Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998.
Protocollo - Allegato III
ALLEGATO III
Nei limiti in cui le misure previste dal presente protocollo riguardano materie nucleari dichiarate dalla Comunita' e fatto salvo il disposto dell'articolo 1 del presente protocollo, l'Agenzia e la Comunita' cooperano al fine di facilitare l'attuazione di tali misure e di evitare inutili duplicazioni di attivita'.
La Comunita' comunica all'Agenzia le informazioni relative ai trasferimenti, sia a scopo nucleare che non nucleare, da ogni Stato membro della Comunita' ad un altro e in ogni stato membro della Comunita' a partire da un altro, corrispondenti alle informazioni che devono essere fornite a norma dell'articolo 2, paragrafo a), punto vi), lettera b), e dell'articolo 2, paragrafo a), punto vi), lettera c), in relazione alle esportazioni e importazioni di materie grezze che non hanno raggiunto una composizione e un grado di purezza idonei alla produzione di combustibile o al relativo arricchimento con isotopi.
Ciascuno Stato comunica all'Agenzia informazioni sui trasferimenti da e verso un altro Stato membro della Comunita' corrispondenti alle informazioni riguardanti le attrezzature e le materie specificate ed elencate nell'allegato II del presente protocollo, che devono essere fornite a norma dell'articolo 2, paragrafo a), punto ix), lettera a), in relazione alle esportazioni e a norma dell'articolo 2, paragrafo a), pianto ix), lettera b), su specifica richiesta dell'Agenzia, in relazione alle importazioni.
Per il Centro comune di ricerca della Comunita', la Comunita' attua anche le misure che il presente accordo pone a carico degli Stati, in stretta collaborazione con gli Stati nel cui territorio si trovano le sedi del Centro.
Il comitato di collegamento istituito dall'articolo 25, lettera a), del protocollo menzionato all'articolo 26 dell'Accordo sulle salvaguardie sara' ampliato per consentire la partecipazione dei rappresentanti degli Stati e l'adeguamento alle nuove circostanze create dal presente protocollo.
Ai soli fini dell'attuazione del presente protocollo e ferme restando le rispettive competenze e responsabilita' della Comunita' e degli Stati membri, ogni Stato che decidesse di affidare alla Commissione delle Comunita' europee l'attuazione di talune misure che il presente protocollo pone a carico degli Stati ne informera' mediante lettera le altre parti al protocollo. La Commissione delle Comunita' europee informa le altre parti al protocollo della sua accettazione di tale decisione.
Nei limiti in cui le misure previste dal presente protocollo riguardano materie nucleari dichiarate dalla Comunita' e fatto salvo il disposto dell'articolo 1 del presente protocollo, l'Agenzia e la Comunita' cooperano al fine di facilitare l'attuazione di tali misure e di evitare inutili duplicazioni di attivita'.
La Comunita' comunica all'Agenzia le informazioni relative ai trasferimenti, sia a scopo nucleare che non nucleare, da ogni Stato membro della Comunita' ad un altro e in ogni stato membro della Comunita' a partire da un altro, corrispondenti alle informazioni che devono essere fornite a norma dell'articolo 2, paragrafo a), punto vi), lettera b), e dell'articolo 2, paragrafo a), punto vi), lettera c), in relazione alle esportazioni e importazioni di materie grezze che non hanno raggiunto una composizione e un grado di purezza idonei alla produzione di combustibile o al relativo arricchimento con isotopi.
Ciascuno Stato comunica all'Agenzia informazioni sui trasferimenti da e verso un altro Stato membro della Comunita' corrispondenti alle informazioni riguardanti le attrezzature e le materie specificate ed elencate nell'allegato II del presente protocollo, che devono essere fornite a norma dell'articolo 2, paragrafo a), punto ix), lettera a), in relazione alle esportazioni e a norma dell'articolo 2, paragrafo a), pianto ix), lettera b), su specifica richiesta dell'Agenzia, in relazione alle importazioni.
Per il Centro comune di ricerca della Comunita', la Comunita' attua anche le misure che il presente accordo pone a carico degli Stati, in stretta collaborazione con gli Stati nel cui territorio si trovano le sedi del Centro.
Il comitato di collegamento istituito dall'articolo 25, lettera a), del protocollo menzionato all'articolo 26 dell'Accordo sulle salvaguardie sara' ampliato per consentire la partecipazione dei rappresentanti degli Stati e l'adeguamento alle nuove circostanze create dal presente protocollo.
Ai soli fini dell'attuazione del presente protocollo e ferme restando le rispettive competenze e responsabilita' della Comunita' e degli Stati membri, ogni Stato che decidesse di affidare alla Commissione delle Comunita' europee l'attuazione di talune misure che il presente protocollo pone a carico degli Stati ne informera' mediante lettera le altre parti al protocollo. La Commissione delle Comunita' europee informa le altre parti al protocollo della sua accettazione di tale decisione.