Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999.
Art. 2
Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
(a) per quanto concerne la Danimarca:
(i) - l'imposta erariale sul reddito (indkomstskatterne til
staten);
(ii) - l'imposta comunale sul reddito (den kommunale
indkomstskat);
(iii) - l'imposta sul reddito a favore dei distretti di contea
(den amtskommunale indkomstskat);
(iv) - l'imposta applicata ai sensi della Legge per l'imposizione degli Idrocarburi (skatter i benhold til
kulbrinteskatteloven);
(qui di seguito indicate quali "imposta danese")
(b) per quanto concerne l'Italia:
1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3 - l'imposta locale sui redditi;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
(a) per quanto concerne la Danimarca:
(i) - l'imposta erariale sul reddito (indkomstskatterne til
staten);
(ii) - l'imposta comunale sul reddito (den kommunale
indkomstskat);
(iii) - l'imposta sul reddito a favore dei distretti di contea
(den amtskommunale indkomstskat);
(iv) - l'imposta applicata ai sensi della Legge per l'imposizione degli Idrocarburi (skatter i benhold til
kulbrinteskatteloven);
(qui di seguito indicate quali "imposta danese")
(b) per quanto concerne l'Italia:
1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3 - l'imposta locale sui redditi;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.