Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998.
Art. 3
Articolo 3
a. Ciascuno Stato o la Comunita' o entrambi, se del caso, comunicano all'Agenzia le informazioni indicate all'articolo 2, paragafo a., punti i), iii), iv), v), vi), lettera a), vii) e x) e all'articolo 2, paragrafo b., punto i) entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Protocollo.
b. Ciascuno Stato o la Comunita' o entrambi, ove opportuno, comunicano all'Agenzia, entro il 15 maggio di ogni anno, un aggiornamento delle informazioni menzionate al paragrafo a. di cui sopra con riferimento al precedente anno solare. Nel caso in cui non sia intervenuto alcun mutamento rispetto alle informazioni precedentemente fornite, ciascuno Stato o la Comunita' o entrambi, ove opportuno, devono farne espressa menzione.
c. La Comunita' comunica all'Agenzia, entro il 15 maggio di ogni anno, le informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punto vi), lettere b) e c) con riferimento al precedente anno solare. d.
Ciascuno Stato comunica all'Agenzia su base trimestrale le informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punto xi), lettera a). Tali informazioni devono essere comunicate entro sessanta giorni dallo scadere di ogni trimestre.
e. La Comunita' e ciascuno Stato comunicano all'Agenzia le informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punto viii) 180 giorni prima dell'esecuzione di qualsiasi ulteriore trattamento ed, entro il 15 maggio di ogni anno, le informazioni sui cambiamenti di localizzazione intervenuti nel precedente anno solare.
f. Ciascuno Stato e l'Agenzia stabiliscono di comune accordo i tempi e la frequenza della comunicazione delle informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punto ii).
g. Ciascuno Stato comunica all'Agenzia le informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punto ix), lettera b) entro sessanta giorni dalla data in cui l'Agenzia ne fa richiesta.
a. Ciascuno Stato o la Comunita' o entrambi, se del caso, comunicano all'Agenzia le informazioni indicate all'articolo 2, paragafo a., punti i), iii), iv), v), vi), lettera a), vii) e x) e all'articolo 2, paragrafo b., punto i) entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Protocollo.
b. Ciascuno Stato o la Comunita' o entrambi, ove opportuno, comunicano all'Agenzia, entro il 15 maggio di ogni anno, un aggiornamento delle informazioni menzionate al paragrafo a. di cui sopra con riferimento al precedente anno solare. Nel caso in cui non sia intervenuto alcun mutamento rispetto alle informazioni precedentemente fornite, ciascuno Stato o la Comunita' o entrambi, ove opportuno, devono farne espressa menzione.
c. La Comunita' comunica all'Agenzia, entro il 15 maggio di ogni anno, le informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punto vi), lettere b) e c) con riferimento al precedente anno solare. d.
Ciascuno Stato comunica all'Agenzia su base trimestrale le informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punto xi), lettera a). Tali informazioni devono essere comunicate entro sessanta giorni dallo scadere di ogni trimestre.
e. La Comunita' e ciascuno Stato comunicano all'Agenzia le informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punto viii) 180 giorni prima dell'esecuzione di qualsiasi ulteriore trattamento ed, entro il 15 maggio di ogni anno, le informazioni sui cambiamenti di localizzazione intervenuti nel precedente anno solare.
f. Ciascuno Stato e l'Agenzia stabiliscono di comune accordo i tempi e la frequenza della comunicazione delle informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punto ii).
g. Ciascuno Stato comunica all'Agenzia le informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punto ix), lettera b) entro sessanta giorni dalla data in cui l'Agenzia ne fa richiesta.