Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001.
Art. 25
ARTICOLO 25
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorita' doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorita' doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.