N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998.

Art. 2

Articolo 2

a. Ciascuno Stato rilascia all'Agenzia una dichiarazione contenente le informazioni indicate ai punti i), ii), iv), ix) e x) seguenti. La Comunita' rilascia all'Agenzia una dichiarazione contenente le informazioni indicate ai punti v), vi) e vii) seguenti. Ciascuno Stato e la Comunita' rilasciano all'Agenzia una dichiarazione contenente le informazioni indicate ai punti iii) e viii) seguenti:
i) una descrizione generale delle attivita' di ricerca e sviluppo sul ciclo di combustibile nucleare che non comportino l'uso di materie nucleari, ovunque eseguite, finanziate, specificamente autorizzate o controllate dallo Stato interessato o condotte per suo conto, nonche' informazioni sulla localizzazione di tali attivita';
ii) informazioni individuate dall'Agenzia in base ai vantaggi conseguibili sul piano dell'efficacia o dell'efficienza e concordate con lo Stato interessato, concernenti le attivita' operative, che abbiano rilievo ai fini delle salvaguardie, condotte in impianti e in strutture esterne agli impianti, in cui siano abitualmente usate materie nucleari;
iii) una descrizione-generale di tutti gli edifici in ciascun sito, incluso l'uso cui sono destinati e, se non si evince gia' dalla descrizione, del loro contenuto; la descrizione deve includere una pianta del sito;
iv) una descrizione dell'entita' delle operazioni condotte in ognuna delle localita' in cui sono svolte le attivita' indicate nell'allegato I del presente Protocollo;
v) informazioni specifiche sulla localita', sulla situazione operativa e sulla capacita' annuale stimata di produzione delle miniere e degli impianti di concentrazione di uranio e degli impianti di concentrazione di torio in ciascuno Stato e sulla produzione effettiva annuale di tali miniere e impianti. La Comunita' comunica all'Agenzia, a richiesta della stessa, la produzione annuale effettiva di una determinata miniera o impianto di concentrazione. La comunicazione di tali informazioni non richiede una contabilita' dettagliata per le materie nucleari;
vi) informazioni concernenti le materie grezze che non hanno raggiunto una composizione e un grado di purezza idonei alla produzione di combustibile o al relativo arricchimento isotopico che indichino quanto segue:

a) le quantita', la composizione chimica, l'uso effettivo o l'uso previsto per tali materie, se si tratti di uso nucleare o di uso non nucleare, per ogni localita' situata sul territorio degli Stati in cui la materia e' presente in quantita' superiori a dieci tonnellate di uranio e/o venti tonnellate di torio e per altre localita' con quantita' superiori ad una tonnellata, il totale per gli Stati nel loro insieme se lo stesso totale supera dieci tonnellate di uranio o venti tonnellate di torio. La comunicazione di tali informazioni non richiede una contabilita' dettagliata per le materie nucleari;
b) le quantita', la composizione chimica e la destinazione di ogni esportazione di tali materie, per scopi specifici non nucleari, dagli Stati verso uno stato non appartenente alla Comunita' in quantita' superiori a:

1) dieci tonnellate di uranio, oppure per le successive esportazioni di uranio verso lo stesso stato inferiori a dieci tonnellate ciascuna, se il totale di tali esportazioni supera dieci tonnellate all'anno;
2) venti tonnellate di torio, oppure per le successive esportazioni di torio verso lo stesso stato inferiori a venti tonnellate ciascuna, se il totale di tali esportazioni supera venti tonnellate all'anno;

c) le quantita', la composizione chimica, la localita' attuale e l'uso o l'uso previsto per ogni importazione di tali materie per scopi specifici non nucleari negli Stati da stati non appartenenti alla Comunita' in quantita' superiori a:

1) dieci tonnellate di uranio, oppure per le successive importazioni di uranio inferiori a dieci tonnellate ciascuna, se il totale di tali importazioni supera dieci tonnellate all'anno;
2) venti tonnellate di torio, oppure per le successive importazioni di torio inferiori a venti tonnellate ciascuna, se il totale di tali importazioni supera venti tonnellate all'anno;

resta inteso che non vi e' obbligo di comunicare informazioni riguardo a tali materie se esse sono destinate ad un uso non nucleare e sono nella forma appropriata per il loro uso finale non nucleare;
vii) a) informazioni riguardanti le quantita', gli usi e la localizzazione di materie nucleari esentate dalle salvaguardie in virtu' dell'articolo 37 dell'Accordo sulle salvaguardie;

b) informazioni riguardanti le quantita' (eventualmente anche sotto forma di stima) e gli usi per ciascuna localizzazione delle materie nucleari esentate dalle salvaguardie in virtu' dell'articolo 36, lettera b) dell'Accordo sulle salvaguardie, che non hanno ancora assunto la forma appropriata per il loro uso finale non-nucleare, in quantita' superiori a quelle indicate dall'articolo 37 dell'Accordo sulle salvaguardie. La comunicazione di tali informazioni non richiede una contabilita' dettagliata per le materie nucleari;

viii) informazioni riguardanti la localizzazione o l'ulteriore trattamento di scorie a media o alta radioattivita' contenenti plutonio, uranio altamente arricchito o 233U, per le quali le salvaguardie non siano piu' applicabili in virtu' dell'articolo 11 dell'Accordo sulle salvaguardie. Agli effetti del presente paragrafo, l'espressione "ulteriore trattamento" non comprende il riconfezionamento o il condizionamento ulteriore delle scorie senza separazione di elementi, a fini del loro stoccaggio o smaltimento;
ix) le seguenti informazioni riguardanti le attrezzature e le macerie non nucleari specificate ed elencate nell'allegato II;

a) per ogni esportazione dalla Comunita' di tali attrezzature e materie, l'identita', la quantita', la localita' in cui ne e' previsto l'uso nello stato di destinazione e la data o, se del caso, la data presunta di esportazione;
b) su richiesta specifica dell'Agenzia, la conferma, da parte dello Stato importatore, delle informazioni fornite all'Agenzia da uno stato non appartenente alla Comunita' riguardo all'esportazione di tali attrezzature e materie nello Stato importatore;

x) i piani generali per il decennio successivo relativi allo sviluppo del ciclo del combustibile nucleare (ivi comprese le attivita' di ricerca e sviluppo sul ciclo del combustibile nucleare), che siano stati approvati dalle competenti autorita' dello Stato.

b. Ciascuno Stato fa quanto e' ragionevolmente possibile per fornire all'Agenzia le seguenti informazioni:

i) una descrizione generale delle attivita' di ricerca e sviluppo sul ciclo del combustibile nucleare che non comportino l'uso di materie nucleari e che siano specificamente connesse all'arricchimento, al ritrattamento di combustibile nucleare o al trattamento di scorie a media o alta radioattivita' contenenti plutonio, uranio altamente arricchito o 233U ovunque eseguite nello Stato interessato che non siano finanziate, specificamente autorizzate o controllate dallo Stato o condotte per suo conto nonche' informazioni sulla localizzazione di tali attivita'. Agli effetti delle disposizioni del presente punto, la parola "trattamento" di scorie mediamente o altamente radioattive non comprende il riconfezionamento o il condizionamento delle scorie senza separazione di elementi a fini del loro stoccaggio o smaltimento;
ii) una descrizione generale delle attivita' e dell'identita' della persona o dell'ente che esegue tali attivita' nelle localita' individuate dall'Agenzia al di fuori di un sito che, a parere dell'Agenzia, possano avere un collegamento funzionale con le attivita' del sito stesso. La comunicazione di tali informazioni e' effettuata su espressa richiesta dell'Agenzia. Le informazioni devono essere fornite in consultazione con l'Agenzia e in maniera tempestiva.


c. Su richiesta dell'Agenzia, uno Stato, o la Comunita' o se necessario, entrambi forniscono ulteriori dettagli o chiarimenti in merito a qualsiasi informazione comunicata a norma del presente articolo, qualora essi siano rilevanti ai fini delle salvaguardie.