N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

Art. 40

ARTICOLO 40

Il rilascio e l'uso di Informazioni Tecniche di proprieta' dei contraenti e prodotte rispetto a un contratto riconosciuto dalle Parti saranno regolate dalle seguenti disposizioni:
(a) Le Parti interessate autorizzeranno i loro contraenti a rilasciare le Informazioni Tecniche e le necessarie autorizzazioni o cessione di diritti per permettere agli stessi di creare o ristrutturare un'entita' legale che possa essere considerata da queste Parti come una STD e di rendere operativa tale entita', malgrado ogni clausola contraria nel contratto con questi contraenti, e subordinatamente agli obblighi di ogni Parte interessata verso terzi e all'assenza di impedimenti legali. (b) Le Parti forniranno assistenza adeguata al fine di semplificare il rilascio di Informazioni Tecniche tra i contraenti.