Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999.
Art. 13
Articolo 13
UTILI DI CAPITALE
2. Gli utili di un residente di uno Stato contraente provenienti dall'alienazione di beni immobili definiti all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto dell'Italia di prelevare, conformemente alla propria legislazione, una imposta sugli utili derivanti dall'alienazione di azioni o di altre quote di partecipazione agli utili di una societa' residente dell'Italia ai sensi della legislazione italiana, realizzati da una persona fisica che e' residente della Danimarca ed e' stata residente dell'Italia nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti all'alienazione di tali azioni o quote.
6. Una persona fisica che e' residente di uno Stato contraente e immediatamente dopo diventa residente dell'altro Stato contraente puo' essere considerata dal primo Stato contraente come alienante le azioni e puo' essere assoggettata ari imposizione in detto Stato per gli utili derivanti da tali azioni a partire dalla data del cambio di residenza. In tal caso, nell'altro Stato contraente la persona fisica puo' optare nella propria dichiarazione annuale dei redditi per l'anno di alienazione di essere soggetto ad imposizione come se avesse acquistato le azioni per un importo pari all'importo utilizzato come prezzo di vendita nel primo Stato al momento dell'accertamento definitivo della propria imposta sugli utili.
7. Per quanto riguarda gli utili realizzati dal Consorzio di trasporto aereo danese, norvegese e svedese Scandinavian Airlines System (SAS). le disposizioni del paragrafo 3 si applicano unicamente alla parte degli utili proporzionale alla quota di partecipazione al Consorzio detenuta dalla Det Danske Luftfartsselskab (DDL), consorziata danese della Scandinavian Airlines System (SAS).
UTILI DI CAPITALE
2. Gli utili di un residente di uno Stato contraente provenienti dall'alienazione di beni immobili definiti all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto dell'Italia di prelevare, conformemente alla propria legislazione, una imposta sugli utili derivanti dall'alienazione di azioni o di altre quote di partecipazione agli utili di una societa' residente dell'Italia ai sensi della legislazione italiana, realizzati da una persona fisica che e' residente della Danimarca ed e' stata residente dell'Italia nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti all'alienazione di tali azioni o quote.
6. Una persona fisica che e' residente di uno Stato contraente e immediatamente dopo diventa residente dell'altro Stato contraente puo' essere considerata dal primo Stato contraente come alienante le azioni e puo' essere assoggettata ari imposizione in detto Stato per gli utili derivanti da tali azioni a partire dalla data del cambio di residenza. In tal caso, nell'altro Stato contraente la persona fisica puo' optare nella propria dichiarazione annuale dei redditi per l'anno di alienazione di essere soggetto ad imposizione come se avesse acquistato le azioni per un importo pari all'importo utilizzato come prezzo di vendita nel primo Stato al momento dell'accertamento definitivo della propria imposta sugli utili.
7. Per quanto riguarda gli utili realizzati dal Consorzio di trasporto aereo danese, norvegese e svedese Scandinavian Airlines System (SAS). le disposizioni del paragrafo 3 si applicano unicamente alla parte degli utili proporzionale alla quota di partecipazione al Consorzio detenuta dalla Det Danske Luftfartsselskab (DDL), consorziata danese della Scandinavian Airlines System (SAS).