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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999.

Art. 22

Articolo 22
ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROSPEZIONE PRELIMINARE ALLA RICERCA O
ALL'ESTRAZIONE DI IDROCARBURI

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 5 e 14, si ritiene che una persona, residente di uno Stato contraente che svolge nell'altro Stato contraente attivita' connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca o all'estrazione di idrocarburi situati in detto altro Stato, eserciti tali attivita' in detto altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione o di una base fissa ivi situata.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se le attivita' sono svolte per un periodo o periodi non superiori a 30 giorni complessivi nell'arco dei dodici mesi. Tuttavia, ai fini del presente paragrafo, si ritiene che le attivita' svolte da un'impresa collegata ad un'altra impresa ai sensi dell'articolo 9 siano svolte dall'impresa a cui essa e' collegata se le attivita' in questione sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte da quest'ultima impresa.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, le attivita' svolte in alto mare (offshore)a mezzo di impianti di trivellazione costituiscono una stabile organizzazione solo se le attivita' sono sv1te per un periodo o periodi superiori a 365 giorni complessivi nell'arco di diciotto mesi. Tuttavia, ai fini del presente paragrafo, si considera che le attivita' svolte da un'impresa collegata ad un'altra impresa ai sensi dell'articolo 9 siano svolte dall'impresa a cui essa e' collegata se le attivita' in questione sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte da quest'ultima impresa.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli utili derivanti dal trasporto per nave o aeromobile di approvigionamenti o di personale verso un luogo in cui vengono svolte nell'altro Stato contraente attivita' di alto mare (offshore) connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca o all'estrazione di idrocarburi, o dall'esercizio di rimorchiatori ed analoghi natanti nell'ambito di tali attivita', sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.
5. Gli stipendi, i salari ed altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraenti riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile, rimorchiatore o natante considerati al paragrafo 4 sono imponibili in conformita' alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 15.
6. Nonostante le disposizioni dell'articolo 13, gli utili di capitale derivanti da impianti di trivellazione utilizzati per attivita', di cui al paragrafo 3, che si considerano ricavati da un residente di uno Stato contraente nel caso in cui le attivita' dell'impianto cessino di essere soggette a imposizione nell'altro Stato contraente, sono esenti da tassazione in detto altro Stato. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "utili di capitale" designa l'ammontare di cui il valore di mercato al momento del trasferimento eccede il valore residuale in quel momento, aumentato di ogni deprezzamento intervenuto.