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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999.

Convenzione-Protocollo

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo del Regno di Danimarca e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante di detta Convenzione.

Resta inteso che:

1. Con riferimento, al paragrafo 4 dell'articolo 5, non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se le attivita' dell'agente si limitano a quelle indicate al paragrafo 3 di detto articolo le quali, qualora esercitate attraverso una sede fissa di affari, non renderebbero tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.
2. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' di detta stabile organizzazione.
3. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di container (inclusi rimorchi, chiatte, e la relativa attrezzatura per il trasporto di container) utilizzati per il trasporto in traffico internazionale di beni o di merci.
4. Con riferimento al sottoparagrafo (a) del paragrafo 2 dell'articolo 10, detta disposizione non pregiudichera' il trattamento piu' favorevole in conformita' alla Direttiva 90/435/CEE , Direttiva del Consiglio sul sistema comune di imposizione applicabile nel caso di societa' madri e figlie di diversi Stati Membri, ed eventuali emendamenti, e in ogni caso, si applichera' finche' detta Direttiva restera' in vigore.
5. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 6 dell'articolo 11, al paragrafo 5 dell'articolo 12 ed al paragrafo 2 dell'articolo 23, l'ultima frase ivi contenuta non puo' essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione.
6. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 13, gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili adibiti all'esercizio di navi od aeromobili comprendono gli utili derivanti dall'alienazione di container (inclusi rimorchi, chiatte, e la relativa attrezzatura per il trasporto di coutainer) utilizzati per il trasporto in traffico internazionale di beni o merci.
7. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26 l'espressione "indipendentemente dai ricorSi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con le procedure contenziose nazionali che vengono in ogni caso preventivamente iniziate laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione.
8. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 30 non pregiudicano il diritto delle autorita' competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo.
FATTO a Copenaghen, il 5 maggio 1999, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, danese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.




Per il Governo della Per il Governo del
Repubblica italiana Regno di Danimarca



Parte di provvedimento in formato grafico