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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989.

Art. 6

Articolo 6
Esenzione da oneri su equipaggiamenti, combustibile, scorte, ecc.
1) Gli aeromobili eserciti sui servizi aerei internazionali di cui al presente Accordo dalla aerolinea designata dell'una o dell'altra Parte Contraente nonche' i rifornimenti di combustibile e di lubrificanti, le scorte degli aeromobili (viveri, bevande e tabacco compresi), le parti di ricambio e l'equipaggiamento regolare a bordo di tali aeromobili saranno esenti da dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro onere fiscale al loro arrivo sul territorio dell'altra Parte Contraente.
2) Saranno altresi' esenti da detti dazi ed oneri fiscali, ad esclusione degli oneri relativi ai servizi resi:
a) il combustibile, i lubrificanti, le scorte dell'aeromobile, le parti di ricambio ed il normale equipaggiamento aviotrasportato, introdotto ed immagazzinato nel territorio di ciascuna Parte Contraente dall'aerolinea designata dell'altra Parte Contraente ed adibito unicamente allo uso degli aeromobili di tale aerolinea;
b) il conbustibile, i lubrificanti, le scorte degli aeromobili, le parti di ricambio, l'equipaggiamento regolare caricato a bordo sul territorio dell'altra Parte Contraente dall'aerolinea designata di una Parte Contraente nel suo esercizio dei servizi convenuti, entro i limiti e le condizioni stabilite dalle Autorita' di detta altra Parte Contraente, e riservati unicamente all'uso ed al consumo durante il volo.
3) I materiali che usufruiscono delle esenzioni previste nei precedenti paragrafi non saranno utilizzati a scopi diversi dai servizi aerei internazionali e dovranno essere riesportati se non sono utilizzati, a meno che sia autorizzato il loro uso a bordo degli aeromobili di un'altra aerolinea, o che venga autorizzata la loro importazione permanente in conformita' con le norme in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata.
4) Le esenzioni stabilite nel presente Articolo, applicabili anche alla parte dei suddetti materiali utilizzati o consumati durante il sorvolo del territorio della Parte Contraente che accorda le esenzioni, sono concesse su base reciproca e possono essere soggette al rispetto di particolari modalita' normalmente applicabili in detto territorio, compresi i controlli doganali.