Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
Art. 30
ARTICOLO 30
Per incoraggiare il piu' possibile la cooperazione della R & T nel
settore della difesa, le Parti concordano che:
(a) due o piu' Parti possono intraprendere un programma o un progetto di R & T nel settore della difesa senza la partecipazione o l'approvazione delle altre Parti;
(b) nel caso in cui altre Parti richiedano di entrare nell'accordo, e' necessario il consenso di tutte le Parti originarie;
(c) il diritto di utilizzare i risultati sara' concordato dalle Parti implicate nel programma o progetto di R & T nel settore della
difesa;
(d) nel contesto dei sopraindicati punti da (a) a (c), dovranno essere ricercati i mezzi per definire metodi e procedure comuni per la stipula di contratti di R & T nel settore della difesa.
Per incoraggiare il piu' possibile la cooperazione della R & T nel
settore della difesa, le Parti concordano che:
(a) due o piu' Parti possono intraprendere un programma o un progetto di R & T nel settore della difesa senza la partecipazione o l'approvazione delle altre Parti;
(b) nel caso in cui altre Parti richiedano di entrare nell'accordo, e' necessario il consenso di tutte le Parti originarie;
(c) il diritto di utilizzare i risultati sara' concordato dalle Parti implicate nel programma o progetto di R & T nel settore della
difesa;
(d) nel contesto dei sopraindicati punti da (a) a (c), dovranno essere ricercati i mezzi per definire metodi e procedure comuni per la stipula di contratti di R & T nel settore della difesa.