N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

Art. 45

ARTICOLO 45

Le Parti riconoscono la necessita' di armonizzare i requisiti militari delle rispettive Forze Armate stabilendo una metodologia che migliori il coordinamento tra tutti gli enti collaborativi e definisca un processo permanente per:
(a) trovare un accordo sulla definizione di un concetto comune per l'impiego delle forze e sviluppare una comune conoscenza delle relative capacita' militari;
(b) preparare piani armonizzati di sviluppo delle forze e di acquisizione degli equipaggiamenti;
(c) definire un profilo per gli investimenti nel settore della difesa e dell'industria;
(d) definire requisiti comuni da parte degli utenti per facilitare una maggiore cooperazione nell'acquisizione degli equipaggiamenti;
(e) condurre un dialogo comune con l'industria per la difesa.