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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989.

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ARABA DI SIRIA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBLICA ITALIANA PER I SERVIZI AEREI
TRA I LORO RISPETTIVI TERRITORI
Il Governo della Repubblica Araba di Siria ed il Governo della Repubblica Italiana, in appresso designati nel presente Accordo come Parti Contraenti, essendo firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 Dicembre 1944;
Desiderando concludere un Accordo per regolamentare i servizi aerei tra i loro rispettivi territori;
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo, ed a meno che il contesto non richieda diversamente:
(a) per "Convenzione" si intende la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 Dicembre 1944 includendo ogni Annesso adottato in base all'Articolo 90 di quella Convenzione, nonche' ogni emendamento degli Annessi o della Convenzione in base agli Articoli 90 e 94 di essa, nella misura in cui tali Annessi ed Emendamenti siano divenuti effettivi per entrambe le Parti Contraenti o siano stati da esse ratificati;
(b) per Autorita' Aeronautiche" si intende: per quanto riguarda la Repubblica Araba di Siria, la Direzione Generale dell'Aviazione Civile del Ministero dei Trasporti, nonche' ogni persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione alla quale il presente Accordo si riferisce; e, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti, Direzione Generale dell'Aviazione Civile, nonche' ogni persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione alla quale questo Accordo si riferisce;
(c) per "aerolinea designata" si intende l'aerolinea che e' stata designata ed autorizzata in confornita' con l'Articolo 4) di questo Accordo;
(d) il termine "territorio" riferito ad uno Stato ha il significato attribuitogli all'Articolo 2) della Convenzione;
(e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "aerolinea" e "scalo per scopi non inerenti al traffico" hanno i significati rispettivamente assegnati loro all'Articolo 96 della Convenzione.