Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999.
Art. 3
Articolo 3
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
(a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Danimarca o l'Italia;
(b) "Il termine Danimarca" designa il Regno di Danimarca, ivi comprese le zone adiacenti al mare territoriale della Danimarca le quali, in conformita' del diritto internazionale sono state, o possono in futuro essere considerate, ai sensi della Legislazione danese, come zone sulle quali la Danimarca puo' esercitare diritti sovrani di esplorazione e di sfruttamento delle risorse naturali del fondo o del sottosuolo marino e delle acque sovrastanti, e altre attivita' di ricerca e sfruttamento economico dell'area; il termine non comprende le isole Faroe e la Groenlandia;
(c) il termine "Italia" designa il territorio della Repubblica italiana e, quando e' usato in senso geografico, designa il suo territorio, comprese le acque interne, i! mare territoriale e lo spazio aereo, e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, conformemente al diritto internazionale e alla legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia puo' esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini nonche' le loro risorse naturali;
(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' ed ogni altra associazione di persone;
(e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di una Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una.nave o aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato Contraente.
(h) l'espressione "autorita' competente" designa:
(i) in Danimarca, il Ministro delle Finanze od il suo rappresentante autorizzato;
(ii) in Italia, il Ministero delle Finanze.
(segue art. 3)
(i) il termine "nazionali" designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente;
(ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
2. Per l'applicazione dalla presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione; il significato che ad esse e' attribuito dalle leggi di detto Stato applicabili in materia fiscale e prevalente rispetto al significato dell'espressione ai sensi delle altre leggi di tale Stato.
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
(a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Danimarca o l'Italia;
(b) "Il termine Danimarca" designa il Regno di Danimarca, ivi comprese le zone adiacenti al mare territoriale della Danimarca le quali, in conformita' del diritto internazionale sono state, o possono in futuro essere considerate, ai sensi della Legislazione danese, come zone sulle quali la Danimarca puo' esercitare diritti sovrani di esplorazione e di sfruttamento delle risorse naturali del fondo o del sottosuolo marino e delle acque sovrastanti, e altre attivita' di ricerca e sfruttamento economico dell'area; il termine non comprende le isole Faroe e la Groenlandia;
(c) il termine "Italia" designa il territorio della Repubblica italiana e, quando e' usato in senso geografico, designa il suo territorio, comprese le acque interne, i! mare territoriale e lo spazio aereo, e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, conformemente al diritto internazionale e alla legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia puo' esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini nonche' le loro risorse naturali;
(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' ed ogni altra associazione di persone;
(e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di una Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una.nave o aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato Contraente.
(h) l'espressione "autorita' competente" designa:
(i) in Danimarca, il Ministro delle Finanze od il suo rappresentante autorizzato;
(ii) in Italia, il Ministero delle Finanze.
(segue art. 3)
(i) il termine "nazionali" designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente;
(ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
2. Per l'applicazione dalla presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione; il significato che ad esse e' attribuito dalle leggi di detto Stato applicabili in materia fiscale e prevalente rispetto al significato dell'espressione ai sensi delle altre leggi di tale Stato.