Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
Art. 42
ARTICOLO 42
A supporto della ristrutturazione dell'industria europea per la difesa, le Parti stipuleranno accordi ai fini dell'armonizzazione delle disposizioni standard specificate nei contratti di difesa delle Parti riguardanti il trattamento delle Informazioni Tecniche. Questa armonizzazione terra' conto di ogni necessaria modifica o integrazione richiesta al fine di includere il trattamento delle informazioni Tecniche nei Programmi di Armamento in Cooperazione tra le Parti. Tale procedura prendera' in considerazione altre iniziative europee nel settore del trattamento delle informazioni Tecniche.
A supporto della ristrutturazione dell'industria europea per la difesa, le Parti stipuleranno accordi ai fini dell'armonizzazione delle disposizioni standard specificate nei contratti di difesa delle Parti riguardanti il trattamento delle Informazioni Tecniche. Questa armonizzazione terra' conto di ogni necessaria modifica o integrazione richiesta al fine di includere il trattamento delle informazioni Tecniche nei Programmi di Armamento in Cooperazione tra le Parti. Tale procedura prendera' in considerazione altre iniziative europee nel settore del trattamento delle informazioni Tecniche.