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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989.

Annesso

A N N E S S O
Tabella di rotta
Sezione I
Rotte che possono essere esercite in entrambe le direzioni con servizi misti dall'aerolinea siriana designata:
Scali in Siria - scali intermedi - Roma - scali al di la' in
Europa
Il numero di scali sia intermedi che oltre - sara' limitato ad un massimo di tre in totale che dovranno essere scelti per ogni stagione IATA.
L'aerolinea designata puo' su ogni, o su tutti i voli, omettere di fare scalo in qualsiasi scalo(i) intermedio/al di la' della rotta convenuta e puo' esercire servizi che terminano nel territorio dell'altra Parte Contraente.
Sezione II
Rotte che possono essere esercite in entrambe le direzioni con servizi misti dall'aerolinea italiana designata/:
Scali in Italia - scali intermedi - Damasco - scali al di la' in Medio Oriente.
Il numero di scali sia intermedi che oltre sara' limitato fino ad un massimo di tre in totale che dovranno essere scelti per ogni stagione U.T.A.
L'aerolinea designata puo' su ogni volo o su tutti i voli omettere di fare scalo in qualsiasi scalo/i intermedio/oltre la rotta convenuta e puo' esercire servizi che terminano nel territorio dell'altra Parte Contraente.
Diritti di Traffico
A. Sulle rotte indicate nella Sezione I e II, possono essere esercitati unicamente i diritti di liberta' di traffico di terzo e quarto grado dalle aerolinee rispettivamente designate.
B. Per quanto riguarda i diritti di liberta' di traffico di quinto grado, essi debbono essere convenuti dalle due Autorita' Aeronautiche.