezzi
(ma non in stri-
sce), anche guar-
niti; retine per
capelli di qual-
siasi materia,
anche guarnite
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Ombrelli (da Fabbricazione in
66 pioggia o da cui tutti i mate-
sole), ombrel- riali utilizzati
loni, bastoni, sono classificati
bastoni-sedile, in una voce diversa
fruste, frustini da quella del
e loro parti; prodotto
esclusi:
6601 Ombrelli (da Fabbricazione in
pioggia o da cui il valore di
sole), ombrel- tutti i materiali
loni (compresi utilizzati non
gli ombrelli- eccede il 50% del
bastoni, gli prezzo franco fab
ombrelloni da brica del prodotto
giardino e simi-
li)
--------------------------------------------------------------------
capitolo 67 Piume e calugine Fabbricazione in
preparate e cui tutti i mate-
oggetti di piume riali utilizzati
e di calugine; sono classificati
fiori artifi- in una voce diversa
ciali; lavori di da quella del
capelli prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Lavori di pietre, Fabbricazione in
68 gesso, cemento, cui tutti i mate-
amianto, mica o riali utilizzati
materie simili, sono classificati
esclusi: in una voce diversa
da quella del
prodotto
ex 6803 Lavori di ardesia Fabbricazione a
naturale o agglo- partire dall'ardesia
merata lavorata
ex 6812 Lavori in amian- Fabbricazione a
to; lavori di partire da mate-
miscele a base riali appartenenti
di amianto o a a tutte le voci
base di amianto
e carbonato di
magnesio
ex 6814 Lavori di mica, Fabbricazione a
compresa la mica partire da mica
agglomerata o lavorata (compresa
ricostituita, la mica agglome-
anche su supporto rata o ricostituita)
di carta, di car-
tone o di altri
materiali
--------------------------------------------------------------------
capitolo 69 Prodotti ceramici Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
ex capitolo Vetro e lavori di Fabbricazione in
70 vetro; esclusi: cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
ex 7003 Vetro con strati Fabbricazione a
ex 7004 ed non riflettenti partire da mate-
ex 7005 riali della voce
7001
7006 Vetro delle voci Fabbricazione a
7003, 7004 o partire da mate-
7005, curvato, riali della voce
smussato, inciso, 7001
forato, smaltato
o altrimenti
lavorato, ma non
incorniciato ne'
combinato con
altri materiali
7007 Vetro di sicu- Fabbricazione a
rezza, costituito partire da mate-
da vetri tempe- riali della voce
rati o formati 7001
da fogli aderenti
fra loro
7008 Vetri isolanti Fabbricazione a
a pareti multiple partire da mate-
riali della voce
7001
7009 Specchi di vetro, Fabbricazione a
anche incorni- partire da mate-
ciati, compresi riali della voce 7001
gli specchi retro-
visivi
7010 Damigiane, bot- Fabbricazione in
tiglie, boccette, cui tutti i mate-
barattoli, vasi, riali utilizzati
imballaggi tubo- sono classificati
lari, ampolle ed in una voce diversa
altri recipienti da quella del
per il trasporto prodotto
o l'imballaggio,
di vetro; barat- o
toli per con-
serve, di vetro; Sfaccettatura di
tappi, coperchi oggetti di vetro,
ed altri dispo- il cui valore non
sitivi di chiu- eccede il 50% del
sura, di vetro prezzo franco fab-
brica del prodotto
finito
7013 Oggetti di vetro Fabbricazione in
per la tavola, cui tutti i mate-
la cucina, la riali utilizzati
toletta, l'uffi- sono classificati
cio, la decora- in una voce diversa
zione degli ap- da quella del
partamenti o per prodotto
usi simili,
diversi dagli o
oggetti delle
voci 7010 o 7018 Sfaccettatura di
oggetti di vetro,
il cui valore non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
finito
o
Decorazione a mano
(ad esclusione della
stampa serigrafica)
di oggetti di vetro
soffiato a mano, il
cui valore non eccede
il 50% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto finito
ex 7019 Lavori di fibre Fabbricazione a
di vetro, diversi partire da:
dai filati - stoppini greggi,
filati accoppiati
in parallelo senza
torsione (roving), e
- lana di vetro
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Perle fini o Fabbricazione in
71 coltivate, pietre cui tutti i mate-
preziose (gemme), riali utilizzati
pietre semipre- sono classificati
ziose (fini) o in una voce diversa
simili, metalli da quella del
preziosi, metalli prodotto
placcati o rico-
perti di metalli
preziosi e lavori
di queste materie;
minuterie di fan-
tasia; monete;
esclusi:
ex 7101 Perle fini o Fabbricazione in
coltivate, assor- cui il valore di
tite e infilate tutti i materiali
temporaneamente utilizzati non
per comodita' eccede il 50% del
di trasporto prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 7102, Pietre preziose Fabbricazione a
ex 7103 ed (gemme), semi- partire da pietre
ex 7104 preziose (fini), preziose (gemme), o
naturali, sinte- semipreziose (fini), non
tiche o ricosti- lavorate
tuite, lavorate
7106, 7108 e Metalli preziosi:
7110
- greggi Fabbricazione a
partire da mate-
riali non classi-
ficati nelle voci
doganali 7106, 7108
o 7110
o
Separazione elettro-
litica, termica o
chimica di metalli
preziosi delle voci
doganali 7106, 7108
o 7110
o
Fabbricazione di
leghe di metalli
preziosi delle voci
7106, 7108 o 7110
tra di loro o con
metalli comuni
- semilavorati o Fabbricazione a
in polvere partire da metalli
preziosi, greggi
ex 7107, Metalli comuni Fabbricazione a
ex 7109 ed ricoperti di me- partire da metalli
ex 7111 talli preziosi, comuni ricoperti di
semilavorati metalli preziosi,
greggi
7116 Lavori di perle Fabbricazione in
fini o coltivate, cui il valore di
di pietre pre- tutti i materiali
ziose (gemme), utilizzati non ec-
di pietre semi- cede il 50% del
preziose (fini) prezzo franco fab-
o di pietre sin- brica del prodotto
tetiche o rico-
stituite
7117 Minuterie di Fabbricazione in
fantasia cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
o
Fabbricazione a
partire da parti
in metalli comuni,
non placcati o
ricoperti di metalli
preziosi, purche'
il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non ecceda il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Ghisa, ferro e Fabbricazione in
72 acciaio; esclusi: cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
7207 Semiprodotti di Fabbricazione a
ferro o di acciai partire da mate-
non legati riali delle voci
7201, 7202, 7203,
7204 e 7205
da 7208 a Prodotti laminati Fabbricazione a
7216 piatti, vergella partire da lingotti
o bordione, o altre forme pri-
barre, profi- marie della voce
lati di ferro o 7206
di acciai non
legati
7217 Fili di ferro o Fabbricazione a
di acciai non partire da semipro-
legati dotti della voce 7207
ex 7218, da Semiprodotti, Fabbricazione a
7219 a 7222 prodotti laminati partire da lingotti
piatti, barre, o altre forme pri-
profilati di marie della voce
acciai inossi- 7218
dabili
7223 Fili di acciai Fabbricazione a
inossidabili partire da semipro-
dotti della voce 7218
ex 7224, da Semiprodotti, Fabbricazione a
7225 a 7228 prodotti laminati partire da lingotti
piatti e vergella o altre forme pri-
o bordione, barre marie delle voci
e profilati in 7206, 7218 o 7224
altri acciai
legati, barre
forate per la
perforazione,
di acciai legati
o non legati
7229 Fili di altri Fabbricazione a
acciai legati partire da semipro-
dotti della voce 7224
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Lavori di ghisa, Fabbricazione in
73 ferro o acciaio; cui tutti i mate-
esclusi: riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
ex 7301 Palancole Fabbricazione a
partire da mate-
riali della voce
7206
7302 Elementi per la Fabbricazione a
costruzione di partire da mate-
strade ferrate, riali della voce
di ghisa, di 7206
ferro o di ac-
ciaio: rotaie,
controrotaie e
rotaie a crema-
gliera, aghi,
cuori, tiranti
per aghi ed altri
elementi per
incroci o scambi,
traverse, stecche
(ganasce), cusci-
netti, cunei,
piastre di appog-
gio, piastre di
fissaggio, piastre
e barre di scar-
tamento ed altri
pezzi specialmente
costruiti per la
posa, la congiun-
zione o il fissag-
gio delle rotaie
7304, 7305 e Tubi e profilati Fabbricazione a
7306 cavi, di ferro partire da mate-
(non ghisa) o di riali delle voci
acciaio 7206, 7207, 7218 o
7224
ex 7307 Accessori per Tornitura, trapa-
tubi di acciai natura, alesatura,
inossidabili (ISO filettatura, sbava-
n X5CrNiMo 1712), tura e sabbiatura
composti di piu' di abbozzi fucinati,
parti il cui valore non
eccede il 35% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
7308 Costruzioni e Fabbricazione in
parti di costru- cui tutti i mate-
zioni (per esem- riali utilizzati
pio: ponti ed sono classificati
elementi di in una voce diversa
ponti, porte di da quella del
cariche o chiuse, prodotto Tuttavia
torri, piloni, i profilati otte-
pilastri, colon- nuti per saldatura
ne, ossature, della voce 7301 non
impalcature, tet- possono essere uti-
toie, porte e lizzati
finestre e loro
intelaiature,
stipiti e soglie,
serrande di chiu-
sura, balaustrate)
di ghisa, ferro o
acciaio, escluse
le costruzioni
prefabbricate
della voce 9406;
lamiere, barre,
profilati, tubi e
simili, di ghisa,
ferro o acciaio,
predisposti per
essere utilizzati
nelle costruzioni
ex 7315 Catene anti- Fabbricazione in
sdrucciolevoli cui il valore di
tutti i materiali
della voce 7315
utilizzati non
eccede il 50%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Rame e lavori di Fabbricazione in
74 rame; esclusi: cui:
- tutti i materiali
utilizzati sono clas-
sificati in una voce
diversa da quella del
prodotto, e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
7401 Metalline cupri- Fabbricazione in
fere; rame da cui tutti i mate-
cementazione riali utilizzati
(precipitato di sono classificati
rame) in una voce diversa
da quella del
prodotto
7402 Rame non raffi- Fabbricazione in
nato; anodi di cui tutti i mate-
rame per affina- riali utilizzati
zione elettro- sono classificati
litica in una voce diversa
da quella del
prodotto
7403 Rame raffinato
e leghe di rame,
grezzo:
- Rame raffinato Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
- Leghe di rame Fabbricazione a
e rame raffinato partire da rame
contenente altri raffinato, grezzo,
elementi o da cascami e
rottami di rame
7404 Cascami ed avanzi Fabbricazione in
di rame cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
7405 Leghe madri di Fabbricazione in
rame cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Nichel e lavori Fabbricazione in
75 di nichel; cui:
esclusi: - tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
da 7501 a Metalline di Fabbricazione in
7503 nichel, "sinters" cui tutti materiali
di ossidi di utilizzati sono
nichel ed altri classificati in una
prodotti inter- voce diversa da
medi della metal- quella del prodotto
lurgia del nichel;
nichel greggio;
cascami ed avanzi
di nichel
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Alluminio e la- Fabbricazione in
76 vori di allumi- cui:
nio; esclusi: - tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
7601 Alluminio grezzo Fabbricazione tra-
mite trattamento
termico o elettro-
litico a partire da
alluminio non legato
o cascami e rottami
di alluminio
7602 Cascami ed avanzi Fabbricazione in
di alluminio cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
ex 7616 Articoli di Fabbricazione in
alluminio diversi cui:
dalle tele metal- - tutti i materiali
liche (comprese utilizzati sono
le tele continue classificati in una
o senza fine), voce diversa da
reti e griglie, quella del prodotto.
di fili di allu- Tuttavia le tele
minio e lamiere metalliche (comprese
o nastri spiegati le tele continue o
di alluminio senza fine), le reti
e le griglie, di
fili di alluminio e
le lamiere o nastri
spiegati di alluminio
possono essere uti-
lizzati, e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
--------------------------------------------------------------------
capitolo 77 Riservato a un
eventuale uso
futuro nel sistema
armonizzato
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Piombo e lavori Fabbricazione in
78 di piombo; cui:
esclusi: - tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
7801 Piombo greggio:
- Piombo raffi- Fabbricazione a
nato partire da piombo
d'opera
- altri Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto Tuttavia i
materiali della voce
7802 non possono
essere utilizzati
7802 Cascami ed avanzi Fabbricazione in
di piombo cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Zinco e lavori di Fabbricazione in
79 zinco; esclusi: cui:
- tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
7901 Zinco greggio Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto Tuttavia i
materiali della voce
7902 non possono
essere utilizzati
7902 Cascami ed avanzi Fabbricazione in
di zinco cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Stagno e lavori Fabbricazione in
80 di stagno; cui:
esclusi: - tutti i materiali
utilizzati sono clas-
sificati in una voce
diversa da quella del
prodotto, e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
8001 Stagno greggio Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto Tuttavia i
materiali della voce
8002 non possono
essere utilizzati
8002 e 8007 Cascami ed avanzi Fabbricazione in
di stagno; altri cui tutti i mate-
lavori di stagno riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
--------------------------------------------------------------------
capitolo 81 Altri metalli
comuni; cermet;
lavori di queste
materie
- altri metalli Fabbricazione in
comuni, lavorati; cui il valore di
lavori di queste tutti i materiali
materie classificati nella
stessa voce del
prodotto utilizzato
non eccede il 50%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Utensili e uten- Fabbricazione in
82 sileria; oggetti cui tutti i mate-
di coltelleria e riali utilizzati
posateria da sono classificati
tavola, di me- in una voce diversa
talli comuni; da quella del
parti di questi prodotto
oggetti di metalli
comuni; esclusi:
8206 Utensili compresi Fabbricazione in
in almeno due cui tutti i mate-
delle voci da riali utilizzati
8202 a 8205, sono classificati
condizionati in in una voce diversa
assortimenti per dalle voci da 8202
la vendita al a 8205. Tuttavia,
minuto utensili delle voci
da 8202 a 8205 pos-
sono essere inseriti
negli assortimenti
purche' il loro
valore non ecceda
il 15% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
8207 Utensili inter- Fabbricazione in
cambiabili per cui:
utensileria a - tutti i materiali
mano, anche mec- utilizzati sono clas-
canica o per mac- sificati in una voce
chine utensili diversa da quella
(per esempio: del prodotto, e
per imbutire, - il valore di tutti
stampare, punzo- i materiali utiliz-
nare, maschiare, zati non eccede il
filettare, 40% del prezzo
forare, alesare, franco fabbrica
scanalare, fre- del prodotto
sare, tornire,
avvitare) com-
prese le filiere
per trafilare o
estrudere i metal-
li, nonche' gli
utensili di perfo-
razione o di son-
daggio
8208 Coltelli e lame Fabbricazione in
trancianti per cui:
macchine o appa- - tutti i materiali
recchi meccanici utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
ex 8211 Coltelli (diversi Fabbricazione in
da quelli della cui tutti i mate-
voce 8208), a riali utilizzati
lama tranciante sono classificati
o dentata, com- in una voce diversa
presi i roncoli da quella del pro-
chiudibili dotto Tuttavia, le
lame di coltello
ed i manici di me-
talli comuni possono
essere utilizzati
8214 Altri oggetti di Fabbricazione in
coltelleria (per cui tutti i mate-
esempio: tosa- riali utilizzati
trici, fenditoi, sono classificati
coltellacci, in una voce diversa
scuri da macel- da quella del pro-
laio o da cucina dotto Tuttavia, i
e tagliacarte); i manici di metalli
utensili ed comuni possono
assortimenti di essere utilizzati
utensili per mani-
cure o pedicure
(comprese le lime
da unghie)
8215 Cucchiai, for- Fabbricazione in
chette, mestoli, cui tutti i mate-
schiumarole, riali utilizzati
palette da torta, sono classificati
coltelli speciali in una voce diversa
da pesce o da da quella del pro-
burro, pinze da dotto Tuttavia, i
zucchero e manici di metalli
oggetti simili comuni possono
essere utilizzati
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Lavori diversi Fabbricazione in
83 di metalli comuni cui tutti i mate
esclusi: riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
ex 8302 Altre guarni- Fabbricazione in
zioni, ferramenta cui tutti i mate
ed oggetti simili riali utilizzati
per edifici, e sono classificati
congegni di chiu- in una voce diversa
sura automatica da quella del pro-
per porte dotto Tuttavia, gli
altri materiali
della voce 8302
possono essere uti-
lizzati purche' il
loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 8306 Statuette ed Fabbricazione in
oggetti di orna- cui tutti i mate-
mento per in- riali utilizzati
terni, di metal- sono classificati
li comuni in una voce diversa
da quella del pro-
dotto Tuttavia, gli
altri materiali
della voce 8306
possono essere uti-
lizzati purche' il
loro valore non
ecceda il 30% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
Protocollo 4-Allegato II
ex capitolo Reattori nucle- Fabbricazione in Fabbricazione in
84 ari, caldaie, cui: cui il valore di
macchine, appa- - tutti i materiali tutti i mate-
recchi e congegni utilizzati sono riali utilizzati
meccanici; loro classificati in non eccede il
parti; esclusi: una voce diversa 30% del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 8401 Elementi combu- Fabbricazione in Fabbricazione in
stibili nucleari cui tutti i mate- cui il valore di
riali utilizzati tutti i mate-
sono classificati riali utilizzati
in una voce diversa non eccede il
da quella del 30% del prezzo
prodotto (Questa franco fabbrica
regola e' appli- del prodotto
cabile fino al 31
dicembre 2005).
8402 Caldaie a vapore Fabbricazione in Fabbricazione in
(generatori di cui: cui il valore di
vapore), diverse - tutti i materiali tutti i mate-
dalle caldaie utilizzati sono riali utilizzati
per il riscalda- classificati in non eccede il
mento centrale una voce diversa 25% del prezzo
costruite per da quella del franco fabbrica
produrre contem- prodotto, e del prodotto
poraneamente - il valore di
acqua calda e tutti i materiali
vapore a bassa utilizzati non
pressione; cal- eccede il 40% del
daie dette "ad prezzo franco fab-
acqua surriscal- brica del prodotto
data"
8403 e Caldaie per il Fabbricazione in Fabbricazione in ex 8404 riscaldamento cui tutti i mate- cui il valore di
centrale, diverse riali utilizzati tutti i mate-
da quelle della sono classificati riali utilizzati
voce 8402 e appa- in una voce diversa non eccede il
recchi ausiliari da 8403 o 8404. 40% del prezzo
per caldaie per franco fabbrica
il riscaldamento del prodotto
8406 Turbine a vapore Fabbricazione
in cui il valore
di tutti i mate-
riali utilizzati
non eccede il 40%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto
8407 Motori a pistone Fabbricazione in
alternativo o cui il valore di
rotativo, con tutti i materiali
accensione a utilizzati non
scintilla (motori eccede il 40% del
a scoppio) prezzo franco fab-
brica del prodotto
8408 Motori a pistone, Fabbricazione in
con accensione cui il valore di
per compressione tutti i materiali
(motori diesel o utilizzati non
semi-diesel) eccede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8409 Parti riconosci- Fabbricazione in
bili come desti- cui il valore di
nate, esclusi- tutti i materiali
vamente o prin- utilizzati non
cipalmente, ai eccede il 40% del
motori delle prezzo franco fab-
voci 8407 o 8408 brica del prodotto
8411 Turboreattori, Fabbricazione in Fabbricazione in
turbopropulsori cui: cui il valore di
e altre turbine - tutti i materiali tutti i mate-
a gas utilizzati sono riali utilizzati
classificati in non eccede il
una voce diversa 25%del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8412 Altri motori e Fabbricazione in
macchine motrici cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 8413 Pompe volume- Fabbricazione in Fabbricazione in
triche rotative cui: cui il valore di
- tutti i materiali tutti i mate-
utilizzati sono riali utilizzati
classificati in non eccede il
una voce diversa 25% del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 8414 Ventilatori e Fabbricazione in Fabbricazione in
simili, per usi cui: cui il valore di
industriali - tutti i materiali tutti i mate-
utilizzati sono riali utilizzati
classificati in non eccede il
una voce diversa 25% del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8415 Macchine ed Fabbricazione in
apparecchi per cui il valore di
il condiziona- tutti i materiali
mento dell'aria, utilizzati non
comprendenti un eccede il 40% del
ventilatore a prezzo franco fab
motore e dei brica del prodotto
dispositivi atti
a modificare la
temperatura e
l'umidita', com-
presi quelli nei
quali il grado
igrometrico non
e' regolabile
separatamente
8418 Frigoriferi, Fabbricazione in Fabbricazione in
congelatori- cui: cui il valore di
conservatori ed - tutti i materiali tutti i mate-
altro materiale, utilizzati sono riali utilizzati
altre macchine classificati in non eccede il
ed apparecchi una voce diversa 25% del prezzo
per la produzione da quella del franco fabbrica
del freddo, con prodotto, e del prodotto
attrezzatura - il valore di
elettrica o di tutti i materiali
altre specie; utilizzati non
pompe di calore eccede il 40% del
diverse dalle prezzo franco fab-
macchine ed brica del prodotto,
apparecchi per e
il condiziona- - il valore di
mento dell'aria tutti i materiali
della voce 8415 non originari
utilizzati non ec-
cede il valore dei
materiali originari
utilizzati
ex 8419 Macchine per Fabbricazione in Fabbricazione in
l'industria del cui: cui il valore di
legno, della - il valore di tutti i mate-
pasta per carta tutti i materiali riali utilizzati
e del cartone utilizzati non non eccede il
eccede il 40% del 30% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- entro il predetto
limite, i materiali
classificati nella
stessa voce del pro-
dotto sono unica-
mente utilizzati
fino ad un valore
del 25% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
8420 Calandre e lami- Fabbricazione in Fabbricazione in
natoi, diversi cui: cui il valore di
da quelli per i - il valore di tutti i mate-
metalli o per tutti i materiali riali utilizzati
il vetro, e utilizzati non non eccede il
cilindri per eccede il 40% del 30% del prezzo
dette macchine prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- entro il predetto
limite, i materiali
classificati nella
stessa voce del pro-
dotto sono unica-
mente utilizzati
fino ad un valore
del 25% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
8423 Apparecchi e Fabbricazione in Fabbricazione in
strumenti per cui: cui il valore di
pesare, comprese - tutti i materiali tutti i mate-
le basculle e le utilizzati sono riali utilizzati
bilance per veri- classificati in non eccede il
ficare ma escluse una voce diversa 25% del prezzo
le bilance sensi- da quella del franco fabbrica
bili ad un peso prodotto, e del prodotto
di 5 cg o meno; - il valore di
pesi per qual- tutti i materiali
siasi bilancia utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
da 8425 a Macchine ed appa- Fabbricazione in Fabbricazione in
8428 recchi di solle- cui: cui il valore di
vamento, di movi- - il valore di tutti i mate-
mentazione, di tutti i materiali riali utilizzati
carico o di utilizzati non non eccede il
scarico eccede il 40% del 30% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
della voce 8431
utilizzati non ec-
cede il 10% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8429 Apripista (bul-
ldozers, angle-
dozers), livella-
trici, ruspe,
spianatrici, pale
meccaniche, esca-
vatori, caricatori
e caricatrici-
spalatrici, com-
pattatori e rulli
compressori,
semoventi:
- rulli compres- Fabbricazione in
sori cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
- il valore di tutti i mate-
tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 30% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
della voce 8431
utilizzati non ec-
cede il 10% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8430 Altre macchine Fabbricazione in Fabbricazione in
ed apparecchi cui: cui il valore di
per lo sterra- - il valore di tutti i mate-
mento, il livel- tutti i materiali riali utilizzati
lamento, lo spia- utilizzati non ec- non eccede il
namento, la esca- cede il 40% del 30% del prezzo
vazione, per prezzo franco fab- franco fabbrica
rendere brica del prodotto, del prodotto
compatto il ter- e
reno, l'estra- - entro il predetto
zione o la perfo- limite, i materiali
razione della classificati nella
terra, dei mine- voce 8431 sono uni-
rali o dei mine- camente utilizzati
rali metalliferi, fino ad un valore
battipali e mac- del 10% del prezzo
chine per l'es- franco fabbrica del
trazione dei prodotto
pali, spazzaneve
ex 8431 Parti di ricambio Fabbricazione in
per rulli com- cui il valore di
pressori tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8439 Macchine ed appa- Fabbricazione in Fabbricazione in
recchi per la cui: cui il valore di
fabbricazione - il valore di tutti i mate-
della pasta di tutti i materiali riali utilizzati
materie fibrose utilizzati non ec- non eccede il
cellulosiche o cede il 40% del 30% del prezzo
per la fabbrica- prezzo franco franco fabbrica
zione o la forni- fabbrica del pro- del prodotto
tura della carta dotto, e
o del cartone - entro il predetto
limite, i materiali
classificati nella
stessa voce del pro-
dotto sono unica-
mente utilizzati
fino ad un valore
del 25% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
8441 Altre macchine Fabbricazione in Fabbricazione di
ed apparecchi cui: in cui il valore
per la lavora- - il valore di di tutti i mate-
zione della pasta tutti i materiali riali utilizzati
per carta, della utilizzati non ec- non eccede il
carta o del car- cede il 40% del 30% del prezzo
tone, comprese le prezzo franco fab- franco fabbrica
tagliatrici di brica del prodotto, del prodotto
ogni tipo e
- entro il predetto
limite, i materiali
classificati nella
stessa voce del pro-
dotto sono unicamente
utilizzati fino ad
un valore del 25%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto
da 8444 a Macchine per Fabbricazione in
8447 l'industria tes- cui il valore di
sile delle voci tutti i materiali
da 8444 a 8447 utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 8448 Macchine e appa- Fabbricazione in
recchi ausiliari cui il valore di
per le macchine tutti i materiali
delle voci 8444 utilizzati non ec-
e 8445 cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8452 Macchine per
cucire, escluse
le macchine per
cucire i fogli
della voce 8440;
mobili, supporti
e coperchi costru-
iti appositamente
per macchine per
cucire; aghi per
macchine per
cucire:
- macchine per Fabbricazione in
cucire unicamente cui:
con punto anno- - il valore di
dato, la cui tutti i materiali
testa pesa al utilizzati non ec-
massimo 16 kg, cede il 40% del
senza motore o prezzo franco fab-
17 kg con il brica del prodotto,
motore e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati per il
montaggio della testa
(senza motore) non
eccede il valore dei
materiali originari
utilizzati, e
- il meccanismo di
tensione del filo,
il meccanismo
dell'uncinetto ed
il meccanismo zig-
zag sono gia' pro-
dotti originari
- altri Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non eccede
il 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
da 8456 a Macchine uten- Fabbricazione in
8466 sili, apparecchi cui il valore di
(loro parti di tutti i materiali
ricambio ed utilizzati non
accessori) eccede il 40% del
delle voci da prezzo franco fab-
8456 a 8466 brica del prodotto
da 8469 a Macchine per uf- Fabbricazione in
8472 ficio (ad esem- cui il valore di
pio, macchine da tutti i materiali
scrivere, mac- utilizzati non
chine calcola- eccede il 40% del
trici, macchine prezzo franco fab-
automatiche per brica del prodotto
l'elaborazione
di dati, dupli-
catori, cucitrici
meccaniche)
8480 Staffe per fon- Fabbricazione in
deria; piastre cui il valore di
di fondo per tutti i materiali
forme; modelli utilizzati non ec-
per forme; forme cede il 50% del
per i metalli prezzo franco fab-
(diversi dalle brica del prodotto
lingotterie), i
carburi metallici,
il vetro, le mate-
rie minerali, la
gomma o le materie
plastiche
8482 Cuscinetti a Fabbricazione in Fabbricazione in
rotolamento, a cui: cui il valore di
sfere, a cilin- - tutti i materiali tutti i mate-
dri, a rulli o utilizzati sono riali utilizzati
ad aghi (a rul- classificati in non eccede il
lini) una voce diversa 25% del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8484 Guarnizioni Fabbricazione in
metalloplastiche; cui il valore di
serie o assorti- tutti i materiali
menti di guarni- utilizzati non ec-
zioni di compo- cede il 40% del
sizione diversa, prezzo franco fab-
presentati in brica del prodotto
involucri, buste
o imballaggi
simili; giunti
di tenuta stagna
meccanici
8485 Parti di macchine Fabbricazione in
o di apparecchi cui il valore di
non nominate ne' tutti i materiali
comprese altrove utilizzati non ec-
in questo capi- cede il 40% del
tolo, non aventi prezzo franco fab-
congiunzioni brica del prodotto
elettriche, parti
isolate elettri-
camente, avvolgi-
menti, contatti o
altre caratteri-
stiche elettriche
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Macchine elet- Fabbricazione in Fabbricazione in 85 triche, apparec- cui: cui il valore di chi e materiale - tutti i materiali tutti i mate-
elettrico e loro utilizzati sono riali utilizzati
parti; apparecchi classificati in non eccede il
per la registra- una voce diversa 30% del prezzo
zione o la ripro- da quella del franco fabbrica
duzione del prodotto, e del prodotto
suono, apparecchi - il valore di
per la registra- tutti i materiali
zione o la ripro- utilizzati non ec-
duzione delle cede il 40% del
immagini e del prezzo franco fab-
suono per la brica del prodotto
televisione, e
parti ed acces-
sori di tali appa-
recchi; esclusi:
8501 Motori e genera- Fabbricazione in Fabbricazione in tori elettrici cui: cui il valore di
(esclusi i gruppi - il valore di tutti i mate-
elettrogeni) tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 30% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di tutti
i materiali della
voce 8503 utilizzati
non eccede il 10%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto
8502 Gruppi elettro- Fabbricazione in Fabbricazione in geni e converti- cui: cui il valore di
tori rotanti - il valore di tutti i mate-
elettrici tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 30% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- entro il predetto
limite, i materiali
classificati nella
voce 8501 o 8503
sono unicamente uti-
lizzati fino ad un
valore del 10% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 8504 Unita' di alimen- Fabbricazione in
tazione elettrica cui il valore di
del tipo utiliz- tutti i materiali
zato con le mac- utilizzati non ec-
chine automatiche cede il 40% del
per l'elabora- prezzo franco fab-
zione dell'infor- brica del prodotto
mazione
ex 8518 Microfoni e loro Fabbricazione in Fabbricazione in supporti; alto- cui: cui il valore di
parlanti anche - il valore di tutti i mate-
montati nelle tutti i materiali riali utilizzati
loro casse acu- utilizzati non ec- non eccede il
stiche; amplifi- cede il 40% del 25% del prezzo
catori elettrici prezzo franco fab- franco fabbrica
ad audiofrequen- brica del prodotto, del prodotto
za; apparecchi e
elettrici di - il valore di tutti
amplificazione i materiali non ori-
del suono ginari utilizzati
non eccede il valore
dei materiali origi-
nari utilizzati
8519 Giradischi, elet- Fabbricazione in Fabbricazione in trofoni, lettori cui: cui il valore di
di cassette ed - il valore di tutti i mate-
altri apparecchi tutti i materiali riali utilizzati
per la riprodu- utilizzati non ec- non eccede il
zione del suono cede il 40% del 30% del prezzo
senza dispositivo prezzo franco fab- franco fabbrica
incorporato per brica del prodotto, del prodotto
la registrazione e
del suono - il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari
utilizzati
8520 Magnetofoni ed Fabbricazione in Fabbricazione in altri apparecchi cui: cui il valore di
per la registra- - il valore di tutti i mate-
zione del suono, tutti i materiali riali utilizzati
anche con dispo- utilizzati non ec- non eccede il
sitivo incorpo- cede il 40% del 30% del prezzo
rato per la prezzo franco fab- franco fabbrica
riproduzione del brica del prodotto, del prodotto
suono e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari
utilizzati
8521 Apparecchi per Fabbricazione in Fabbricazione in la videoregistra- cui: cui il valore di
zione o la video- - il valore di tutti i mate-
riproduzione tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 30% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati
8522 Parti ed acces- Fabbricazione in
sori riconosci- cui il valore di
bili come desti- tutti i materiali
nati, esclusiva- utilizzati non ec-
mente o princi- cede il 40% del
palmente, agli prezzo franco fab-
apparecchi delle brica del prodotto
voci da 8519 a
8521
8523 Supporti prepa- Fabbricazione in
rati per la regi- cui il valore di
strazione del tutti i materiali
suono o per simi- utilizzati non ec-
li registrazioni, cede il 40% del
ma non registra- prezzo franco fab-
ti, diversi dai brica del prodotto
prodotti del capi-
tolo 37
8524 Dischi, nastri ed
altri supporti per
la registrazione
del suono o per
simili registrazioni,
registrati, comprese
le matrici e le forme
galvaniche per la
fabbricazione di
dischi, esclusi i
prodotti del capi-
tolo 37:
- matrici e forme Fabbricazione in
galvaniche per la cui il valore di
fabbricazione di tutti i materiali
dischi utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
- il valore di tutti i mate-
tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 30% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
della voce 8523 uti-
lizzati non eccede
il 10% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
8525 Apparecchi tra- Fabbricazione in Fabbricazione in smittenti per la cui: cui il valore di
radiotelefonia, - il valore di tutti i mate-
la radiotele- tutti i materiali riali utilizzati
grafia, la radio- utilizzati non ec- non eccede il
diffusione o la cede il 40% del 25% del prezzo
televisione, prezzo franco fab- franco fabbrica
anche muniti di brica del prodotto, del prodotto
un apparecchio e
ricevente o di - il valore di
un apparecchio tutti i materiali
per la registra- non originari uti-
zione o la ripro- lizzati non ec-
duzione del cede il valore dei
suono; teleca- materiali originari
mere; videoappa- utilizzati
recchi per la
presa di immagini
fisse e altre
videocamere
8526 Apparecchi di Fabbricazione in Fabbricazione in radiorilevamento cui: cui il valore di
e di radioscan- - il valore di tutti i mate-
daglio (radar), tutti i materiali riali utilizzati
apparecchi di utilizzati non ec- non eccede il
radionavigazione cede il 40% del 25% del prezzo
ed apparecchi di prezzo franco fab- franco fabbrica
radiotelecomando brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di tutti
i materiali non ori-
ginari utilizzati
non eccede il valore
dei materiali ori-
ginari utilizzati
8527 Apparecchi rice- Fabbricazione in Fabbricazione in venti per la cui: cui il valore di
radiotelefonia, - il valore di tutti i mate-
la radiotele- tutti i materiali riali utilizzati
grafia o la utilizzati non ec- non eccede il
radiodiffusione, cede il 40% del 25% del prezzo
anche combinati, prezzo franco fab- franco fabbrica
in uno stesso brica del prodotto, del prodotto
involucro, con e
un apparecchio - il valore di
per la registra- tutti i materiali
zione o la ripro- non originari uti-
duzione del suono lizzati non eccede
o con un appa- il valore dei mate-
recchio di riali originari uti-
orologeria lizzati
8528 Apparecchi rice- Fabbricazione in Fabbricazione in venti per la cui: cui il valore di
televisione, - il valore di tutti i mate-
anche incorpo- tutti i materiali riali utilizzati
ranti un appa- utilizzati non ec- non eccede il
recchio ricevente cede il 40% del 25% del prezzo
per la radiodif- prezzo franco fab- franco fabbrica
fusione o la brica del prodotto, del prodotto
registrazione o e
la riproduzione - il valore di
del suono o di tutti i materiali
immagini; video- non originari uti-
monitor e video- lizzati non eccede
proiettori il valore dei mate-
riali originari
utilizzati
8529 Parti riconoscibili
come destinate
esclusivamente o
principalmente agli
apparecchi delle
voci da 8525 a
8528:
- adatte per es- Fabbricazione in
sere utilizzate cui il valore di
unicamente o tutti i materiali
principalmente utilizzati non ec-
con apparecchi cede il 40% del
per la registra- prezzo franco fab-
zione o la ri- brica del prodotto
produzione di
immagini
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
- il valore di tutti i mate-
tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 25% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari
utilizzati
8535 e 8536 Apparecchi per Fabbricazione in Fabbricazione in l'interruzione, cui: cui il valore di
il sezionamento, - il valore di tutti i mate-
la protezione, tutti i materiali riali utilizzati
la diramazione, utilizzati non ec- non eccede il
l'allacciamento cede il 40% del 30% del prezzo
o il collegamento prezzo franco fab- franco fabbrica
dei circuiti brica del prodotto, del prodotto
elettrici e
- il valore di tutti
i materiali della
voce 8538 utilizzati
non eccede il 10%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto
8537 Quadri, pannelli, Fabbricazione in Fabbricazione in mensole, banchi, cui: cui il valore di
armadi ed altri - il valore di tutti i mate-
supporti provvi- tutti i materiali riali utilizzati
sti di vari appa- utilizzati non ec- non eccede il
recchi delle voci cede il 40% del 30% del prezzo
8535 o 8536 per prezzo franco fab- franco fabbrica
il comando o la brica del prodotto, del prodotto
distribuzione e
elettrica, anche - il valore di
incorporanti tutti i materiali
strumenti o appa- della voce 8538
recchi del capi- utilizzati non ec-
tolo 90, e appa- cede il 10% del
recchi di comando prezzo franco fab-
numerico, diver- brica del prodotto
si dagli apparec-
chi di commuta-
zione della voce
8517:
ex 8541 Diodi, transistor Fabbricazione in Fabbricazione in e simili dispo- cui: cui il valore di
sitivi a semicon- - tutti i materiali tutti i mate-
duttori, esclusi utilizzati sono riali utilizzati
i dischi (wafers) classificati in non eccede il
non ancora ta- una voce diversa 25% del prezzo
gliati in micro- da quella del franco fabbrica
placchette prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8542 Circuiti inte- Fabbricazione in Fabbricazione in grati e micro- cui: cui il valore di
assiemaggi elet- - il valore di tutti i mate-
tronici tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 25% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto.
e
- entro il predetto
limite, i materiali
classificati nella
voce 8541 o 8542
sono unicamente uti-
lizzati fino ad un
valore del 10% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8544 Fili, cavi (com- Fabbricazione in
presi i cavi cui il valore di
coassiali), ed tutti i materiali
altri conduttori utilizzati non ec-
isolati per cede il 40% del
l'elettricita' prezzo franco fab-
(anche laccati brica del prodotto
od ossidati ano-
dicamente), muniti
o meno di pezzi di
congiunzione; cavi
di fibre ottiche,
costituiti di
fibre rivestite
individualmente,
anche dotati di
conduttori elet-
trici o muniti di
pezzi di congiun-
zione
8545 Elettrodi di Fabbricazione in
carbone, spazzole cui il valore di
di carbone, car- tutti i materiali
boni per lampade utilizzati non ec-
o per pile ed cede il 40% del
altri oggetti di prezzo franco fab-
grafite o di brica del prodotto
altro carbonio,
con o senza metal-
lo, per usi elet-
trici
8546 Isolatori per Fabbricazione in
l'elettricita', cui il valore di
di qualsiasi tutti i materiali
materia utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8547 Pezzi isolanti Fabbricazione in
interamente di cui il valore di
materie isolanti tutti i materiali
o con semplici utilizzati non ec-
parti metalliche cede il 40% del
di congiunzione prezzo franco fab-
(per esempio: brica del prodotto
boccole a vite)
annegate nella
massa, per mac-
chine, apparecchi
o impianti elet-
trici, diversi
dagli isolatori
della voce 8546;
tubi isolanti e
loro raccordi, di
metalli comuni,
isolati interna-
mente
8548 Cascami ed avanzi Fabbricazione in
di pile, di bat- cui il valore di
terie di pile e tutti i materiali
di accumulatori utilizzati non ec-
elettrici; pile cede il 40% del
e batterie di prezzo franco fab-
pile elettriche brica del prodotto
fuori uso e accu-
mulatori elettrici
fuori uso; parti
elettriche di mac-
chine o di appa-
recchi, non nomi-
nate ne' comprese
altrove in questo
capitolo
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Veicoli e mate- Fabbricazione in
86 riale rotante cui il valore di
per strade fer- tutti i materiali
rate o simili e utilizzati non ec-
loro parti; appa- cede il 40% del
recchi meccanici prezzo franco fab-
(compresi quelli brica del prodotto
elettromeccanici)
di segnalazione
per vie di comuni-
cazione; esclusi:
8608 Materiale fisso Fabbricazione in Fabbricazione in per strade fer- cui: cui il valore di
rate o simili; - tutti i materiali tutti i mate-
apparecchi mec- utilizzati sono riali utilizzati
canici (compresi classificati in una non eccede il
quelli elettro- voce diversa da 30% del prezzo
meccanici) di quella del pro- franco fabbrica
segnalazione, dotto, e del prodotto
di sicurezza, di - il valore di
controllo o di tutti i materiali
comando per utilizzati non ec-
strade ferrate cede il 40% del
o simili, reti prezzo franco fab-
stradali o flu- brica del prodotto
viali, aree di
parcheggio, in-
stallazioni por-
tuali o aerodromi;
loro parti
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Vetture auto- Fabbricazione in
87 mobili, trattori, cui il valore di
velocipedi, moto- tutti i materiali
cicli ed altri utilizzati non ec-
veicoli terre- cede il 40% del
stri, loro parti prezzo franco fab-
ed accessori; brica del prodotto
esclusi:
8709 Autocarrelli non Fabbricazione in Fabbricazione in muniti di un cui: cui il valore di
dispositivo di - tutti i materiali tutti i mate-
sollevamento, utilizzati sono riali utilizzati
dei tipi utiliz- classificati in non eccede il
zati negli stabi- una voce diversa 30% del prezzo
limenti, nei da quella del pro- franco fabbrica
depositi, nei dotto, e del prodotto
porti o negli - il valore di
aeroporti, per tutti i materiali
il trasporto di utilizzati non ec-
merci su brevi cede il 40% del
distanze; car- prezzo franco fab-
relli trattori brica del prodotto
dei tipi utiliz-
zati nelle sta-
zioni; loro parti
8710 Carri da combat- Fabbricazione in Fabbricazione in timento e auto- cui: cui il valore di
blinde, anche ar- - tutti i materiali tutti i mate-
mati; loro parti utilizzati sono riali utilizzati
classificati in una non eccede il
voce diversa da 30% del prezzo
quella del pro- franco fabbrica
dotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8711 Motocicli (com-
presi i ciclo-
motori) e velo-
cipedi con motore
ausiliario, anche
con carrozzini
laterali; carroz-
zini laterali
("side car"):
- con motore alter-
nativo a pistoni,
a combustione in-
terna, a cilin-
drata:
- non superiore Fabbricazione in Fabbricazione in
ai 50 cmc cui: cui il valore
- il valore di di tutti i mate-
tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 20% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di tutti
i materiali non ori-
ginari utilizzati
non eccede il valore
dei materiali origi-
nari utilizzati
- superiore ai Fabbricazione in Fabbricazione in
50 cmc cui: cui il valore di
- il valore di tutti i mate-
tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 25% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
- il valore di tutti i mate-
tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 30% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati
ex 8712 Biciclette senza Fabbricazione a Fabbricazione in cuscinetti a partire da mate- cui il valore di
sfere riali di qualsiasi tutti i mate-
voce, esclusi riali utilizzati
quelli della voce non eccede il
8714 30% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
8715 Carrozzine, pas- Fabbricazione in Fabbricazione in seggini e veicoli cui: cui il valore di
simili per il - tutti i materiali tutti i mate-
trasporto dei utilizzati sono riali utilizzati
bambini; loro classificati in non eccede il
parti una voce diversa 30% del prezzo
da quella del pro- franco fabbrica
dotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8716 Rimorchi e semi- Fabbricazione in Fabbricazione in rimorchi per cui: cui il valore di
qualsiasi vei- - tutti i materiali tutti i mate-
colo; altri vei- utilizzati sono riali utilizzati
coli non automo- classificati in non eccede il
bili; loro parti una voce diversa 30% del prezzo
da quella del pro- franco fabbrica
dotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Aeroplani, vei- Fabbricazione in Fabbricazione in 88 coli spaziali cui tutti i mate- cui il valore di e loro parti, riali utilizzati tutti i mate-
esclusi: sono classificati riali utilizzati
in una voce diversa non eccede il
da quella del 40% del prezzo
prodotto franco fabbrica
del prodotto
ex 8804 Rotochutes Fabbricazione a Fabbricazione in partire da mate- cui il valore
riali di qualsiasi di tutti i mate-
voce, compresi gli riali utilizzati
altri materiali non eccede il
della voce 8804 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
8805 Apparecchi e Fabbricazione in Fabbricazione in dispositivi per cui tutti i mate- cui il valore di
il lancio di vei- riali utilizzati tutti i mate-
coli aerei; appa- sono classificati riali utilizzati
recchi e dispo- in una voce diversa non eccede il
sitivi per l'ap- da quella del 30% del prezzo
pontaggio di vei- prodotto franco fabbrica
coli aerei e appa- del prodotto
recchi e dispo-
sitivi simili;
apparecchi al
suolo di allena-
mento al volo;
loro parti
--------------------------------------------------------------------
capitolo 89 Navi, battelli Fabbricazione in Fabbricazione in ed altri natanti cui tutti i mate- cui il valore di
riali utilizzati tutti i mate-
sono classificati riali utilizzati
in una voce diversa non eccede il
da quella del 40% del prezzo
prodotto Inoltre, franco fabbrica
gli scafi della del prodotto
voce 8906 non
possono essere
utilizzati
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Strumenti ed Fabbricazione in Fabbricazione in 90 apparecchi d'ot- cui: cui il valore di tica, per foto- - tutti i mate- tutti i mate-
grafia e per riali utilizzati riali utilizzati
cinematografia, sono classificati non eccede il
di misura, di in una voce diversa 30% del prezzo
controllo o di da quella del franco fabbrica
precisione, stru- prodotto, e del prodotto
menti ed appa- - il valore di
recchi medico- tutti i materiali
chirurgici; loro utilizzati non ec-
parti ed acces- cede il 40% del
sori, esclusi: prezzo franco fab-
brica del prodotto
9001 Fibre ottiche e Fabbricazione in
fasci di fibre cui il valore di
ottiche; cavi di tutti i materiali
fibre ottiche utilizzati non ec-
diversi da quelli cede il 40% del
della voce 8544; prezzo franco fab-
materie polariz- brica del prodotto
zanti in fogli o
in lastre; lenti
(comprese le len-
ti oftalmiche a
contatto), prismi,
specchi ed altri
elementi di ottica,
di qualsiasi mate-
ria, non montati,
diversi da quelli
di vetro non lavo-
rato otticamente
9002 Lenti, prismi, Fabbricazione in
specchi ed altri cui il valore di
elementi di ot- tutti i materiali
tica di qualsiasi utilizzati non ec-
materia, montati, cede il 40% del
per strumenti o prezzo franco fab-
apparecchi, di- brica del prodotto
versi da quelli
di vetro non lavo-
rato otticamente
9004 Occhiali (corret- Fabbricazione in
tivi, protettivi cui il valore di
o altri) ed og- tutti i materiali
getti simili utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 9005 Binocoli, cannoc- Fabbricazione in Fabbricazione in chiali, telescopi cui: cui il valore di
ottici e loro - tutti i materiali tutti i mate-
sostegni, esclusi utilizzati sono riali utilizzati
i telescopi classificati in non eccede il
astronomici di una voce diversa 30% del prezzo
rifrazione e da quella del franco fabbrica
loro sostegni prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto,
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati
ex 9006 Apparecchi foto- Fabbricazione in Fabbricazione in grafici (non cui: cui il valore di
cinematografici); - tutti i materiali tutti i mate-
apparecchi e utilizzati sono riali utilizzati
dispositivi, com- classificati in non eccede il
presi lampade e una voce diversa 30% del prezzo
tubi, per la pro- da quella del franco fabbrica
duzione di lampi prodotto, e del prodotto
di luce in foto- - il valore di
grafia, diversi tutti i materiali
dalle lampade utilizzati non ec-
per lampi di cede il 40% del
luce, elettriche prezzo franco fab-
brica del prodotto,
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati
9007 Cineprese e pro- Fabbricazione in Fabbricazione in iettori cinema- cui: cui il valore di
tografici, anche - tutti i materiali tutti i mate-
muniti di dispo- utilizzati sono riali utilizzati
sitivi per la classificati in non eccede il
registrazione o una voce diversa 30% del prezzo
la riproduzione da quella del franco fabbrica
del suono prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto,
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati
9011 Microscopi Fabbricazione in Fabbricazione in ottici, compresi cui: cui il valore di
quelli per la - tutti i materiali tutti i mate-
microfotografia, utilizzati sono riali utilizzati
la microcinema- classificati in non eccede il
tografia o la una voce diversa 30% del prezzo
microproiezione da quella del franco fabbrica
prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto,
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati
ex 9014 Altri strumenti Fabbricazione in
ed apparecchi di cui il valore di
navigazione tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
9015 Strumenti ed Fabbricazione in
apparecchi di cui il valore di
geodesia, topo- tutti i materiali
grafia, agrimen- utilizzati non ec-
sura, livellazio- cede il 40% del
ne, fotogramme- prezzo franco fab-
tria, idrografia, brica del prodotto
oceanografia,
idrologia, mete-
orologia o geo-
fisica, escluse le
bussole, telemetri
9016 Bilance sensi- Fabbricazione in
bili ad un peso cui il valore di
di 5 cg o meno, tutti i materiali
con o senza pesi utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
9017 Strumenti da di- Fabbricazione in
segno, per trac- cui il valore di
ciare o per cal- tutti i materiali
colo(per esempio: utilizzati non ec-
macchine per di- cede il 40% del
segnare, panto- prezzo franco fab-
grafi,rapporta- brica del prodotto
tori, scatole di
compassi, regoli
e cerchi calco-
latori); strumenti
di misura di lun-
ghezze, per l'im-
piego manuale (per
esempio: metri,
micrometri, noni
e calibri) non
nominati ne' com-
presi altrove in
questo capitolo
9018 Strumenti e appa-
recchi per la me-
dicina, la chirur-
gia, l'odontoiatria
e la veterinaria,
compresi gli appa-
recchi di scinti-
grafia ed altri
apparecchi elettro-
medicali, nonche'
gli apparecchi per
controlli oftal-
mici:
- poltrone per Fabbricazione a Fabbricazione in
gabinetti da den- partire da mate- cui il valore di
tista, munite di riali di qualsiasi tutti i mate-
strumenti o di voce compresi gli riali utilizzati
sputacchiera "altri materiali" non eccede il
della voce 9018 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
- tutti i materiali tutti i mate-
utilizzati sono riali utilizzati
classificati in non eccede il
una voce diversa 25% del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
9019 Apparecchi di Fabbricazione in Fabbricazione in meccanoterapia; cui: cui il valore di
apparecchi per - tutti i materiali tutti i mate-
massaggio; appa- utilizzati sono riali utilizzati
recchi di psico- classificati in non eccede il
tecnica; apparec- una voce diversa 25% del prezzo
chi di ozonote- da quella del franco fabbrica
rapia, di ossi- prodotto, e del prodotto
genoterapia, di - il valore di
aerosolterapia, tutti i materiali
apparecchi respi- utilizzati non ec-
ratori di riani- cede il 40% del
mazione ed altri prezzo franco fab-
apparecchi di brica del prodotto
terapia respi-
ratoria
9020 Altri apparecchi Fabbricazione in Fabbricazione in respiratori e ma- cui: cui il valore di
schere antigas, - tutti i materiali tutti i mate-
escluse le ma- utilizzati sono riali utilizzati
schere di prote- classificati in non eccede il
zione prive del una voce diversa 25% del prezzo
meccanismo e da quella del franco fabbrica
dell'elemento prodotto, e del prodotto
filtrante amovi- - il valore di
bile tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
9024 Macchine ed appa- Fabbricazione in
recchi per prove cui il valore di
di durezza, di tutti i materiali
trazione, di com- utilizzati non ec-
pressione, di cede il 40% del
elasticita' o di prezzo franco fab-
altre proprieta' brica del prodotto
meccaniche dei
materiali (per
esempio: metalli,
legno, tessili,
carta, materie
plastiche)
9025 Densimetri, aero- Fabbricazione in
metri, pesali- cui il valore di
quidi e strumenti tutti i materiali
simili a galleg- utilizzati non ec-
giamento, termo- cede il 40% del
metri, pirometri, prezzo franco fab-
barometri, igro- brica del prodotto
metri e psicome-
tri, registratori
o no, anche com-
binati fra loro
9026 Strumenti ed ap- Fabbricazione in
parecchi di mi- cui il valore di
sura o di con- tutti i materiali
trollo della por- utilizzati non ec-
tata, del livel- cede il 40% del
lo, della pres- prezzo franco fab-
sione o di altre brica del prodotto
caratteristiche
variabili dei li-
quidi o dei gas
(per esempio: mi-
suratori di por-
tata, indicatori
di livello, mano-
metri, contatori
di calore) esclusi
gli strumenti ed
apparecchi delle
voci 9014, 9015,
9028 o 9032
9027 Strumenti ed ap- Fabbricazione in
parecchi per ana- cui il valore di
lisi fisiche o tutti i materiali
chimiche (per utilizzati non ec-
esempio: polari- cede il 40% del
metri, rifratto- prezzo franco fab-
metri, spettro- brica del prodotto
metri, analizza-
tori di gas o di
fumi); strumenti
ed apparecchi
per prove di vi-
scosita', di poro-
sita', di dilata-
zione, di tensione
superficiale o
simili, o per mi-
sure calorimetri-
che, acustiche o
fotometriche (com-
presi gli indica-
tori dei tempi di
posa); microtomi
9028 Contatori di gas,
di liquidi o di
elettricita', com-
presi i contatori
per la loro
taratura:
- parti ed acces- Fabbricazione in
sori cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
- il valore di tutti i mate-
tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 30% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati
9029 Altri contatori Fabbricazione in
(per esempio: cui il valore di
contagiri, conta- tutti i materiali
tori di produ- utilizzati non ec-
zione, tassame- cede il 40% del
tri, totalizza- prezzo franco fab-
tore del cammino brica del prodotto
percorso (conta-
chilometri), pedo-
metri; indicatori
di velocita' e ta-
chimetri, diversi
da quelli delle
voci 9014 o 9015;
stroboscopi
9030 Oscilloscopi, Fabbricazione in
analizzatori di cui il valore di
spettro ed altri tutti i materiali
strumenti ed ap- utilizzati non ec-
parecchi per la cede il 40% del
misura o il con- prezzo franco fab-
trollo di gran- brica del prodotto
dezze elettriche,
esclusi i conta-
tori della voce
9028; strumenti
ed apparecchi per
la misura o la
rilevazione delle
radiazioni alfa,
beta, gamma, x,
cosmiche o di
altre radiazioni
ionizzanti
9031 Strumenti, appa- Fabbricazione in
recchi e macchine cui il valore di
di misura o di tutti i materiali
controllo, non utilizzati non ec-
nominati ne' com- cede il 40% del
presi altrove in prezzo franco fa-
questo capitolo; brica del prodotto
proiettori di
profili
9032 Strumenti ed Fabbricazione in
apparecchi di cui il valore di
regolazione o di tutti i materiali
controllo automa- utilizzati non ec-
tici cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
9033 Parti ed acces- Fabbricazione in
sori non nominati cui il valore di
ne' compresi tutti i materiali
altrove in questo utilizzati non ec-
capitolo, di mac- cede il 40% del
chine, apparec- prezzo franco fab-
chi, strumenti brica del prodotto
od oggetti del
capitolo 90
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Orologeria (pen- Fabbricazione in
91 dole ed orologi; cui il valore di
loro parti); tutti i materiali
esclusi: utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
9105 Orologi, pendole, Fabbricazione in Fabbricazione in sveglie e simili cui: cui il valore di
apparecchi di - il valore di tutti i mate-
orologeria, con tutti i materiali riali utilizzati
movimento diverso utilizzati non non eccede il
da quello degli eccede il 40% del 30% del prezzo
orologi tascabili prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati
9109 Movimenti di oro- Fabbricazione in Fabbricazione in logeria, completi cui: cui il valore di
e montati, di- - il valore di tutti i mate-
versi da quelli tutti i materiali riali utilizzati
degli orologi utilizzati non ec- non eccede il
tascabili cede il 40% del 30% prezzo del
prezzo franco fab- prezzo franco
brica del prodotto, fabbrica del
e prodotto
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati
9110 Movimenti di oro- Fabbricazione in Fabbricazione in logeria completi, cui: cui il valore di
non montati o - il valore di tutti i mate-
parzialmente mon- tutti i materiali riali utilizzati
tati "chablons"; utilizzati non ec- non eccede il
movimenti di oro- cede il 40% del 30% del prezzo
logeria incom- prezzo franco fab- franco fabbrica
pleti, montati; brica del prodotto, del prodotto
sbozzi di movi- e
menti di orolo- - il valore di
geria tutti i materiali
della voce 9114 uti-
lizzati non eccede
il 10% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
9111 Casse per orologi Fabbricazione in Fabbricazione in e loro parti cui: cui il valore di
- tutti i materiali tutti i mate-
utilizzati sono riali utilizzati
classificati in non eccede il
una voce diversa 30% del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
9112 Casse, gabbie e Fabbricazione in Fabbricazione in simili, per appa- cui: cui il valore di
recchi di orolo- - tutti i materiali tutti i mate-
geria e loro utilizzati sono riali utilizzati
parti classificati in non eccede il
una voce diversa 30% del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
9113 Cinturini e brac-
cialetti per oro-
logi e loro parti:
- di metallo, Fabbricazione in
anche placcati, cui il valore di
o ricoperti di tutti i materiali
metallo prezioso utilizzati non eccede
il 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
- altri Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
capitolo Strumenti musi- Fabbricazione in
92 cali; parti ed cui il valore di
accessori di tutti i materiali
questi strumenti utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
capitolo Armi e munizioni Fabbricazione in
93 e loro parti ed cui il valore di
accessori tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Mobili; mobili Fabbricazione in Fabbricazione in 94 medico-chirur- cui tutti i mate- cui il valore di gici; oggetti riali utilizzati tutti i mate-
letterecci e sono classificati riali utilizzati
simili; apparec- in una voce diversa non eccede il
chi per l'illu- da quella del 40% del prezzo
minazione non prodotto franco fabbrica
nominati ne' del prodotto
compresi altrove;
insegne pubbli-
citarie, insegne
luminose, tar-
ghette indicatrici
luminose ed og-
getti simili; co-
struzioni prefab-
bricate; esclusi:
ex 9401 ed Mobili di metal- Lavorazione in cui Fabbricazione in ex 9403 lo, muniti di tutti i materiali cui il valore di tessuto in co- utilizzati sono tutti i mate-
tone, non imbot- classificati in riali utilizzati
tito, di peso una voce diversa non eccede il
non superiore ai da quella del 40% del prezzo
300 g/m2 prodotto franco fabbrica
del prodotto
o
Fabbricazione a
partire da tessuto
in cotone, confe-
zionato e pronto
all'uso, della voce
9401 o 9403, purche':
- il suo valore non
ecceda il 25% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto,
e
- tutti gli altri
materiali utilizzati
siano gia' originari
e classificati in
una voce diversa da
9401 09403
9405 Apparecchi per Fabbricazione in
l'illuminazione cui il valore di
(compresi i pro- tutti i materiali
iettori) e loro utilizzati non ec-
parti, non nomi- cede il 50% del
nati ne' compresi prezzo franco fab-
altrove; insegne brica del prodotto
pubblicitarie,
insegne luminose,
targhette indica-
trici luminose ed
oggetti simili,
muniti di una
fonte di illumina-
zione fissata in
modo definitivo
e loro parti non
nominate ne' com-
prese altrove
9406 Costruzioni pre- Fabbricazione in
fabbricate cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Giocattoli, gio- Fabbricazione in
95 chi, oggetti per cui tutti i mate-
divertimento o riali utilizzati
sport; loro parti sono classificati
ed accessori, in una voce diversa
esclusi: da quella del
prodotto
9503 Altri giocattoli; Fabbricazione in
modelli ridotti cui:
e modelli simili - tutti i materiali
per il diverti- utilizzati sono
mento, anche ani- classificati in una
mati; puzzle di voce diversa da
ogni specie quella del pro-
dotto, e
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 9506 Mazze da golf e Fabbricazione in
parti di mazze cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto Tuttavia, pos-
sono essere utiliz-
zati sbozzi per la
fabbricazione di
teste di mazze da
golf
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Lavori diversi, Fabbricazione in
96 esclusi: cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
ex 9601 ed Lavori in mate- Fabbricazione a
ex 9602 rie animali, partire da mate-
vegetali o mine- rie da intaglio
rali da intaglio lavorate, della
medesima voce
ex 9603 Scope e spazzole Fabbricazione in
(escluse le gra- cui il valore di
nate ed articoli tutti i materiali
analoghi, le utilizzati non ec-
spazzole di pelo cede il 50% del
di martora o di prezzo franco fab-
scoiattolo), brica del prodotto
scope meccaniche
per l'impiego a
mano, diverse da
quelle a motore,
tamponi e rulli
per dipingere,
scope di stracci,
di spugna
9605 Assortimenti da Ogni articolo
viaggio per la dell'assortimento
toletta perso- deve soddisfare le
nale, per il cu- condizioni che gli
cito o la pulizia sarebbero applica-
delle calzature bili qualora non
o degli abiti fosse incluso
nell'assortimento;
tuttavia, articoli
non originari
possono essere
incorporati, purche'
il loro valore com-
plessivo non ecceda
il 15% del prezzo
franco fabbrica
dell'assortimento
9606 Bottoni e bottoni Fabbricazione in
a pressione; cui:
dischetti per - tutti i materiali
bottoni ed altre utilizzati sono
parti di bottoni classificati in una
o di bottoni a voce diversa da
pressione; sbozzi quella del prodotto,
di bottoni e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
9612 Nastri inchio- Fabbricazione in
stratori per cui:
macchine da scri- - tutti i materiali
vere e nastri utilizzati sono
inchiostratori classificati in una
simili, inchio- voce diversa da
strati o altri- quella del prodotto,
menti preparati e
per lasciare - il valore di
impronte, anche tutti i materiali
montati su bobine utilizzati non ec-
o in cartucce; cede il 50% del
cuscinetti per prezzo franco fab-
timbri, anche brica del prodotto
impregnati, con
o senza scatola
ex 9613 Accenditori ed Fabbricazione in
accendini ad cui il valore di
accensione piezo- tutti i materiali
elettrica della voce 9613
utilizzati non ec-
cede il 30% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 9614 Pipe, comprese Fabbricazione a
le teste di pipe partire da sbozzi
--------------------------------------------------------------------
capitolo Oggetti d'arte, Fabbricazione in
97 da collezione o cui tutti i mate-
di antichita' riali utilizzati
sono classificati in
una voce diversa da
quella del prodotto
--------------------------------------------------------------------
Allegato II del protocollo n. 4
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinche' i prodotti trasformati di cui all'articolo 6, paragrafo 2 possano avere il carattere di prodotto originario
====================================================================
Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione
N. del prodotto effettuata su materiali non
originari che conferisce il
carattere di prodotto originario
(1) (2) (3) o (4)
====================================================================
3205 Lacche coloranti; Fabbricazione a Fabbricazione in preparazioni a partire da mate- cui il valore di
base di lacche riali di qualsiasi tutti i mate-
coloranti, previ- voce, escluse le riali utilizzati
ste nella nota 3 voci 3203 e 3204 non eccede il
di questo capi- e 3205; tuttavia, 50% del prezzo
tolo (1) i materiali della franco fabbrica
voce 3205 possono del prodotto
essere utilizzati,
purche' il loro va-
lore non ecceda il
30% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
3301 Oli essenziali Fabbricazione a Fabbricazione in (deterpenati o partire da mate- cui il valore di
non) compresi riali di qualsiasi tutti i mate-
quelli detti voce, compresi riali utilizzati
"concreti" o materiali di un non eccede il
"assoluti"; resi- "gruppo" (2) diver- 50% del prezzo
noidi; oleore- so di questa stessa franco fabbrica
sine d'estra- voce. Tuttavia, del prodotto
zione; soluzioni materiali dello
concentrate di stesso gruppo pos-
oli essenziali sono essere utiliz-
nei grassi, negli zati purche' il loro
oli fissi, nelle valore non ecceda
cere o nei pro- il 30% del prezzo
dotti analoghi, franco fabbrica
ottenute per del prodotto
"enfleurage" o
macerazione; sot-
toprodotti terpe-
nici residuali
della deterpena-
zione degli oli
essenziali; acque
distillate aroma-
tiche e soluzioni
acquose di oli
essenziali
3303 Profumi ed acque Fabbricazione in Fabbricazione in da toletta cui tutti i mate- cui il valore di
riali utilizzati tutti i mate-
sono classificati riali utilizzati
in una voce diversa non eccede il
da quella del pro- 50% del prezzo
dotto Tuttavia, franco fabbrica
materiali classi- del prodotto
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 30% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
3304 Prodotti di bel- Fabbricazione in Fabbricazione in lezza o per il cui tutti i mate- cui il valore di
trucco preparati riali utilizzati tutti i mate-
e preparazioni sono classificati riali utilizzati
per la conserva- in una voce diversa non eccede il
zione o la cura da quella del pro- 50% del prezzo
della pelle, dotto Tuttavia, franco fabbrica
diversi dai medi- materiali classi- del prodotto
camenti, comprese ficati nella stessa
le preparazioni voce possono essere
antisolari e le utilizzati, purche'
preparazioni per il loro valore non
abbronzare; pre- ecceda il 30% del
parazioni per prezzo franco fab-
manicure o pedi- brica del prodotto
cure
8415 Macchine ed appa- Fabbricazione in
recchi per il cui il valore di
condizionamento tutti i materiali
dell'aria, com- utilizzati non ec-
prendenti un cede il 50% del
ventilatore a prezzo franco fab-
motore e dei di- brica del prodotto
spositivi atti a
modificare la
temperatura e
l'umidita', com-
presi quelli nei
quali il grado
igrometrico non
e' regolabile
separatamente
8501 Motori e genera- Fabbricazione in Fabbricazione in tori elettrici cui: cui il valore di
(esclusi i gruppi - il valore di tutti i mate-
elettrogeni) tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non non eccede il
eccede il 50% 40% del prezzo
del prezzo franco franco fabbrica
fabbrica del pro- del prodotto
dotto, e
- il valore di
tutti i materiali
della voce 8503
utilizzati non
eccede il 10% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8528 Apparecchi rice- Fabbricazione in Fabbricazione in venti per la cui: cui il valore di
televisione, - il valore di tutti i mate-
anche incorpo- tutti i materiali riali utilizzati
ranti un apparec- utilizzati non ec- non eccede il
chio ricevente cede il 40% del 30% del prezzo
per la radiodif- prezzo franco fab- franco fabbrica
fusione o la brica del prodotto, del prodotto
registrazione o e
la riproduzione - il valore di
del suono o di tutti i materiali
immagini; video- non originari
monitor e video- utilizzati non
proiettori eccede il valore
dei materiali
originari utilizzati
ex 8712 Biciclette senza Fabbricazione a Fabbricazione in cuscinetti a partire da mate- cui il valore di
sfere riali di qualsiasi tutti i mate-
voce, esclusi riali utilizzati
quelli della voce non eccede il
8714 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
8714 Parti ed acces- Fabbricazione in
sori dei veicoli cui il valore di
delle voci da tutti i materiali
8711 a 8713 utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8716 Rimorchi e semi- Fabbricazione in Fabbricazione in rimorchi per cui: cui il valore di
qualsiasi vei- - tutti i materiali tutti i mate-
colo; altri vei- utilizzati sono riali utilizzati
coli non automo- classificati in non eccede il
bili; loro parti una voce diversa 40% del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
(1) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni
del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di pre-
parazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di
coloranti, purche' non siano classificate in un'altra voce del
capitolo 32.
(2) Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce
separata dal resto da un punto e virgola.
84 ari, caldaie, cui: cui il valore di
macchine, appa- - tutti i materiali tutti i mate-
recchi e congegni utilizzati sono riali utilizzati
meccanici; loro classificati in non eccede il
parti; esclusi: una voce diversa 30% del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 8401 Elementi combu- Fabbricazione in Fabbricazione in
stibili nucleari cui tutti i mate- cui il valore di
riali utilizzati tutti i mate-
sono classificati riali utilizzati
in una voce diversa non eccede il
da quella del 30% del prezzo
prodotto (Questa franco fabbrica
regola e' appli- del prodotto
cabile fino al 31
dicembre 2005).
8402 Caldaie a vapore Fabbricazione in Fabbricazione in
(generatori di cui: cui il valore di
vapore), diverse - tutti i materiali tutti i mate-
dalle caldaie utilizzati sono riali utilizzati
per il riscalda- classificati in non eccede il
mento centrale una voce diversa 25% del prezzo
costruite per da quella del franco fabbrica
produrre contem- prodotto, e del prodotto
poraneamente - il valore di
acqua calda e tutti i materiali
vapore a bassa utilizzati non
pressione; cal- eccede il 40% del
daie dette "ad prezzo franco fab-
acqua surriscal- brica del prodotto
data"
8403 e Caldaie per il Fabbricazione in Fabbricazione in ex 8404 riscaldamento cui tutti i mate- cui il valore di
centrale, diverse riali utilizzati tutti i mate-
da quelle della sono classificati riali utilizzati
voce 8402 e appa- in una voce diversa non eccede il
recchi ausiliari da 8403 o 8404. 40% del prezzo
per caldaie per franco fabbrica
il riscaldamento del prodotto
8406 Turbine a vapore Fabbricazione
in cui il valore
di tutti i mate-
riali utilizzati
non eccede il 40%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto
8407 Motori a pistone Fabbricazione in
alternativo o cui il valore di
rotativo, con tutti i materiali
accensione a utilizzati non
scintilla (motori eccede il 40% del
a scoppio) prezzo franco fab-
brica del prodotto
8408 Motori a pistone, Fabbricazione in
con accensione cui il valore di
per compressione tutti i materiali
(motori diesel o utilizzati non
semi-diesel) eccede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8409 Parti riconosci- Fabbricazione in
bili come desti- cui il valore di
nate, esclusi- tutti i materiali
vamente o prin- utilizzati non
cipalmente, ai eccede il 40% del
motori delle prezzo franco fab-
voci 8407 o 8408 brica del prodotto
8411 Turboreattori, Fabbricazione in Fabbricazione in
turbopropulsori cui: cui il valore di
e altre turbine - tutti i materiali tutti i mate-
a gas utilizzati sono riali utilizzati
classificati in non eccede il
una voce diversa 25%del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8412 Altri motori e Fabbricazione in
macchine motrici cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 8413 Pompe volume- Fabbricazione in Fabbricazione in
triche rotative cui: cui il valore di
- tutti i materiali tutti i mate-
utilizzati sono riali utilizzati
classificati in non eccede il
una voce diversa 25% del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 8414 Ventilatori e Fabbricazione in Fabbricazione in
simili, per usi cui: cui il valore di
industriali - tutti i materiali tutti i mate-
utilizzati sono riali utilizzati
classificati in non eccede il
una voce diversa 25% del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8415 Macchine ed Fabbricazione in
apparecchi per cui il valore di
il condiziona- tutti i materiali
mento dell'aria, utilizzati non
comprendenti un eccede il 40% del
ventilatore a prezzo franco fab
motore e dei brica del prodotto
dispositivi atti
a modificare la
temperatura e
l'umidita', com-
presi quelli nei
quali il grado
igrometrico non
e' regolabile
separatamente
8418 Frigoriferi, Fabbricazione in Fabbricazione in
congelatori- cui: cui il valore di
conservatori ed - tutti i materiali tutti i mate-
altro materiale, utilizzati sono riali utilizzati
altre macchine classificati in non eccede il
ed apparecchi una voce diversa 25% del prezzo
per la produzione da quella del franco fabbrica
del freddo, con prodotto, e del prodotto
attrezzatura - il valore di
elettrica o di tutti i materiali
altre specie; utilizzati non
pompe di calore eccede il 40% del
diverse dalle prezzo franco fab-
macchine ed brica del prodotto,
apparecchi per e
il condiziona- - il valore di
mento dell'aria tutti i materiali
della voce 8415 non originari
utilizzati non ec-
cede il valore dei
materiali originari
utilizzati
ex 8419 Macchine per Fabbricazione in Fabbricazione in
l'industria del cui: cui il valore di
legno, della - il valore di tutti i mate-
pasta per carta tutti i materiali riali utilizzati
e del cartone utilizzati non non eccede il
eccede il 40% del 30% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- entro il predetto
limite, i materiali
classificati nella
stessa voce del pro-
dotto sono unica-
mente utilizzati
fino ad un valore
del 25% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
8420 Calandre e lami- Fabbricazione in Fabbricazione in
natoi, diversi cui: cui il valore di
da quelli per i - il valore di tutti i mate-
metalli o per tutti i materiali riali utilizzati
il vetro, e utilizzati non non eccede il
cilindri per eccede il 40% del 30% del prezzo
dette macchine prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- entro il predetto
limite, i materiali
classificati nella
stessa voce del pro-
dotto sono unica-
mente utilizzati
fino ad un valore
del 25% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
8423 Apparecchi e Fabbricazione in Fabbricazione in
strumenti per cui: cui il valore di
pesare, comprese - tutti i materiali tutti i mate-
le basculle e le utilizzati sono riali utilizzati
bilance per veri- classificati in non eccede il
ficare ma escluse una voce diversa 25% del prezzo
le bilance sensi- da quella del franco fabbrica
bili ad un peso prodotto, e del prodotto
di 5 cg o meno; - il valore di
pesi per qual- tutti i materiali
siasi bilancia utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
da 8425 a Macchine ed appa- Fabbricazione in Fabbricazione in
8428 recchi di solle- cui: cui il valore di
vamento, di movi- - il valore di tutti i mate-
mentazione, di tutti i materiali riali utilizzati
carico o di utilizzati non non eccede il
scarico eccede il 40% del 30% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
della voce 8431
utilizzati non ec-
cede il 10% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8429 Apripista (bul-
ldozers, angle-
dozers), livella-
trici, ruspe,
spianatrici, pale
meccaniche, esca-
vatori, caricatori
e caricatrici-
spalatrici, com-
pattatori e rulli
compressori,
semoventi:
- rulli compres- Fabbricazione in
sori cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
- il valore di tutti i mate-
tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 30% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
della voce 8431
utilizzati non ec-
cede il 10% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8430 Altre macchine Fabbricazione in Fabbricazione in
ed apparecchi cui: cui il valore di
per lo sterra- - il valore di tutti i mate-
mento, il livel- tutti i materiali riali utilizzati
lamento, lo spia- utilizzati non ec- non eccede il
namento, la esca- cede il 40% del 30% del prezzo
vazione, per prezzo franco fab- franco fabbrica
rendere brica del prodotto, del prodotto
compatto il ter- e
reno, l'estra- - entro il predetto
zione o la perfo- limite, i materiali
razione della classificati nella
terra, dei mine- voce 8431 sono uni-
rali o dei mine- camente utilizzati
rali metalliferi, fino ad un valore
battipali e mac- del 10% del prezzo
chine per l'es- franco fabbrica del
trazione dei prodotto
pali, spazzaneve
ex 8431 Parti di ricambio Fabbricazione in
per rulli com- cui il valore di
pressori tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8439 Macchine ed appa- Fabbricazione in Fabbricazione in
recchi per la cui: cui il valore di
fabbricazione - il valore di tutti i mate-
della pasta di tutti i materiali riali utilizzati
materie fibrose utilizzati non ec- non eccede il
cellulosiche o cede il 40% del 30% del prezzo
per la fabbrica- prezzo franco franco fabbrica
zione o la forni- fabbrica del pro- del prodotto
tura della carta dotto, e
o del cartone - entro il predetto
limite, i materiali
classificati nella
stessa voce del pro-
dotto sono unica-
mente utilizzati
fino ad un valore
del 25% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
8441 Altre macchine Fabbricazione in Fabbricazione di
ed apparecchi cui: in cui il valore
per la lavora- - il valore di di tutti i mate-
zione della pasta tutti i materiali riali utilizzati
per carta, della utilizzati non ec- non eccede il
carta o del car- cede il 40% del 30% del prezzo
tone, comprese le prezzo franco fab- franco fabbrica
tagliatrici di brica del prodotto, del prodotto
ogni tipo e
- entro il predetto
limite, i materiali
classificati nella
stessa voce del pro-
dotto sono unicamente
utilizzati fino ad
un valore del 25%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto
da 8444 a Macchine per Fabbricazione in
8447 l'industria tes- cui il valore di
sile delle voci tutti i materiali
da 8444 a 8447 utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 8448 Macchine e appa- Fabbricazione in
recchi ausiliari cui il valore di
per le macchine tutti i materiali
delle voci 8444 utilizzati non ec-
e 8445 cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8452 Macchine per
cucire, escluse
le macchine per
cucire i fogli
della voce 8440;
mobili, supporti
e coperchi costru-
iti appositamente
per macchine per
cucire; aghi per
macchine per
cucire:
- macchine per Fabbricazione in
cucire unicamente cui:
con punto anno- - il valore di
dato, la cui tutti i materiali
testa pesa al utilizzati non ec-
massimo 16 kg, cede il 40% del
senza motore o prezzo franco fab-
17 kg con il brica del prodotto,
motore e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati per il
montaggio della testa
(senza motore) non
eccede il valore dei
materiali originari
utilizzati, e
- il meccanismo di
tensione del filo,
il meccanismo
dell'uncinetto ed
il meccanismo zig-
zag sono gia' pro-
dotti originari
- altri Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non eccede
il 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
da 8456 a Macchine uten- Fabbricazione in
8466 sili, apparecchi cui il valore di
(loro parti di tutti i materiali
ricambio ed utilizzati non
accessori) eccede il 40% del
delle voci da prezzo franco fab-
8456 a 8466 brica del prodotto
da 8469 a Macchine per uf- Fabbricazione in
8472 ficio (ad esem- cui il valore di
pio, macchine da tutti i materiali
scrivere, mac- utilizzati non
chine calcola- eccede il 40% del
trici, macchine prezzo franco fab-
automatiche per brica del prodotto
l'elaborazione
di dati, dupli-
catori, cucitrici
meccaniche)
8480 Staffe per fon- Fabbricazione in
deria; piastre cui il valore di
di fondo per tutti i materiali
forme; modelli utilizzati non ec-
per forme; forme cede il 50% del
per i metalli prezzo franco fab-
(diversi dalle brica del prodotto
lingotterie), i
carburi metallici,
il vetro, le mate-
rie minerali, la
gomma o le materie
plastiche
8482 Cuscinetti a Fabbricazione in Fabbricazione in
rotolamento, a cui: cui il valore di
sfere, a cilin- - tutti i materiali tutti i mate-
dri, a rulli o utilizzati sono riali utilizzati
ad aghi (a rul- classificati in non eccede il
lini) una voce diversa 25% del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8484 Guarnizioni Fabbricazione in
metalloplastiche; cui il valore di
serie o assorti- tutti i materiali
menti di guarni- utilizzati non ec-
zioni di compo- cede il 40% del
sizione diversa, prezzo franco fab-
presentati in brica del prodotto
involucri, buste
o imballaggi
simili; giunti
di tenuta stagna
meccanici
8485 Parti di macchine Fabbricazione in
o di apparecchi cui il valore di
non nominate ne' tutti i materiali
comprese altrove utilizzati non ec-
in questo capi- cede il 40% del
tolo, non aventi prezzo franco fab-
congiunzioni brica del prodotto
elettriche, parti
isolate elettri-
camente, avvolgi-
menti, contatti o
altre caratteri-
stiche elettriche
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Macchine elet- Fabbricazione in Fabbricazione in 85 triche, apparec- cui: cui il valore di chi e materiale - tutti i materiali tutti i mate-
elettrico e loro utilizzati sono riali utilizzati
parti; apparecchi classificati in non eccede il
per la registra- una voce diversa 30% del prezzo
zione o la ripro- da quella del franco fabbrica
duzione del prodotto, e del prodotto
suono, apparecchi - il valore di
per la registra- tutti i materiali
zione o la ripro- utilizzati non ec-
duzione delle cede il 40% del
immagini e del prezzo franco fab-
suono per la brica del prodotto
televisione, e
parti ed acces-
sori di tali appa-
recchi; esclusi:
8501 Motori e genera- Fabbricazione in Fabbricazione in tori elettrici cui: cui il valore di
(esclusi i gruppi - il valore di tutti i mate-
elettrogeni) tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 30% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di tutti
i materiali della
voce 8503 utilizzati
non eccede il 10%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto
8502 Gruppi elettro- Fabbricazione in Fabbricazione in geni e converti- cui: cui il valore di
tori rotanti - il valore di tutti i mate-
elettrici tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 30% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- entro il predetto
limite, i materiali
classificati nella
voce 8501 o 8503
sono unicamente uti-
lizzati fino ad un
valore del 10% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 8504 Unita' di alimen- Fabbricazione in
tazione elettrica cui il valore di
del tipo utiliz- tutti i materiali
zato con le mac- utilizzati non ec-
chine automatiche cede il 40% del
per l'elabora- prezzo franco fab-
zione dell'infor- brica del prodotto
mazione
ex 8518 Microfoni e loro Fabbricazione in Fabbricazione in supporti; alto- cui: cui il valore di
parlanti anche - il valore di tutti i mate-
montati nelle tutti i materiali riali utilizzati
loro casse acu- utilizzati non ec- non eccede il
stiche; amplifi- cede il 40% del 25% del prezzo
catori elettrici prezzo franco fab- franco fabbrica
ad audiofrequen- brica del prodotto, del prodotto
za; apparecchi e
elettrici di - il valore di tutti
amplificazione i materiali non ori-
del suono ginari utilizzati
non eccede il valore
dei materiali origi-
nari utilizzati
8519 Giradischi, elet- Fabbricazione in Fabbricazione in trofoni, lettori cui: cui il valore di
di cassette ed - il valore di tutti i mate-
altri apparecchi tutti i materiali riali utilizzati
per la riprodu- utilizzati non ec- non eccede il
zione del suono cede il 40% del 30% del prezzo
senza dispositivo prezzo franco fab- franco fabbrica
incorporato per brica del prodotto, del prodotto
la registrazione e
del suono - il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari
utilizzati
8520 Magnetofoni ed Fabbricazione in Fabbricazione in altri apparecchi cui: cui il valore di
per la registra- - il valore di tutti i mate-
zione del suono, tutti i materiali riali utilizzati
anche con dispo- utilizzati non ec- non eccede il
sitivo incorpo- cede il 40% del 30% del prezzo
rato per la prezzo franco fab- franco fabbrica
riproduzione del brica del prodotto, del prodotto
suono e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari
utilizzati
8521 Apparecchi per Fabbricazione in Fabbricazione in la videoregistra- cui: cui il valore di
zione o la video- - il valore di tutti i mate-
riproduzione tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 30% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati
8522 Parti ed acces- Fabbricazione in
sori riconosci- cui il valore di
bili come desti- tutti i materiali
nati, esclusiva- utilizzati non ec-
mente o princi- cede il 40% del
palmente, agli prezzo franco fab-
apparecchi delle brica del prodotto
voci da 8519 a
8521
8523 Supporti prepa- Fabbricazione in
rati per la regi- cui il valore di
strazione del tutti i materiali
suono o per simi- utilizzati non ec-
li registrazioni, cede il 40% del
ma non registra- prezzo franco fab-
ti, diversi dai brica del prodotto
prodotti del capi-
tolo 37
8524 Dischi, nastri ed
altri supporti per
la registrazione
del suono o per
simili registrazioni,
registrati, comprese
le matrici e le forme
galvaniche per la
fabbricazione di
dischi, esclusi i
prodotti del capi-
tolo 37:
- matrici e forme Fabbricazione in
galvaniche per la cui il valore di
fabbricazione di tutti i materiali
dischi utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
- il valore di tutti i mate-
tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 30% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
della voce 8523 uti-
lizzati non eccede
il 10% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
8525 Apparecchi tra- Fabbricazione in Fabbricazione in smittenti per la cui: cui il valore di
radiotelefonia, - il valore di tutti i mate-
la radiotele- tutti i materiali riali utilizzati
grafia, la radio- utilizzati non ec- non eccede il
diffusione o la cede il 40% del 25% del prezzo
televisione, prezzo franco fab- franco fabbrica
anche muniti di brica del prodotto, del prodotto
un apparecchio e
ricevente o di - il valore di
un apparecchio tutti i materiali
per la registra- non originari uti-
zione o la ripro- lizzati non ec-
duzione del cede il valore dei
suono; teleca- materiali originari
mere; videoappa- utilizzati
recchi per la
presa di immagini
fisse e altre
videocamere
8526 Apparecchi di Fabbricazione in Fabbricazione in radiorilevamento cui: cui il valore di
e di radioscan- - il valore di tutti i mate-
daglio (radar), tutti i materiali riali utilizzati
apparecchi di utilizzati non ec- non eccede il
radionavigazione cede il 40% del 25% del prezzo
ed apparecchi di prezzo franco fab- franco fabbrica
radiotelecomando brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di tutti
i materiali non ori-
ginari utilizzati
non eccede il valore
dei materiali ori-
ginari utilizzati
8527 Apparecchi rice- Fabbricazione in Fabbricazione in venti per la cui: cui il valore di
radiotelefonia, - il valore di tutti i mate-
la radiotele- tutti i materiali riali utilizzati
grafia o la utilizzati non ec- non eccede il
radiodiffusione, cede il 40% del 25% del prezzo
anche combinati, prezzo franco fab- franco fabbrica
in uno stesso brica del prodotto, del prodotto
involucro, con e
un apparecchio - il valore di
per la registra- tutti i materiali
zione o la ripro- non originari uti-
duzione del suono lizzati non eccede
o con un appa- il valore dei mate-
recchio di riali originari uti-
orologeria lizzati
8528 Apparecchi rice- Fabbricazione in Fabbricazione in venti per la cui: cui il valore di
televisione, - il valore di tutti i mate-
anche incorpo- tutti i materiali riali utilizzati
ranti un appa- utilizzati non ec- non eccede il
recchio ricevente cede il 40% del 25% del prezzo
per la radiodif- prezzo franco fab- franco fabbrica
fusione o la brica del prodotto, del prodotto
registrazione o e
la riproduzione - il valore di
del suono o di tutti i materiali
immagini; video- non originari uti-
monitor e video- lizzati non eccede
proiettori il valore dei mate-
riali originari
utilizzati
8529 Parti riconoscibili
come destinate
esclusivamente o
principalmente agli
apparecchi delle
voci da 8525 a
8528:
- adatte per es- Fabbricazione in
sere utilizzate cui il valore di
unicamente o tutti i materiali
principalmente utilizzati non ec-
con apparecchi cede il 40% del
per la registra- prezzo franco fab-
zione o la ri- brica del prodotto
produzione di
immagini
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
- il valore di tutti i mate-
tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 25% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari
utilizzati
8535 e 8536 Apparecchi per Fabbricazione in Fabbricazione in l'interruzione, cui: cui il valore di
il sezionamento, - il valore di tutti i mate-
la protezione, tutti i materiali riali utilizzati
la diramazione, utilizzati non ec- non eccede il
l'allacciamento cede il 40% del 30% del prezzo
o il collegamento prezzo franco fab- franco fabbrica
dei circuiti brica del prodotto, del prodotto
elettrici e
- il valore di tutti
i materiali della
voce 8538 utilizzati
non eccede il 10%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto
8537 Quadri, pannelli, Fabbricazione in Fabbricazione in mensole, banchi, cui: cui il valore di
armadi ed altri - il valore di tutti i mate-
supporti provvi- tutti i materiali riali utilizzati
sti di vari appa- utilizzati non ec- non eccede il
recchi delle voci cede il 40% del 30% del prezzo
8535 o 8536 per prezzo franco fab- franco fabbrica
il comando o la brica del prodotto, del prodotto
distribuzione e
elettrica, anche - il valore di
incorporanti tutti i materiali
strumenti o appa- della voce 8538
recchi del capi- utilizzati non ec-
tolo 90, e appa- cede il 10% del
recchi di comando prezzo franco fab-
numerico, diver- brica del prodotto
si dagli apparec-
chi di commuta-
zione della voce
8517:
ex 8541 Diodi, transistor Fabbricazione in Fabbricazione in e simili dispo- cui: cui il valore di
sitivi a semicon- - tutti i materiali tutti i mate-
duttori, esclusi utilizzati sono riali utilizzati
i dischi (wafers) classificati in non eccede il
non ancora ta- una voce diversa 25% del prezzo
gliati in micro- da quella del franco fabbrica
placchette prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8542 Circuiti inte- Fabbricazione in Fabbricazione in grati e micro- cui: cui il valore di
assiemaggi elet- - il valore di tutti i mate-
tronici tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 25% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto.
e
- entro il predetto
limite, i materiali
classificati nella
voce 8541 o 8542
sono unicamente uti-
lizzati fino ad un
valore del 10% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8544 Fili, cavi (com- Fabbricazione in
presi i cavi cui il valore di
coassiali), ed tutti i materiali
altri conduttori utilizzati non ec-
isolati per cede il 40% del
l'elettricita' prezzo franco fab-
(anche laccati brica del prodotto
od ossidati ano-
dicamente), muniti
o meno di pezzi di
congiunzione; cavi
di fibre ottiche,
costituiti di
fibre rivestite
individualmente,
anche dotati di
conduttori elet-
trici o muniti di
pezzi di congiun-
zione
8545 Elettrodi di Fabbricazione in
carbone, spazzole cui il valore di
di carbone, car- tutti i materiali
boni per lampade utilizzati non ec-
o per pile ed cede il 40% del
altri oggetti di prezzo franco fab-
grafite o di brica del prodotto
altro carbonio,
con o senza metal-
lo, per usi elet-
trici
8546 Isolatori per Fabbricazione in
l'elettricita', cui il valore di
di qualsiasi tutti i materiali
materia utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8547 Pezzi isolanti Fabbricazione in
interamente di cui il valore di
materie isolanti tutti i materiali
o con semplici utilizzati non ec-
parti metalliche cede il 40% del
di congiunzione prezzo franco fab-
(per esempio: brica del prodotto
boccole a vite)
annegate nella
massa, per mac-
chine, apparecchi
o impianti elet-
trici, diversi
dagli isolatori
della voce 8546;
tubi isolanti e
loro raccordi, di
metalli comuni,
isolati interna-
mente
8548 Cascami ed avanzi Fabbricazione in
di pile, di bat- cui il valore di
terie di pile e tutti i materiali
di accumulatori utilizzati non ec-
elettrici; pile cede il 40% del
e batterie di prezzo franco fab-
pile elettriche brica del prodotto
fuori uso e accu-
mulatori elettrici
fuori uso; parti
elettriche di mac-
chine o di appa-
recchi, non nomi-
nate ne' comprese
altrove in questo
capitolo
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Veicoli e mate- Fabbricazione in
86 riale rotante cui il valore di
per strade fer- tutti i materiali
rate o simili e utilizzati non ec-
loro parti; appa- cede il 40% del
recchi meccanici prezzo franco fab-
(compresi quelli brica del prodotto
elettromeccanici)
di segnalazione
per vie di comuni-
cazione; esclusi:
8608 Materiale fisso Fabbricazione in Fabbricazione in per strade fer- cui: cui il valore di
rate o simili; - tutti i materiali tutti i mate-
apparecchi mec- utilizzati sono riali utilizzati
canici (compresi classificati in una non eccede il
quelli elettro- voce diversa da 30% del prezzo
meccanici) di quella del pro- franco fabbrica
segnalazione, dotto, e del prodotto
di sicurezza, di - il valore di
controllo o di tutti i materiali
comando per utilizzati non ec-
strade ferrate cede il 40% del
o simili, reti prezzo franco fab-
stradali o flu- brica del prodotto
viali, aree di
parcheggio, in-
stallazioni por-
tuali o aerodromi;
loro parti
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Vetture auto- Fabbricazione in
87 mobili, trattori, cui il valore di
velocipedi, moto- tutti i materiali
cicli ed altri utilizzati non ec-
veicoli terre- cede il 40% del
stri, loro parti prezzo franco fab-
ed accessori; brica del prodotto
esclusi:
8709 Autocarrelli non Fabbricazione in Fabbricazione in muniti di un cui: cui il valore di
dispositivo di - tutti i materiali tutti i mate-
sollevamento, utilizzati sono riali utilizzati
dei tipi utiliz- classificati in non eccede il
zati negli stabi- una voce diversa 30% del prezzo
limenti, nei da quella del pro- franco fabbrica
depositi, nei dotto, e del prodotto
porti o negli - il valore di
aeroporti, per tutti i materiali
il trasporto di utilizzati non ec-
merci su brevi cede il 40% del
distanze; car- prezzo franco fab-
relli trattori brica del prodotto
dei tipi utiliz-
zati nelle sta-
zioni; loro parti
8710 Carri da combat- Fabbricazione in Fabbricazione in timento e auto- cui: cui il valore di
blinde, anche ar- - tutti i materiali tutti i mate-
mati; loro parti utilizzati sono riali utilizzati
classificati in una non eccede il
voce diversa da 30% del prezzo
quella del pro- franco fabbrica
dotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8711 Motocicli (com-
presi i ciclo-
motori) e velo-
cipedi con motore
ausiliario, anche
con carrozzini
laterali; carroz-
zini laterali
("side car"):
- con motore alter-
nativo a pistoni,
a combustione in-
terna, a cilin-
drata:
- non superiore Fabbricazione in Fabbricazione in
ai 50 cmc cui: cui il valore
- il valore di di tutti i mate-
tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 20% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di tutti
i materiali non ori-
ginari utilizzati
non eccede il valore
dei materiali origi-
nari utilizzati
- superiore ai Fabbricazione in Fabbricazione in
50 cmc cui: cui il valore di
- il valore di tutti i mate-
tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 25% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
- il valore di tutti i mate-
tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 30% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati
ex 8712 Biciclette senza Fabbricazione a Fabbricazione in cuscinetti a partire da mate- cui il valore di
sfere riali di qualsiasi tutti i mate-
voce, esclusi riali utilizzati
quelli della voce non eccede il
8714 30% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
8715 Carrozzine, pas- Fabbricazione in Fabbricazione in seggini e veicoli cui: cui il valore di
simili per il - tutti i materiali tutti i mate-
trasporto dei utilizzati sono riali utilizzati
bambini; loro classificati in non eccede il
parti una voce diversa 30% del prezzo
da quella del pro- franco fabbrica
dotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8716 Rimorchi e semi- Fabbricazione in Fabbricazione in rimorchi per cui: cui il valore di
qualsiasi vei- - tutti i materiali tutti i mate-
colo; altri vei- utilizzati sono riali utilizzati
coli non automo- classificati in non eccede il
bili; loro parti una voce diversa 30% del prezzo
da quella del pro- franco fabbrica
dotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Aeroplani, vei- Fabbricazione in Fabbricazione in 88 coli spaziali cui tutti i mate- cui il valore di e loro parti, riali utilizzati tutti i mate-
esclusi: sono classificati riali utilizzati
in una voce diversa non eccede il
da quella del 40% del prezzo
prodotto franco fabbrica
del prodotto
ex 8804 Rotochutes Fabbricazione a Fabbricazione in partire da mate- cui il valore
riali di qualsiasi di tutti i mate-
voce, compresi gli riali utilizzati
altri materiali non eccede il
della voce 8804 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
8805 Apparecchi e Fabbricazione in Fabbricazione in dispositivi per cui tutti i mate- cui il valore di
il lancio di vei- riali utilizzati tutti i mate-
coli aerei; appa- sono classificati riali utilizzati
recchi e dispo- in una voce diversa non eccede il
sitivi per l'ap- da quella del 30% del prezzo
pontaggio di vei- prodotto franco fabbrica
coli aerei e appa- del prodotto
recchi e dispo-
sitivi simili;
apparecchi al
suolo di allena-
mento al volo;
loro parti
--------------------------------------------------------------------
capitolo 89 Navi, battelli Fabbricazione in Fabbricazione in ed altri natanti cui tutti i mate- cui il valore di
riali utilizzati tutti i mate-
sono classificati riali utilizzati
in una voce diversa non eccede il
da quella del 40% del prezzo
prodotto Inoltre, franco fabbrica
gli scafi della del prodotto
voce 8906 non
possono essere
utilizzati
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Strumenti ed Fabbricazione in Fabbricazione in 90 apparecchi d'ot- cui: cui il valore di tica, per foto- - tutti i mate- tutti i mate-
grafia e per riali utilizzati riali utilizzati
cinematografia, sono classificati non eccede il
di misura, di in una voce diversa 30% del prezzo
controllo o di da quella del franco fabbrica
precisione, stru- prodotto, e del prodotto
menti ed appa- - il valore di
recchi medico- tutti i materiali
chirurgici; loro utilizzati non ec-
parti ed acces- cede il 40% del
sori, esclusi: prezzo franco fab-
brica del prodotto
9001 Fibre ottiche e Fabbricazione in
fasci di fibre cui il valore di
ottiche; cavi di tutti i materiali
fibre ottiche utilizzati non ec-
diversi da quelli cede il 40% del
della voce 8544; prezzo franco fab-
materie polariz- brica del prodotto
zanti in fogli o
in lastre; lenti
(comprese le len-
ti oftalmiche a
contatto), prismi,
specchi ed altri
elementi di ottica,
di qualsiasi mate-
ria, non montati,
diversi da quelli
di vetro non lavo-
rato otticamente
9002 Lenti, prismi, Fabbricazione in
specchi ed altri cui il valore di
elementi di ot- tutti i materiali
tica di qualsiasi utilizzati non ec-
materia, montati, cede il 40% del
per strumenti o prezzo franco fab-
apparecchi, di- brica del prodotto
versi da quelli
di vetro non lavo-
rato otticamente
9004 Occhiali (corret- Fabbricazione in
tivi, protettivi cui il valore di
o altri) ed og- tutti i materiali
getti simili utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 9005 Binocoli, cannoc- Fabbricazione in Fabbricazione in chiali, telescopi cui: cui il valore di
ottici e loro - tutti i materiali tutti i mate-
sostegni, esclusi utilizzati sono riali utilizzati
i telescopi classificati in non eccede il
astronomici di una voce diversa 30% del prezzo
rifrazione e da quella del franco fabbrica
loro sostegni prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto,
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati
ex 9006 Apparecchi foto- Fabbricazione in Fabbricazione in grafici (non cui: cui il valore di
cinematografici); - tutti i materiali tutti i mate-
apparecchi e utilizzati sono riali utilizzati
dispositivi, com- classificati in non eccede il
presi lampade e una voce diversa 30% del prezzo
tubi, per la pro- da quella del franco fabbrica
duzione di lampi prodotto, e del prodotto
di luce in foto- - il valore di
grafia, diversi tutti i materiali
dalle lampade utilizzati non ec-
per lampi di cede il 40% del
luce, elettriche prezzo franco fab-
brica del prodotto,
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati
9007 Cineprese e pro- Fabbricazione in Fabbricazione in iettori cinema- cui: cui il valore di
tografici, anche - tutti i materiali tutti i mate-
muniti di dispo- utilizzati sono riali utilizzati
sitivi per la classificati in non eccede il
registrazione o una voce diversa 30% del prezzo
la riproduzione da quella del franco fabbrica
del suono prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto,
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati
9011 Microscopi Fabbricazione in Fabbricazione in ottici, compresi cui: cui il valore di
quelli per la - tutti i materiali tutti i mate-
microfotografia, utilizzati sono riali utilizzati
la microcinema- classificati in non eccede il
tografia o la una voce diversa 30% del prezzo
microproiezione da quella del franco fabbrica
prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto,
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati
ex 9014 Altri strumenti Fabbricazione in
ed apparecchi di cui il valore di
navigazione tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
9015 Strumenti ed Fabbricazione in
apparecchi di cui il valore di
geodesia, topo- tutti i materiali
grafia, agrimen- utilizzati non ec-
sura, livellazio- cede il 40% del
ne, fotogramme- prezzo franco fab-
tria, idrografia, brica del prodotto
oceanografia,
idrologia, mete-
orologia o geo-
fisica, escluse le
bussole, telemetri
9016 Bilance sensi- Fabbricazione in
bili ad un peso cui il valore di
di 5 cg o meno, tutti i materiali
con o senza pesi utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
9017 Strumenti da di- Fabbricazione in
segno, per trac- cui il valore di
ciare o per cal- tutti i materiali
colo(per esempio: utilizzati non ec-
macchine per di- cede il 40% del
segnare, panto- prezzo franco fab-
grafi,rapporta- brica del prodotto
tori, scatole di
compassi, regoli
e cerchi calco-
latori); strumenti
di misura di lun-
ghezze, per l'im-
piego manuale (per
esempio: metri,
micrometri, noni
e calibri) non
nominati ne' com-
presi altrove in
questo capitolo
9018 Strumenti e appa-
recchi per la me-
dicina, la chirur-
gia, l'odontoiatria
e la veterinaria,
compresi gli appa-
recchi di scinti-
grafia ed altri
apparecchi elettro-
medicali, nonche'
gli apparecchi per
controlli oftal-
mici:
- poltrone per Fabbricazione a Fabbricazione in
gabinetti da den- partire da mate- cui il valore di
tista, munite di riali di qualsiasi tutti i mate-
strumenti o di voce compresi gli riali utilizzati
sputacchiera "altri materiali" non eccede il
della voce 9018 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
- tutti i materiali tutti i mate-
utilizzati sono riali utilizzati
classificati in non eccede il
una voce diversa 25% del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
9019 Apparecchi di Fabbricazione in Fabbricazione in meccanoterapia; cui: cui il valore di
apparecchi per - tutti i materiali tutti i mate-
massaggio; appa- utilizzati sono riali utilizzati
recchi di psico- classificati in non eccede il
tecnica; apparec- una voce diversa 25% del prezzo
chi di ozonote- da quella del franco fabbrica
rapia, di ossi- prodotto, e del prodotto
genoterapia, di - il valore di
aerosolterapia, tutti i materiali
apparecchi respi- utilizzati non ec-
ratori di riani- cede il 40% del
mazione ed altri prezzo franco fab-
apparecchi di brica del prodotto
terapia respi-
ratoria
9020 Altri apparecchi Fabbricazione in Fabbricazione in respiratori e ma- cui: cui il valore di
schere antigas, - tutti i materiali tutti i mate-
escluse le ma- utilizzati sono riali utilizzati
schere di prote- classificati in non eccede il
zione prive del una voce diversa 25% del prezzo
meccanismo e da quella del franco fabbrica
dell'elemento prodotto, e del prodotto
filtrante amovi- - il valore di
bile tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
9024 Macchine ed appa- Fabbricazione in
recchi per prove cui il valore di
di durezza, di tutti i materiali
trazione, di com- utilizzati non ec-
pressione, di cede il 40% del
elasticita' o di prezzo franco fab-
altre proprieta' brica del prodotto
meccaniche dei
materiali (per
esempio: metalli,
legno, tessili,
carta, materie
plastiche)
9025 Densimetri, aero- Fabbricazione in
metri, pesali- cui il valore di
quidi e strumenti tutti i materiali
simili a galleg- utilizzati non ec-
giamento, termo- cede il 40% del
metri, pirometri, prezzo franco fab-
barometri, igro- brica del prodotto
metri e psicome-
tri, registratori
o no, anche com-
binati fra loro
9026 Strumenti ed ap- Fabbricazione in
parecchi di mi- cui il valore di
sura o di con- tutti i materiali
trollo della por- utilizzati non ec-
tata, del livel- cede il 40% del
lo, della pres- prezzo franco fab-
sione o di altre brica del prodotto
caratteristiche
variabili dei li-
quidi o dei gas
(per esempio: mi-
suratori di por-
tata, indicatori
di livello, mano-
metri, contatori
di calore) esclusi
gli strumenti ed
apparecchi delle
voci 9014, 9015,
9028 o 9032
9027 Strumenti ed ap- Fabbricazione in
parecchi per ana- cui il valore di
lisi fisiche o tutti i materiali
chimiche (per utilizzati non ec-
esempio: polari- cede il 40% del
metri, rifratto- prezzo franco fab-
metri, spettro- brica del prodotto
metri, analizza-
tori di gas o di
fumi); strumenti
ed apparecchi
per prove di vi-
scosita', di poro-
sita', di dilata-
zione, di tensione
superficiale o
simili, o per mi-
sure calorimetri-
che, acustiche o
fotometriche (com-
presi gli indica-
tori dei tempi di
posa); microtomi
9028 Contatori di gas,
di liquidi o di
elettricita', com-
presi i contatori
per la loro
taratura:
- parti ed acces- Fabbricazione in
sori cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
- il valore di tutti i mate-
tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 30% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati
9029 Altri contatori Fabbricazione in
(per esempio: cui il valore di
contagiri, conta- tutti i materiali
tori di produ- utilizzati non ec-
zione, tassame- cede il 40% del
tri, totalizza- prezzo franco fab-
tore del cammino brica del prodotto
percorso (conta-
chilometri), pedo-
metri; indicatori
di velocita' e ta-
chimetri, diversi
da quelli delle
voci 9014 o 9015;
stroboscopi
9030 Oscilloscopi, Fabbricazione in
analizzatori di cui il valore di
spettro ed altri tutti i materiali
strumenti ed ap- utilizzati non ec-
parecchi per la cede il 40% del
misura o il con- prezzo franco fab-
trollo di gran- brica del prodotto
dezze elettriche,
esclusi i conta-
tori della voce
9028; strumenti
ed apparecchi per
la misura o la
rilevazione delle
radiazioni alfa,
beta, gamma, x,
cosmiche o di
altre radiazioni
ionizzanti
9031 Strumenti, appa- Fabbricazione in
recchi e macchine cui il valore di
di misura o di tutti i materiali
controllo, non utilizzati non ec-
nominati ne' com- cede il 40% del
presi altrove in prezzo franco fa-
questo capitolo; brica del prodotto
proiettori di
profili
9032 Strumenti ed Fabbricazione in
apparecchi di cui il valore di
regolazione o di tutti i materiali
controllo automa- utilizzati non ec-
tici cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
9033 Parti ed acces- Fabbricazione in
sori non nominati cui il valore di
ne' compresi tutti i materiali
altrove in questo utilizzati non ec-
capitolo, di mac- cede il 40% del
chine, apparec- prezzo franco fab-
chi, strumenti brica del prodotto
od oggetti del
capitolo 90
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Orologeria (pen- Fabbricazione in
91 dole ed orologi; cui il valore di
loro parti); tutti i materiali
esclusi: utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
9105 Orologi, pendole, Fabbricazione in Fabbricazione in sveglie e simili cui: cui il valore di
apparecchi di - il valore di tutti i mate-
orologeria, con tutti i materiali riali utilizzati
movimento diverso utilizzati non non eccede il
da quello degli eccede il 40% del 30% del prezzo
orologi tascabili prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati
9109 Movimenti di oro- Fabbricazione in Fabbricazione in logeria, completi cui: cui il valore di
e montati, di- - il valore di tutti i mate-
versi da quelli tutti i materiali riali utilizzati
degli orologi utilizzati non ec- non eccede il
tascabili cede il 40% del 30% prezzo del
prezzo franco fab- prezzo franco
brica del prodotto, fabbrica del
e prodotto
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati
9110 Movimenti di oro- Fabbricazione in Fabbricazione in logeria completi, cui: cui il valore di
non montati o - il valore di tutti i mate-
parzialmente mon- tutti i materiali riali utilizzati
tati "chablons"; utilizzati non ec- non eccede il
movimenti di oro- cede il 40% del 30% del prezzo
logeria incom- prezzo franco fab- franco fabbrica
pleti, montati; brica del prodotto, del prodotto
sbozzi di movi- e
menti di orolo- - il valore di
geria tutti i materiali
della voce 9114 uti-
lizzati non eccede
il 10% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
9111 Casse per orologi Fabbricazione in Fabbricazione in e loro parti cui: cui il valore di
- tutti i materiali tutti i mate-
utilizzati sono riali utilizzati
classificati in non eccede il
una voce diversa 30% del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
9112 Casse, gabbie e Fabbricazione in Fabbricazione in simili, per appa- cui: cui il valore di
recchi di orolo- - tutti i materiali tutti i mate-
geria e loro utilizzati sono riali utilizzati
parti classificati in non eccede il
una voce diversa 30% del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
9113 Cinturini e brac-
cialetti per oro-
logi e loro parti:
- di metallo, Fabbricazione in
anche placcati, cui il valore di
o ricoperti di tutti i materiali
metallo prezioso utilizzati non eccede
il 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
- altri Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
capitolo Strumenti musi- Fabbricazione in
92 cali; parti ed cui il valore di
accessori di tutti i materiali
questi strumenti utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
capitolo Armi e munizioni Fabbricazione in
93 e loro parti ed cui il valore di
accessori tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Mobili; mobili Fabbricazione in Fabbricazione in 94 medico-chirur- cui tutti i mate- cui il valore di gici; oggetti riali utilizzati tutti i mate-
letterecci e sono classificati riali utilizzati
simili; apparec- in una voce diversa non eccede il
chi per l'illu- da quella del 40% del prezzo
minazione non prodotto franco fabbrica
nominati ne' del prodotto
compresi altrove;
insegne pubbli-
citarie, insegne
luminose, tar-
ghette indicatrici
luminose ed og-
getti simili; co-
struzioni prefab-
bricate; esclusi:
ex 9401 ed Mobili di metal- Lavorazione in cui Fabbricazione in ex 9403 lo, muniti di tutti i materiali cui il valore di tessuto in co- utilizzati sono tutti i mate-
tone, non imbot- classificati in riali utilizzati
tito, di peso una voce diversa non eccede il
non superiore ai da quella del 40% del prezzo
300 g/m2 prodotto franco fabbrica
del prodotto
o
Fabbricazione a
partire da tessuto
in cotone, confe-
zionato e pronto
all'uso, della voce
9401 o 9403, purche':
- il suo valore non
ecceda il 25% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto,
e
- tutti gli altri
materiali utilizzati
siano gia' originari
e classificati in
una voce diversa da
9401 09403
9405 Apparecchi per Fabbricazione in
l'illuminazione cui il valore di
(compresi i pro- tutti i materiali
iettori) e loro utilizzati non ec-
parti, non nomi- cede il 50% del
nati ne' compresi prezzo franco fab-
altrove; insegne brica del prodotto
pubblicitarie,
insegne luminose,
targhette indica-
trici luminose ed
oggetti simili,
muniti di una
fonte di illumina-
zione fissata in
modo definitivo
e loro parti non
nominate ne' com-
prese altrove
9406 Costruzioni pre- Fabbricazione in
fabbricate cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Giocattoli, gio- Fabbricazione in
95 chi, oggetti per cui tutti i mate-
divertimento o riali utilizzati
sport; loro parti sono classificati
ed accessori, in una voce diversa
esclusi: da quella del
prodotto
9503 Altri giocattoli; Fabbricazione in
modelli ridotti cui:
e modelli simili - tutti i materiali
per il diverti- utilizzati sono
mento, anche ani- classificati in una
mati; puzzle di voce diversa da
ogni specie quella del pro-
dotto, e
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 9506 Mazze da golf e Fabbricazione in
parti di mazze cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto Tuttavia, pos-
sono essere utiliz-
zati sbozzi per la
fabbricazione di
teste di mazze da
golf
--------------------------------------------------------------------
ex capitolo Lavori diversi, Fabbricazione in
96 esclusi: cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto
ex 9601 ed Lavori in mate- Fabbricazione a
ex 9602 rie animali, partire da mate-
vegetali o mine- rie da intaglio
rali da intaglio lavorate, della
medesima voce
ex 9603 Scope e spazzole Fabbricazione in
(escluse le gra- cui il valore di
nate ed articoli tutti i materiali
analoghi, le utilizzati non ec-
spazzole di pelo cede il 50% del
di martora o di prezzo franco fab-
scoiattolo), brica del prodotto
scope meccaniche
per l'impiego a
mano, diverse da
quelle a motore,
tamponi e rulli
per dipingere,
scope di stracci,
di spugna
9605 Assortimenti da Ogni articolo
viaggio per la dell'assortimento
toletta perso- deve soddisfare le
nale, per il cu- condizioni che gli
cito o la pulizia sarebbero applica-
delle calzature bili qualora non
o degli abiti fosse incluso
nell'assortimento;
tuttavia, articoli
non originari
possono essere
incorporati, purche'
il loro valore com-
plessivo non ecceda
il 15% del prezzo
franco fabbrica
dell'assortimento
9606 Bottoni e bottoni Fabbricazione in
a pressione; cui:
dischetti per - tutti i materiali
bottoni ed altre utilizzati sono
parti di bottoni classificati in una
o di bottoni a voce diversa da
pressione; sbozzi quella del prodotto,
di bottoni e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
9612 Nastri inchio- Fabbricazione in
stratori per cui:
macchine da scri- - tutti i materiali
vere e nastri utilizzati sono
inchiostratori classificati in una
simili, inchio- voce diversa da
strati o altri- quella del prodotto,
menti preparati e
per lasciare - il valore di
impronte, anche tutti i materiali
montati su bobine utilizzati non ec-
o in cartucce; cede il 50% del
cuscinetti per prezzo franco fab-
timbri, anche brica del prodotto
impregnati, con
o senza scatola
ex 9613 Accenditori ed Fabbricazione in
accendini ad cui il valore di
accensione piezo- tutti i materiali
elettrica della voce 9613
utilizzati non ec-
cede il 30% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 9614 Pipe, comprese Fabbricazione a
le teste di pipe partire da sbozzi
--------------------------------------------------------------------
capitolo Oggetti d'arte, Fabbricazione in
97 da collezione o cui tutti i mate-
di antichita' riali utilizzati
sono classificati in
una voce diversa da
quella del prodotto
--------------------------------------------------------------------
Allegato II del protocollo n. 4
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinche' i prodotti trasformati di cui all'articolo 6, paragrafo 2 possano avere il carattere di prodotto originario
====================================================================
Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione
N. del prodotto effettuata su materiali non
originari che conferisce il
carattere di prodotto originario
(1) (2) (3) o (4)
====================================================================
3205 Lacche coloranti; Fabbricazione a Fabbricazione in preparazioni a partire da mate- cui il valore di
base di lacche riali di qualsiasi tutti i mate-
coloranti, previ- voce, escluse le riali utilizzati
ste nella nota 3 voci 3203 e 3204 non eccede il
di questo capi- e 3205; tuttavia, 50% del prezzo
tolo (1) i materiali della franco fabbrica
voce 3205 possono del prodotto
essere utilizzati,
purche' il loro va-
lore non ecceda il
30% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
3301 Oli essenziali Fabbricazione a Fabbricazione in (deterpenati o partire da mate- cui il valore di
non) compresi riali di qualsiasi tutti i mate-
quelli detti voce, compresi riali utilizzati
"concreti" o materiali di un non eccede il
"assoluti"; resi- "gruppo" (2) diver- 50% del prezzo
noidi; oleore- so di questa stessa franco fabbrica
sine d'estra- voce. Tuttavia, del prodotto
zione; soluzioni materiali dello
concentrate di stesso gruppo pos-
oli essenziali sono essere utiliz-
nei grassi, negli zati purche' il loro
oli fissi, nelle valore non ecceda
cere o nei pro- il 30% del prezzo
dotti analoghi, franco fabbrica
ottenute per del prodotto
"enfleurage" o
macerazione; sot-
toprodotti terpe-
nici residuali
della deterpena-
zione degli oli
essenziali; acque
distillate aroma-
tiche e soluzioni
acquose di oli
essenziali
3303 Profumi ed acque Fabbricazione in Fabbricazione in da toletta cui tutti i mate- cui il valore di
riali utilizzati tutti i mate-
sono classificati riali utilizzati
in una voce diversa non eccede il
da quella del pro- 50% del prezzo
dotto Tuttavia, franco fabbrica
materiali classi- del prodotto
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 30% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
3304 Prodotti di bel- Fabbricazione in Fabbricazione in lezza o per il cui tutti i mate- cui il valore di
trucco preparati riali utilizzati tutti i mate-
e preparazioni sono classificati riali utilizzati
per la conserva- in una voce diversa non eccede il
zione o la cura da quella del pro- 50% del prezzo
della pelle, dotto Tuttavia, franco fabbrica
diversi dai medi- materiali classi- del prodotto
camenti, comprese ficati nella stessa
le preparazioni voce possono essere
antisolari e le utilizzati, purche'
preparazioni per il loro valore non
abbronzare; pre- ecceda il 30% del
parazioni per prezzo franco fab-
manicure o pedi- brica del prodotto
cure
8415 Macchine ed appa- Fabbricazione in
recchi per il cui il valore di
condizionamento tutti i materiali
dell'aria, com- utilizzati non ec-
prendenti un cede il 50% del
ventilatore a prezzo franco fab-
motore e dei di- brica del prodotto
spositivi atti a
modificare la
temperatura e
l'umidita', com-
presi quelli nei
quali il grado
igrometrico non
e' regolabile
separatamente
8501 Motori e genera- Fabbricazione in Fabbricazione in tori elettrici cui: cui il valore di
(esclusi i gruppi - il valore di tutti i mate-
elettrogeni) tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non non eccede il
eccede il 50% 40% del prezzo
del prezzo franco franco fabbrica
fabbrica del pro- del prodotto
dotto, e
- il valore di
tutti i materiali
della voce 8503
utilizzati non
eccede il 10% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8528 Apparecchi rice- Fabbricazione in Fabbricazione in venti per la cui: cui il valore di
televisione, - il valore di tutti i mate-
anche incorpo- tutti i materiali riali utilizzati
ranti un apparec- utilizzati non ec- non eccede il
chio ricevente cede il 40% del 30% del prezzo
per la radiodif- prezzo franco fab- franco fabbrica
fusione o la brica del prodotto, del prodotto
registrazione o e
la riproduzione - il valore di
del suono o di tutti i materiali
immagini; video- non originari
monitor e video- utilizzati non
proiettori eccede il valore
dei materiali
originari utilizzati
ex 8712 Biciclette senza Fabbricazione a Fabbricazione in cuscinetti a partire da mate- cui il valore di
sfere riali di qualsiasi tutti i mate-
voce, esclusi riali utilizzati
quelli della voce non eccede il
8714 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
8714 Parti ed acces- Fabbricazione in
sori dei veicoli cui il valore di
delle voci da tutti i materiali
8711 a 8713 utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
8716 Rimorchi e semi- Fabbricazione in Fabbricazione in rimorchi per cui: cui il valore di
qualsiasi vei- - tutti i materiali tutti i mate-
colo; altri vei- utilizzati sono riali utilizzati
coli non automo- classificati in non eccede il
bili; loro parti una voce diversa 40% del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
--------------------------------------------------------------------
(1) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni
del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di pre-
parazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di
coloranti, purche' non siano classificate in un'altra voce del
capitolo 32.
(2) Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce
separata dal resto da un punto e virgola.
Protocollo 4-Allegato III
Allegato III del protocollo n. 4
Prodotti originari della Turchia cui non si applicano le
disposizioni dell'articolo 4, elencati per capitoli e voci del
sistema armonizzato
Capitolo 1
Capitolo 2
Capitolo 3
da 0401 a 0402
ex 0403 - Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidi-
ficati, anche concentrati o con aggiunta di zuc-
cheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di
aromatizzanti, di frutta o cacao
da 0404 a 0410
0504
0511
Capitolo 6
da 0701 a 0709
ex 0710 - Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al
vapore, congelati
ex 0711 - Ortaggi o legumi, escluso il granturco dolce della
voce 0711 90 30, temporaneamente conservati (per
esempio: mediante anidride solforosa o in acqua sa-
lata, solforata o addizionata di altre sostanze
atte ad assicurarne temporaneamente la conserva-
zione), ma non atti per l'alimentazione nello stato
in cui sono presentati
da 0712 a 0714
Capitolo 8
ex Capitolo 9 - Caffe', te' e spezie, escluso il mate della voce
0903
Capitolo 10
Capitolo 11
Capitolo 12
ex 1302 - Pectina
da 1501 a 1514
ex 1515 - Altri grassi ed oli vegetali (escluso l'olio di
jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma
non modificati chimicamente
ex 1516 - Grassi, e oli animali o vegetali e loro frazioni,
parzialmente o totalmente idrogenati, intere-
sterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche
raffinati, ma non altrimenti preparati, esclusi gli
oli di ricino idrogenato detti "opalwax"
ex 1517 e
ex 1518 - Margarine, imitazioni dello strutto e altre prepa-
razioni alimentari di grassi
ex 1522 - Residui provenienti dal trattamento delle sostanze
grasse o delle cere animali o vegetali, escluso il
degras
Capitolo 16
1701
ex 1702 - Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio,
il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente
puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza
aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succeda-
danei del miele, anche mescolati con miele natu-
rale; zuccheri e melassi caramellati, esclusi quel-
li delle voci 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59,
1702 50 00 e 1702 90 10
1703
1801 e 1802
ex 1902 - Paste alimentari farcite, contenenti, in peso, piu' di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi e di
altri invertebrati acquatici, di salsicce, di sala-
mi e simili, di carni e di frattaglie, di ogni spe-
cie, compresi i grassi, qualunque sia la loro
natura o la loro origine
ex 2001 - Cetrioli e cetriolini, cipolle, "Chutney" di man-
ghi, frutta del genere Capsicum diverse dai pepe-
roni, funghi e olive, preparati o conservati
nell'aceto o nell'acido acetico
2002 e 2003
ex 2004 - Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma
non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati,
diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi le
patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi e
il granturco dolce
ex 2005 - Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma
non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati,
diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi i
prodotti a base di patate e di granturco dolce
2006 e 2007
ex 2008 - Frutta ed altre parti commestibili di piante,
altrimenti preparate o conservate, con o senza
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di
alcole, non nominate ne' comprese altrove, esclusi
il burro di arachidi, i cuori di palma, il gran-
turco, gli ignami, le patate dolci e le parti com-
mestibili simili di piante aventi tenore, in peso,
di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, le
foglie di vite, i germogli di luppolo e le altre
parti commestibili simili di piante
2009
ex 2106 - Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati
2204
2206
ex 2207 - Alcole etilico non denaturato con titolo alcolo-
metrico volumico uguale o superiore a 80% vol,
ottenuto a partire da prodotti agricoli che figu-
rano nel presente elenco
ex 2208 - Alcole etilico non denaturato con titolo alcolo-
metrico volumico inferiore a 80% vol, ottenuto a
partire da prodotti agricoli che figurano nel
presente elenco
2209
Capitolo 23
2401
4501
5301 e 5302
Protocollo 4-Allegato IV
Allegato IV del protocollo n. 4
Certificato di circolazione EUR.1 e richiesta di un certificato di circolazione EUR.1
Istruzioni per la stampa
1. Ciascun modulo deve avere il formato di 210 x 297 mm, con una
tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorita' competenti degli Stati membri della Comunita' e
dell'Egitto possono riservarsi la stampa dei moduli oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni modulo deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni modulo deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE
====================================================================
1. Esportatore (nome, EUR.1 N. A 000.000
indirizzo completo, paese) ---------------------------------------
Prima di compilare il formulario
consultare le note a tergo
---------------------------------------
2. Certificato utilizzato negli
scambi preferenziali tra
3. Destinatario (nome, e
indirizzo, paese) (indi-
cazione facoltativa)
(indicare i paesi, gruppi di
paesi o territori in questione)
---------------------------------------
4. Paese, gruppo 5. Paese, gruppo
di paesi o di ter- di paesi o ter-
ritorio di cui i ritorio di desti-
prodotti sono consi- nazione
derati originari
--------------------------------------------------------------------
6. Informazioni riguardanti 7. Osservazioni
il trasporto (indicazione
facoltativa)
--------------------------------------------------------------------
8. Numero d'ordine; Marche 9. Massa lorda 10. Fatture
e numeri; Quantita' e (kg) o altra (facoltativo) natura dei colli (1); misura(litri,
Designazione delle merci mc, ecc.)
(2)
--------------------------------------------------------------------
11. CONVALIDA DELLE AUTORITA' 12 DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE
DOGANALI O DELLE AUTORITA' Io sottoscritto, esportatore delle
GOVERNATIVE COMPETENTI merci di cui sopra, dichiaro di Dichiarazione certificata....... essere in regola con le condizioni
Documento di esportazione previste per il rilascio del pre-
(2) .................... timbro sente certificato.
Certificato n. ..... del .....
Ufficio doganale
competente: .................. Luogo e data .............
Paese in cui il certificato
e' rilasciato: ..............
Timbro ...................... .............
Data ........................ Firma
.............................
Firma
--------------------------------------------------------------------
13. Richiesta di controllo, da 14. RISULTATO DEL CONTROLLO
inviare a: -----------------------------------
Il controllo effettuato ha permesso
di constatare che il presente cer-
tificato (1)
[] e' stato effettivamente rila- sciato dall'ufficio doganale indi-
cato e che i dati ivi contenuti sono esatti.
[] non risponde alle condizioni di
autenticita' e di regolarita' ri-
chieste (si vedano le allegate os-
servazioni).
--------------------------------
E' richiesto il controllo
dell'autenticita' e della rego-
larita' del presente certificato
Luogo ............., data ...... Luogo ...........data .........
Timbro Timbro
................ ................
(firma) (firma)
...........
(1) Apporre una X nella casella
pertinente.
--------------------------------------------------------------------
(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o
indicare "alla rinfusa".
(2) Da compilare solo se richiesto dalle norme del paese o terri- torio d'esportazione.
NOTE
(1) Il certificato non deve presentare raschiature ne' correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate
cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso,
quelle volute, Ogni modifica cosi' apportata deve essere siglata
da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorita' doganali del paese o territorio in cui il certificato e' rila-
sciato.
(2) Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere
lasciate righe in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto
da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione
deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non uti-
lizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
(3) Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e
con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.
Parte di provvedimento in formato grafico
DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1
====================================================================
1. Esportatore (nome, EUR.1 N. A 000.000
indirizzo completo, paese) ---------------------------------------
Prima di compilare il formulario
consultare le note a tergo
---------------------------------------
2. Domanda di certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra
3. Destinatario (nome, e
indirizzo, paese) (indi-
cazione facoltativa)
(indicare i paesi, gruppi di paesi
o territori in questione)
---------------------------------------
4. Paese, gruppo 5. Paese, gruppo
di paesi o terri- di paesi o ter-
torio di cui i pro- ritorio di desti-
dotti sono consi- nazione
derati originari
--------------------------------------------------------------------
6. Informazioni riguardanti 7. Osservazioni
il trasporto (indicazione
facoltativa)
--------------------------------------------------------------------
8. Numero d'ordine; Marche 9. Massa lorda 10. Fatture
e numeri; Quantita' e (kg) o altra (facoltativo) natura dei colli (1); misura(litri,
Designazione delle merci mc, ecc.)
(2)
--------------------------------------------------------------------
(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o
indicare "alla rinfusa".
Parte di provvedimento in formato grafico
DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE
Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,
DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;
PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di
soddisfare a queste condizioni:
........................................................
........................................................
........................................................
PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1)
........................................................
........................................................
........................................................
M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorita' competenti,
qualsiasi giustificazione supplementare che dette
autorita' ritenessero indispensabile per il rilascio del
certificato allegato, come pure ad accettare qualunque
controllo eventualmente richiesto da parte di dette
autorita' della mia contabilita' e dei processi di
fabbricazione delle merci di cui sopra;
CHIEDO il rilascio del certificato allegato per queste merci.
Luogo ............., data ...........
.....................................
(Firma)
(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circo-
lazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi
ai prodotti utilizzati per la fabbricazione o alle merci rie- sportate tali e quali.
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 4-Allegato V
Allegato V del protocollo n. 4
DICHIARAZIONE SU FATTURA
La dichiarazione su fattura, il cui testo figura in appresso, dev'essere redatta conformemente alle note a pie' di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.
Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale.... (2)
.................. 1 (Luogo e data)
.................. 2
(Firma dell'esportatore;
inoltre, il cognome della persona che firma la di-
chiarazione dev'essere
scritto in modo leggibile
Parte di provvedimento in formato grafico
DICHIARAZIONE SU FATTURA
La dichiarazione su fattura, il cui testo figura in appresso, dev'essere redatta conformemente alle note a pie' di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.
Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale.... (2)
.................. 1 (Luogo e data)
.................. 2
(Firma dell'esportatore;
inoltre, il cognome della persona che firma la di-
chiarazione dev'essere
scritto in modo leggibile
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 4-Allegato VI
Allegato VI del protocollo n. 4
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PERIODO TRANSITORIO PER IL RILASCIO O LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROVA DELL'ORIGINE
Nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore dell'accordo, le
competenti autorita' doganali della Comunita' e dell'Egitto accettano
come documenti validi per la prova di origine ai sensi del protocollo
4 i certificati di circolazione EUR.1 e i formulari EUR.2 rilasciati
nell'ambito dell'accordo di cooperazione firmato il 18 gennaio 1977.
2. Le competenti autorita' della Comunita' e dell'Egitto accolgono
le richieste di verifica a posteriori dei documenti di cui sopra per
un periodo di due anni dalla data della compilazione e del rilascio
delle prove di origine. Tali verifiche vengono condotte in
conformita' del protocollo 4, Titolo VI del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA
1. L'Egitto accetta come prodotti originari della Comunita' a
norma del presente accordo i prodotti originati del Principato di
Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della
definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
1. L'Egitto accetta come prodotti originari della Comunita' a
norma del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di
San Marino.
2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della
definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
DICHIARAZIONE COMUNE SUL CUMULO DELL'ORIGINE
La Comunita' e l'Egitto riconoscono il notevole contributo che il
cumulo dell'origine puo' dare per agevolare la creazione di una zona
di libero scambio tra tutti i partner mediterranei associati al
processo di Barcellona.
La Comunita' accetta di negoziare e concludere accordi con i
partner mediterranei, segnatamente i paesi del Mashrak e del Magreb,
su richiesta di detti Stati, onde applicare la regola del cumulo
dell'origine, a condizione che i partner interessati accettino di
applicare norme di origine identiche.
Le Parti dichiarano inoltre che il conseguimento di questo
obiettivo non dovrebbe essere ostacolato dalle differenze tra i tipi
di cumulo gia' in vigore nei paesi partecipanti. A tal fine, subito
dopo la firma dell'accordo le Parti inizieranno ad esaminare le
possibilita' di cumulo con detti paesi durante il periodo
transitorio, specie nei settori in cui i paesi mediterranei in
questione applicano norme di origine identiche.
La Comunita' fornira' assistenza ai paesi interessati onde
arrivare al cumulo delle norme di origine.
DICHIARAZIONE COMUNE SUI REQUISITI IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE DI
CUI ALL'ALLEGATO II
Le Parti approvano i requisiti in materia di trasformazione
contenuti negli allegati II e II(a) del protocollo n. 4.
La Comunita' esaminera' tuttavia un numero limitato di richieste
di deroga, debitamente motivate, presentate dall'Egitto, purche' non
siano tali da compromettere l'introduzione del cumulo tra i partner
euromediterranei.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PERIODO TRANSITORIO PER IL RILASCIO O LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROVA DELL'ORIGINE
Nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore dell'accordo, le
competenti autorita' doganali della Comunita' e dell'Egitto accettano
come documenti validi per la prova di origine ai sensi del protocollo
4 i certificati di circolazione EUR.1 e i formulari EUR.2 rilasciati
nell'ambito dell'accordo di cooperazione firmato il 18 gennaio 1977.
2. Le competenti autorita' della Comunita' e dell'Egitto accolgono
le richieste di verifica a posteriori dei documenti di cui sopra per
un periodo di due anni dalla data della compilazione e del rilascio
delle prove di origine. Tali verifiche vengono condotte in
conformita' del protocollo 4, Titolo VI del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA
1. L'Egitto accetta come prodotti originari della Comunita' a
norma del presente accordo i prodotti originati del Principato di
Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della
definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
1. L'Egitto accetta come prodotti originari della Comunita' a
norma del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di
San Marino.
2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della
definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
DICHIARAZIONE COMUNE SUL CUMULO DELL'ORIGINE
La Comunita' e l'Egitto riconoscono il notevole contributo che il
cumulo dell'origine puo' dare per agevolare la creazione di una zona
di libero scambio tra tutti i partner mediterranei associati al
processo di Barcellona.
La Comunita' accetta di negoziare e concludere accordi con i
partner mediterranei, segnatamente i paesi del Mashrak e del Magreb,
su richiesta di detti Stati, onde applicare la regola del cumulo
dell'origine, a condizione che i partner interessati accettino di
applicare norme di origine identiche.
Le Parti dichiarano inoltre che il conseguimento di questo
obiettivo non dovrebbe essere ostacolato dalle differenze tra i tipi
di cumulo gia' in vigore nei paesi partecipanti. A tal fine, subito
dopo la firma dell'accordo le Parti inizieranno ad esaminare le
possibilita' di cumulo con detti paesi durante il periodo
transitorio, specie nei settori in cui i paesi mediterranei in
questione applicano norme di origine identiche.
La Comunita' fornira' assistenza ai paesi interessati onde
arrivare al cumulo delle norme di origine.
DICHIARAZIONE COMUNE SUI REQUISITI IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE DI
CUI ALL'ALLEGATO II
Le Parti approvano i requisiti in materia di trasformazione
contenuti negli allegati II e II(a) del protocollo n. 4.
La Comunita' esaminera' tuttavia un numero limitato di richieste
di deroga, debitamente motivate, presentate dall'Egitto, purche' non
siano tali da compromettere l'introduzione del cumulo tra i partner
euromediterranei.