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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999.

Art. 2

Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

(a) per quanto concerne la Danimarca:

(i) - l'imposta erariale sul reddito (indkomstskatterne til
staten);

(ii) - l'imposta comunale sul reddito (den kommunale
indkomstskat);

(iii) - l'imposta sul reddito a favore dei distretti di contea
(den amtskommunale indkomstskat);

(iv) - l'imposta applicata ai sensi della Legge per l'imposizione degli Idrocarburi (skatter i benhold til
kulbrinteskatteloven);

(qui di seguito indicate quali "imposta danese")

(b) per quanto concerne l'Italia:

1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

3 - l'imposta locale sui redditi;

ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.