N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

Art. 39

ARTICOLO 39

Fatti salvi i diritti di ogni parte terza, ogni Parte dovra':
(a) rilasciare le informazioni Tecniche di proprieta' del governo senza alcuna spesa per le altre Parti e/o per le rispettive industrie per la difesa ai fini informativi, quando si tratti di facilitare la creazione o la ristrutturazione di un'entita' legale che puo' essere considerata da quella Parte come una STD; (b) considerare favorevolmente il rilascio delle Informazioni Tecniche di proprieta' del governo e la concessione di licenze per i fini commerciali ad un'entita' legale che puo' essere considerata da quella Parte come una STD, in termini corretti e ragionevoli;
(c) fornire supporto governativo ed assistenza tecnica per l'attuazione dei paragrafi (a) e (b) in termini corretti e ragionevoli.