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Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998.

Art. 13

ACCORDI SUSSIDIARI

Articolo 13

a. Qualora uno Stato o, se necessario, la Comunita' oppure l'Agenzia indichino che, e' necessario definire mediante accordi sussidiari le modalita' di applicazione delle misure previste dal presente Protocollo, detto Stato o detto Stato e la Comunita' si accordano con l'Agenzia sul contenuto degli accordi sussidiari entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Protocollo o, nell'ipotesi in cui la necessita' di siffatti accordi sussidiari sia indicata successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo, entro novanta giorni dalla data di tale indicazione.
b. In attesa dell'entrata in vigore di ogni accordo sussidiario necessario, l'Agenzia ha diritto di applicare le misure previste dal presente Protocollo.