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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001.

Art. 2

ARTICOLO 2
Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunita':

a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Egitto:

a) i prodotti interamente ottenuti in Egitto ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti in Egitto in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Egitto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.